Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17526 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7526 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE L VORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente - R.G.N. 3095/00 . 41162 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere - Cron Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
PR TO;
- intimato avverso la sentenza n. 3820/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 25/10/99 R.G.N. 3068/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1898 udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo -1- SIMONESCHI i udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - - FRAZZINI che ha concluso per Generale Dott. Orazio l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da TI ON nei confronti del Ministero dell'Interno per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento, ritenendo che dalla C.T.U. di secondo grado era risultato che l'appellante era affetto da demenza con gravissima ipovisione esenile grave, ipoacusia, poliatrosi e spondiloartrosi con notevoli limitazioni funzionali ed altre patologie che rendevano lo stesso appellante incapace di provvedere ad una autonoma vita di relazione, rendendo quindi necessaria una continua assistenza. Il Tribunale condivideva la C.T.U. anche quanto all'epoca dalla quale far risalire lo stato di incapacità, richiamando le diverse visite medico legali cui il TI era stato sottoposto, e considerando il carattere evolutivo delle affezioni riscontrate, sì che riteneva condivisibile che tale stato decorresse dall'1 novembre 1996. Concludeva il Tribunale condannando l'ente appellato al pagamento della indennità dalla suddetta data, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei maturati e maturandy, con 3 decorrenza dal 121° giorno successivo, e nella misura rispondente alla maggior somma tra interessi e rivalutazione. Avverso questa decisione ricorre Ministero dell' Interno per Cassazione il censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituito l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo di ricorso deduce il Ministero violazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, oltre a vizio di motivazione non avendo il giudice di appello motivato sulle ragioni per le quali aveva aderito e preferito attenersi alle conclusioni del C.T.U. di primo grado, nonostante che fossero difformi da quelle della C.T.U. di primo grado;
tanto più che quella di secondo grado appariva immotivata e contraddittoria in ordine alla individuazione dei presupposti per il riconoscimento della indennità di laaccompagnamento, come fatto rilevare con memoria di costituzione del Ministero appellato. Deduce inoltre il ricorrente con lo stesso motivo è dato che dalla motivazione del Tribunale non come, pur trattandosi di sindrome evincere lentamente ingravescente con il progredire dell'età e con il trascorrere di periodi temporali di una certa entità, l'inizio del trattamento sia stato decorrere dall'inizio delle operazioni fatto peritali di primo grado, ed inoltre che, comunque, raggiungimento della senilità avanzata, non il essendo di per sé fattore sufficiente per il diritto alla indennità de quo, richiede che lo stato abnorme sia determinato dal concorso di ulteriori e specifici fattori morbosi che l'abbiano determinato. Con il terzo e quarto, quinto motivo deduce il Ministero violazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 83 c.p.c., nonché conseguente nullità della sentenza o del procedimento in quanto se la parte è affetta da incapacità assoluta non avrebbe potuto agire personalmente in giudizio bensì tramite un legale rappresentante: dalla violazione delle suddette disposizioni deriverebbe quindi il vizio denunciato. Con il sesto, settimo, ottavo motivo deduce ancora il Ministero che il riconoscimento della indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica (costituita da stato demenziale senile) si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere che non poteva formare oggetto di accertamento incidentale, ai fini del 5 richiesto beneficio ma che doveva formare, in via pregiudiziale, oggetto di autonomo accertamento in sede camerale, ai sensi dell'art. 712 e seg. c.p.c.. Con il nono e decimo motivo deduce ancora il ricorrente violazione dell'art. 429 c.p.c. e vizio di motivazione, in quanto, essendo stato il beneficio economico riconosciuto nel corso del giudizio, con decorrenza dal 1° novembre 1996, ed essendo stato il ricorso introduttivo notificato in 7 marzo 1996, nessuna mora debendi si era data determinata nei confronti del Ministero ricorrente. Ritiene la Corte che il dell'Interno ricorso deve essere rigettato. Quanto al primo e secondo motivo, posto che, ferma restando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della maggiore o minore attendibilità in primo e di una od altra delle c.t.u. svolte secondo grado, quanto all'obbligo di motivazione pare nella specie esaurientemente soddisfatto, essendosi il giudice a quo richiamato in termini specifici sia agli atti attestanti il quadro clinico e sintomatologico sia all'incidenza Quanto alfunzionale delle affezioni riscontrate. terzo, quarto, quinto motivo, posto che deve 6 (Cass. 26 aderirsi al precedente di questa Corte l'art. 75 maggio 1999, n. 5152) per il quale processuale c.p.c., nell'escludere la capacità delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione ○ di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore о di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale. Quanto al Molllo sesto, settimo, ottavo posto che con altra decisione di questa Corte (Cass. 20 giugno 2001, n. 8402), cui si aderisce, si è esclusa, nel caso di procedimento diretto al riconoscimento della pensione di inabilità, sul presupposto di una patologia psichica, la necessità di un accertamento in via pregiudiziale ed in sede camerale, ai sensi dell'art. 712 e seg. c.p.c., della incapacità di agire dell'assicurato, non sussistendo sul piano logico giuridico alcuna pregiudizialità tra il tale disposizione e ilprocedimento di cui a procedimento ordinario. Quanto al nono e decimo motivo, posto che il Tribunale ha correttamente disposto la condanna del Ministero al pagamento degli interessi sui ratei maturati con decorrenza 7 dal 121° giorno successivo a quello del diritto alla prestazione, essendo da quel momento il ed altrettantodebitore costituito in mora, correttamente disponendo che gli interessi fossero portati in detrazione dalle somme dovute a titolo di rivalutazione.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002. Vilim mu amm il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLIERE Vil a Brun Depositat Cancelleria 9 DIC. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE ' Viluma 18m m 8