Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2009, n. 42423
CASS
Sentenza 22 ottobre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa.

Commentario1

  • 1Ricettazione: calcolo della prescrizione in mancanza della data di acquisizione del bene
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2023

    1. La questione La Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Forlì: dichiarava non doversi procedere nei confronti di una persona accusata di avere commesso il reato di tentata truffa in concorso di cui al capo b) dell'imputazione perché estinto per prescrizione, mentre confermava la condanna dello stesso per il reato di ricettazione aggravata in concorso di cui al capo a) dell'imputazione, rideterminando in due anni di reclusione ed E. 900,00 di multa la pena irrogata all'imputato per quest'ultimo reato. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusato che, tra i …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2009, n. 42423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42423
Data del deposito : 22 ottobre 2009

Testo completo