Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2025, n. 37237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37237 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCER PERTO RI MO
Composta da ROSA PEZZULLO
37237-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
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AR EN ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione del presents provvedimento ometers le generalità e gli altri das identificativi à norma dull'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
-Presidente Sent. n. sez. 1492/2025
- Relatore -
CC - 08/10/2025 R.G.N. 24161/2025
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
CA IM nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere IA NI;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr.ssa FRANCESCA CERONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Sentito il difensore, avvocato Francesco Iacopino, che ha insistito per l'accoglimento del
ricorso.
Ritenuto in fatto
1.11 Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata, respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CA IM, interessata dal decreto di sequestro del Pubblico Ministero avente ad oggetto la copia forense del telefono cellulare in uso all'indagata, nei confronti della quale si procede per il reato previsto e punito agli artt. 110, 479 e 476 comma 2 cod. pen., per aver omesso di dichiarare, in qualità di componente di Commissione d'esame a presidio di un concorso pubblico dell'Accademia Belle Arti di Catanzaro, l'esistenza di cause di incompatibilità con la candidata AR EL, risultata poi vincitrice del concorso.
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2. Sono stati proposti due ricorsi per cassazione, a firma di difensori abilitati.
3. Il primo ricorso, a firma dell'avv. Iacopino, si articola in cinque motivi.
3.1.Con il primo, è denunciata violazione di legge in relazione agli artt. 309, 324, 253,254 e 125 comma 3 cod. proc. pen.. In particolare, il collegio del Riesame avrebbe erroneamente sostenuto la presenza nel fascicolo digitale, alla data dell'udienza, degli atti relativi all'aggiornamento dell'iscrizione. Ai fini della discovery, tuttavia, il requirente aveva allegato il solo aggiornamento relativo all'iscrizione di Zotti Jonathan;
inoltre, l'inserimento del file indicato nella motivazione nel fascicolo digitale risulterebbe avvenuto solo in data 7 maggio 2025, oltre un mese e mezzo dopo la data di trattazione del riesame. Ne conseguirebbe dunque l'evidente impossibilità per la difesa di conoscere l'atto in questione alla data del 25 marzo 2025 in cui si è svolta l'udienza, così configurandosi la nullità dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro, poiché sarebbe stato impedito un utile intervento difensivo, non essendo stati trasmessi tutti gli atti posti a fondamento della misura.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 335-quater e 257 cod. proc. pen.; il mancato accoglimento della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, motivato da irritualità ed intempestività della domanda, sarebbe viziato da errores in procedendo. Come infatti emergerebbe dalla relazione dell'Ufficio del Massimario sulla c.d. Riforma Cartabia, nulla impedirebbe di presentare tale richiesta al collegio del Riesame nell'ambito del relativo procedimento in camera di consiglio, piuttosto che in via esclusiva al G.I.P. come sostenuto dal collegio;
inoltre, è sottolineato come il termine per proporre la questione decorra solo dal momento dell'acquisizione della facoltà di avere conoscenza degli "atti del procedimento da cui è desunto il ritardo"; ciò sarebbe potuto avvenire solo a seguito della trasmissione degli atti al riesame (conoscenza per di più- impossibile da conseguire per quanto esposto nel primo motivo), avvenuta in data 19/03/2025, così da rendere l'istanza pienamente tempestiva.
3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 587 e 257 cod. proc. pen. in relazione alla mancata estensione dell'accoglimento, pronunciato per motivi non strettamente personali, dell'impugnazione proposta dal co-indagato che ha portato all'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. e dell'originario decreto di sequestro del dispositivo cellulare. In particolare, il P.M. avrebbe dovuto restituire le copie forensi del dispositivi estrapolate in assenza di convalida del decreto genetico e detenute dunque sine titulo, anche alla luce dell'intervenuta abolitio criminis, anziché svolgere sulle stesse gli accertamenti inutilizzabili - confluiti nel procedimento di riesame.
3.4. Con il quarto motivo è lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura, essendo stato esteso il sequestro a tutti i dati contenuti nella copia forense senza idoneo parametro di ricerca, in assenza di spiegazione specifica delle esigenze investigative. La motivazione del Riesame sul punto sarebbe infatti puramente apparente, che non consente di
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comprendere perché rispetto alla necessità di acquisire solo alcuni scambi di chat (necessità emersa anche nella trama argomentativa dello stesso collegio) sia stata trattenuta l'intera copia forense.
3.5. Il quinto motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. In particolare, secondo gli orientamenti della giustizia amministrativa riportati nel ricorso, le contestate cause di incompatibilità (rapporti di amicizia e di collaborazione professionale per aver collaborato insieme alla redazione di un'opera) non sarebbero rilevanti, non essendo da sé sufficiente "amicizia" sui social network ad integrare la "commensalità abituale" di cui all'art. 51 cod. proc. civ., e non costituendo ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica, essendo ravvisabile l'obbligo di astensione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici. Da ciò discenderebbe l'assenza dell'obbligo di attestazione per la cui violazione si procede. Sul punto, il collegio sarebbe incorso in carenza grafica di motivazione avendo affrontato il tema del fumus solo rispetto alla natura dell'omessa dichiarazione.
4.Il secondo ricorso, sottoscritto dall'avv. Curcio, è articolato in due motivi.
4.1.Con il primo, sono dedotti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., poiché il collegio del Riesame avrebbe erroneamente integrato l'originario decreto di sequestro, sostenendo la sussistenza di "specifiche esigenze" idonee ad indagare l'intero contenuto del dispositivo mobile, anziché censurare detto decreto originario in quanto non correttamente perimetrato in modo da realizzare il "minor sacrificio necessario", poiché il coinvolgimento dell'intera copia forense avrebbe aggredito anche una serie di dati strettamente personali ed irrilevanti ai fini dell'indagine.
4.2. Il secondo motivo denuncia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per insussistenza del fumus commissi delicti. Difatti, la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, trattandosi di manifestazione unilaterale assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, non potrebbe essere considerata come un presupposto implicito dell'atto di cui si ritiene la falsità. La dichiarazione di assenza di cause di astensione poi, qualora confluisse nei verbali della procedura pubblica, potrebbe invero acquisire rilevanza penale, ma al più come condotta commissiva e non certo per omissione. Il Tribunale del Riesame, sul punto, si sarebbe limitato ad un generico richiamo agli obblighi d'astensione in capo ai dirigenti pubblici ex D.P.R. 62 del 2013, eludendo le censure difensive sul punto e considerando la procedura amministrativa in esame come un unicum giuridico e non piuttosto come una sequenza di singoli atti, ai quali, secondo il tenore letterale degli artt. 476 e 479 cod. pen., andrebbe circoscritta la condotta di falso.
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Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti affetto da inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Giova premettere che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali può essere ancorato, ai sensi dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen., letto in combinato con gli artt. 324 e 257 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, alla sola violazione di legge. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o di c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, [...]; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, [...]; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, TA;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, [...]; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, [...]) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, [...]); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, [...], Rv. 260246). Se, dunque, nella tematica in esame costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ne viene l'inammissibilità di un'impugnazione che, attraverso la deduzione della violazione di legge, mascheri in realtà una doglianza che afferisca ai profili di illogicità (peraltro necessariamente manifesta) del corpo motivo, riconducibile alla cornice del vizio di cui all'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, [...], Rv. 269119).
2.11 primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. Iacopino, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
2.1.11 Tribunale del riesame si è congruamente espresso sulla intempestività della questione volta a far valere l'obbligo di retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'art.
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479 cod. pen.. La persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che, in tesi difensiva, avrebbero dato la dimostrazione del ritardo nell'iscrizione, in data 27 febbraio 2025, quando ha ricevuto la notifica del decreto di sequestro, emesso dal pubblico ministero il 24 febbraio 2025, sulla copia forense del supporto elettronico - il telefono cellulare per finalità di acquisizione probatoria connesse al fumus del reato di falsità ideologica in atto pubblico per omissione, ipotesi ivi specificata con l'indicazione degli articoli di legge e la formulazione del capo d'incolpazione, di cui si è lamentato l'obbligo della. retrodatazione dell'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. sul presupposto della sua desumibilità dalle circostanze di fatto ostese con l'esposto del 2022 e con le prime annotazioni di polizia giudiziaria del 2023, atti a cui del resto ha fatto rinvio il menzionato decreto di sequestro della copia forense. L'ordinanza impugnata ha chiarito che l'ampiezza del patrimonio cognitivo, acquisito dalla difesa a tale data, è confortata dalla disponibilità degli atti dell'informativa di polizia giudiziaria n. 172093 del 22 maggio 2023, da cui era promanato "il decreto di sequestro del dispositivo cellulare" del 9 febbraio 2024 per l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 cod. pen., "avverso il quale veniva proposto riesame, con discovery degli atti investigativi".
2.2.Come già osservato da un recente precedente di questa Corte, che si riprende e si condivide, la richiesta di retrodatazione va proposta (sez.1, n. 36918 del 11/07/2024, L., in parte motiva), a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrino il ritardo nell'iscrizione (non quindi da quello in cui ha avuto conoscenza degli atti) e la medesima può essere dall'indagato eventualmente riproposta se sia venuto a conoscenza di atti diversi, prima non conoscibili, e pur sempre entro venti giorni da quando essi siano divenuti conoscibili. Ad avviso del collegio, pertanto, il termine di "venti giorni", previsto a pena di inammissibilità della richiesta, dal terzo comma dell'art. 335 quater del codice di rito è tassativo e deve essere rispettato tanto nell'ipotesi "ordinaria", che ne impone la presentazione al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nell'ipotesi in cui l'indagato decida di adire il Tribunale del riesame contro una misura cautelare personale o reale o contro un decreto di sequestro probatorio, eventualità che gli consente (di non rivolgersi al g.i.p. e) di sollevare la questione dinanzi al giudice della impugnazione incidentale, a norma dell'art. 335 quater, comma quinto, cod. proc. pen.. È in questo senso che va interpretato il passo della relazione illustrativa al D. Lgs. n. 134 del 2021, richiamato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte, secondo il quale è possibile, per altro verso, che sorgano esigenze di raccordo tra lo specifico procedimento incidentale (soggetto a termini piuttosto serrati) ed altri incidenti. S'immagini, ad esempio, che la persona sottoposta all'indagine venga a conoscenza dell'atto che giustifica la retrodatazione in seguito all'emissione d'una ordinanza di custodia cautelare (art. 293, comma 3) nei cui confronti abbia presentato, o abbia intenzione di presentare, domanda di riesame. Da un lato, è parso iniquo costringerla ad avanzare la domanda di
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retrodatazione davanti al tribunale della libertà, perché l'udienza potrebbe essere imminente e non lasciare il tempo sufficiente per stendere una memoria ben argomentata;
dall'altro lato, però, è sembrato altrettanto iniquo anche costringerla a formulare in questa sede la richiesta di retrodatazione, perché ciò potrebbe ritardare una decisione capace di produrre effetti favorevoli sul piano della libertà personale. S'è dunque deciso di lasciare all'interessato la scelta della sede più opportuna (comma 5), vietando tuttavia che la domanda possa essere avanzata in entrambe: salvi fatti sopravvenuti, infatti, l'istanza può essere presentata una volta sola (comma 3, ultimo periodo).". In altre parole, è affidata all'interessato l'opzione ritenuta più agevole e conveniente, se depositare la richiesta al g.i.p. oppure al Tribunale dell'impugnazione cautelare, ma la scelta nell'una o nell'altra direzione deve rispettare il termine di venti giomi dalla data in cui la persona sottoposta alle indagini abbia avuto la possibilità di conoscere gli atti comprovanti il ritardo nell'iscrizione. E che tale fosse l'esegesi preferita dalla citata relazione illustrativa è dimostrato dall'esplicito riferimento, nell'ultimo alinea, alla possibilità di presentare la domanda "una volta sola" - salvo fatti sopravvenuti ed ai sensi del "comma 3, ultimo periodo" che invero recita che "ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine id est, 20 giorni e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili". Si può dunque affermare che il termine di venti giorni, stabilito a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, inizia a decorrere dalla data in cui la persona indagata sia stata posta in condizioni di disporre degli elementi sufficienti a farla valere, e il termine deve essere rispettato tanto nell'ipotesi in cui la persona sottoposta alle indagini decida di rivolgersi al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nella fase delle indagini preliminari, quanto nel caso in cui la medesima intenda devolvere la questione nell'ambito del procedimento di riesame o di altro sub-procedimento nel quale sia stato richiesto un vaglio del giudice, con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini. Alla luce di tali puntualizzazioni, gli atti allegati al ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza comprovano come la difesa del ricorrente abbia certamente avuto la facoltà di consultare gli atti del fascicolo del pubblico ministero sin dalla primigenia iscrizione del (solo) reato di cui all'art 323 cod. pen. a carico della ricorrente, avendo promosso una prima istanza di riesame con cui aveva lamentato la mancata convalida del sequestro del telefono cellulare, che si era assunto operato autonomamente, in via di urgenza, dalla polizia giudiziaria dichiarata inammissibile dal Tribunale;
e in seguito, una richiesta di revoca del sequestro probatorio inoltrata al pubblico ministero per effetto dell'addotta inefficacia del vincolo, respinta con provvedimento che menzionava il solo reato di cui all'art. 323 cod. pen.; ed una opposizione ex art. 263 comma 5 cod. proc. pen. avverso il rigetto dell'istanza, con interessamento del giudice per le indagini preliminari. Il compendio degli atti del procedimento sino a quel momento noti, e comunque indubbiamente "conoscibili", dà contezza della piena padronanza del quadro investigativo disponibile, e, soprattutto, delle ipotesi di reato contestate
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(tra le quali non figurava quella di cui all'art. 479 cod. pen.) fino a quando il pubblico ministero - a seguito dell'annullamento dell'ordinanza del g.i.p. sull'impugnazione avanzata da altro interessato e della disposta restituzione del dispositivo all'avente diritto ha emesso e reso noto il nuovo decreto di sequestro probatorio, destinato a vincolare la copia-mezzo dei dati informatici e telematici memorizzati dall'apparato telefonico cellulare dell'attuale ricorrente, con l'espressa indicazione di una "nuova" accusa, quella di cui all'art. 479 cod. pen. e con il testuale richiamo "dell'esposto" e delle note informative della polizia giudiziaria del 22 maggio e del 10 novembre 2023. Il termine di 20 giorni, stabilito a pena di inammissibilità dall'art. 335 quater comma 3 cod. proc. pen., decorreva dunque dalla data della notificazione dell'ultimo decreto di sequestro che tale "conoscibilità" ha favorito e completato, ovvero dal 27 febbraio 2025; il termine è scaduto il 19 marzo 2025, mentre l'eccezione è stata formalizzata soltanto in data 25 marzo 2025, all'udienza in camera di consiglio dinanzi al Tribunale del riesame. Il rilievo è decisivo e assorbente, a prescindere dalla compresenza, o meno, tra gli atti trasmessi al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., della nota di iscrizione file n. 1030331 e dei suoi contenuti di dettaglio.
3.Il terzo motivo del ricorso dell'avv. Iacopino è generico.
3.1.L'art. 587 comma 1 cod. proc. pen. stabilisce che l'effetto estensivo dell'impugnazione si produce "nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato". Nulla è stato illustrato, in proposito, nell'atto di ricorso, a cui è stata allegata copia della sentenza di annullamento della sesta sezione di questa Corte, avente ad oggetto l'ordinanza ex art. 263 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in accoglimento delle doglianze avanzate da tale TA AL a cui era stato sequestrato il telefono cellulare nell'ambito dello stesso procedimento, senza chiarirne tuttavia posizione e ruolo nell'ambito del procedimento penale medesimo e, soprattutto, l'eventuale qualità di concorrente nel medesimo reato attribuito alla CA.
3.2. Inoltre, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali e del decreto di sequestro l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno del coimputati, ove non fondata su motivi esclusivamente personali, rimane condizionato allo svolgimento unitario e cumulativo del procedimento incidentale (sez. U n. 34623 del 26/06/2002, [...], Rv. 222261), dal momento che, sulla base dell'annullamento di cui altri abbia fruito, può essere sempre presentata, dall'indagato che non abbia proposto impugnazione, istanza di revoca del sequestro al giudice competente. L'indagata CA non ha presentato alcuna istanza di revoca del sequestro, giustificata dalla decisione della Corte di cassazione sul ricorso di altro indagato.
4. Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Iacopino e il primo motivo del ricorso dell'avv. Curcio sono inammissibili, perché generici ed esulanti dal perimetro d'intervento della Corte di
cassazione.
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4.1.Il collegio condivide l'indirizzo ermeneutico recentemente espresso da questa sezione, secondo il quale <in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici contenenti dati sensibili, l'obbligo motivazionale del provvedimento ablatorio può dirsi adempiuto qualora, tenuto conto del momento processuale in cui è stato adottato, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio (sez.5, n.9797 del 04/03/2025, R., Rv.287778)>. Il principio di diritto così enunciato non confligge con il percorso interpretativo della giurisprudenza più attenta alle direttrici della Consulta (sent. n. 170 del 2023) e di estrazione sovranazionale, che ha comunque precisato che non si può escludere a priori la legittimità di un sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici che comporti l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di informazioni ivi contenute, purchè l'imposizione del vincolo non assuma una direzione meramente esplorativa e sia caratterizzata da una motivazione che espliciti le ragioni per cui si renda necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez.6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139; Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsico, Rv. 286358 citata anche dal provvedimento tribunalizio;
Sez.6, n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, [...]). Il trattenimento dei dati non può essere protratto sine die, perché l'eventuale reintegrazione nella disponibilità della cosa - il supporto sequestrato, fisicamente inteso - non elimina il pregiudizio, conseguente al mantenimento del vincolo sui "contenuti" del dispositivo contenitore (ottenibili attraverso la c.d. copia-mezzo destinata a scopo probatorio, o copia forense), che sono comunque oggetto del diritto alla riservatezza meritevole di tutela (sez.6, n. 32465 del 22/09/2020, Aleotti, cit., in motivazione;
sez. U n. 40963 del 20/07/2017, [...], in motivazione). Si è tuttavia sottolineato che la protrazione del vincolo, perché sia rispettosa dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, deve essere bensì limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, ma tale durata non può essere rigidamente predeterminata e può variare in relazione alle difficoltà incontrate nell'estrapolazione dei dati (sez.2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 e in motivazione).
4.2. Se, poi, il decreto di sequestro deve essere motivato (art. 253 cod. proc. pen.), il grado e il "quantum" della motivazione richiesta può essere calibrato sulla funzione probatoria delle cose da ricercare e da vincolare e, dunque, alla loro riconducibilità alla nozione di corpo del reato, di più immediato nesso con la sua commissione, o di cosa pertinente al reato, potendosi tener presente che, anche per le sentenze, di preminente pregnanza decisoria rispetto ai provvedimenti in forma di decreto, il legislatore ha previsto la redazione di una "concisa" esposizione dei motivi (così in motivazione sez. U n. 36072 del 19/04/2018, [...]).
4.3.Pertanto, i parametri della necessità, dell'adeguatezza e della proporzionalità, anche "temporali", in definitiva, non possono ritenersi precostituiti e devono essere modulati caso per caso, in relazione alla vicenda concreta, e correlati, a titolo esemplificativo, alla tipologia e alla gravità dei reati per i quali si procede;
alla natura della cosa di cui si ritiene indispensabile l'apprensione al procedimento penale se, dunque, corpo di reato, ovvero cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso o cosa pertinente al reato, ovvero semplicemente utile all'assicurazione della prova;
alla figura del destinatario del provvedimento di vincolo, se persona indagata del reato per cui si procede o terzo estraneo alla sua consumazione e al livello di tutela della riservatezza predicabile in relazione alla professione svolta;
alla quantità e qualità delle fonti di prova disponibili nel momento in cui una perquisizione sia disposta dal pubblico ministero alla ricerca degli oggetti o delle informazioni di rilievo;
all'interesse, dedotto o deducibile, della persona privata di un bene proprio a rientrarne il più rapidamente in possesso;
all'evoluzione e alla complessità dell'attività investigativa. Si tratta, del resto, dei principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza europea, che ha costantemente fatto leva sul "giusto equilibrio" tra i diritti dell'individuo e le esigenze dell'inchiesta penale (da ultimo, Corte EDU, Reznik
contro
Ucraina, del 23/01/2025).
4.4.11 Tribunale del riesame ha affrontato le ragioni del gravame cautelare ed ha osservato, con proposizioni plausibili ed appropriate rispetto al caso concreto, che il decreto di sequestro del pubblico ministero non si è posto in contrasto con i canoni di adeguatezza e proporzionalità tracciati dalla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e di legittimità in materia di sequestri;
non potendo prevedere ex ante l'esito dello strumento di ricerca della prova, il pubblico ministero ha dato conto della necessità "dell'ablazione di tutti i dati informatici contenuti nel dispositivo mobile dell'indagata", collegandola all'accertamento dell'esistenza di elementi che diano prova del rapporto sentimentale e di convivenza tra gli indagati CA e AR nonché del rapporto professionale e di frequentazione abituale tra AR e CA, posti a fondamento dell'ipotesi accusatoria di falso in atto pubblico". D'altro canto, anche il provvedimento genetico di sequestro soddisfa i parametri evidenziati, dal momento che contiene l'enunciazione del capo d'accusa provvisorio, la citazione sommaria delle fonti di prova a fondamento dell'adozione dello strumento di ricerca degli ulteriori elementi probatori, l'esplicitazione sintetica delle risultanze assicurate sino a quel momento al lume dei contenuti dell'esposto del privati e delle investigazioni di polizia giudiziaria, rappresentate dalle accertate - da parte della AR, n.d.r. "relazioni sentimentali ovvero amicali con CA e A" e, quanto alla supposta fattispecie di truffa aggravata, dall'indicazione tra le pubblicazioni, da parte della candidata medesima, di "opere in realtà" inconferenti o non sue. Ha poi aggiunto, il collegio della impugnazione incidentale, che "l'analisi dei profili delle piattaforme di social network del coindagato CA VI aveva consentito di adombrare che l'odierna ricorrente intrattenesse rapporti di frequentazione con la candidata AR, già in data antecedente all'indizione della procedura di concorso presso l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, oltre ad intrattenere plurimi contatti telefonici nel medesimo periodo [...] e ad aver
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avuto una collaborazione professionale con la stessa nell'anno 2021 [...]. Ad ulteriore riprova si pongono gli esiti investigativi compendiati nell'annotazione di p.g. del 22/10/2024, contenenti il preliminare disvelamento del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra le parti, le quali fornivano maggiore concretezza all'ipotesi della relazione confidenziale tra CA e AR quantomeno dall'anno 2021 [..]". Non si versa, dunque, in un caso di occasionali fotografie "caricate" sui social network, di "amicizie" social o di sporadici contatti professionali, ma di frequentazione abituale e di rapporti costanti e confidenziali, tali da giustificare l'obbligo di astensione. Si tratta, insomma, di provvedimenti giurisdizionali tutt'altro che privi di motivazione o connotati da motivazione meramente apparente, singolare o stravagante e dei quali, in realtà, la ricorrente si duole quanto ad esaustività e logicità di argomentazioni.
4.5. Né i motivi di ricorso hanno circostanziato quali specifici pregiudizi l'apprensione della copia forense abbia cagionato o possa cagionare all'indagata e alla sua sfera privata, con particolare riferimento ad eventuali dati sensibili ivi contenuti, beneficiari di protezione privilegiata e non hanno indicato la stringente necessità di recupero dell'oggetto sequestrato (in senso analogo, con riferimento alla necessità di esplicitazione nell'impugnazione di un interesse alla celere restituzione delle cose, anche di quelle "dematerializzate", in sequestro, sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, [...], in parte motiva).
5.11 quinto motivo del ricorso dell'avv. Iacopino e il secondo motivo dell'avv. Curcio sono infondati.
5.1. Come correttamente rimarcato dall'ordinanza impugnata, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (sez.3, n. 3465 del 03/10/2019, Pirlo, Rv. 278542; sez.2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007; sez.3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053).
5.2.Non è indispensabile, in questa fase, la perfetta corrispondenza dell'addebito provvisorio alla condotta realizzabile in rerum natura. Nel corso delle indagini preliminari la base probatoria è fluida, flessibile e editabile (cfr. ad es. per il principio espresso, sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, [...], in motivazione) ed il suo potenziale arricchimento, con lo sviluppo degli accertamenti, può influire sulla modulazione e sul perfezionamento descrittivo dell'accusa che confluirà poi nell'eventuale atto di esercizio dell'azione penale. Non assume rilevanza dirimente, pertanto, che il comportamento censurato possa assumere contorni commissivi piuttosto che omissivi, ovvero che abbia inficiato le attestazioni di un verbale d'esame "in senso stretto piuttosto che di un atto pubblico di diversa natura che ne rappresenti 10
presupposto di legittimità o che si inserisca nella relativa sequenza, perché ciò che rileva, e ben inteso nell'attuale stadio del procedimento penale, è che il medesimo sia riconducibile ad un fatto storico "tipico" il cui rimprovero sia compiutamente intellegibile e in relazione al quale l'indagato sia posto in condizioni di difendersi. Del resto, in tema di falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (sez.5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780). Ne viene che la dichiarazione di assenza di incompatibilità, ove falsa (o l'omessa dichiarazione dell'incompatibilità) può riverberarsi sulla veridicità delle attestazioni successive, funzionali a dare la prova della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice, nel rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza che devono caratterizzare l'agire della pubblica amministrazione. Orbene, l'ordinanza del giudice del riesame, con incedere giustificativo appagante ed immune da censure di legittimità entro i limiti del sindacato previsto e consentito in questa fase, ha messo in rilievo che "il dovere di astensione che avrebbe dovuto indurre la CA a dichiarare la causa di incompatibilità trova fondamento nell'art. 7 dpr 62/13 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il quale esclude espressamente che il dipendente possa partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o tra l'altro, di conviventi ovvero di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, prescrivendo altresì l'obbligo di astensione in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Osecant lot
Cosi deciso in Roma, 08/10/2025
Il consigliere estensore
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Il Presidente
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