CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6473 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di AP - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3494/2021, assunta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato Daniele Giordano c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_2
AP, alla via Tommasina Colosimo n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato e regolarmente depositata nel giudizio di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona dei legali rappresentanti dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Crescenzo, c.f. CP_3 [...]
presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46 C.F._3
elettivamente domicilia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, nato a [...] il 0101.1981, c.f. , residente in [...]Controparte_4 CodiceFiscale_4
(NA), alla via A. Pecchia n. 64 piano terra interno C
APPELLATO – NON COSTITUITO
1 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di AP OR n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 29 luglio 2021 e iscritta a ruolo l'indomani, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021, non
[...]
notificata, con la quale il Tribunale di AP OR, condannandolo alle spese di lite, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della e di Controparte_1 [...]
, volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni subite dall'attore a causa del sinistro CP_4
stradale verificatosi in data 8 gennaio 2015 alle ore 11,30 circa in Arzano alla piazza Marconi.
La domanda giudiziale che non ha trovato accoglimento in primo grado ha riguardato il risarcimento per le lesioni personali che l'attore ha dichiarato d'avere patito, nelle Pt_1
prefate condizioni di tempo e luogo, mentre era intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce, per essere stato investito dal veicolo Fiat Punto targato DR166FF di proprietà del ed assicurato per la r.c.a. presso la compagnia CP_4 Controparte_5
con polizza n. D106863/0200. Nell'occasione ha asserito d'essere stato
[...] Pt_1 condotto al Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Villa Betania” dove gli è stata diagnosticata “Frattura chiusa di parte non specificata dell'omero, frattura esposta del corpo di radio ed ulna” con prognosi di 25 giorni.
1.1. Con i motivi di appello ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e ne ha chiesto la riforma, contestando la statuizione del Tribunale quanto alla inattendibilità delle deposizioni rese dai testi e a torto Testimone_1 Testimone_2
valutate generiche e inidonee a ricostruire la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa.
Ha opinato che il giudice di prime cure non abbia motivato in maniera adeguata la decisione di rigetto della sua domanda, ribadita invece fondata.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza ivi impugnata e dichiarare l'attendibilità dei testi escussi;
nominare un consulente medico-legale per valutare le lesioni subite dall'appellante e, all'esito, condannare le parti appellate al
2 Corte d'Appello di AP - sezione seconda risarcimento dei danni per le lesioni subite, il tutto con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2022, si è costituita in giudizio la che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e comunque di CP_1
rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata.
3. , già contumace nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale di AP Controparte_4
OR, non si è costituito neppure nel presente grado di giudizio.
4. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato allegato il fascicolo cartaceo di primo grado, ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
4.1. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con citazione ritualmente notificata, ha evocato dinnanzi al Tribunale Parte_1
di AP OR la e , al fine di ottenere il risarcimento delle Controparte_1 Controparte_4 lesioni da lui subite nel sinistro avvenuto in data 8 gennaio 2015 alle ore 11,30 circa in
Arzano alla piazza Marconi, allorquando, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dal conducente del veicolo Fiat Punto tg DR166FF di proprietà del ed assicurato per la r.c.a. da riportando gravi lesioni CP_4 CP_1
personali, refertate al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Villa Betania” in “Frattura chiusa di parte non specificata dell'omero, frattura esposta del corpo di radio ed ulna” con una prognosi di 25 giorni. L'istante ha richiamato la relazione medico legale redatta in data 29 giugno 2016 dal dott. secondo cui il sinistro gli avrebbe procurato Persona_1 un'inabilità totale di 25 giorni, un'inabilità temporanea parziale di 100 giorni al 50%, una inabilità temporanea totale di 100 giorni al 25% ed un danno biologico nella misura del 12%.
5.2. In data 30 maggio 2017 si è costituita la eccependo Controparte_5
l'improcedibilità della domanda avversaria e la sua nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. essendo l'atto privo dei requisiti atti a consentire alla convenuta la precisa individuazione della domanda (petitum) e degli elementi posti a fondamento della pretesa (causa petendi), assumendo non siano chiare le circostanze in cui si sarebbe verificato l'evento, né la precisa sua dinamica. Ha dubitato dell'effettiva verificazione del sinistro che, pur avendo
3 Corte d'Appello di AP - sezione seconda riguardato un pedone, non ha visto intervenire alcuna autorità, né il 118, nonostante la gravità delle lesioni. Ha aggiunto di non avere potuto periziare il mezzo assicurato. In subordine ha contestato la misura del preteso risarcimento opinando il concorso colposo del medesimo danneggiato. Ha perciò concluso per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
5.3. , cui la citazione in rinnovazione dopo un primo tentativo fallito è stata Controparte_4
notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è rimasto contumace.
5.4. Dopo l'espletamento della prova testimoniale non è stata ammessa la consulenza medico-legale chiesta dall'attore.
6. Il Tribunale di AP OR, con la sentenza n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio
2021, ha rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese in favore di liquidate in € 150,00 per esborsi ed € 1.780,00 per compensi oltre contributo 15%, CP_1
I.V.A. e C.P.A., come per legge, ritenendola infondata per non avere l'attore fornito convincente prova, su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., della verificazione dell'evento descritto in citazione. A parere del giudicante, le deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del 17 ottobre 2019 non sarebbero esaustive, valutando inattendibili le dichiarazioni rese da e per la loro genericità e imprecisione Testimone_1 Testimone_2
- mancando d'ogni indicazione dei punti di impatto, della velocità della vettura e della posizione dell'investito - inidonee a ricostruire la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa. A parere del primo giudice “Trattasi di dichiarazioni che non sono apparse … attendibili.
Secondo la Suprema Corte, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la convergenza, di scegliere tra le complesse risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee
a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà di escludere attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere a tal proposito che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga rilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessitò di ulteriore acquisizioni (Corte
Cass. 15 luglio 2009 n. 16499). Sul punto si evidenzia che per costante giurisprudenza,
l'inattendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale
4 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso ed in concreto. Sotto questo profilo, il codice di rito stabilisce ex art. 116 che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento … in considerazione di ciò, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova certo dello stesso fatto storico sotteso alla domanda: la quale ultima in conseguenza, va rigettata”.
Il Tribunale, non ritenendo raggiunta la prova certa dello stesso fatto storico sotteso alla domanda attrice, l'ha quindi respinta, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 29 luglio 2021. Gli appellati sono stati convenuti dinanzi alla Corte territoriale per il giorno 18 febbraio 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 30 luglio 2021.
Alle preliminari verifiche l'appello così conformato consta tempestivo, risultando rispettato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 16 febbraio 2021, di cui non è stata dimostrata né allegata la notifica.
8. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello, in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., ad onta di quanto sostenuto dalla parte appellata.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una
5 Corte d'Appello di AP - sezione seconda ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
9. Con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza laddove il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito una prova convincente della verificazione del sinistro stradale oggetto di causa, ossia non abbia adempiuto all'onere probatorio gravante su di lui ai sensi dell'art. 2697c.c.. In particolare, è insorto contro la valutazione di inattendibilità dei testi e in quanto, a parere Testimone_1 Testimone_2 del giudice di prime cure, non idonee a spiegare la dinamica del sinistro stradale in oggetto.
Ha chiesto la riforma di tale specifica parte della sentenza appellata, in favore di una pronunzia che affermi, valutando tutti gli elementi di prova dedotti e prodotti nel caso in esame, la verificazione del sinistro oggetto di causa, nonché la compatibilità delle lesioni subite dal medesimo appellante, espletando una consulenza medico legale e delineando la relativa lesione. Ha ampiamente contestato la condotta della compagnia di non rendere disponibile l'esito della visita cui l'istante si è sottoposto presso il fiduciario.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha deplorato un difetto d'adeguata motivazione mancando la decisione di un convincente iter giuridico e dell'indicazione dei criteri di valutazione della prova per giungere alla decisione.
11. I motivi, passibili d'essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Va ripetuto l'esame della prova, della quale l'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto malgoverno. A suo parere, infatti, la serena lettura della prova dichiarativa permetterebbe di affermare la responsabilità civile delle parti convenute e odierne appellate.
Così non è.
, nata a [...] il [...], dopo avere prestato la formula di impegno, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono un conoscente della parte attrice. Era qualche giorno dopo l'Epifania a gennaio del
2015 mi trovo in piazza Marconi in Arzano intorno alle 12, ero fuori una macelleria e conversavo
6 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
con un conoscente. Ho visto un ragazzo che attraversava sulle strisce pedonali. Ho visto che veniva investito da una Fiat Punto che proveniva da via Galilei, il ragazzo è stato colpito a dx ed è caduto sulla sinistra. Il ragazzo si lamentava del dolore alla spalla sx aveva escoriazioni varie. Il conducente si è fermato, è arrivata altra gente. Io mi sono trattenuta un poco e poi sono andata via. Non sono stati chiamati i C.C., né i V.V., che io sappia neanche il 118, ho saputo dopo che è stato portato in
Ospedale”. A specifiche domande a chiarimento di quanto la donna ha dichiarato d'avere personalmente visto costei ha aggiunto: “Non so con quale parte dell'auto è stato colpito”; “Non so se nell'auto ci fosse qualcun altro oltre il conducente”; “Era graffiato, il braccio era ridotto male, non ricordo se ci fosse sangue”. Sulla conformazione dei luoghi ha invece precisato: “Venendo da via Galilei le macchine vanno in piazza Marconi, mi sembra sia a senso unico la strada”, mentre sulla posizione del pedone: “Il ragazzo era sulle strisce e stava a centro strada o forse alla fine dell'attraversamento”. nato a [...] il [...], ha riferito anch'egli: “Sono un conoscente della Testimone_2 parte attrice. Era qualche giorno dopo l'Epifania a gennaio del 2015 mi trovo in piazza Marconi in
Arzano intorno alle 11,30, ero fuori una macelleria e aspettavo mio nipote che usciva da scuola. Ho visto che attraversava sulle strisce pedonali. Ho visto che veniva investito da una Fiat Punto Pt_1 di colore grigio che proveniva da via Galilei, è stato colpito alla parte destra e cadeva sulla sx, si lamentava del dolore alla spalla sx aveva graffi vari. Il conducente si è fermato, è arrivata altra gente.
Io mi sono trattenuto un poco e poi sono andata via. Ho visto che cadeva su dei contenitori. Non sono stati chiamati i C.C. né i V.V., che io sappia neanche il 118, ho saputo dopo che è stato portato in
Ospedale”. Il teste – richiesto dei medesimi chiarimenti – ha aggiunto: “Non so con quale parte dell'auto è stato colpito”; “Il conducente era solo”; “Venendo da via Galilei le macchine vanno in piazza Marconi, la strada è a senso unico”; “Il ragazzo era sulle strisce e stava a centro strada”.
A dire dell'appellante i testimoni avrebbero dato valida prova del fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato e costoro sarebbero stati anche precisi nell'indicazione del punto d'impatto, riferendo entrambi che il veicolo del ha investito il pedone al suo lato CP_4
destro, cagionandone la caduta al suolo con la spalla sinistra. A suo parere sarebbe invece scarsamente significativo il fatto che nessuno dei due abbia saputo precisare con quale lato la macchina investitrice abbia attinto il corpo del pedone che invece è importante per comprendere, oltre all'attendibilità e alla conoscenza reale dell'occorso, la possibile manovra eseguita dall'automobile. Alla omessa indicazione del possibile punto d'impatto si aggiunge l'incertezza sulla posizione del pedone sulla strada, avendo la ricordato Tes_1
7 Corte d'Appello di AP - sezione seconda questi a centro strada o prossimo a ultimarne l'attraversamento e lo decisamente al Tes_2
centro della via, salvo poi aggiungere che sarebbe finito su non meglio precisati
“contenitori”. I due testimoni, che nulla hanno dichiarato neanche della velocità del mezzo, sono stati imprecisi sul numero degli occupanti (la non ha saputo dire quante persone Tes_1
viaggiassero nella Fiat Punto mentre ha ricordato solo il conducente) e sul Tes_2
comportamento osservato da costoro e delle altre ignote persone accorse. Non è infatti per nulla chiaro come il pedone sia stato soccorso e condotto alla non prossima Villa Betania
(ubicata ad alcuni chilometri dal luogo del sinistro) se i testi sono andati via e se non è stato sollecito, né da loro ne evidentemente da altri, l'intervento del 118.
La difesa appellante ha valorizzato gli elementi delle deposizioni sopra trascritte tra loro concordanti, oltre alla conoscenza certa dei luoghi in ragione della residenza di entrambi i propalanti situata nel medesimo comune di Arzano. Sennonché quelli evidenziati - luogo, anno, mese, orario del fatto;
tipo di vettura investitrice;
provenienza della stessa;
attraversamento stradale sulle strisce pedonali;
colpo ricevuto sul lato destro del corpo e successiva caduta con la parte sinistra - sono dati insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità ambito. Le deposizioni convergono su elementi non esaustivi, mentre collidono su altri (luogo della caduta: se sul selciato o su imprecisati “contenitori”; presenza di sangue sul corpo del pedone) e sono silenti su altre circostanze dirimenti, a cominciare dal punto dell'impatto della vettura contro il corpo.
Se la residenza in loco di entrambi i testimoni può spiegare la conoscenza dei luoghi, che è un fatto in sé “neutro” rispetto al sinistro, il loro narrato – unico elemento probatorio sull'an offerto come prova – è scadente quanto alle modalità dell'accaduto e quanto alle conseguenze che ne sarebbero derivate all'attore. Nessuno dei due testimoni, pur essendosi dichiarati presenti al momento dell'incidente ed avendo soccorso l'attore, ha ritenuto di allertare le autorità o il 118, nonostante la gravità delle lesioni gravi riportate dall'attore che giunto a Villa Betania ha presentato escoriazioni multiple del capo e degli arti, oltre alla contusione di spalla e gomito sinistro, poi meglio specificata in frattura esposta di radio ed ulna, per la cui cura è occorso il trasferimento all'Ospedale Cardarelli. A questo riguardo i testi hanno reso dichiarazioni generiche circa le lesioni riportate dall'appellante che al referto di Pronto soccorso è giunto con escoriazioni multiple. Ferite che, sebbene diffuse, non sarebbero dovute sfuggire alla teste la quale, invece, non ha ricordato presenza Tes_1
di sangue.
8 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
Ciò che destra – però - più di una perplessità è il fatto che nonostante le ferite refertate al
Pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania (ove non è chiaro come l'attore sia giunto) non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità. Non è poi chiaro cosa il teste abbia Tes_2 voluto significare dicendo che sia caduto su dei contenitori, cosa improbabile se Pt_1
come riferito dalla e da lui stesso è stato attinto al centro della strada. Tes_1
All'esito di questo nuovo scrutinio della prova, dunque, si conviene con il Tribunale che le testimonianze sono inidonee a comprovare l'effettiva verificazione del sinistro, vieppiù in ragione del fatto che ai sanitari del Pronto soccorso del Cardarelli ove il danneggiato è stato trasferito da Villa Betania non ha dichiarato eventuale responsabilità di terzi, come dimostra la mancata apposizione di tratto grafico sulla corrispondente casella.
Posto che è assai dubbio che un sinistro causato da un veicolo a danno di un pedone rimasto ferito non abbia visto intervenire alcuna autorità, né il 118, nonostante esso si sia verificato in un centro cittadino con presenza di esercizi commerciali (almeno la macelleria di cui hanno riferito i testi) e la prossimità di una scuola (dalla quale il teste avrebbe atteso Tes_2
l'uscita del nipote), la sola indicazione istruttoria pervenuta dai testi non soddisfa l'onere probatorio che grava su chi agisce. Come condivisibilmente argomentato in sentenza, i due testimoni escussi hanno reso dichiarazioni superficiali e generiche, da cui è impedita la completa ricostruzione del fatto storico, con ciò che ne consegue ai sensi del fallimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. di cui i Tribunale ha dunque fatto buon governo.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure.
12. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente in favore dell'appellata costituita. Esse si liquidano in dispositivo, applicando il III scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo di parte appellata.
Nulla per le spese al contumace.
13. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
9 Corte d'Appello di AP - sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di AP – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di AP OR n.
445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021,, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna l'appellante alle spese del grado in favore di che Controparte_5
liquida in € 1.990,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
− nulla per spese al contumace;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AP - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3494/2021, assunta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avvocato Daniele Giordano c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_2
AP, alla via Tommasina Colosimo n. 2 elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata su foglio separato e regolarmente depositata nel giudizio di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. in persona dei legali rappresentanti dott. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e dott. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Alfredo Crescenzo, c.f. CP_3 [...]
presso il cui studio in Nocera Inferiore, alla via Giacomo Matteotti n. 46 C.F._3
elettivamente domicilia, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, nato a [...] il 0101.1981, c.f. , residente in [...]Controparte_4 CodiceFiscale_4
(NA), alla via A. Pecchia n. 64 piano terra interno C
APPELLATO – NON COSTITUITO
1 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di AP OR n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 29 luglio 2021 e iscritta a ruolo l'indomani, Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021, non
[...]
notificata, con la quale il Tribunale di AP OR, condannandolo alle spese di lite, ha rigettato la domanda da lui proposta nei confronti della e di Controparte_1 [...]
, volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni subite dall'attore a causa del sinistro CP_4
stradale verificatosi in data 8 gennaio 2015 alle ore 11,30 circa in Arzano alla piazza Marconi.
La domanda giudiziale che non ha trovato accoglimento in primo grado ha riguardato il risarcimento per le lesioni personali che l'attore ha dichiarato d'avere patito, nelle Pt_1
prefate condizioni di tempo e luogo, mentre era intento ad attraversare la strada sulle apposite strisce, per essere stato investito dal veicolo Fiat Punto targato DR166FF di proprietà del ed assicurato per la r.c.a. presso la compagnia CP_4 Controparte_5
con polizza n. D106863/0200. Nell'occasione ha asserito d'essere stato
[...] Pt_1 condotto al Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Villa Betania” dove gli è stata diagnosticata “Frattura chiusa di parte non specificata dell'omero, frattura esposta del corpo di radio ed ulna” con prognosi di 25 giorni.
1.1. Con i motivi di appello ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. e ne ha chiesto la riforma, contestando la statuizione del Tribunale quanto alla inattendibilità delle deposizioni rese dai testi e a torto Testimone_1 Testimone_2
valutate generiche e inidonee a ricostruire la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa.
Ha opinato che il giudice di prime cure non abbia motivato in maniera adeguata la decisione di rigetto della sua domanda, ribadita invece fondata.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza ivi impugnata e dichiarare l'attendibilità dei testi escussi;
nominare un consulente medico-legale per valutare le lesioni subite dall'appellante e, all'esito, condannare le parti appellate al
2 Corte d'Appello di AP - sezione seconda risarcimento dei danni per le lesioni subite, il tutto con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2022, si è costituita in giudizio la che ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello e comunque di CP_1
rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata.
3. , già contumace nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale di AP Controparte_4
OR, non si è costituito neppure nel presente grado di giudizio.
4. In grado d'appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato allegato il fascicolo cartaceo di primo grado, ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
4.1. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
5. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
5.1. Con citazione ritualmente notificata, ha evocato dinnanzi al Tribunale Parte_1
di AP OR la e , al fine di ottenere il risarcimento delle Controparte_1 Controparte_4 lesioni da lui subite nel sinistro avvenuto in data 8 gennaio 2015 alle ore 11,30 circa in
Arzano alla piazza Marconi, allorquando, mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito dal conducente del veicolo Fiat Punto tg DR166FF di proprietà del ed assicurato per la r.c.a. da riportando gravi lesioni CP_4 CP_1
personali, refertate al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Villa Betania” in “Frattura chiusa di parte non specificata dell'omero, frattura esposta del corpo di radio ed ulna” con una prognosi di 25 giorni. L'istante ha richiamato la relazione medico legale redatta in data 29 giugno 2016 dal dott. secondo cui il sinistro gli avrebbe procurato Persona_1 un'inabilità totale di 25 giorni, un'inabilità temporanea parziale di 100 giorni al 50%, una inabilità temporanea totale di 100 giorni al 25% ed un danno biologico nella misura del 12%.
5.2. In data 30 maggio 2017 si è costituita la eccependo Controparte_5
l'improcedibilità della domanda avversaria e la sua nullità ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. essendo l'atto privo dei requisiti atti a consentire alla convenuta la precisa individuazione della domanda (petitum) e degli elementi posti a fondamento della pretesa (causa petendi), assumendo non siano chiare le circostanze in cui si sarebbe verificato l'evento, né la precisa sua dinamica. Ha dubitato dell'effettiva verificazione del sinistro che, pur avendo
3 Corte d'Appello di AP - sezione seconda riguardato un pedone, non ha visto intervenire alcuna autorità, né il 118, nonostante la gravità delle lesioni. Ha aggiunto di non avere potuto periziare il mezzo assicurato. In subordine ha contestato la misura del preteso risarcimento opinando il concorso colposo del medesimo danneggiato. Ha perciò concluso per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
5.3. , cui la citazione in rinnovazione dopo un primo tentativo fallito è stata Controparte_4
notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è rimasto contumace.
5.4. Dopo l'espletamento della prova testimoniale non è stata ammessa la consulenza medico-legale chiesta dall'attore.
6. Il Tribunale di AP OR, con la sentenza n. 445/2021, pubblicata in data 16 febbraio
2021, ha rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese in favore di liquidate in € 150,00 per esborsi ed € 1.780,00 per compensi oltre contributo 15%, CP_1
I.V.A. e C.P.A., come per legge, ritenendola infondata per non avere l'attore fornito convincente prova, su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., della verificazione dell'evento descritto in citazione. A parere del giudicante, le deposizioni rese dai testi escussi all'udienza del 17 ottobre 2019 non sarebbero esaustive, valutando inattendibili le dichiarazioni rese da e per la loro genericità e imprecisione Testimone_1 Testimone_2
- mancando d'ogni indicazione dei punti di impatto, della velocità della vettura e della posizione dell'investito - inidonee a ricostruire la dinamica del sinistro stradale oggetto di causa. A parere del primo giudice “Trattasi di dichiarazioni che non sono apparse … attendibili.
Secondo la Suprema Corte, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la convergenza, di scegliere tra le complesse risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee
a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, nonché la facoltà di escludere attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere a tal proposito che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga rilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessitò di ulteriore acquisizioni (Corte
Cass. 15 luglio 2009 n. 16499). Sul punto si evidenzia che per costante giurisprudenza,
l'inattendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale
4 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso ed in concreto. Sotto questo profilo, il codice di rito stabilisce ex art. 116 che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento … in considerazione di ciò, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova certo dello stesso fatto storico sotteso alla domanda: la quale ultima in conseguenza, va rigettata”.
Il Tribunale, non ritenendo raggiunta la prova certa dello stesso fatto storico sotteso alla domanda attrice, l'ha quindi respinta, regolando le spese di lite secondo soccombenza.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 29 luglio 2021. Gli appellati sono stati convenuti dinanzi alla Corte territoriale per il giorno 18 febbraio 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 30 luglio 2021.
Alle preliminari verifiche l'appello così conformato consta tempestivo, risultando rispettato il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 16 febbraio 2021, di cui non è stata dimostrata né allegata la notifica.
8. Sempre in via preliminare, va altresì dichiarata l'ammissibilità dell'appello, in quanto conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., ad onta di quanto sostenuto dalla parte appellata.
Giova riferire in argomento che dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi degli art. 342 e 434 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che esso vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata.
Il giudice della nomofilachia ha chiarito che le disposizioni citate, anche all'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno intese nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una
5 Corte d'Appello di AP - sezione seconda ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tutto ciò è sufficientemente contenuto nell'atto di appello, per cui è possibile accedere alla valutazione dei motivi su cui esso si fonda.
9. Con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza laddove il Parte_1
Tribunale ha ritenuto che l'appellante non abbia fornito una prova convincente della verificazione del sinistro stradale oggetto di causa, ossia non abbia adempiuto all'onere probatorio gravante su di lui ai sensi dell'art. 2697c.c.. In particolare, è insorto contro la valutazione di inattendibilità dei testi e in quanto, a parere Testimone_1 Testimone_2 del giudice di prime cure, non idonee a spiegare la dinamica del sinistro stradale in oggetto.
Ha chiesto la riforma di tale specifica parte della sentenza appellata, in favore di una pronunzia che affermi, valutando tutti gli elementi di prova dedotti e prodotti nel caso in esame, la verificazione del sinistro oggetto di causa, nonché la compatibilità delle lesioni subite dal medesimo appellante, espletando una consulenza medico legale e delineando la relativa lesione. Ha ampiamente contestato la condotta della compagnia di non rendere disponibile l'esito della visita cui l'istante si è sottoposto presso il fiduciario.
10. Con il secondo motivo di gravame, l'impugnante ha deplorato un difetto d'adeguata motivazione mancando la decisione di un convincente iter giuridico e dell'indicazione dei criteri di valutazione della prova per giungere alla decisione.
11. I motivi, passibili d'essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Va ripetuto l'esame della prova, della quale l'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto malgoverno. A suo parere, infatti, la serena lettura della prova dichiarativa permetterebbe di affermare la responsabilità civile delle parti convenute e odierne appellate.
Così non è.
, nata a [...] il [...], dopo avere prestato la formula di impegno, ha Testimone_1 dichiarato: “Sono un conoscente della parte attrice. Era qualche giorno dopo l'Epifania a gennaio del
2015 mi trovo in piazza Marconi in Arzano intorno alle 12, ero fuori una macelleria e conversavo
6 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
con un conoscente. Ho visto un ragazzo che attraversava sulle strisce pedonali. Ho visto che veniva investito da una Fiat Punto che proveniva da via Galilei, il ragazzo è stato colpito a dx ed è caduto sulla sinistra. Il ragazzo si lamentava del dolore alla spalla sx aveva escoriazioni varie. Il conducente si è fermato, è arrivata altra gente. Io mi sono trattenuta un poco e poi sono andata via. Non sono stati chiamati i C.C., né i V.V., che io sappia neanche il 118, ho saputo dopo che è stato portato in
Ospedale”. A specifiche domande a chiarimento di quanto la donna ha dichiarato d'avere personalmente visto costei ha aggiunto: “Non so con quale parte dell'auto è stato colpito”; “Non so se nell'auto ci fosse qualcun altro oltre il conducente”; “Era graffiato, il braccio era ridotto male, non ricordo se ci fosse sangue”. Sulla conformazione dei luoghi ha invece precisato: “Venendo da via Galilei le macchine vanno in piazza Marconi, mi sembra sia a senso unico la strada”, mentre sulla posizione del pedone: “Il ragazzo era sulle strisce e stava a centro strada o forse alla fine dell'attraversamento”. nato a [...] il [...], ha riferito anch'egli: “Sono un conoscente della Testimone_2 parte attrice. Era qualche giorno dopo l'Epifania a gennaio del 2015 mi trovo in piazza Marconi in
Arzano intorno alle 11,30, ero fuori una macelleria e aspettavo mio nipote che usciva da scuola. Ho visto che attraversava sulle strisce pedonali. Ho visto che veniva investito da una Fiat Punto Pt_1 di colore grigio che proveniva da via Galilei, è stato colpito alla parte destra e cadeva sulla sx, si lamentava del dolore alla spalla sx aveva graffi vari. Il conducente si è fermato, è arrivata altra gente.
Io mi sono trattenuto un poco e poi sono andata via. Ho visto che cadeva su dei contenitori. Non sono stati chiamati i C.C. né i V.V., che io sappia neanche il 118, ho saputo dopo che è stato portato in
Ospedale”. Il teste – richiesto dei medesimi chiarimenti – ha aggiunto: “Non so con quale parte dell'auto è stato colpito”; “Il conducente era solo”; “Venendo da via Galilei le macchine vanno in piazza Marconi, la strada è a senso unico”; “Il ragazzo era sulle strisce e stava a centro strada”.
A dire dell'appellante i testimoni avrebbero dato valida prova del fatto che il sinistro si sia effettivamente verificato e costoro sarebbero stati anche precisi nell'indicazione del punto d'impatto, riferendo entrambi che il veicolo del ha investito il pedone al suo lato CP_4
destro, cagionandone la caduta al suolo con la spalla sinistra. A suo parere sarebbe invece scarsamente significativo il fatto che nessuno dei due abbia saputo precisare con quale lato la macchina investitrice abbia attinto il corpo del pedone che invece è importante per comprendere, oltre all'attendibilità e alla conoscenza reale dell'occorso, la possibile manovra eseguita dall'automobile. Alla omessa indicazione del possibile punto d'impatto si aggiunge l'incertezza sulla posizione del pedone sulla strada, avendo la ricordato Tes_1
7 Corte d'Appello di AP - sezione seconda questi a centro strada o prossimo a ultimarne l'attraversamento e lo decisamente al Tes_2
centro della via, salvo poi aggiungere che sarebbe finito su non meglio precisati
“contenitori”. I due testimoni, che nulla hanno dichiarato neanche della velocità del mezzo, sono stati imprecisi sul numero degli occupanti (la non ha saputo dire quante persone Tes_1
viaggiassero nella Fiat Punto mentre ha ricordato solo il conducente) e sul Tes_2
comportamento osservato da costoro e delle altre ignote persone accorse. Non è infatti per nulla chiaro come il pedone sia stato soccorso e condotto alla non prossima Villa Betania
(ubicata ad alcuni chilometri dal luogo del sinistro) se i testi sono andati via e se non è stato sollecito, né da loro ne evidentemente da altri, l'intervento del 118.
La difesa appellante ha valorizzato gli elementi delle deposizioni sopra trascritte tra loro concordanti, oltre alla conoscenza certa dei luoghi in ragione della residenza di entrambi i propalanti situata nel medesimo comune di Arzano. Sennonché quelli evidenziati - luogo, anno, mese, orario del fatto;
tipo di vettura investitrice;
provenienza della stessa;
attraversamento stradale sulle strisce pedonali;
colpo ricevuto sul lato destro del corpo e successiva caduta con la parte sinistra - sono dati insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità ambito. Le deposizioni convergono su elementi non esaustivi, mentre collidono su altri (luogo della caduta: se sul selciato o su imprecisati “contenitori”; presenza di sangue sul corpo del pedone) e sono silenti su altre circostanze dirimenti, a cominciare dal punto dell'impatto della vettura contro il corpo.
Se la residenza in loco di entrambi i testimoni può spiegare la conoscenza dei luoghi, che è un fatto in sé “neutro” rispetto al sinistro, il loro narrato – unico elemento probatorio sull'an offerto come prova – è scadente quanto alle modalità dell'accaduto e quanto alle conseguenze che ne sarebbero derivate all'attore. Nessuno dei due testimoni, pur essendosi dichiarati presenti al momento dell'incidente ed avendo soccorso l'attore, ha ritenuto di allertare le autorità o il 118, nonostante la gravità delle lesioni gravi riportate dall'attore che giunto a Villa Betania ha presentato escoriazioni multiple del capo e degli arti, oltre alla contusione di spalla e gomito sinistro, poi meglio specificata in frattura esposta di radio ed ulna, per la cui cura è occorso il trasferimento all'Ospedale Cardarelli. A questo riguardo i testi hanno reso dichiarazioni generiche circa le lesioni riportate dall'appellante che al referto di Pronto soccorso è giunto con escoriazioni multiple. Ferite che, sebbene diffuse, non sarebbero dovute sfuggire alla teste la quale, invece, non ha ricordato presenza Tes_1
di sangue.
8 Corte d'Appello di AP - sezione seconda
Ciò che destra – però - più di una perplessità è il fatto che nonostante le ferite refertate al
Pronto soccorso dell'Ospedale Villa Betania (ove non è chiaro come l'attore sia giunto) non sia stato richiesto l'intervento di alcuna autorità. Non è poi chiaro cosa il teste abbia Tes_2 voluto significare dicendo che sia caduto su dei contenitori, cosa improbabile se Pt_1
come riferito dalla e da lui stesso è stato attinto al centro della strada. Tes_1
All'esito di questo nuovo scrutinio della prova, dunque, si conviene con il Tribunale che le testimonianze sono inidonee a comprovare l'effettiva verificazione del sinistro, vieppiù in ragione del fatto che ai sanitari del Pronto soccorso del Cardarelli ove il danneggiato è stato trasferito da Villa Betania non ha dichiarato eventuale responsabilità di terzi, come dimostra la mancata apposizione di tratto grafico sulla corrispondente casella.
Posto che è assai dubbio che un sinistro causato da un veicolo a danno di un pedone rimasto ferito non abbia visto intervenire alcuna autorità, né il 118, nonostante esso si sia verificato in un centro cittadino con presenza di esercizi commerciali (almeno la macelleria di cui hanno riferito i testi) e la prossimità di una scuola (dalla quale il teste avrebbe atteso Tes_2
l'uscita del nipote), la sola indicazione istruttoria pervenuta dai testi non soddisfa l'onere probatorio che grava su chi agisce. Come condivisibilmente argomentato in sentenza, i due testimoni escussi hanno reso dichiarazioni superficiali e generiche, da cui è impedita la completa ricostruzione del fatto storico, con ciò che ne consegue ai sensi del fallimento dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. di cui i Tribunale ha dunque fatto buon governo.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di prime cure.
12. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente in favore dell'appellata costituita. Esse si liquidano in dispositivo, applicando il III scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo di parte appellata.
Nulla per le spese al contumace.
13. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
9 Corte d'Appello di AP - sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di AP – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di AP OR n.
445/2021, pubblicata in data 16 febbraio 2021,, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna l'appellante alle spese del grado in favore di che Controparte_5
liquida in € 1.990,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
− nulla per spese al contumace;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
10