Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, elemento fondamentale e immodificabile dell'accordo è soltanto la determinazione della misura e della specie della pena, da esso esulando, pertanto, la declaratoria di cause di estinzione della pena o del reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento impugnata limitatamente all'applicazione "contra legem" dell'indulto al reato di cui all'art. 609 quinquies cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2008, n. 20274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20274 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
KEPUBBLICA ITALIANA 2 0274/08 K FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott. Fior a Donati DEL POPOLO ITALIANO
LA CORT REMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO ERNESTO Presidente Udienza pubblica
1.Dott. GENTILE MARIO Consigliere del 14/03/08
2. " LOMBARDI ALFREDO MARIA Consigliere SENTENZA
N. 702/08 3. 需要 MARMO MARGHERITA Cons. Relatore
4. 盖 SARNO Consigliere R.G.N.. 39844•/03 GIULIO
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
nei confronti di:
N. il (omissis)
A.A. Avverso SENTENZA del 16/03/2007
TRIBUNALE di BERGAMO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. MARMO MARGHERITA Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. MARIO FRATICELLI che ha concluso chiedendo 11 l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'indulto".
}
2 O S C U RA TA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 16 marzo 2007 ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica applicava la pena di sei mesi di reclusione sostituita dalla multa di € 6.840,00 ad A.A.
imputato: A) del reato di cui all'art. 527 c.p. per avere compiuto in
Stezzano, il 17 dicembre 2004, sulla pubblica via, atti osceni;
B) del reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, compiuto atti sessuali in presenza di O.P.
minore di anni nove e della minore M. per farle assistere.
dichiarava la pena interamenteCon la stessa sentenza il Giudice
condonata ai sensi della legge n. 241 del 2006.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica di Brescia chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato estinta per indulto la pena irrogata per il reato previsto dall'art. 609 quinquies c.p.
:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente Procuratore Generale lamenta l'errata applicazione dell'indulto al reato previsto dall'art. 609 quinquies c.p.
Deduce il ricorrente che il giudice di primo grado aveva applicato all'imputato il beneficio dell'indulto senza considerare che l'art. 2 lettera a della legge 31 luglio 2006 n. 241 esclude dal beneficio dell'indulto il reato di corruzione di minorenne.
3 O S C U RA T A
* LIVVIDV
L'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 31 luglio 2006, n. 241 prevede infatti espressamente che l'indulto non si applica ad una serie di reati tra cui
è espressamente indicato al numero 22 il reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.(corruzione di minorenne).
L'accordo tra le parti deve quindi interpretarsi nel senso che la richiesta di applicazione dell'indulto va circoscritta al reato di cui all'art. 527 c.p.,
mentre per il resto rimane confermata la sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento l'accordo intervenuto non è infatti violato quando l'indulto richiesto non venga applicato a tutti i reati o a parte di quelli indicati poiché la materia, da un lato, è sottratta alla disponibilità dei soggetti processuali che non possono avanzare richieste in contrasto con norme imperative e, dall'altro, non attiene ai termini entro i quali l'accordo stesso è immodificabile.
Come ha precisato questa Corte, (v. Cass. pen. sez. I sent. 8 novembre
1996, n. 3778; v. anche Cass. pen. sez. V sent. 20 settembre 1999, n. 4132),
elemento fondamentale ed immodificabile è infatti soltanto la determinazione della misura e della specie della pena, ma non la declaratoria di cause di estinzione della pena o del reato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto anche al reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
4 O S C U RA T A
art. 609 quinquies c.p.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2008
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
M Fel Emust cupo
DEPOSITATA INCAN if 2 1 MAG. 2008
FUNZIONAB
☐ CANCELLERIA dott Flor Donati
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