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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/10/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1994/2020 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA TUCIDIDE n. 34, C.F._1
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CASSIA (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, nato in [...] il [...], c.f. CP_1
, titolare dell'azienda di parrucchiere denominata C.F._3
“NENÈ”, corrente in Siracusa al Viale dei Comuni n. 77; elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE III n. 452, BELPASSO (CT), presso lo studio dell'avv. CARMELO TOMASELLO (c.f.
), che lo rappr. e dif. per procura in atti, C.F._4 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ALFIO DANIELE SARPIETRO (c.f. ) C.F._5
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 22 ottobre 2020,
ha esposto: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze di , titolare CP_1 dell'azienda di parrucchiere denominata “Nenè” corrente in Siracusa, viale dei Comuni n. 77 dal 2/11/2016 al 20/07/2020, data di dimissioni per giusta causa, con mansioni di parrucchiera livello 3 CCNL Parrucchieri Acconciatori Estetisti;
• di aver lavorato per 9 ore per 5 giorni alla settimana, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per complessive 45 ore settimanali;
• di aver goduto complessivamente di 18 giorni di ferie a fronte di 94 giorni cui aveva diritto e di aver svolto attività di lavoro straordinario senza percepire la dovuta indennità;
• di aver maturato un credito di € 29.429,50 per differenze retributive, di € 1.886,88 per indennità di lavoro straordinario, di € 3.534,00 per ferie non godute, di € 4.589,66 per 13^ mensilità ed € 4.198,28 per t.f.r. per un credito complessivo di
€ 43.638,32. La ricorrente ha chiesto accertare il credito vantato da Parte_1
e, per l'effetto, condannare al pagamento della
[...] CP_1 somma di € 43.638,32 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi del giudizio. Si è costituito in giudizio , contestando le domande CP_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto. In particolare, ha eccepito: che il rapporto di lavoro si è svolto nel rispetto del contratto individuale sottoscritto dalle parti in data 31.10.2016 che prevedeva un impiego part-time orizzontale di 20 ore settimanali, dal martedì al sabato con orario dalle 9:00 alle 13:00; che la lavoratrice non ha mai svolto prestazioni svincolate dall'orario contrattuale pattuito e che ogni componente retributiva è stata regolarmente corrisposta;
che le eventuali
2 prestazioni straordinarie sono state retribuite e non vi è stata necessità di richiedere orari doppi rispetto a quello contrattuale avendo il resistente assunto altra dipendente ( con orario di 30 ore settimanali;
Testimone_1 che nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) l'orario osservato era l'orario era 9:00 – 14:00 per le giornate di martedì, giovedì e venerdì 13:00 – 18:00 per la giornata di mercoledì e 9:00 – 14:00 per la giornata di sabato secondo una precisa scelta aziendale;
che sono stati regolarmente corrisposti alla ricorrente i ratei di tredicesima, il TFR sia in anticipazioni mensili che con bonifico finale e le ferie residue non godute;
l'erroneità dei conteggi della ricorrente;
che il conteggio delle ferie effettuato dalla ricorrente è errato in quanto alla spettavano 76 giorni di ferie di Parte_1 cui 22 fruiti e 45 liquidati dal resistente;
di aver sostenuto spese per corsi di formazione professionale in favore della lavoratrice per un totale di € 6.075,21 e di aver eseguito prestazioni di parrucchiere richieste dalla per un valore di € 4.263,00 mai rimborsate;
che la lavoratrice si è Parte_1 assentata ingiustificatamente dal lavoro da luglio a settembre 2020 non rispondendo alle contestazioni disciplinari e che il rapporto si è concluso con licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
che la ricorrente da luglio 2020 ha intrapreso altra attività lavorativa presso il “Bar New Family” di proprietà del suo attuale compagno . Controparte_2 ha chiesto il rigetto del ricorso;
in via CP_1 riconvenzionale, accertare l'esistenza di un controcredito nei confronti della ricorrente individuato in € 10.338,21, con condanna della Parte_1 alla relativa corresponsione in favore del resistente;
in via subordinata, dichiarare ex art. 1243 c.c. la compensazione delle differenze retributive con il controcredito vantato da per € 10.338,21 e, per CP_1
l'effetto, condannare alla corresponsione in favore del Parte_1 resistente dell'eventuale differenza, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Ciò posto, si osserva che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato (Trib. Roma, sez. lav., 16/07/2019, n. 7118, in Redazione Giuffrè 2019); l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato deve essere dimostrata da parte del lavoratore secondo i principi generali sanciti dall'art. 2697 c. c. sull'onere della prova (Trib. Roma, sez. lav., 11/04/2019, n. 3677, in Redazione Giuffrè 2019; Trib. Bari, sez. lav., 11/04/2019, n. 1678, in Redazione Giuffrè 2019); in tema di contenzioso di lavoro, è onere
3 del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del suo diritto (Trib. Bari, sez. lav., 26/03/2019, n. 1403, in Redazione Giuffrè 2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione (Trib. Lecce, sez. lav., 30/05/2018, n. 1874, in Redazione Giuffrè 2019). Per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - presupposto indispensabile per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso, occorreva infatti la prova rigorosa che la prestazione lavorativa fosse stata eseguita in regime di subordinazione, ovvero in stato di pieno assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in vista delle finalità produttive perseguite
- potere che si estrinseca in specifici ordini e non in semplici direttive, che sono compatibili con il lavoro autonomo, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione dell'attività lavorativa (Trib. Roma, sez. lav., 20/02/2019, n. 1663, in Redazione Giuffrè 2019). Il fondamentale principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale è onere di colui che intende far valere in giudizio un diritto provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento, non subisce deroga in materia di controversie di lavoro, laddove è onere del lavoratore che agisca in giudizio per il soddisfacimento dei crediti di lavoro conseguenti alla dedotta natura subordinata della prestazione fornire la prova, seria e rigorosa, della sussistenza di tutti gli elementi necessari a far qualificare il rapporto come subordinato, nonché del superamento del normale orario di lavoro al fine di ottenere il pagamento del relativo compenso (Trib. Genova, 03/03/2009, n. 69, in Guida al diritto 2009, 20, 89). Sono, poi, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti (Trib. Velletri,
4 sez. lav., 15/10/2020, n. 1057, in Redazione Giuffrè 2020); in merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso (Trib. Prato, sez. lav., 04/09/2020, n. 73, in Redazione Giuffrè 2020); incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art 2697 c.c. (Trib. Sassari, sez. lav., 27/08/2020, n. 215, in Redazione Giuffrè 2020). In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n. 85). E' stata espletata istruttoria orale – in particolate, sono stati escussi i testi e , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 indicati da parte ricorrente, e e , indicati Testimone_5 Testimone_6 da parte resistente. Alla luce dell'istruttoria espletata può ritenersi la parziale fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente , atteso che può Parte_1 assumersi provato – per effetto delle risultanze testimoniali e documentali - un orario lavorativo ordinario dal martedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con riduzione estiva nei mesi di giugno, luglio e agosto. Le dichiarazioni rese dai testi escussi appaiono coerenti, convergenti e attendibili pur nella loro natura di osservazioni esterne. In particolare, la testimonianza di si distingue Testimone_2 per la frequenza e la regolarità delle osservazioni;
il teste, residente al civico 75 di viale dei Comuni, attiguo al negozio “Nenè”, ha riferito di uscire quotidianamente alle 8:00 per passeggiare con il cane e di vedere in tali occasioni la ricorrente aprire il negozio;
ha, inoltre, dichiarato di entrare
5 e uscire da casa almeno dieci volte al giorno e di aver visto la ricorrente intenta a lavorare, anche su una scaletta o con il phon, durante l'arco della giornata;
la testimonianza appare credibile e coerente in quanto basata su osservazioni quotidiane e ripetute nel tempo;
la frequenza delle uscite e la vicinanza al negozio rendono plausibile una percezione costante dell'attività lavorativa della ricorrente rafforzando l'ipotesi dello svolgimento di un orario lavorativo pieno da parte della nei mesi Parte_1 ordinari.
ha dichiarato di abitare in viale dei Comuni n. Testimone_3
75, nello stesso stabile del negozio “Nenè” e di aver osservato la ricorrente in diverse fasce orarie, soprattutto la mattina, mentre usciva con il cane o si recava a comprare la colazione;
ha riferito di vedere la ricorrente aprire il negozio, pulire il marciapiede e lavorare all'interno, di uscire almeno quattro volte al giorno (mattina presto, prima di pranzo, verso le 16 e verso le 20) e di aver visto la ricorrente lavorare fino alle 18:00 ed ha specificato di non avere confidenza con la ricorrente ma di salutarla soltanto;
la modalità di osservazione appare coerente con una presenza prolungata della ricorrente nel negozio, l'assenza di confidenza rafforza la neutralità della testimonianza e l'osservazione frequente, anche se non continuativa, è compatibile con un orario pieno nei mesi ordinari;
la dichiarazione risulta pertanto credibile pur con i limiti di una percezione esterna. Il teste ha dichiarato di abitare nello stesso palazzo Testimone_4 del negozio e di aver visto la ricorrente lavorare attraverso la vetrata, asciugando i capelli alle clienti;
ha riferito che dal di fuori si poteva vedere cosa succedeva all'interno, di aver lavorato fino a un certo anno presso una tabaccheria a Noto e successivamente, un anno prima della pandemia, ha iniziato a lavorare presso un negozio di bombole in viale Scala Greca, non distante dal negozio Nenè dichiarando di vedere più spesso la ricorrente a lavoro essendo “sempre in giro”; la prima parte della sua testimonianza (periodo in tabaccheria) è meno compatibile con un'osservazione diretta e continuativa ma la seconda parte (lavoro in zona) rafforza la sua capacità di osservazione;
il fatto che fosse “in giro” per lavoro nella zona del negozio rende plausibile una frequente percezione della presenza della ricorrente, compatibile con un orario non ridotto. Al contrario, le testimonianze di e , Testimone_6 Testimone_5 pur confermando l'esistenza del rapporto di lavoro, non appaiono sufficientemente dettagliate né continuative per sostenere l'orario part-time contrattuale.
6 cliente abituale del negozio, ha riferito che la ricorrente gli Tes_6 faceva lo shampoo “in alcune occasioni” ma non ha fornito elementi utili per ricostruire l'orario complessivo di lavoro;
la sua presenza nel negozio appare legata a visite saltuarie, non a una frequentazione continuativa e non consente di escludere un impegno pomeridiano.
ha dichiarato di essere un frequentatore abituale del Testimone_5 negozio ma di non aver mai lavorato al suo interno;
ha riferito che la ricorrente lavorava solo la mattina e ha confermato l'orario estivo, ma non ha chiarito la natura del suo rapporto attuale con il resistente né ha quantificato la sua presenza nel negozio;
la sua testimonianza appare generica e poco circostanziata, utile per confermare l'esistenza del rapporto ma non sufficiente per escludere un orario più ampio. L'accertamento di un orario ridotto nei mesi estivi appare verosimile alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi i quali hanno descritto una modulazione dell'orario di apertura del negozio nei mesi di giugno, luglio e agosto con chiusura anticipata o turni pomeridiani limitati e tale circostanza risulta coerente con la prassi del settore. Il resistente ha prodotto in atti fotografie del negozio “Nenè” per sostenere la tesi secondo cui dall'esterno non sarebbe stato possibile vedere all'interno del locale e quindi contestare l'attendibilità delle testimonianze basate su osservazioni esterne. Deve rilevarsi che le immagini allegate rappresentano il negozio in momenti statici e da angolazioni specifiche, probabilmente scelte per evidenziare riflessi o ostacoli visivi;
tuttavia la fotografia non equivale alla percezione diretta e dinamica che può avvenire nel corso di una giornata, in condizioni di luce variabili e con movimento;
i testi Testimone_2
e hanno dichiarato di aver visto la Testimone_3 Testimone_4 ricorrente lavorare all'interno del negozio anche attraverso la vetrata ed in momenti diversi della giornata. Il negozio si trova in viale dei Comuni, una strada urbana, i testi abitano accanto o sopra il negozio e le loro abitudini (uscite con il cane, spesa, lavoro in zona) li pongono in una posizione favorevole per osservare anche dettagli interni, soprattutto se la porta era aperta o se la vetrina non era oscurata in modo permanente per cui la documentazione fotografica prodotta dal resistente non appare sufficiente a escludere la possibilità di osservazione da parte dei testi. In relazione alla voce ferie, può ritenersi che la ricorrente abbia maturato un numero di giorni superiore a quelli goduti, tenuto conto
7 dell'orario di lavoro accertato e della continuità della prestazione lavorativa;
sebbene i testimoni escussi non abbiano fornito indicazioni dirette sul numero di giorni di ferie effettivamente fruiti, le loro dichiarazioni confermano una presenza regolare e prolungata nel luogo di lavoro, compatibile con quanto sostenuto nel ricorso introduttivo. Quanto alla scrittura privata sottoscritta in data 31 ottobre 2016, prodotta dal resistente per sostenere l'accordo su una retribuzione fissa di € 600,00 mensili, si osserva che tale documento, pur formalmente sottoscritto, non può ritenersi idoneo a derogare alle disposizioni inderogabili del contratto collettivo nazionale applicabile né a precludere l'accertamento giudiziale delle effettive modalità di svolgimento del rapporto;
la rinuncia preventiva a diritti retributivi e contrattuali, contenuta nella scrittura, è da considerarsi nulla ai sensi dell'art. 2113 c.c. trattandosi di diritti indisponibili del lavoratore;
pertanto, tale documento non è idoneo a escludere il riconoscimento delle differenze retributive accertate in giudizio. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal resistente,
ha dedotto di aver sostenuto, in favore della ricorrente, CP_1 spese per corsi di formazione professionale tecnico-artistici negli anni dal 2016 al 2020 per un importo complessivo di € 6.075,21 nonché di aver eseguito prestazioni personali di parruccheria richieste dalla medesima (quali extension, colorazioni, pieghe e trattamenti) per un valore complessivo di € 4.263,00. Le predette spese, pur documentate, non costituiscono un credito automatico del datore di lavoro verso il dipendente;
la formazione professionale, specie se coerente con le mansioni svolte, rientra tra gli investimenti aziendali e deve essere considerata parte dell'organizzazione del lavoro, e in assenza di un accordo scritto che preveda il rimborso da parte della lavoratrice, non sussiste alcun obbligo di restituzione. Parimenti, in ordine alle prestazioni indicate manca una prova scritta o una richiesta formale di pagamento e tali prestazioni, se effettivamente rese, possono configurarsi come benefici aziendali o omaggi, frequenti in contesti lavorativi informali, fino a prova contraria nel caso di specie insussistente. In assenza di prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. In data 20 febbraio 2024 è stato nominato il CTU Dott. Persona_1 al quale è stato richiesto di “calcolare quanto dovuto alla ricorrente per
8 effetto dell'applicazione del CCNL di categoria (mansioni di parrucchiera, livello 3, CCNL “Parrucchieri Acconciatori Estetisti”) e le eventuali differenze retributive rispetto quanto risultante dalle buste paga, secondo le seguenti tre ipotesi di lavoro: 1) dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (45 ore settimanali), per il periodo dal 2/11/2016 al 20/07/2020; calcolando che per tutto il periodo la ricorrente ha goduto complessivamente di 18 giorni di ferie (trattasi di quanto ipotizzato nel ricorso introduttivo); 2) a parziale modifica rispetto la precedente ipotesi di lavoro, prevedendo per i mesi di giugno, luglio ed agosto, il seguente orario: 9:00 – 14:00 per le giornate di martedì, giovedì e venerdì; 13:00 – 18:00 per la giornata di mercoledì e 9:00 – 14:00 per la giornata di sabato;
3) prevedendo quale articolazione lavorativa quella contrattualmente pattuita, prevista e regolarizzata (in tutte e tre le ipotesi è prevista attività lavorativa dal martedì al sabato, con esclusione, quindi, del lunedì e della domenica)”. In data 23 agosto 2024 è stata depositata la CTU espletata. Il CTU ha concluso che, a seguito dei conteggi effettuati, l'ammontare delle differenze retributive maturate dalla ricorrente , Parte_1 in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto secondo la seconda ipotesi di lavoro (per i mesi di giugno, luglio ed agosto, orario: 9:00 – 14:00 per le giornate di martedì, giovedì e venerdì; 13:00 – 18:00 per la giornata di mercoledì e 9:00 – 14:00 per la giornata di sabato) ammonta complessivamente ad € 33.011,06. La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva della situazione della ricorrente e non suscettibile di censure;
non ritiene pertanto il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile. Consegue da tutto quanto sopra che va, pertanto, CP_1 condannato al pagamento della complessiva somma di € 33.011,06, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di
9 fatto trattate;
con una riduzione dei valori medi che tiene conto dell'accoglimento solo parziale della domanda.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1994/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di € 33.011,06, Parte_1 oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna al rimborso in favore della ricorrente CP_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta. Siracusa, 31/10/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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