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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22378 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da IO AN, nato a [...] il [...] MI DA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 1 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Pasquale Paolo Cutolo, sostituto processuale dell'avvocato Rosario Minniti, difensore della parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di rappresentanza e assistenza legale del grado;
udito l'avvocato IC Bencini, sostituto processuale dell'avvocato Lodovico Mangiarotti, difensore della parte civile ES di costruzioni Ing. E. OV s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22378 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/02/2023 udito l'avvocato Vittorio Gromis di Trana, sostituto processuale dell'avvocato LF AB, difensore del responsabile civile Kostruttiva s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Massimo Benozzati, difensore del IO, anche in sostituzione dell'avvocato Paolo Redaelli Fini, difensore del MI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AN IO e DA MI sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Como per rispondere dei delitti di turbata libertà degli incanti (capo a) e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo b), asseritamente commessi in relazione alla predisposizione dell'offerta tecnica e alla partecipazione della gara d'appalto per la c.d. piastra all'interno dell'area destinata a ospitare a Milano l'Esposizione Universale (Expo), che si è tenuta dai mesi di maggio a ottobre del 2015; il MI è stato imputato anche di rivelazione di segreto di ufficio (capo c) e di accesso abusivo a sistema informatico (capo d) e il IO del delitto di ricettazione aggravata (capo e). In particolare, il Pubblico Ministero ha contestato al capo a) la commissione del reato di cui agli artt. 110, 353, secondo comma, cod. pen. a AN IO, nella qualità di presidente di Co.Ve.Co. (Consorzio Veneto Cooperativo) s.c.p.a., società aderente al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.t.i.) e socio di controllo di Eit Studio S.r.l., e a DA MI, nella qualità di dipendente di IT IL s.p.a., in concorso con IE AI, presidente del consiglio di amministrazione di OV s.p.a., società capogruppo del predetto raggruppamento per la partecipazione alla gara c.d. piastra, indetta da Expo 2015 s.p.a., di aver turbato la predetta gara, organizzando presso lo studio del MI in Lecco, prima della presentazione dell'offerta, un incontro con i rappresentanti del R.t.i. allo scopo di farsi illustrare i punti del progetto esecutivo che presentavano problematiche ed erano suscettivi di miglioramenti, fatto commesso in Milano 16 luglio 2012, data dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Al capo c) si è, inoltre, contestato al MI il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 326, terzo comma, 61 n. 2 cod. pen., in quanto, nella propria qualità di pubblico ufficiale, per eseguire il reato di cui al capo a) e allo scopo di procurare a sé un indebito profitto patrimoniale, si sarebbe avvalso illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, consegnando alla costituenda R.T.I. OV progetti e documenti riservati relativi alla gara c.d. Piastra e divulgando particolari che avrebbero consentito a questa società concorrente di parametrare l'offerta agli elementi oggettivi che non erano presenti 2 o erano indicati in modo carente nella documentazione di gara;
ip tal—m-ed-O g l'imputato avrebbe consentito in tal modo di far acquisire a questa società un ingiusto vantaggio sugli altri partecipanti alla gara;
fatto commesso in Milano e Lecco in epoca antecedente e prossima al 14 maggio 2012 2. Con sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale in data 19 dicembre 2019, il Tribunale di Como ha condannato DA MI e AN IO per i reati rispettivamente loro ascritti ai capi a) e c) dell'imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 353, secondo comma, cod. pen., alla pena rispettivamente di tre anni di reclusione e di due anni di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Il Tribunale ha, inoltre, assolto gli imputati dai residui reati a loro contestati. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero, dal responsabile civile Kostruttiva S.c.p.a. (già Co.Ve.Co. s.c.p.a.) e dagli imputati AN IO e DA MI, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli stessi in relazione ai reati loro ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e ha revocato le pene accessorie applicate. La Corte di appello di Milano ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato gli imputati e il responsabile civile alla refusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili costituite. 4. L'avvocato Paolo Massimo Benozzati nell'interesse del IO e l'avvocato Paolo Redaelli Faini nell'interesse del MI hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiedendo l'annullamento, precisando di avere interesse ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, all'annullamento, con o senza rinvio, delle statuizioni civili. 5. L'avvocato Paolo Redaelli Faini, nell'interesse del MI, ha proposto cinque motivi e, segnatamente: a) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. e dell'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione sul punto. Deduce il difensore di aver chiesto anche nel corso del giudizio di appello l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 29 novembre 2018, con la quale il Tribunale di Como aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente sollevata nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. 3 v Le difese degli imputati avevano, infatti, eccepito che il processo avrebbe dovuto essere trasferito presso il Tribunale di Padova, in quanto sarebbe ignoto il luogo della commissione del più grave reato di ricettazione, contestato al capo e), e parte della condotta dello stesso sarebbe stata posta in essere in Padova, come attestato dal rinvenimento di alcuni file nel sistema informatico della OV s.p.a. La Corte di appello avrebbe, tuttavia, illegittimamente disatteso l'eccezione, ritenendo di applicare il criterio determinativo della competenza c.d. sussidiario enunciato dall'art. 16 cod. proc. pen., fondato sulla vís atractiva del reato più grave tra quelli residui. Tale disposizione, tuttavia, sarebbe stata erroneamente applicata, in quanto il criterio applicato dalla Corte di appello opera, in virtù dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. solo là dove non sia possibile individuare l'ultimo luogo in cui è stata commessa una parte dell'azione commissiva o omissiva. Nella specie questo luogo sarebbe ravvisabile in Padova, in ragione dfdi, rinvenimento di alcuni file nel sistema informatico della OV. Pur essendo ignote le modalità di acquisizione di tali file, pertanto, la loro apprensione da parte dell'imputato sarebbe avvenuta nel momento in cui vi sarebbe stato l'inserimento degli stessi all'interno del server. Per tale ragione il Tribunale competente a conoscere di questo procedimento sarebbe il Tribunale di Padova. b) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'art. 63, comma 2, 210 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Premette il difensore che il Tribunale di Como, con ordinanza del 21 febbraio 2019, ha correttamente dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste IC VA in data 21 febbraio 2019, in applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. A seguito di tale ordinanza, il Procuratore Generale ha iscritto il VA nel registro degli indagati in data 20 settembre 2019 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 353 cod. pen., commesso in concorso con il AI, il IO e il MI in Milano in data 16 luglio 2012, e, in pari data, ha richiesto l'archiviazione di tale procedimento, ritenendo che il reato risultasse estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi. Il Giudice per le indagini preliminari ha, inoltre, disposto l'archiviazione in data 1 ottobre 2019 e il Tribunale ha modificato l'ordinanza del 19 settembre 2019, assumendo la testimonianza del VA nelle forme dell'art. 194 cod. proc. pen. Deduce, tuttavia, il difensore che erroneamente sarebbe stata dichiarata la prescrizione nei confronti del VA, in quanto l'art. 161 cod. pen. prevede che l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il 4 reato e, dunque, il rinvio a giudizio disposto nei confronti degli imputati AI, IO e MI avrebbe spiegato effetti interruttivi anche nei confronti del VA, precludendo l'estinzione del reato per il quale il medesimo era indagato. La Corte di appello, tuttavia, dapprima avrebbe condiviso l'eccezione delle difese in ordine all'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione tutti gli indagati, ma poi avrebbe aggiunto che non poteva ritenersi integrato il reato di cui all'ad. 323 cod. pen., in quanto non poteva ritenersi che il VA, per il solo fatto di aver redatto un elenco di criticità rilevate nel bando di gara ormai pubblico, avesse inteso istigare o indurre il pubblico ufficiale NI a rivelare notizie a lui note in ragione dell'ufficio e destinate a rimanere segrete. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello, oltre a porsi in contraddizione con la ritenuta configurabilità dei reati di turbativa d'asta e di rivelazione di atti d'ufficio da parte del MI, non avrebbe motivato in ordine all'eccezione delle difese degli imputati, che, invece, vedeva esclusivamente sulla diversa fattispecie di reato di cui all'ad. 353 cod. pen. Il VA, infatti, aveva presentato, in vista dell'incontro di Lecco, un elenco di problematiche da sottoporre al MI e, dunque, vi sarebbe stata la consapevolezza da parte del primo di avanzare delle richieste di chiarimenti prima dello spirare del termine di presentazione dell'offerta. La testimonianza del VA, dunque, avrebbe dovuto essere assunta nelle forme dell'ad. 210 cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni dal medesimo rese all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in applicazione dell'ad. 63, comma 2, cod. proc. pen. c) la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione e il travisamento della prova dichiarativa con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello di Milano e il Tribunale di Como non avrebbero accertato che lo «scambio di informazioni» avvenuto, unica circostanza posta a fondamento della sentenza di condanna, abbia in alcun modo concretamente alterato il confronto tra le offerte, influenzando la regolarità della competizione. L'istruttoria dibattimentale avrebbe, infatti, confermato la sostanziale irrilevanza delle informazioni che sarebbero state fornite dal MI al VA e al IO nel corso del predetto incontro. Non vi sarebbe, dunque, stato alcuno scambio di documentazione e le informazioni che il MI avrebbe fornito al IO, alla presenza del VA, che erano state definite "privilegiate", non sarebbero stato altro che una mera conferma di quanto già rilevato da Eit e da IO;
tali informazioni, quindi, di 5 fatto sarebbero state inidonee ad essere utilizzate in concreto, tanto per la formulazione del ribasso temporale, che per la sostenibilità economica e operativa del cantiere. Sul punto, inoltre, la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni del VA, in quanto il testimone non avrebbe mai dichiarato che le conferme ricevute avrebbero influenzato l'offerta formulata dalla OV, avendo la stessa O presento un'offerta peggiore di quella di altri partecipanti. d) la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione con riferimento al delitto di rivelazione di segreti di ufficio e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello di Milano e il Tribunale di Como non avrebbero in alcun modo individuato le «informazioni integrative» che sarebbero state trasmesse all'ing. VA e precisato se delle stesse si potesse predicar tlè la segretezza e il collegamento funzionale con l'ufficio ricoperto all'epoca dal MI. Le dichiarazioni rese dal VA all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019, infatti, avrebbero evidenziato che all'incontro tra il medesimo e il MI in Lecco vi sarebbe stata la mera conferma di informazioni che riguardavano alcune «criticità», che, peraltro, erano note a tutto il gruppo di tecnici che lavorava per Eit;
si sarebbe trattato, dunque, di informazioni già note al VA e in tale incontro non vi sarebbe stata,alcuna consegna di documentazione. Tali criticità, peraltro, non sarebbero mai state precisate e sarebbero state espresse dai testimoni sempre in termini dubitativi e generici. Secondo la stessa ricostruzione del VA, peraltro, lo stesso avrebbe esternato interpretazioni e valutazioni personali in merito a generiche criticità, che, secondo quanto riferito dal teste Nicoletti, consulente di parte di IO, sarebbero state prive di incidenza sui punteggi di gara e, dunque, sarebbero state strutturalmente inidonee a comportare alcun tipo di vantaggio per il raggruppamento OV. I documenti di gara erano, peraltro, già pubblici a partire dal 22 marzo 2012 e pertanto, sarebbe stato insussistente il pericolo concreto necessario per ritenere integrato il reato contestato. d) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ. e il vizio di motivazione sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello di Milano avrebbe infatti affermato in modo semplicistico che dalla ricostruzione storica accertata poteva affermarsi la sussistenza di un fatto doloso cui era conseguito un danno ingiusto ovvero il danno all'immagine per IT IL s.p.a. e il danno da perdita di 6 chance per l'impresa OT, senza null'altro aggiungere in ordine alla sussistenza dei presupposti di fattispecie previsti dall'art. 2043 cod. civ. per l'insorgenza della responsabilità civile. 6. L'avvocato Paolo Massimo Benozzati, nell'interesse del IO, ha proposto quattro motivi e, segnatamente: a) l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni rese dall'ing. IC VA all'udienza del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. Deduce il difensore che il VA, ancorché fosse stato iscritto nel registro degli indagati per il solo reato di turbata libertà degli incanti, era inevitabilmente concorrente nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, commesso in Lecco, nello studio del MI, e, dunque, le sue dichiarazioni, rese all'udienza del 19 dicembre L. v, 2020pfavrebbero dovute essere assunte in dibattimento nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., erano inutilizzabili. Il VA, infatti, oltre ad aver redatto prima dell'incontro con il MI un elenco di criticità, proprio nella prospettiva di confrontarsi con lo stesso, nel corso dell'incontro, aveva posto al MI domande lui stesso predisposte e formulate. Ad avviso del ricorrente, il VA, assumendo, dunque, un ruolo attivo, avrebbe concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio. b) l'omessa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen., in ragione dell'inutilizzabilità erga alios delle sommarie informazioni rese dall'ingegnere IC VA alla polizia giudiziaria in data 23 gennaio 2017 in quanto autoindizianti e, dunque, in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen.; c) l'erronea applicazione degli artt. 411, 414 e 210 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sindacabilità del provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Deduce il ricorrente che, essendo nel caso di specie il decreto di archiviazione palesemente errato per ammissione della stessa Corte d'appello, non si dovrebbe applicare il principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui colui che è stato formalmente archiviato può essere sentito come teste (Sez U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 246376 - 01), ma il soggetto avrebbe comunque dovuto essere sentito nelle forme della testimonianza assistite. d) l'omessa motivazione e il travisamento della prova quanto al carattere privilegiato dell'informazione e l'erronea applicazione dell'art. 353 cod. proc. pen. 7 Il ricorrente deduce che le informazioni fornite dal MI fossero idonee a turbare la gara, in quanto non "privilegiate", e che la Corte di appello aveva travisato la deposizione del VA sul punto. Le informazioni asseritannente privilegiate acquisite dal IO, in realtà, erano già note alle imprese offerenti in ragione di un facile confronto tra le aree coinvolte nell'appalto cd. interferenze e quelle interessate dall'appalto cd. piastra. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'avvocato Paolo Redaelli Faini, nell'interesse del MI, ha censurato la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. e dell'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il processo avrebbe dovuto essere celebrato presso il Tribunale di Padova. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello di Milano ha rilevato che, essendo i delitti contestati in rapporto di connessione teologica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice competente per territorio è, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., quello del reato più grave o, in via decrescente, del reato più grave tra quelli residui. Nella specie il reato più grave, con riferimento alla cornice edittale all'epoca vigente, è quello di ricettazione e il suo luogo di commissione è ignoto. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che nessun rilievo ai fini della determinazione della competenza per il reato di ricettazione può assumere l'avvenuto rinvenimento dei file incriminati nel server degli uffici dell'A.T.I. OV, sito in Padova, in quanto la ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma all'atto e nel luogo della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo (ex plurimis: Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, 8 Rv. 276057 - 01; Sez.1, n. 4127 del 12/06/1997, Sivari, Rv. 208400 - 01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124 - 01). Per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri;
ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell'azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata (ex plurimis: Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Manuzzi, Rv. 244854 - 01; Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, Bujar, Rv. 228778 - 01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124 - 01). La Corte di appello di Milano ha, dunque, fatto buon governo di tali principi, disattendendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa e applicando il criterio determinativo della competenza c.d. sussidiario enunciato dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., fondato sul reato più grave tra quelli residui. 4. Con il secondo motivo il NI si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 63, comma 2, 210 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in quanto la testimonianza del VA avrebbe dovuto essere assunta nelle forme dell'esame dell'imputato in procedimento connesso di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni dal medesimo rese all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Analoga censura è stata proposta dall'avvocato Massimo Benozzati con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO, che ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen., 210 e 63 cod. proc. pen. 5. Questi motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello di Milano ha non incongruamente rilevato sul punto che dagli atti non emerge una condotta di diretta sollecitazione da parte del VA, peraltro un mero dipendente della OV, al pubblico ufficiale a rivelare le informazioni privilegiate segrete. Tale motivazione non è manifestamente illogica, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema 9 di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'extraneus, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (ex plurimis: Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786- 01; Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752 - 01). Correttamente, dunque, la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco che ha disposto l'escussione del VA quale testimone e non già quale persona sottoposta ad indagine. 6. L'avvocato Benozzati, inoltre, con il secondo motivo proposto nell'interesse del IO ha censurato l'omessa motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ingegnere IC VA all'udienza del 19 dicembre 2019 in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. già nella fase delle indagini preliminari. 7. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle contestazioni operata in dibattimento sulla base di tali dichiarazioni. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve, infatti, illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 20/02/2017), La Gumina, Rv. 269218 - 01). 8. L'avvocato Benozzati con il terzo motivo proposto nell'interesse del IO censura l'erronea applicazione degli artt. 411, 414 e 210 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sindacabilità del provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Deduce il ricorrente che, essendo nel caso di specie il decreto di archiviazione palesemente errato, per ammissione della stessa Corte d'appello, non si dovrebbe applicare il principio enunciato dalle Sezioni unite sez un., n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376 - 01, secondo cui colui che è 10 stato formalmente archiviato può essere sentito come teste, ma il VA avrebbe comunque dovuto essere sentito nelle forme della testimonianza assistita. Anche l'avvocato Redaelli Fini con il secondo motivo proposto nell'interesse del MI, rileva che la Corte di appello ha escluso il concorso dell'ing. VA nel reato di rivelazione di segreto di ufficio, ma non già nel diverso reato di turbata libertà degli incanti. 9. Anche questo motivo, è manifestamente infondato. La Corte di appello di Milano, nel confermare l'ordinanza adottata sul punto dal Tribunale di Lecco, ha non incongruamente rilevato come fosse priva del potere di sindacare il decreto di archiviazione, in quanto lo stesso, pur «errato» (nel computo del termine della prescrizione), fonda una preclusione a procedere nei confronti della persona sottoposta ad indagine che può essere rimossa solo per effetto dell'adozione di un decreto di riapertura delle indagini. La Corte di appello di Milano ha, inoltre, correttamente rilevato che lo strumento della riapertura delle indagini, previsto dall'art. 414 cod. proc. pen., non può essere utilizzato per rimediare all'erroneità del decreto di archiviazione, ma solo per l'esigenza di svolgere nuove investigazioni. Secondo il costante avviso di questa Corte (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376), del resto, non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento definito con provvedimento di archiviazione. La disciplina limitativa della capacità di testimoniare, prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197 -bis, e 210, cod. proc. pen., si applica, infatti, solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, sempre che non irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto: con la conseguenza che, al di fuori di tali ipotesi (e dunque anche per l'indagato ormai archiviato), non trova applicazione il disposto dell'art. 192, comma 3, cit., richiamato dal successivo art. 197 -bis, comma 6, cod. proc. pen. Il VA è, dunque, correttamente stato sentito come testimone nel giudizio di primo grado, in quanto l'ipotesi di una sua corresponsabilità nel reato di turbata libertà degli incanti è stata archiviata prima dell'assunzione della sua testimonianza. 10. Con il terzo motivo il MI censura la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione e il travisamento della prova dichiarativa con riferimento al delitto contestato di turbativa d'asta e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. 11 11. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a una rivalutazione di merito delle dichiarazioni e degli elementi probatori assunti in dibattimento. I frammenti di dichiarazioni rese dal VA valorizzati dal ricorrente al fine di escludere l'effettiva presentazione di offerte idonee ad incidere sulla gara, peraltro, non appaiono determinanti al fine di escludere la sussistenza del reato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitk r gint resto, il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (ex plurimis: Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163 — 01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906 - 01). La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato che le informazioni privilegiate acquisite dal MI nell'incontro con il VA sono state utilizzate per redigere i documenti di causa e di essere si era tenuto conto nella formulazione (, dei ribassi economici e temporali;
queste informazioni si sono, dunque, risolte in un contributo conoscitivo indebito, che ha consentito al concorrente OV di individuare il migliore contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara. 12. Con il quarto motivo il MI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di rivelazione di segreti di ufficio e la conseguente erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. sul punto. Analoga censura è stata dedotta dall'avvocato Massimo Benozzati con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO;
in particolare, il ricorrente contesta che le informazioni fornite dal NI fossero inidonee a turbare la gara, in quanto non "privilegiate", e che la Corte di appello abbia travisato la deposizione del VA. 13. Tali motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una rilettura di puro merito delle risultanze probatorie e involgono una rinnovata valutazione eri pur-cumeritim sulla natura delle informazioni fornite, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di appello e la sentenza di primo grado hanno, del resto, ritenuto, non certo incongruamente, che le informazioni rivelate fossero «segrete», in quanto «non erano evincibili dal bando di gara» e che, quindi, non fossero di dominio pubblico. 12 Il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è, peraltro, integrato anche a mezzo della sola divulgazione orale di informazioni riservate, pur in assenza di consegna materiale di documenti. 14. Con il quinto motivo il MI censura la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ. e il vizio di motivazione sul punto. 15. Il motivo è inammissibile per aspecificità. La sentenza ha motivato specificamente sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente alle condotte di reato accertate alle pagg. 49-50, ravvisandolo nel danno di immagine per IT IL s.p.a. e nel danno di perdita di chance per ES OT & c. s.p.a. La Corte di appello, peraltro, ha rilevato che la censura proposta nell'atto di appello non riguardava la sussistenza della responsabilità civile, ma solo la quantificazione del danno e, dunque, tale censura è inammissibile, in quanto proposta in sede di legittimità in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 16. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi proposti dagli imputati devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio alla parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro, alla rifusione delle 13 spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio alla parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/02/2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi;
udito l'avvocato Pasquale Paolo Cutolo, sostituto processuale dell'avvocato Rosario Minniti, difensore della parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di rappresentanza e assistenza legale del grado;
udito l'avvocato IC Bencini, sostituto processuale dell'avvocato Lodovico Mangiarotti, difensore della parte civile ES di costruzioni Ing. E. OV s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22378 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/02/2023 udito l'avvocato Vittorio Gromis di Trana, sostituto processuale dell'avvocato LF AB, difensore del responsabile civile Kostruttiva s.p.a., che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'avvocato Massimo Benozzati, difensore del IO, anche in sostituzione dell'avvocato Paolo Redaelli Fini, difensore del MI, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. AN IO e DA MI sono stati tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Como per rispondere dei delitti di turbata libertà degli incanti (capo a) e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (capo b), asseritamente commessi in relazione alla predisposizione dell'offerta tecnica e alla partecipazione della gara d'appalto per la c.d. piastra all'interno dell'area destinata a ospitare a Milano l'Esposizione Universale (Expo), che si è tenuta dai mesi di maggio a ottobre del 2015; il MI è stato imputato anche di rivelazione di segreto di ufficio (capo c) e di accesso abusivo a sistema informatico (capo d) e il IO del delitto di ricettazione aggravata (capo e). In particolare, il Pubblico Ministero ha contestato al capo a) la commissione del reato di cui agli artt. 110, 353, secondo comma, cod. pen. a AN IO, nella qualità di presidente di Co.Ve.Co. (Consorzio Veneto Cooperativo) s.c.p.a., società aderente al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (R.t.i.) e socio di controllo di Eit Studio S.r.l., e a DA MI, nella qualità di dipendente di IT IL s.p.a., in concorso con IE AI, presidente del consiglio di amministrazione di OV s.p.a., società capogruppo del predetto raggruppamento per la partecipazione alla gara c.d. piastra, indetta da Expo 2015 s.p.a., di aver turbato la predetta gara, organizzando presso lo studio del MI in Lecco, prima della presentazione dell'offerta, un incontro con i rappresentanti del R.t.i. allo scopo di farsi illustrare i punti del progetto esecutivo che presentavano problematiche ed erano suscettivi di miglioramenti, fatto commesso in Milano 16 luglio 2012, data dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Al capo c) si è, inoltre, contestato al MI il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 326, terzo comma, 61 n. 2 cod. pen., in quanto, nella propria qualità di pubblico ufficiale, per eseguire il reato di cui al capo a) e allo scopo di procurare a sé un indebito profitto patrimoniale, si sarebbe avvalso illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete, consegnando alla costituenda R.T.I. OV progetti e documenti riservati relativi alla gara c.d. Piastra e divulgando particolari che avrebbero consentito a questa società concorrente di parametrare l'offerta agli elementi oggettivi che non erano presenti 2 o erano indicati in modo carente nella documentazione di gara;
ip tal—m-ed-O g l'imputato avrebbe consentito in tal modo di far acquisire a questa società un ingiusto vantaggio sugli altri partecipanti alla gara;
fatto commesso in Milano e Lecco in epoca antecedente e prossima al 14 maggio 2012 2. Con sentenza emessa all'esito del giudizio dibattimentale in data 19 dicembre 2019, il Tribunale di Como ha condannato DA MI e AN IO per i reati rispettivamente loro ascritti ai capi a) e c) dell'imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 353, secondo comma, cod. pen., alla pena rispettivamente di tre anni di reclusione e di due anni di reclusione ed euro 500,00 di multa, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. Il Tribunale ha, inoltre, assolto gli imputati dai residui reati a loro contestati. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero, dal responsabile civile Kostruttiva S.c.p.a. (già Co.Ve.Co. s.c.p.a.) e dagli imputati AN IO e DA MI, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli stessi in relazione ai reati loro ascritti, in quanto estinti per intervenuta prescrizione e ha revocato le pene accessorie applicate. La Corte di appello di Milano ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato gli imputati e il responsabile civile alla refusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili costituite. 4. L'avvocato Paolo Massimo Benozzati nell'interesse del IO e l'avvocato Paolo Redaelli Faini nell'interesse del MI hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiedendo l'annullamento, precisando di avere interesse ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, all'annullamento, con o senza rinvio, delle statuizioni civili. 5. L'avvocato Paolo Redaelli Faini, nell'interesse del MI, ha proposto cinque motivi e, segnatamente: a) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. e dell'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione sul punto. Deduce il difensore di aver chiesto anche nel corso del giudizio di appello l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 29 novembre 2018, con la quale il Tribunale di Como aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente sollevata nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. 3 v Le difese degli imputati avevano, infatti, eccepito che il processo avrebbe dovuto essere trasferito presso il Tribunale di Padova, in quanto sarebbe ignoto il luogo della commissione del più grave reato di ricettazione, contestato al capo e), e parte della condotta dello stesso sarebbe stata posta in essere in Padova, come attestato dal rinvenimento di alcuni file nel sistema informatico della OV s.p.a. La Corte di appello avrebbe, tuttavia, illegittimamente disatteso l'eccezione, ritenendo di applicare il criterio determinativo della competenza c.d. sussidiario enunciato dall'art. 16 cod. proc. pen., fondato sulla vís atractiva del reato più grave tra quelli residui. Tale disposizione, tuttavia, sarebbe stata erroneamente applicata, in quanto il criterio applicato dalla Corte di appello opera, in virtù dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. solo là dove non sia possibile individuare l'ultimo luogo in cui è stata commessa una parte dell'azione commissiva o omissiva. Nella specie questo luogo sarebbe ravvisabile in Padova, in ragione dfdi, rinvenimento di alcuni file nel sistema informatico della OV. Pur essendo ignote le modalità di acquisizione di tali file, pertanto, la loro apprensione da parte dell'imputato sarebbe avvenuta nel momento in cui vi sarebbe stato l'inserimento degli stessi all'interno del server. Per tale ragione il Tribunale competente a conoscere di questo procedimento sarebbe il Tribunale di Padova. b) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., dell'art. 63, comma 2, 210 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto. Premette il difensore che il Tribunale di Como, con ordinanza del 21 febbraio 2019, ha correttamente dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dal teste IC VA in data 21 febbraio 2019, in applicazione della disposizione di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. A seguito di tale ordinanza, il Procuratore Generale ha iscritto il VA nel registro degli indagati in data 20 settembre 2019 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 353 cod. pen., commesso in concorso con il AI, il IO e il MI in Milano in data 16 luglio 2012, e, in pari data, ha richiesto l'archiviazione di tale procedimento, ritenendo che il reato risultasse estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di atti interruttivi. Il Giudice per le indagini preliminari ha, inoltre, disposto l'archiviazione in data 1 ottobre 2019 e il Tribunale ha modificato l'ordinanza del 19 settembre 2019, assumendo la testimonianza del VA nelle forme dell'art. 194 cod. proc. pen. Deduce, tuttavia, il difensore che erroneamente sarebbe stata dichiarata la prescrizione nei confronti del VA, in quanto l'art. 161 cod. pen. prevede che l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il 4 reato e, dunque, il rinvio a giudizio disposto nei confronti degli imputati AI, IO e MI avrebbe spiegato effetti interruttivi anche nei confronti del VA, precludendo l'estinzione del reato per il quale il medesimo era indagato. La Corte di appello, tuttavia, dapprima avrebbe condiviso l'eccezione delle difese in ordine all'efficacia degli atti interruttivi della prescrizione tutti gli indagati, ma poi avrebbe aggiunto che non poteva ritenersi integrato il reato di cui all'ad. 323 cod. pen., in quanto non poteva ritenersi che il VA, per il solo fatto di aver redatto un elenco di criticità rilevate nel bando di gara ormai pubblico, avesse inteso istigare o indurre il pubblico ufficiale NI a rivelare notizie a lui note in ragione dell'ufficio e destinate a rimanere segrete. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello, oltre a porsi in contraddizione con la ritenuta configurabilità dei reati di turbativa d'asta e di rivelazione di atti d'ufficio da parte del MI, non avrebbe motivato in ordine all'eccezione delle difese degli imputati, che, invece, vedeva esclusivamente sulla diversa fattispecie di reato di cui all'ad. 353 cod. pen. Il VA, infatti, aveva presentato, in vista dell'incontro di Lecco, un elenco di problematiche da sottoporre al MI e, dunque, vi sarebbe stata la consapevolezza da parte del primo di avanzare delle richieste di chiarimenti prima dello spirare del termine di presentazione dell'offerta. La testimonianza del VA, dunque, avrebbe dovuto essere assunta nelle forme dell'ad. 210 cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni dal medesimo rese all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in applicazione dell'ad. 63, comma 2, cod. proc. pen. c) la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'ad. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione e il travisamento della prova dichiarativa con riferimento al delitto di turbata libertà degli incanti e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello di Milano e il Tribunale di Como non avrebbero accertato che lo «scambio di informazioni» avvenuto, unica circostanza posta a fondamento della sentenza di condanna, abbia in alcun modo concretamente alterato il confronto tra le offerte, influenzando la regolarità della competizione. L'istruttoria dibattimentale avrebbe, infatti, confermato la sostanziale irrilevanza delle informazioni che sarebbero state fornite dal MI al VA e al IO nel corso del predetto incontro. Non vi sarebbe, dunque, stato alcuno scambio di documentazione e le informazioni che il MI avrebbe fornito al IO, alla presenza del VA, che erano state definite "privilegiate", non sarebbero stato altro che una mera conferma di quanto già rilevato da Eit e da IO;
tali informazioni, quindi, di 5 fatto sarebbero state inidonee ad essere utilizzate in concreto, tanto per la formulazione del ribasso temporale, che per la sostenibilità economica e operativa del cantiere. Sul punto, inoltre, la Corte di appello avrebbe travisato le dichiarazioni del VA, in quanto il testimone non avrebbe mai dichiarato che le conferme ricevute avrebbero influenzato l'offerta formulata dalla OV, avendo la stessa O presento un'offerta peggiore di quella di altri partecipanti. d) la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione con riferimento al delitto di rivelazione di segreti di ufficio e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello di Milano e il Tribunale di Como non avrebbero in alcun modo individuato le «informazioni integrative» che sarebbero state trasmesse all'ing. VA e precisato se delle stesse si potesse predicar tlè la segretezza e il collegamento funzionale con l'ufficio ricoperto all'epoca dal MI. Le dichiarazioni rese dal VA all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019, infatti, avrebbero evidenziato che all'incontro tra il medesimo e il MI in Lecco vi sarebbe stata la mera conferma di informazioni che riguardavano alcune «criticità», che, peraltro, erano note a tutto il gruppo di tecnici che lavorava per Eit;
si sarebbe trattato, dunque, di informazioni già note al VA e in tale incontro non vi sarebbe stata,alcuna consegna di documentazione. Tali criticità, peraltro, non sarebbero mai state precisate e sarebbero state espresse dai testimoni sempre in termini dubitativi e generici. Secondo la stessa ricostruzione del VA, peraltro, lo stesso avrebbe esternato interpretazioni e valutazioni personali in merito a generiche criticità, che, secondo quanto riferito dal teste Nicoletti, consulente di parte di IO, sarebbero state prive di incidenza sui punteggi di gara e, dunque, sarebbero state strutturalmente inidonee a comportare alcun tipo di vantaggio per il raggruppamento OV. I documenti di gara erano, peraltro, già pubblici a partire dal 22 marzo 2012 e pertanto, sarebbe stato insussistente il pericolo concreto necessario per ritenere integrato il reato contestato. d) la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ. e il vizio di motivazione sul punto. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello di Milano avrebbe infatti affermato in modo semplicistico che dalla ricostruzione storica accertata poteva affermarsi la sussistenza di un fatto doloso cui era conseguito un danno ingiusto ovvero il danno all'immagine per IT IL s.p.a. e il danno da perdita di 6 chance per l'impresa OT, senza null'altro aggiungere in ordine alla sussistenza dei presupposti di fattispecie previsti dall'art. 2043 cod. civ. per l'insorgenza della responsabilità civile. 6. L'avvocato Paolo Massimo Benozzati, nell'interesse del IO, ha proposto quattro motivi e, segnatamente: a) l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni rese dall'ing. IC VA all'udienza del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. Deduce il difensore che il VA, ancorché fosse stato iscritto nel registro degli indagati per il solo reato di turbata libertà degli incanti, era inevitabilmente concorrente nel delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, commesso in Lecco, nello studio del MI, e, dunque, le sue dichiarazioni, rese all'udienza del 19 dicembre L. v, 2020pfavrebbero dovute essere assunte in dibattimento nelle forme dell'art. 210 cod. proc. pen., erano inutilizzabili. Il VA, infatti, oltre ad aver redatto prima dell'incontro con il MI un elenco di criticità, proprio nella prospettiva di confrontarsi con lo stesso, nel corso dell'incontro, aveva posto al MI domande lui stesso predisposte e formulate. Ad avviso del ricorrente, il VA, assumendo, dunque, un ruolo attivo, avrebbe concorso nel reato di rivelazione di segreti d'ufficio. b) l'omessa motivazione ed erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen., in ragione dell'inutilizzabilità erga alios delle sommarie informazioni rese dall'ingegnere IC VA alla polizia giudiziaria in data 23 gennaio 2017 in quanto autoindizianti e, dunque, in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 353 cod. pen.; c) l'erronea applicazione degli artt. 411, 414 e 210 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sindacabilità del provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Deduce il ricorrente che, essendo nel caso di specie il decreto di archiviazione palesemente errato per ammissione della stessa Corte d'appello, non si dovrebbe applicare il principio enunciato dalle Sezioni unite, secondo cui colui che è stato formalmente archiviato può essere sentito come teste (Sez U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, Rv. 246376 - 01), ma il soggetto avrebbe comunque dovuto essere sentito nelle forme della testimonianza assistite. d) l'omessa motivazione e il travisamento della prova quanto al carattere privilegiato dell'informazione e l'erronea applicazione dell'art. 353 cod. proc. pen. 7 Il ricorrente deduce che le informazioni fornite dal MI fossero idonee a turbare la gara, in quanto non "privilegiate", e che la Corte di appello aveva travisato la deposizione del VA sul punto. Le informazioni asseritannente privilegiate acquisite dal IO, in realtà, erano già note alle imprese offerenti in ragione di un facile confronto tra le aree coinvolte nell'appalto cd. interferenze e quelle interessate dall'appalto cd. piastra. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo l'avvocato Paolo Redaelli Faini, nell'interesse del MI, ha censurato la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 24 cod. proc. pen. e dell'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il processo avrebbe dovuto essere celebrato presso il Tribunale di Padova. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello di Milano ha rilevato che, essendo i delitti contestati in rapporto di connessione teologica ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il giudice competente per territorio è, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., quello del reato più grave o, in via decrescente, del reato più grave tra quelli residui. Nella specie il reato più grave, con riferimento alla cornice edittale all'epoca vigente, è quello di ricettazione e il suo luogo di commissione è ignoto. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che nessun rilievo ai fini della determinazione della competenza per il reato di ricettazione può assumere l'avvenuto rinvenimento dei file incriminati nel server degli uffici dell'A.T.I. OV, sito in Padova, in quanto la ricettazione è un reato istantaneo, che si consuma all'atto e nel luogo della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo (ex plurimis: Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, 8 Rv. 276057 - 01; Sez.1, n. 4127 del 12/06/1997, Sivari, Rv. 208400 - 01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124 - 01). Per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri;
ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare «parte dell'azione» la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata (ex plurimis: Sez. 2, n. 42423 del 22/10/2009, Manuzzi, Rv. 244854 - 01; Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004, Bujar, Rv. 228778 - 01; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997, Mazza, Rv. 207124 - 01). La Corte di appello di Milano ha, dunque, fatto buon governo di tali principi, disattendendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa e applicando il criterio determinativo della competenza c.d. sussidiario enunciato dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., fondato sul reato più grave tra quelli residui. 4. Con il secondo motivo il NI si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 63, comma 2, 210 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione sul punto, in quanto la testimonianza del VA avrebbe dovuto essere assunta nelle forme dell'esame dell'imputato in procedimento connesso di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni dal medesimo rese all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2019 sarebbero inutilizzabili in applicazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Analoga censura è stata proposta dall'avvocato Massimo Benozzati con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO, che ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen., 210 e 63 cod. proc. pen. 5. Questi motivi sono manifestamente infondati. La Corte di appello di Milano ha non incongruamente rilevato sul punto che dagli atti non emerge una condotta di diretta sollecitazione da parte del VA, peraltro un mero dipendente della OV, al pubblico ufficiale a rivelare le informazioni privilegiate segrete. Tale motivazione non è manifestamente illogica, in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema 9 di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'extraneus, è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto (ex plurimis: Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786- 01; Sez. 6, n. 47997 del 18/09/2015, Gatto, Rv. 265752 - 01). Correttamente, dunque, la Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di Lecco che ha disposto l'escussione del VA quale testimone e non già quale persona sottoposta ad indagine. 6. L'avvocato Benozzati, inoltre, con il secondo motivo proposto nell'interesse del IO ha censurato l'omessa motivazione e l'erronea applicazione degli artt. 326 cod. pen, 210 e 63 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ingegnere IC VA all'udienza del 19 dicembre 2019 in ragione della sussistenza di indizi di reità a suo carico in relazione al delitto di cui all'art. 326 cod. pen. già nella fase delle indagini preliminari. 7. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle contestazioni operata in dibattimento sulla base di tali dichiarazioni. Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve, infatti, illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 20/02/2017), La Gumina, Rv. 269218 - 01). 8. L'avvocato Benozzati con il terzo motivo proposto nell'interesse del IO censura l'erronea applicazione degli artt. 411, 414 e 210 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sindacabilità del provvedimento di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari. Deduce il ricorrente che, essendo nel caso di specie il decreto di archiviazione palesemente errato, per ammissione della stessa Corte d'appello, non si dovrebbe applicare il principio enunciato dalle Sezioni unite sez un., n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376 - 01, secondo cui colui che è 10 stato formalmente archiviato può essere sentito come teste, ma il VA avrebbe comunque dovuto essere sentito nelle forme della testimonianza assistita. Anche l'avvocato Redaelli Fini con il secondo motivo proposto nell'interesse del MI, rileva che la Corte di appello ha escluso il concorso dell'ing. VA nel reato di rivelazione di segreto di ufficio, ma non già nel diverso reato di turbata libertà degli incanti. 9. Anche questo motivo, è manifestamente infondato. La Corte di appello di Milano, nel confermare l'ordinanza adottata sul punto dal Tribunale di Lecco, ha non incongruamente rilevato come fosse priva del potere di sindacare il decreto di archiviazione, in quanto lo stesso, pur «errato» (nel computo del termine della prescrizione), fonda una preclusione a procedere nei confronti della persona sottoposta ad indagine che può essere rimossa solo per effetto dell'adozione di un decreto di riapertura delle indagini. La Corte di appello di Milano ha, inoltre, correttamente rilevato che lo strumento della riapertura delle indagini, previsto dall'art. 414 cod. proc. pen., non può essere utilizzato per rimediare all'erroneità del decreto di archiviazione, ma solo per l'esigenza di svolgere nuove investigazioni. Secondo il costante avviso di questa Corte (Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, De Simone, Rv. 246376), del resto, non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento definito con provvedimento di archiviazione. La disciplina limitativa della capacità di testimoniare, prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. a) e b), 197 -bis, e 210, cod. proc. pen., si applica, infatti, solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, sempre che non irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto: con la conseguenza che, al di fuori di tali ipotesi (e dunque anche per l'indagato ormai archiviato), non trova applicazione il disposto dell'art. 192, comma 3, cit., richiamato dal successivo art. 197 -bis, comma 6, cod. proc. pen. Il VA è, dunque, correttamente stato sentito come testimone nel giudizio di primo grado, in quanto l'ipotesi di una sua corresponsabilità nel reato di turbata libertà degli incanti è stata archiviata prima dell'assunzione della sua testimonianza. 10. Con il terzo motivo il MI censura la mancanza e la manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. della motivazione e il travisamento della prova dichiarativa con riferimento al delitto contestato di turbativa d'asta e la conseguente erronea applicazione della legge penale sul punto. 11 11. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità a pervenire a una rivalutazione di merito delle dichiarazioni e degli elementi probatori assunti in dibattimento. I frammenti di dichiarazioni rese dal VA valorizzati dal ricorrente al fine di escludere l'effettiva presentazione di offerte idonee ad incidere sulla gara, peraltro, non appaiono determinanti al fine di escludere la sussistenza del reato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimitk r gint resto, il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (ex plurimis: Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cersosimo, Rv. 275163 — 01; Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adanni, Rv. 254906 - 01). La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato che le informazioni privilegiate acquisite dal MI nell'incontro con il VA sono state utilizzate per redigere i documenti di causa e di essere si era tenuto conto nella formulazione (, dei ribassi economici e temporali;
queste informazioni si sono, dunque, risolte in un contributo conoscitivo indebito, che ha consentito al concorrente OV di individuare il migliore contenuto dell'offerta per aggiudicarsi la gara. 12. Con il quarto motivo il MI deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al delitto di rivelazione di segreti di ufficio e la conseguente erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. sul punto. Analoga censura è stata dedotta dall'avvocato Massimo Benozzati con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse del IO;
in particolare, il ricorrente contesta che le informazioni fornite dal NI fossero inidonee a turbare la gara, in quanto non "privilegiate", e che la Corte di appello abbia travisato la deposizione del VA. 13. Tali motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una rilettura di puro merito delle risultanze probatorie e involgono una rinnovata valutazione eri pur-cumeritim sulla natura delle informazioni fornite, non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte di appello e la sentenza di primo grado hanno, del resto, ritenuto, non certo incongruamente, che le informazioni rivelate fossero «segrete», in quanto «non erano evincibili dal bando di gara» e che, quindi, non fossero di dominio pubblico. 12 Il reato di rivelazione di segreto d'ufficio è, peraltro, integrato anche a mezzo della sola divulgazione orale di informazioni riservate, pur in assenza di consegna materiale di documenti. 14. Con il quinto motivo il MI censura la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., degli artt. 185 cod. pen., 2043 cod. civ. e il vizio di motivazione sul punto. 15. Il motivo è inammissibile per aspecificità. La sentenza ha motivato specificamente sulla configurabilità di un danno risarcibile conseguente alle condotte di reato accertate alle pagg. 49-50, ravvisandolo nel danno di immagine per IT IL s.p.a. e nel danno di perdita di chance per ES OT & c. s.p.a. La Corte di appello, peraltro, ha rilevato che la censura proposta nell'atto di appello non riguardava la sussistenza della responsabilità civile, ma solo la quantificazione del danno e, dunque, tale censura è inammissibile, in quanto proposta in sede di legittimità in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 16. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi proposti dagli imputati devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio alla parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido tra loro, alla rifusione delle 13 spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio alla parte civile MM s.p.a., già IT IL s.p.a., che liquida in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23/02/2023.