Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48557
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Sentenza 6 ottobre 2011

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Non sussiste la perdita di efficacia della misura cautelare personale qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., purché il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 48557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48557
    Data del deposito : 6 ottobre 2011

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