Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione al reato di ricettazione, atteso il carattere istantaneo del delitto "de quo", che si consuma all'atto della ricezione, da parte dell'agente, della cosa proveniente da delitto, nessun rilievo può essere attribuito al luogo in cui è accertata la detenzione della "res"; per individuare il giudice competente, pertanto, è necessario accertare in quale luogo il bene sia stato ricevuto: tale indagine, tuttavia, va condotta sulla base di elementi oggettivi, sicché nemmeno può attribuirsi, a tal fine, valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, allorché non siano sorrette da sicuri riscontri; ed ove il predetto accertamento non sia stato possibile, a causa della mancanza o dell'equivocità degli elementi di riscontro, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando che deve escludersi la possibilità di considerare "parte dell'azione" la protrazione degli effetti permanenti del reato istantaneo, e quindi di attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione della "res" è stata accertata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 24934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24934 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 24/02/2004
Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1057
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 037458/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TR SANREMO - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TRIB ROMA;
ALTRO del 23/09/2003 GIP TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Roma.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza del 23 settembre 2003 il gip del tribunale di Sanremo dichiarava la propria incompetenza ad emettere ordinanza di custodia cautelare nei confronti di BU AD, AM GE e RD ST indagati per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando che gli stessi erano stati arrestati nella flagranza del reato nel circondario del tribunale di Roma e di conseguenza non era sufficiente a spostare la competenza, secondo un consolidato orientamento di questa corte la circostanza che uno degli indagati avesse dichiarato di avere introdotta la sostanza stupefacente al valico di Ventimiglia.
Sussiste il conflitto negativo di competenza denunciato, avendo due giudici ordinari declinato di conoscere dello stesso fatto nei confronti delle stesse persone.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del gip del tribunale di Roma.
Questa corte, infatti, ha più volte affermato che "ai fini della competenza territoriale, il luogo di consumazione del reato deve essere stabilito in base a criteri oggettivi, non potendosi attribuire valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato, quando non siano sorrette da elementi di riscontro" (cfr., cass. 27 marzo 1992, n. 1367, RV. 190272 e conformi 194096, 207124).
P.Q.M.
risolvendo il conflitto dichiara la competenza del gip del tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2004