Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2009, n. 42423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42423 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 4608
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 33518/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NU OB N. IL 10/07/1946;
avverso la sentenza n. 822/1999 CORTE APPELLO di ANCONA, del 27/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per la dichiarazione di competenza del tribunale di Montepulciano - annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. SANTONI Marco del foro di Arezzo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
IL FATTO ED I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONECon sentenza 27 marzo 2007, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità, pronunciata dal Pretore di Fermo, nei confronti di MA RO in ordine all'imputazione di ricettazione di sei motori appartenuti ad autovetture oggetto di furto. I motori erano stati trovati in possesso dell'imputato, che li trasportava su un suo autocarro;
e questi aveva asserito di averne fatto lecito acquisto da una persona che gli aveva rilasciato una dichiarazione scritta. La Corte giudicante ha ritenuto inattendibile questa versione dei fatti ed ha attribuito rilevanza ai precedenti penali specifici del giudicabile. Il ricorso del difensore propone plurimi motivi di gravame. 1). Nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. All'imputato, si afferma, non era stato dato l'avviso di cui all'art. 161 c.p.p., e pertanto, in relazione alla notifica del decreto di citazione per l'appello si sarebbe dovuto applicare l'art. 171 c.p.p.. Per contro, la notifica fu disposta ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, che consente l'effettuazione con consegna al difensore: quando una corretta interpretazione delle norme citate, in relazione all'art. 601, conduce a ritenere che gli atti di evocazione al giudizio devono essere notificati all'imputato, anche se egli abbia nominato un difensore di fiducia. Sul punto si impugna espressamente l'ordinanza dibattimentale con la quale la Corte aveva disatteso l'eccezione già proposta in quella sede. 2). Incompetenza per territorio del giudice di primo grado. Si ripropone l'eccezione di incompetenza già respinta dal giudice di appello ed al riguardo si osserva che la Corte territoriale non ha motivato su tutti i rilievi formulati dall'appellante e, in particolare, su quelli che chiedevano l'applicazione del criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2. 3). Erronea applicazione dell'art. 648 c.p.. L'imputato aveva dato cono di avere pagato i motori 300.000 L. l'uno ma la Corte d'appello ha ritenuto che tale prezzo fosse irrisorio, e non credibile, senza spiegare da quali elementi concreti avesse tratto il convincimento dell'idoneità dei detti motori al funzionamento ed a rivestire un valore economico più consistente sul mercato.
4). Con un ultimo motivo si lamenta l'eccessività della pena. Il giudice di appello ha richiamato i plurimi precedenti penali dell'imputato mentre risultava che costui da almeno dieci anni non aveva commesso reati. La pena, si conclude, è sproporzionata alle caratteristiche del fatto ed avrebbe dovuto essere diminuita per le attenuanti generiche.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo concernente il difetto di competenza territoriale del giudice che per primo ebbe a giudicare sull'imputazione ascritta al ricorrente MA RO è fondato e deve essere accolto. Gli altri motivi di doglianza ne risultano assorbiti.
Gli elementi fattuali cui si riferisce l'eccezione del ricorrente sono i seguenti. I motori per auto rinvenuti nel possesso dell'imputato e provento di furto risultano esser stati sottratti ai proprietari, unitamente ai veicoli, in Roma. Essi furono trovati e posti sotto sequestro in Fermo, a breve distanza di tempo. I giudici del merito hanno ritenuto che competente a conoscere del delitto di ricettazione addebitato all'imputato fosse il Pretore di Fermo, in assenza di dati certi relativi al luogo in cui era avvenuto l'impossessamento delle cose di provenienza illecita. L'affermazione era posta in relazione alla pretesa, in allora, del difensore di far ravvisare la competenza del Giudice di Roma, sulla base della dichiarazione manoscritta esibita dal giudicabile a giustificazione della sua disponibilità dei motori in questione. Si era in allora osservato che quella dichiarazione, priva di data, ed attestante una vendita avvenuta in Roma, era inaffidabile e che il recepire la pretesa difensiva avrebbe condotto ad eludere il principio del radicamento del processo penale dinanzi al giudice naturale precostituito per legge. In tal senso, in particolare, si è espressa la Corte Territoriale, nel respingere anch'essa l'eccezione propostale dall'appellante.
La questione della competenza per territorio viene ripresentata con il secondo motivo di censura, che è formulato nel ricorso anche sotto un altro aspetto, in diritto, che risulta pertinente. L'art. 9 c.p.p., dispone al comma 1, che la competenza territoriale si radica presso il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Siffatto criterio non può esser utilizzato, nel caso di specie, in quanto il delitto di ricettazione ha natura di illecito istantaneo e nella vicenda in esame non si conosce il luogo in cui avvenne il passaggio dei motori dall'autore del furto all'odierno imputato. Di certo non può attribuirsi rilievo alla situazione flagrante del possesso, in Fermo, da parte del giudicabile, posto che questa situazione rappresenta soltanto la protrazione degli effetti della ricezione illecita e rispetto ad essa ne costituisce un post factum. In proposito va ricordato che questa Corte ha altra volta affermato: "Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto de quo, che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della res;
per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri;
ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della res è stata accertata" (Cass. sez. 1, 24 febbraio 2004, n. 24934). Segue da questo indirizzo giurisprudenziale che il criterio con il quale avrebbe dovuto essere determinata la competenza del primo giudice era quello, suppletivo, di cui al secondo comma, dell'art. 9, citato, così come ha indicato il ricorrente: vale a dire, e nell'ordine, la residenza, la dimora o il domicilio dell'imputato. Ne risulta che, avendo il giudicabile, in allora, la propria residenza nel territorio del mandamento di Montepulciano, in quel luogo doveva ritenersi radicata la competenza a giudicare dell'imputazione ascrittagli.
In tal senso va disposto, con l'annullamento di entrambe le pronunce dei giudici di merito, e con trasmissione degli atti, per il giudizio, al Tribunale di Montepulciano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Fermo in data 10 marzo 1999 senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Montepulciano. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009