Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48557 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 1392
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo rel. Consigliere N. 21928/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IE, N. IL 24/10/1968;
avverso l'ordinanza n. 921/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 01/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 dicembre 2010, il gip di Roma applicava a VE IE la misura della custodia cautelare in carcere;
contro l'ordinanza proponeva istanza di riesame l'indagato, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, delle esigenze cautelari, nonché l'adeguatezza e proporzionalità della misura.
Il tribunale del riesame di Roma, motivando in modo specifico sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e ritenuta sussistente l'esigenza cautelare per il pericolo di fuga dell'indagato e per il pericolo di reiterazione dei reati, confermava l'ordinanza custodiale del gip.
Propone ricorso per cassazione il VE, deducendo:
1) nullità assoluta ed inefficacia del provvedimento del tribunale della libertà per violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, per aver depositato la decisione oltre il termine di 10 giorni;
2) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3) insussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di fuga e di reiterazione dei reati;
4) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi di cui ai motivi 2 e 3.
Il Procuratore Generale della corte di cassazione ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per essere le censure manifestamente infondate in rito - sul deposito del provvedimento oltre i 10 giorni previsti dalla legge - e in fatto - sulle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla dedotta nullità per mancato rispetto del termine, sì deve rilevare che l'istanza di riesame è stata depositata il 24 marzo 2011, mentre il tribunale del riesame ha deciso a seguito di camera di consiglio tenutasi il 1 aprile 2011, con dispositivo depositato il 4 aprile 2011. Ne consegue che il termine di 10 giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., è stato rispettato, dal momento che il 3 aprile era domenica e pertanto il termine è slittato al giorno successivo ai sensi dell'art. 172 c.p.p., n.
3. La motivazione è stata sì depositata il 2 maggio, ma ciò non comporta alcun effetto sulla validità ed efficacia dell'atto, potendo eventualmente rilevare sotto un profilo disciplinare per il giudice che lo ha emesso;
ciò che rileva in questa sede è il rispetto dei 10 giorni dalla ricezione degli atti con riferimento al momento di emissione del dispositivo della decisione. In proposito si veda Cassazione penale sez. 5, 12 ottobre 2006, n. 38105, secondo cui: "Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare nel caso in cui la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, qualora, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, il tribunale del riesame abbia deliberato in merito alla richiesta ed abbia depositato il dispositivo mentre la motivazione, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale (art. 128 c.p.p.), può essere depositata nel termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, senza che, peraltro, il mancato rispetto di detto termine influenzi l'efficacia del provvedimento coercitivo, salve eventuali conseguenze, a carico del responsabile del ritardo, di carattere civile, penale o amministrativo". Si tratta di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti - deve farsi riferimento alla data di deliberazione, ossia al momento in cui il documento sia stato depositato in cancelleria anche nella sola forma del dispositivo, e non invece alla data di deposito dell'ordinanza completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione (v. Sez. un., 25 marzo 1998, Manno;
Sez. un., 3 luglio 1996, Moni;
Sez. 1, 12 novembre 2002, Faycal, in C.E.D. Cass., RV. 222948; Sez. 1, 14 ottobre 1999, Pupillo, CED, RV. 214702). Quanto ai dedotti vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, trattasi di censure di merito generiche ed infondate. La motivazione, espressa anche e legittimamente per relationem all'ordinanza del gip, è adeguata e sufficientemente specifica e pertanto è esente da censure in questa sede di legittimità. Ed invero, il ricorrente sollecita a questa corte un inammissibile riesame dei fatti, al fine di ottenere la loro valutazione in senso più favorevole a sè medesimo. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011