Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, l'adempimento dell'onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito. (Nella fattispecie - relativa a ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza, in capo all'indagata, del delitto di intestazione fittizia di fondi ex art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992, essendo i trasferimenti oggetto di contestazione intercorsi tra conti già in titolarità dell'intestatario fittizio - la S.C. ha escluso che il ricorrente potesse introdurre elementi di fatto, concernenti operazioni effettuate su detti conti prima del periodo contemplato dall'incolpazione, anche solo attraverso il richiamo di documenti indicati nel ricorso).
Commentario • 1
- 1. La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di sequestro finalizzato alla confisca di valore: vediamo qualiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2020
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Tribunale di Pistoia aveva confermato in sede di rinvio, dopo l'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, di precedente ordinanza emessa in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia nei confronti di un imputato, finalizzato a confisca diretta o per equivalente fino ad un valore di euro 7.300.000,00, con riferimento ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen, aventi ad oggetto riciclaggio e impiego di somme provenienti dal delitto di bancarotta. Volume consigliato I motivi addotti dalla difesa nel ricorso per Cassazione Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2017, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
1 1519-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 3 Presidente - Sent. n. sez. Dott. Matilde Cammino CC 13/01/2017 Dott. Sergio Beltrani R.G.N. 45893/2016 Dott. Lucia Aielli Dott. Alberto Pazzi - Relatore - Dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di ON BR, nata a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 1232/2016 in data 21.10.2016 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell' appello cautelare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l' annullamento con rinvio dell' ordinanza impugnata;
udito il difensore dell' indagato, Avv. Ernesto D'Angelo, che ha concluso chiedendo che il ricorso del P.M. venga dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21 ottobre 2016, a seguito di giudizio di appello, il Tribunale di Palermo ha confermato l' ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale del 1° agosto 2016 con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ON BR.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, lamentando, ai sensi dell' art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l' inosservanza e l' erronea applicazione di norme giuridiche nonché l' omissione, l' illogicità e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento gravato nella parte in cui lo stesso, al fine di valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato in contestazione, da una parte aveva erroneamente apprezzato il contenuto dell' interrogatorio reso dal coindagato JU AS AS, il quale in realtà aveva reso piena confessione circa l'effettiva titolarità e disponibilità dei denari da lui trasferiti sui conti correnti in Andorra, di proprietà della suocera D'AN e della famiglia BR, dall' altra aveva trascurato di considerare i riscontri a tali dichiarazioni costituiti dalle due distinte procure speciali concesse in data 14 luglio 2014 dal AS in favore di IA D'AN e ON BR e dall' esplicita confessione resa da quest' ultima in sede di interrogatorio avanti all' autorità giudiziaria andorrana. Oltre a ciò il Tribunale aveva a torto supposto che le operazioni di trasferimento di denaro fossero avvenute con operazioni cronologicamente precedenti a quelle prese in esame dalla richiesta cautelare, omettendo di esaminare il contenuto dell' atto notarile stipulato in data 10 giugno 2013 (a distanza di venti giorni dall' emissione del decreto con cui il Tribunale di Palermo aveva ordinato il sequestro dei beni riconducibili alla famiglia D'AN - BR per un valore di quarantasei milioni di euro), con il quale IA D'AN aveva disposto il trasferimento della somma di € 850.000 in favore di JU AS AS con l' incarico di amministrarla anche in favore di ON BR e EL BR. La difesa di ON BR ha depositato una memoria difensiva con cui ha rappresentato che il vizio di motivazione non è denunciabile avanti alla Corte di Cassazione con riferimento a questioni di diritto decise dal giudice di merito, ove la soluzione offerta sia comunque esatta;
la difesa ha inoltre sottolineato non solo come in sede di legittimità non sia possibile addivenire a una diversa valutazione di emergenze probatorie, ma anche che le risultanze documentali asseritamente trascurate erano state in realtà esaminate dai giudici del merito e ritenute inconferenti ai fini di dimostrare la gravità indiziaria del reato ipotizzato dal Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO Ohio 1. Il Tribunale dell' appello cautelare, nel valutare la configurabilità di gravi indizi di colpevolezza già ravvisati dal G.I.P., ha ritenuto che il fatto descritto dai Pubblici Ministeri nella richiesta cautelare e nell' atto di appello non fosse riconducibile a un' ipotesi di intestazione fittizia sanzionata dall' art. 12 quinquies I. 356/1992; ciò in quanto, a fronte di un' imputazione provvisoria che ipotizzava l'attribuzione a JU AS AS da parte di IA D'AN, ON BR e EL BR, quali eredi del patrimonio del defunto IO BR, della complessiva somma di € 1.793.204 oltre ad alcuni preziosi e al denaro rinvenuti all' interno di una cassetta di sicurezza (e ciò, si noti, in un arco temporale ricompreso "tra il 19 giugno 2013 e l' 1 luglio 2016"), i magistrati requirenti avevano fatto riferimento a una serie di bonifici con cui erano state trasferite somme di denaro da conti correnti spagnoli intestati a JU AS AS a conti correnti aperti nel principato di Andorra di pertinenza del medesimo, difettando così il requisito del reato in contestazione dell' attribuzione fittizia della titolarità di beni propri a un soggetto terzo. Eventuali operazioni cronologicamente precedenti a quelle prese in esame della richiesta cautelare e nel capo d' imputazione, riguardanti la fittizia attribuzione del denaro in parola a JU AS AS da parte delle coindagate, non troverebbero peraltro riscontro nella richiesta cautelare. A fronte di queste argomentazioni i Pubblici Ministeri ricorrenti lamentano non tanto l' errata applicazione della normativa penale in contestazione, ma piuttosto I' inesatta valutazione dell' interrogatorio del AS AS, contenente in realtà una piena confessione invece che un generico riferimento al denaro a lui trasferito dalle eredi BR, e l' omesso apprezzamento sia delle due distinte procure speciali conferite in data 14 luglio 2014 da JU AS AS in favore di IA D'AN e ON BR, sia dell' esplicita confessione resa da quest'ultima in sede di interrogatorio avanti all' autorità giudiziaria andorrana. La doglianza non risulta condivisibile. In vero il Tribunale del riesame non ha affatto negato che denari delle eredi BR siano mai confluiti nella apparente disponibilità di JU AS AS, ma, rimanendo giocoforza ancorato al contenuto dell' imputazione provvisoria formulata, ha escluso che il reato in contestazione possa essere ravvisato nella condotta di chi abbia trasferito somme di denaro fra conti propri. Nel fare ciò il Tribunale ha valutato il contenuto della documentazione bancaria prodotta dal Pubblico Ministero, relativa ai trentanove bonifici compiuti dal AS AS, di per sé sufficiente a constatare la riconducibilità del denaro trasferito, nel periodo considerato dall' imputazione provvisoria, alla medesima persona titolare dei conti di invio e ricezione. 3 Per il vero il collegio dell' appello cautelare ha preso in esame anche il contenuto dell' interrogatorio reso all' autorità andorrane ritenendo che lo stesso racchiudesse, a differenza di quanto ritenuto dal Pubblico Ministero, solo un generico riferimento al denaro a lui trasferito dalle eredi BR;
nel contempo il Tribunale non si è affatto sottratto alla valutazione dell' atto negoziale del 10 giugno 2013, rilevando che la somma ivi prevista rimaneva nella titolarità di IA D'AN e comunque non risultava essere stata in alcun modo trasferita o consegnata al AS AS. Il mancato espresso apprezzamento degli altri documenti indicati dal Pubblico Ministero non comporta alcun vizio di motivazione, ben potendosi ritenere che il Tribunale abbia implicitamente ritenuto che gli stessi fossero inidonei a superare le chiare risultanze bancarie in atti (posto che il conferimento di una procura a persone terze di per sé attribuisce un mero potere di rappresentanza del dominus ma non la titolarità dei beni del rappresentato). La motivazione offerta del compendio di indagine risulta esente da vizi logici manifesti e giuridici e non può essere rivalutata nel merito in questa sede. Infatti in materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell' indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all' adeguatezza delle misure, trattandosi sia nell' uno che nell' altro caso di apprezzamenti propri del giudice di merito;
il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all' esame del contenuto dell' atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall' altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. II 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083). Giova infine precisare che il richiamo ai documenti indicati nel ricorso in esame non consente comunque al magistrato requirente di introdurre in questa sede aspetti in fatto non dedotti avanti al giudice della cautela, quali operazioni cronologicamente precedenti a quelle prese in esame nella richiesta cautelare e nel capo d' imputazione ("In tema di ricorso per cassazione, l' adempimento dell' onere di autosufficienza relativo a tale specifico mezzo di impugnazione non può costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimità aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito" Sez. 6, n. 12645 del 04/03/2015 - dep. 25/03/2015, Bonavita, Rv. 26371301). Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Ochon
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Cammino Alberto Pazzi РобAlberta Fortu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -IL - 9 MAR. 2017. ه CANCE PLIERE EMA الل Claudia AN 5