Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5664 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Sucua- Ecuador in data 16/07/1980 Parte_1
E
, nato/a a Callao-Perù in data 30/09/1963 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12, presso lo studio dell'avv. Salamone Maria Emanuela che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 1 aprile 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno d'ora in avanti separati per mutuo consenso, impegnandosi ora per allora al reciproco rispetto.
2) Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di non pretendere alcun contributo per il mantenimento dell'uno in favore dell'altro.
3) Dichiarano le parti di aver già provveduto alla individuazione dei beni, custoditi all'interno dell'immobile coniugale, rilasciato da entrambi, ripartiti di comune accordo, confermando di non aver più nulla a pretendere, reciprocamente in tal senso.
4) Le parti dichiarano di null'altro aver a pretendere reciprocamente”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/12/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 17/04/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n.
6 - P. II- serie A - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 07/04/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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