Sentenza 17 aprile 2002
Massime • 2
L'"interversio possessionis" da parte del detentore di un bene non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificamente contro il possessore, e deve manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio.
Nell'azione per rivendicazione l'onere della cosiddetta "probatio diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore; in tali ipotesi, detto onere può ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23669 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 31/08/2021), n.23669 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – Dott. VARRONE Luca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 11836 – 2016 R.G. proposto da: S.G., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Federico Melis ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Labicana, n. 58, presso lo studio dell'avvocato Piervanni Andreozzi; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NO SP, NO OM, NO IN, NO NO, NO LE, NO IL, NO SIRIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, difesi dall'avvocato ADOLFO GIANFREDA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO MO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, difeso dall'avvocato GABRIELE DI NOI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 175/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 05/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'avv. GIAFREDA Adolfo, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DI NOI GABRIELE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'8.5.1987 MO LA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Oria AT LU chiedendone la condanna all'immediato rilascio del fondo e della casa colonica siti in Torre Santa Susanna.
L'attore sosteneva al riguardo che era divenuto proprietario dei predetti beni a seguito di atto di donazione del 19.3.1987 da parte dello zio HE LA, e che la convenuta ne aveva ottenuto la disponibilità soltanto quale ospite e parente del donante, cosicché a seguito del trasferimento di proprietà ed in assenza del consenso dell'istante la detenzione degli immobili era divenuta illegittima. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento dell'avvenuta usucapione del fondo e della casa, considerato che il proprio coniuge MA LA fin dall'anno 1927 li aveva posseduti come proprietario ininterrottamente fino al decesso avvenuto nel 1979, e che successivamente a tale data la famiglia aveva continuato ad utilizzare ed abitare la casa colonica. Dopo l'intervento volontario in giudizio dei figli di AT LU e di MA LA, veniva dichiarata l'interruzione del processo per la morte della convenuta.
Nel giudizio riassunto si costituivano, quali eredi di MA LA e di AT LU, i figli AN LA, AN LA, LE LA, AQ LA e IO LA che riproponevano la domanda di accertamento dell'usucapione dei beni. A seguito di declaratoria di incompetenza per valore da parte del Pretore di Oria, MO LA riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti dei menzionati eredi di MA LA e AT LU.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in causa, quali precedenti proprietari del fondo suddetto, HE LA e SE LA.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, deducevano di non aver più alcun titolo sull'immobile ed eccepivano quindi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale adito con sentenza del 5.7.1996 rigettava la domanda attrice, dichiarava che, anteriormente al suo decesso, MA LA aveva acquistato per usucapione la proprietà del terreno e del fabbricato, dichiarava AN, AN, UM, EO, LL, QU e IO LA essere gli attuali comproprietari "pro indiviso" dei suddetti beni e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali.
Proposta impugnazione avverso tale pronuncia da parte di MO LA cui resistevano AN, AN, UM, EO, LL, QU e IO LA, la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 5.5.1999, in accoglimento del gravame proposto, condannava gli appellati all'immediato rilascio del fondo e della casa colonica suddetti, rigettava la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della invocata usucapione, condannava gli appellati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ed al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali relative sia alla fase pretorile che al giudizio di primo e di secondo grado.
La Corte territoriale, premesso come dato certo che unico originario possessore dei beni in contestazione era stato HE LA per aver acquistato il fondo e la casa rurale del fratello SE LA con atto per notaio Proto del 7.10.1935, e che quest'ultimo in sede di interrogatorio aveva dichiarato di aver costruito la casa colonica, di avervi abitato fino al proprio matrimonio e di aver lasciato abitare in essa i propri genitori dopo la vendita, assumeva che la presenza nella casa del fratello MA LA, in assenza di prova contraria, poteva essere spiegata soltanto a titolo di ospitalità nell'ambito di rapporti di carattere familiare;
pertanto quest'ultimo, in qualità di ospite, era soltanto detentore "nomine alieno" e non possessore dei beni, ne' d'altra parte era emersa la prova di una intervensione della detenzione in possesso tale da mutare il titolo in base al quale egli esercitava il potere sulla casa;
anzi l'istruttoria espletata aveva smentito diverse circostanze dedotte dai convenuti nella comparsa di risposta di primo grado, quali un preteso acquisto dei beni da parte di MA LA ed un suo possesso di essi risalente all'anno 1927;
del pari non era stato provato che costui avesse edificato la casa colonica che invece era stata costruita da SE LA secondo le sue stesse dichiarazioni;
inoltre da diverse deposizioni testimoniali era emerso che la realizzazione di una rimessa per il ricovero di macchine agricole era opera di HE LA (al quale soltanto esse potevano servire, essendo egli un operatore agricolo) e non di MA LA.
Per la cassazione di tale sentenza AN LA, AN LA, EO LA, UM LA, LL LA, AQ LA e IO LA hanno proposto un ricorso articolato in otto motivi;
resiste con controricorso MO LA;
le parti hanno presentato successivamente delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza e del processo di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcune parti nonché violazione dell'art. 331 c.p.c.. Essi rilevano che nel giudizio di primo grado il giudice istruttore aveva autorizzato i convenuti a chiamare in causa SE LA e HE LA quali precedenti proprietari dell'immobile oggetto di lite;
pertanto, avendo costoro partecipato al giudizio di primo grado ed avendo quindi assunto la qualità di parti, il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La censura è infondata.
Occorre premettere che nel giudizio di primo grado il giudice istruttore ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di SE LA e di HE LA quali precedenti proprietari dell'immobile in questione in relazione alla domanda di declaratoria dell'avvenuta usucapione di tale bene formulata dagli eredi di MA LA e di AT LU ed ha quindi disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in proposito sollevata dai chiamati in causa, i quali avevano dedotto di non aver più alcun titolo ed alcuna pretesa sull'immobile. Orbene tale impostazione è errata, posto che secondo l'orientamento di questa Corte la legittimazione passiva rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene deve essere riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio (Cass. 26.5.1990 n. 4907), e che tale domanda deve essere diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda medesima e non anche dei precedenti danti causa che non hanno veste di litisconsorti necessari (Cass. 26.4.1982 n. 5335; Cass. 26.4.2000 n. 5335). Pertanto, non ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi di cause inscindibili ne' quella di cause dipendenti (queste ultime ricorrenti allorché le domande proposte si pongono tra loro in un rapporto di subordinazione logica); non era necessario nel giudizio d'appello disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SE LA e di HE LA.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 C.P.C. nonché degli articoli 1140 - 1141 - 1158 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., rilevano di aver sempre sostenuto nel giudizio di primo grado che MA LA aveva esercitato sull'immobile oggetto di controversia un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario fin dagli anni 1927 - 1928 o, quantomeno, dall'anno 1942, allorché egli contrasse matrimonio con AT LU, avendo tra l'altro costruito sul fondo, a sua cura e spese, una casa colonica ed avendo provveduto successivamente a recingere tutto il fondo con un muro in pietra;
era quindi legittimo presumere il possesso ininterrotto del bene da parte di MA LA fin al suo decesso, avvenuto nel 1979, e successivamente da parte dei suoi eredi.
La censura è infondata.
Il giudice di appello sulla base di un accertamento di fatto immune da vizi logici, comunque neppure prospettati dai ricorrenti, ha escluso che MA LA avesse posto in essere atti configurabili come esercizio di un possesso utile all'acquisto per usucapione della proprietà del terreno per cui è causa;
più in particolare, e con specifico riferimento alla relazione di fatto instauratasi tra MA LA ed il suddetto immobile, ha ricondotto la presenza di quest'ultimo nella casa colonica di proprietà del fratello SE LA nell'ambito di vincoli di carattere familiare a titolo di ospitalità; MA LA era quindi un semplice detentore, cosicché nella fattispecie è emersa la prova contraria alla presunzione di possesso di cui all'art. 1141 primo comma c.c.. Orbene in presenza di tale apprezzamento di fatto da parte del giudice di appello i ricorrenti tendono a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie trascurando l'inammissibilità di una censura siffatta in tale sede. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1140-1141-1470-1476-1477-2697-1372 e 2727 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
I ricorrenti assumono in proposito che il giudice di appello ha basato il suo convincimento presupponendo che l'unico originario possessore dei beni in contestazione era stato HE LA per aver acquistato nel 1935 il fondo e la casa rurale dal fratello SE LA;
ebbene secondo i ricorrenti tale presunzione contrasta con il disposto di cui agli articoli 1470 e 1476 c.c., posto che la compravendita non produce come effetto automatico il trasferimento del possesso dal venditore all'acquirente, e che nel rogito del 7.10.1935 non vi è una specifica clausola attestante l'acquisizione del possesso da parte di HE LA. La censura è infondata.
In effetti i ricorrenti con il motivo in esame tendono a fornire una diversa interpretazione dell'atto della compravendita del 7.10.1935 rispetto a quella espressa dal giudice di appello trascurando il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un determinato contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, cosicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto è per vizi di motivazione;
nella fattispecie invece i ricorrenti non hanno prospettato specifiche censure con riferimento ne' all'uno ne' all'altro di tali profili.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dai ricorrenti, e violazione e falsa applicazione degli articoli 2733 - 2735 - 2732 -2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.. Essi lamentano il mancato esame da parte del giudice di appello della scrittura privata del 20.5.1981 con la quale HE LA avrebbe dichiarato che il terreno in questione, del quale egli si era disinteressato per circa 40 anni, era stato posseduto ininterrottamente dal fratello MA che lo aveva utilizzato come proprietario fino al suo decesso.
La censura è infondata sotto un duplice profilo.
Anzitutto deve rilevarsi che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte il ricorrente per cassazione che si duole della omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, le risultanze processuali che egli asserisce decisive e non valutate dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo della decisività delle deduzioni disattese deve essere consentito senza necessità di indagini integrative (vedi "ex multis", tra le più recenti pronunce in tal senso Cass.
4.5.2000 n. 5608; Cass. 21.7.2000 n. 9624). Ebbene nella fattispecie i ricorrenti hanno omesso la trascrizione della scrittura privata menzionata nel ricorso, provvedendo a tale incombente irritualmente con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c. che, essendo destinata soltanto a chiarire ed illustrare i motivi di ricorso tempestivamente proposti, non è idonea a specificare, integrare od ampliare il contenuto dei motivi medesimi.
Può inoltre aggiungersi che il giudice di appello ha ritenuto, sia pure implicitamente, l'irrilevanza probatoria della suddetta scrittura privata alla luce delle altre risultanze istruttorie acquisite, considerate sufficienti a sorreggere il convincimento espresso.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1141-1144-2697-2727-2728-2729 c.c. e 115 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Essi assumono come elemento pacifico che MA LA ha esercitato un potere di fatto sul bene oggetto di controversia dall'anno 1927 o, quantomeno, dall'anno 1942, che ne giustifica la qualifica di possessore in base alla presunzione di cui all'art. 1141 primo comma c.c.; aggiungono che erroneamente il giudice di appello ha invece presunto la semplice detenzione dell'immobile da parte di MA LA sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da parte di SE LA e di HE LA, parti entrambe interessate all'esito del giudizio. Inoltre i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non ha considerato la circostanza che almeno dall'anno del suo matrimonio, ovvero dal 1942, e fino al suo decesso (anno 1979) MA LA aveva abitato ininterrottamente nella casa in questione insieme alla moglie ed ai figli provvedendo, tra l'altro, al pagamento dei tributi gravanti sull'immobile.
La censura è infondata.
In occasione dell'esame del secondo motivo di ricorso si è già osservato che il giudice di appello, all'esito di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, ha qualificato il rapporto instauratosi tra MA LA e l'immobile per cui è causa come detenzione, ed ha dunque ritenuto superata la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 primo comma c.c.; orbene i ricorrenti con il quinto motivo tendono ad un diverso apprezzamento degli elementi probatori, valorizzando altre circostanze rispetto a quelle poste a base della sua ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello;
così facendo peraltro essi trascurano di considerare che la valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni delle parti e dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive. Del pari deve ritenersi infondata l'ulteriore affermazione che almeno dall'epoca del suo matrimonio MA LA avrebbe iniziato a possedere l'immobile in questione.
Al riguardo è del tutto corretta l'affermazione del giudice di appello secondo cui MA LA, avendo iniziato a detenere il bene per ragioni di ospitalità, avrebbe dovuto dimostrare il mutamento del titolo ai sensi dell'art. 1141 secondo comma c.c., ed in particolare in forza di opposizione contro il possessore (l'altra ipotesi prevista dall'articolo ora citato, ovvero il mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo, non è stata nella fattispecie neppure prospettata), circostanza tuttavia non emersa sul piano probatorio;
al riguardo è opportuno rilevare che l'"interversio possessionis" non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno rivolto specificamente contro il possessore che manifesti inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto ed in nome proprio (Cass. 12.5.1999 n. 4701; Cass. 29.10.1999 n. 12149). Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 948 - 2650 e 2697 c.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia da essi prospettato, assumono di aver sostenuto nei precedenti gradi di giudizio che MO LA non poteva opporre nei loro confronti l'atto di donazione del 19.3.1987 in quanto mancava la prova che il dante causa del donante, SE LA, fosse proprietario dei beni venduti a HE LA con il rogito del 7.10.1935, atteso che in quest'ultimo non era richiamato il titolo di provenienza;
del resto, avendo l'attore proposto una domanda di rivendicazione, aveva l'onere di provare la validità non solo del suo titolo di acquisto, ma anche dei titoli di acquisto dei precedenti proprietari fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
La censura è infondata.
Premesso che gli eredi di MA LA e di AT LU, attuali ricorrenti, hanno proposto nel giudizio di primo grado domanda riconvenzionale di usucapione dell'immobile per cui è causa deducendo che MA LA aveva iniziato a possedere tale bene dall'anno 1927 o almeno dall'anno 1942, era sufficiente la prova da parte di MO LA di un valido titolo di acquisto in suo favore e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui la controparte assumeva di aver iniziato a possedere, nonché la prova che quell'appartenenza non era stata interrotta da un possesso idoneo alla usucapione da parte dei convenuti: è noto infatti l'orientamento di questa Corte per il quale l'onere della cosiddetta "probatio diabolica" incombente all'attore in rivendicazione si attenua quando il convenuto si difende deducendo un proprio titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti causa dell'attore, e può ritenersi assolto nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, con la prova della validità del titolo di acquisto da parte sua e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere (vedi da ultimo in tal senso Cass. 28.6.2000 n. 8806); invero il minor rigore dell'onere probatorio incombente al rivendicante è giustificato dal fatto che in tale ipotesi il convenuto riconosce l'originaria appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante medesimo ed invoca l'usucapione come avvenuta solo successivamente a favore proprio o di un proprio dante causa (Cass.
9.6.1987 n. 5038; Cass.
4.3.1997 n. 1925). Orbene nella fattispecie non risulta che gli eredi di MA LA e di AT LU, nell'invocare l'usucapione dell'immobile in questione a decorrere dall'anno 1927 o, in subordine, dall'anno 1942, abbiano contestato l'appartenenza del bene prima a SE LA e, dopo la vendita stipulata il 7.10.1935, a HE LA.
È pur vero che i ricorrenti sostengono in questa sede, come sopra esposto, di aver eccepito nel giudizio di merito l'insussistenza della prova della proprietà del bene da parte di SE LA: tuttavia, trattandosi di questione giuridica, che implica un accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, i ricorrenti avevano l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale assezione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi in tal senso Cass. 18.1.2001 n. 724), mentre in realtà tale incombente non è stato assolto.
Con il settimo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 112 - 342 e 345 c.p.c., censurano la statuizione del giudice di appello relativa alla condanna degli appellati al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
In proposito assumono che la domanda di risarcimento danni non era stata proposta da MO LA nel primo grado di giudizio, cosicché non poteva essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello;
inoltre rilevano che l'appellante non aveva mai chiesto la condanna delle controparti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
La censura è infondata.
Invero MO LA ha espressamente introdotto nel giudizio di primo grado la domanda avente ad oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, e ha riproposto tale domanda nell'atto di appello;
è pur vero che la domanda è stata formulata in termini di risarcimento del danno senza ulteriori specificazioni, ed il giudice di appello, nell'esercizio del potere-dovere di autonoma qualificazione della domanda, l'ha intesa come finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno in separata sede;
ebbene tale interpretazione, risolvendosi in un accertamento di fatto che non ha alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto in relazione alle finalità che la parte voleva perseguire, è immune da censure in tale sede (vedi in tal senso Cass. 19.8.2000 n. 11010). Con l'ottavo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell'art. 91 C.P.C., assumono che illegittimamente la Corte territoriale ha condannato gli esponenti anche al rimborso delle spese giudiziali relative alla fase dinanzi al Pretore di Oria, avendo quest'ultimo accolto l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai convenuti.
La censura è infondata.
Invero il giudice dell'appello, nel pronunciare la condanna degli appellati al rimborso delle spese di giudizio anche della fase pretorile, ha legittimamente considerato l'esito finale del giudizio di primo e di secondo grado nei quali gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti, e ha dunque fatto corretto riferimento alla valutazione complessiva dello svolgimento del giudizio medesimo. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso i ricorrenti in solido al pagamento di lire 1.000.000 (euro 516,46) per spese e di lire 2.500.000 (euro 1.291,14) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2002