Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
È configurabile il concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa; in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: se commesse in occasione dei maltrattamenti in famiglia, c'è concorso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2008, n. 21409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21409 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 05/02/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 527
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 039982/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CH NO, N. IL 13/02/1952;
avverso SENTENZA del 08/06/2005 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Consolo Santi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Nei confronti di AN IN, titolare della impresa aggiudicataria di lavori a finanziamento pubblico in alcune zone della Liguria ed imputato dei reati di falso in atto pubblico - certificati di regolare esecuzione lavori e fine lavori -, abuso in atti di ufficio in concorso con EL RL, truffa - violazione dell'art. 640 bis c.p. - e frode nella esecuzione di opere pubbliche, fatti verificatisi fino al 31 maggio 1995, il Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 10 giugno 2003, dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 640 c.p., così modificata l'imputazione di cui agli artt. 640 bis e 356 c.p.. Il AN veniva, invece, assolto per non aver commesso il fatto dal reato di cui all'art. 323 c.p.. La Corte di Appello di Genova, con sentenza emessa in data 8 giugno 2005, in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale presso la Corte di Appello della stessa città, prendeva atto che il termine prescrizionale per il reato di cui all'art. 479 c.p. non era ancora decorso e condannava, per tale reato, il AN alle pene ritenute di giustizia.
Con il ricorso per Cassazione AN IN deduceva la violazione ed erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione sul punto perché la condotta criminosa contestata - falsi in atti pubblici - non poteva costituire oggetto di autonoma contestazione essendo elemento costitutivo - artifizi e raggiri - del delitto di truffa contestato, mancando nel caso di specie altra modalità ingannatoria.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 129 c.p.p. e la omessa motivazione sul punto quanto meno con riferimento alla assenza di responsabilità per quanto concerne il certificato relativo allo stato finale dei lavori, essendo stata esclusa dal giudice di primo grado l'attribuibilità della firma del documento all'imputato.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AN IN non sono fondati.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente in buona sostanza evoca la figura del reato complesso e chiede, quindi, l'assorbimento del delitto di falso in quello di truffa, essendo il falso documentale commesso l'unico artifizio con il quale è stata consumata la truffa.
Premesso che nel caso di specie sono certamente configurabili i reati di falso e di truffa contestati per le ragioni ampiamente indicate in entrambe le sentenze di merito e che non conviene ripetere in questa sede perché non vi è una effettiva discussione in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al AN, va detto che non può essere accolta la tesi del ricorrente.
In effetti, come è stato chiarito dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria, il reato complesso non è altro che una applicazione legale del principio di specialità, che ha come alternativa il concorso formale eterogeneo di reati tra fattispecie interferenti.
Il legislatore, infatti, ha previsto che quando alcuni fatti costituenti di per sè reato siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti di altri reati, come ad esempio il furto aggravato dalla violenza sulle cose, la rapina ecc. ecc., non possano essere puniti autonomamente.
Come si desume dalla lettera dell'art. 84 c.p. il presupposto fondamentale per ritenere il reato complesso è che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati;
con la conseguenza - ha precisato la Suprema Corte - che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione (in termini Cass., Sez. 5, penale, 11 marzo 2004 - 7 aprile 2004, n. 16267, CED 228767 che ha ritenuto non sussistere un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (artt.476 e 482 c.p.). Altre pronunce della Suprema Corte hanno poi messo in rilievo la necessità che i due reati avessero la stessa oggettività giuridica per potere essere ritenuti complessi (vedi ad esempio Cass., Sez. 5^, penale, 1 febbraio 2000, 16 marzo 2000, n. 3349, CED 234504 a proposito del fatto che il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio offendono beni giuridici distinti, garantendo il primo la genuinità degli atti pubblici e tutelando il secondo la imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e che, pertanto, non era ravvisabile una ipotesi di reato complesso).
Sostanzialmente nella stessa linea si iscrive altra pronuncia sempre in materia di rapporto tra falso ideologico documentale ed abuso di ufficio che nell'escludere l'ipotesi del reato complesso ha posto l'accento sul fatto che la condotta tipica dell'abuso di ufficio non si esauriva in quella del delitto di cui all'art. 479 c.p. (Cass., Sez. 5^ penale, 15 novembre 2005 - 16 gennaio 2006, n. 1491, CED 233044).
Altre decisioni hanno, invece, posto in evidenza che nessun rilievo può avere la diversità dei beni giuridici protetti dalle due distinte norme incriminatici ai fini della esclusione della figura del reato complesso (vedi ad esempio Cass., Sez. 5^ penale, 19 maggio 2004 - 21 giugno 2004, n. 27778, CED 228681). Sembra più corretta tale ultima impostazione dal momento che l'art.84 c.p. non contempla tra i requisiti per ritenere il reato complesso la necessità che i due reati offendano lo stesso bene giuridico;
anzi l'esame delle più note figure di reato complesso - si pensi ad esempio a quelle già dinanzi richiamate - dimostrano esattamente il contrario.
In conclusione, quindi, si può affermare che per configurare il reato complesso è necessario, così come prescritto dall'art. 84 c.p., che una norma di legge operi la fusione in una unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi (così Cass., Sez. 2^ penale 15 febbraio 1990 - 31 maggio 1990, n. 7780, CED 184511). Non basta quindi che più fatti, i quali isolatamente costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento in comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti.
Quanto, infine, ai rapporti esistenti tra il falso documentale ed il delitto di truffa, è bene ricordare che la giurisprudenza, in applicazione dei principi ricordati, ha escluso che vi fosse assorbimento dell'uno nell'altro non sussistendo alcun rapporto di specialità tra i due reati e non potendosi ravvisare l'istituto del reato complesso dal momento che elemento costitutivo del delitto di truffa è considerato l'artifizio ed il raggiro, in vario modo realizzato, e non il falso.
Cosicché quando il falso, come è avvenuto nel caso di specie, venga usato come raggiro per consumare la truffa non potrà che ravvisarsi una ipotesi di concorso di reati (vedi Cass., Sez. 1^ penale, 18 gennaio 1984 - 28 maggio 1984, n. 978, CED 164439; e Cass. 27 maggio 1985, Mollica, in CED 170646). Il secondo motivo di impugnazione si risolve in inammissibili censure di merito della decisione impugnata perché il ricorrente in effetti ha censurato la valutazione degli elementi a carico dello stesso compiuta dalla Corte territoriale. Quest'ultima con motivazione immune da vizi logici ed interne contraddizioni e con un esame attento di tutti gli elementi processuali a disposizione ha logicamente ricostruito la vicenda processuale ed ha puntualmente indicato le prove a carico del ricorrente anche in ordine alla falsità del certificato concernente lo stato finale dei lavori affermandone conseguentemente la penale responsabilità. La motivazione non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008