CASS
Ordinanza 22 maggio 2023
Ordinanza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 14038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14038 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 29448-2021 proposto da: CERIANI PIETRO, CERIANI GIUSEPPINA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BIANCHI, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro COMUNE DI CISLAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato VALERIO TALLINI, che lo rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 14038 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 22/05/2023 Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO. FATTI DI CAUSA 1. PI IA e IA IU IA hanno impugnato l'ordinanza n. 56/2012 del Comune di Cislago con la quale veniva loro intimato il pagamento di euro 29.831,76 per l'occupazione di parte dell'area demaniale, denominata OG ES, ricompresa nel perimetro dell'area di proprietà esclusiva. 2. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 195 del 2014, ha rigettato il ricorso. 3. La menzionata sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è stata annullata dalle Sezioni Unite della Corte che, pronunciandosi con sentenza n. 8686 del 2017, sul ricorso proposto dagli attuali ricorrenti, hanno accolto il primo motivo d'impugnazione, incentrato sull'omesso accertamento in fatto - tramite consulenza tecnica espressamente richiesta, in giudizio, dalla parte - dell'effettiva alterazione della OG ES, comportante, secondo le allegazioni, la perdita di demanialità. 4. Nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, gli attuali ricorrenti hanno riproposto i motivi d'impugnazione già dedotti nell'originario ricorso, articolati in due ordini di ragioni concorrenti concernenti, rispettivamente, la questione dell'effettiva demanialità dell'area occupata e la correttezza formale e sostanziale dell'ordinanza di pagamento. 5. All’esito della disposta consulenza tecnica, con la sentenza ora impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha ritenuto la Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- OG ES parte del demanio idrico gestito dal Comune di Cislago. 6. Il Tribunale Superiore ha escluso che l'ordinanza impugnata, diversamente dalla prospettazione difensiva degli attuali ricorrenti, costituisse titolo esecutivo per la riscossione, illico et immediate, dei canoni non corrisposti, valorizzando la mera determinazione, enunciata nell’ordinanza, dell'an e del quantum debeatur per l'occupazione della OG, da ciò inferendo la non pertinenza, in diritto, della denunciata assenza dei requisiti tipici dell'atto di riscossione (certezza, liquidità ed esigibilità) e l’infondatezza del motivo d'impugnazione incentrato sull'asserita violazione dell'art. 3 r.d.n.639 del 1910, disciplinante l'ingiunzione di pagamento stricto sensu. 7. Ha ritenuto, inoltre, non prescritto il credito del Comune per i canoni d'occupazione non corrisposti e ha escluso che l'occupazione sine titulo di bene demaniale integrasse fatto illecito suscettibile di risarcimento del danno, ex art. 2043 cod.civ., entro il termine di prescrizione quinquennale dal giorno del verificarsi del fatto illecito. 8. In conclusione, previa qualificazione della pretesa patrimoniale dell’amministrazione come reintegrazione-indennizzo del pregiudizio patito per l'occupazione abusiva del demanio, il Tribunale Superiore, con la sentenza ora impugnata, ha ritenuto applicabile all’indennizzo la prescrizione decennale (all’uopo richiamando Cass., Sez.Un., n.12313 del 1992) e ha, pertanto, ritenuto non prescritte le richieste di pagamento relative all'anno 2003, per essere stato validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dalla notificazione dell’ordinanza impugnata. 9. Avverso tale sentenza ricorrono IA PI e IA IU IA, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cislago, ulteriormente illustrato con memoria. Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Col primo motivo si censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si individua tale fatto nella circostanza che “la parte del tracciato della OG ES oggetto di causa ha perso completamente la sua preesistente funzionalità idraulica sin dal 1985 e che sebbene la OG sia ancora presente nel reticolo minore del Comune ciò è dovuto al mancato aggiornamento della Cartografia Catastale;
nonché dal mancato esame del P.G.T. del Comune di Cislago, che ha ritenuto ormai dismesso il tratto oggetto di contenzioso, che coinvolge la proprietà IA”. 11. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto all’illegittimità della pretesa creditoria per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, assumendo che l’amministrazione non ha fornito la prova dell’an e del quantum del danno patito e avrebbe richiesto il pagamento di somme sguarnite di requisiti indefettibili. 12. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2947 cod.civ. e si assume l’erronea applicazione, all’occupazione sine titulo, della prescrizione decennale, in luogo della prescrizione quinquennale applicabile al credito risarcitorio vantato dall’amministrazione nei confronti del soggetto occupante, sine titulo, un’area demaniale. 13. Il ricorso è da rigettare. 14. Per consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., tra le altre, Cass. Sez. Un. 16 luglio 2019 n. 19020; conf. Cass, Sez. Un., 23 febbraio 2021 n. 4853; id. 6 novembre 2018 n. 28220), avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge e soltanto per vizi della motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -5- contraddittorietà̀ o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità̀ della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali compiuti e alla valutazione di merito attinente alla ponderazione dei contrapposti concreti interessi coinvolti nella vicenda sostanziale. 15. Dopo l’arresto di queste Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 (la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 16. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione), questa Corte è ferma nel ritenere che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass.,Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232). Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -6- 17. Ed ancora, si è affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v., ex multis, Cass.,Sez.Un., 26 aprile 2023, n. 10927 ed ivi ulteriori precedenti). 18. Nel caso in esame, la sentenza impugnata esplicita e svolge intelligibilmente il percorso motivazionale seguito dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche su tutte le questioni indicate nei motivi d’impugnazione che, quanto al primo, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degrada verso la non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti storici, quanto al secondo si risolve nel censurare, svolgendo il vizio motivazionale, il mancato assolvimento dell’onere probatorio, nell’an e nel quantum del danno patito. 19. Ebbene, la sentenza impugnata non ha omesso l’esame, come si assume in ricorso, ma ha statuito in ordine all’attualità dell’appartenenza della OG ES al demanio idrico pubblico e alla insussistenza della sdemanializzazione di fatto, estrinsecando la potestas judicandi secondo le direttive impartite dalla sentenza rescindente di queste Sezioni Unite, con apprezzamento complessivo fondato sull’accertamento, in fatto, della demanialità della OG ES. 20. Del pari non si confronta con la sentenza impugnata il secondo mezzo d’impugnazione; il Tribunale Superiore non solo non ha trascurato i dedotti profili di esigibilità del credito ma ha chiaramente argomentato ed escluso che l’ordinanza impugnata potesse costituire titolo esecutivo. Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -7- 21. Passando al motivo sulla prescrizione, il mezzo d’impugnazione non incrina la sentenza impugnata, che non si è limitata ad escludere l’applicabilità, nella specie, della prescrizione quinquennale ma ha motivato il fondamento normativo del regime prescrizionale decennale ponendo in evidenza la natura indennitaria del ristoro del pregiudizio patito dall’amministrazione per l’occupazione abusiva del demanio e, su tale pregnante rilievo, discrimine nell’accedere alla fonte normativa regolatoria della prescrizione, la parte ricorrente non ha svolto alcuna critica tentando di inficiare l’asse portante della statuizione da rinvenirsi nell’affermata natura indennitaria/reintegratoria del credito litigioso, con l’inevitabile conseguenza dell’applicazione della prescrizione decennale. 22. Vale comunque riaffermare che la pretesa indennitaria dovuta per l'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non già del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzione patrimoniale (Cass., Sez.Un., 18 novembre 1992, n.12313). 23. Si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unite del 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare. 24. Il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 13 agosto 2019, n.21353 che, sia pure in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche, distinguendo tra canoni di locazione o prestazioni periodiche e l’indennizzo volto a ristorare il Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -8- mancato godimento del bene, ha escluso, per quest’ultimo, l’applicazione della prescrizione breve, in considerazione della funzione compensativa medio tempore assolta, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, del detrimento ingenerato dal mancato godimento;
v. anche, da ultimo, sul medesimo tema, Cass. 13 aprile 2023, n. 9880 ed ivi ulteriori precedenti). 25. In conclusione, il ricorso è da rigettare. 26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 27. Ai sensi dell’art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1 cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
- ricorrenti -
contro COMUNE DI CISLAGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato VALERIO TALLINI, che lo rappresenta e difende;
Civile Ord. Sez. U Num. 14038 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 22/05/2023 Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -2-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 126/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere ROSSANA MANCINO. FATTI DI CAUSA 1. PI IA e IA IU IA hanno impugnato l'ordinanza n. 56/2012 del Comune di Cislago con la quale veniva loro intimato il pagamento di euro 29.831,76 per l'occupazione di parte dell'area demaniale, denominata OG ES, ricompresa nel perimetro dell'area di proprietà esclusiva. 2. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, con la sentenza n. 195 del 2014, ha rigettato il ricorso. 3. La menzionata sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è stata annullata dalle Sezioni Unite della Corte che, pronunciandosi con sentenza n. 8686 del 2017, sul ricorso proposto dagli attuali ricorrenti, hanno accolto il primo motivo d'impugnazione, incentrato sull'omesso accertamento in fatto - tramite consulenza tecnica espressamente richiesta, in giudizio, dalla parte - dell'effettiva alterazione della OG ES, comportante, secondo le allegazioni, la perdita di demanialità. 4. Nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, gli attuali ricorrenti hanno riproposto i motivi d'impugnazione già dedotti nell'originario ricorso, articolati in due ordini di ragioni concorrenti concernenti, rispettivamente, la questione dell'effettiva demanialità dell'area occupata e la correttezza formale e sostanziale dell'ordinanza di pagamento. 5. All’esito della disposta consulenza tecnica, con la sentenza ora impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha ritenuto la Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -3- OG ES parte del demanio idrico gestito dal Comune di Cislago. 6. Il Tribunale Superiore ha escluso che l'ordinanza impugnata, diversamente dalla prospettazione difensiva degli attuali ricorrenti, costituisse titolo esecutivo per la riscossione, illico et immediate, dei canoni non corrisposti, valorizzando la mera determinazione, enunciata nell’ordinanza, dell'an e del quantum debeatur per l'occupazione della OG, da ciò inferendo la non pertinenza, in diritto, della denunciata assenza dei requisiti tipici dell'atto di riscossione (certezza, liquidità ed esigibilità) e l’infondatezza del motivo d'impugnazione incentrato sull'asserita violazione dell'art. 3 r.d.n.639 del 1910, disciplinante l'ingiunzione di pagamento stricto sensu. 7. Ha ritenuto, inoltre, non prescritto il credito del Comune per i canoni d'occupazione non corrisposti e ha escluso che l'occupazione sine titulo di bene demaniale integrasse fatto illecito suscettibile di risarcimento del danno, ex art. 2043 cod.civ., entro il termine di prescrizione quinquennale dal giorno del verificarsi del fatto illecito. 8. In conclusione, previa qualificazione della pretesa patrimoniale dell’amministrazione come reintegrazione-indennizzo del pregiudizio patito per l'occupazione abusiva del demanio, il Tribunale Superiore, con la sentenza ora impugnata, ha ritenuto applicabile all’indennizzo la prescrizione decennale (all’uopo richiamando Cass., Sez.Un., n.12313 del 1992) e ha, pertanto, ritenuto non prescritte le richieste di pagamento relative all'anno 2003, per essere stato validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dalla notificazione dell’ordinanza impugnata. 9. Avverso tale sentenza ricorrono IA PI e IA IU IA, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cislago, ulteriormente illustrato con memoria. Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -4- RAGIONI DELLA DECISIONE 10. Col primo motivo si censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e si individua tale fatto nella circostanza che “la parte del tracciato della OG ES oggetto di causa ha perso completamente la sua preesistente funzionalità idraulica sin dal 1985 e che sebbene la OG sia ancora presente nel reticolo minore del Comune ciò è dovuto al mancato aggiornamento della Cartografia Catastale;
nonché dal mancato esame del P.G.T. del Comune di Cislago, che ha ritenuto ormai dismesso il tratto oggetto di contenzioso, che coinvolge la proprietà IA”. 11. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quanto all’illegittimità della pretesa creditoria per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, assumendo che l’amministrazione non ha fornito la prova dell’an e del quantum del danno patito e avrebbe richiesto il pagamento di somme sguarnite di requisiti indefettibili. 12. Col terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2947 cod.civ. e si assume l’erronea applicazione, all’occupazione sine titulo, della prescrizione decennale, in luogo della prescrizione quinquennale applicabile al credito risarcitorio vantato dall’amministrazione nei confronti del soggetto occupante, sine titulo, un’area demaniale. 13. Il ricorso è da rigettare. 14. Per consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., tra le altre, Cass. Sez. Un. 16 luglio 2019 n. 19020; conf. Cass, Sez. Un., 23 febbraio 2021 n. 4853; id. 6 novembre 2018 n. 28220), avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge e soltanto per vizi della motivazione (sotto i profili dell'inesistenza, della Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -5- contraddittorietà̀ o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità̀ della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali compiuti e alla valutazione di merito attinente alla ponderazione dei contrapposti concreti interessi coinvolti nella vicenda sostanziale. 15. Dopo l’arresto di queste Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014 (la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. 16. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione), questa Corte è ferma nel ritenere che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass.,Sez.Un., 3 novembre 2016, n. 22232). Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -6- 17. Ed ancora, si è affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (v., ex multis, Cass.,Sez.Un., 26 aprile 2023, n. 10927 ed ivi ulteriori precedenti). 18. Nel caso in esame, la sentenza impugnata esplicita e svolge intelligibilmente il percorso motivazionale seguito dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche su tutte le questioni indicate nei motivi d’impugnazione che, quanto al primo, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degrada verso la non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti storici, quanto al secondo si risolve nel censurare, svolgendo il vizio motivazionale, il mancato assolvimento dell’onere probatorio, nell’an e nel quantum del danno patito. 19. Ebbene, la sentenza impugnata non ha omesso l’esame, come si assume in ricorso, ma ha statuito in ordine all’attualità dell’appartenenza della OG ES al demanio idrico pubblico e alla insussistenza della sdemanializzazione di fatto, estrinsecando la potestas judicandi secondo le direttive impartite dalla sentenza rescindente di queste Sezioni Unite, con apprezzamento complessivo fondato sull’accertamento, in fatto, della demanialità della OG ES. 20. Del pari non si confronta con la sentenza impugnata il secondo mezzo d’impugnazione; il Tribunale Superiore non solo non ha trascurato i dedotti profili di esigibilità del credito ma ha chiaramente argomentato ed escluso che l’ordinanza impugnata potesse costituire titolo esecutivo. Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -7- 21. Passando al motivo sulla prescrizione, il mezzo d’impugnazione non incrina la sentenza impugnata, che non si è limitata ad escludere l’applicabilità, nella specie, della prescrizione quinquennale ma ha motivato il fondamento normativo del regime prescrizionale decennale ponendo in evidenza la natura indennitaria del ristoro del pregiudizio patito dall’amministrazione per l’occupazione abusiva del demanio e, su tale pregnante rilievo, discrimine nell’accedere alla fonte normativa regolatoria della prescrizione, la parte ricorrente non ha svolto alcuna critica tentando di inficiare l’asse portante della statuizione da rinvenirsi nell’affermata natura indennitaria/reintegratoria del credito litigioso, con l’inevitabile conseguenza dell’applicazione della prescrizione decennale. 22. Vale comunque riaffermare che la pretesa indennitaria dovuta per l'occupazione sine titulo di un bene demaniale è soggetta alla prescrizione decennale, trattandosi non già del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, sibbene del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, preordinata a ristorare la subita diminuzione patrimoniale (Cass., Sez.Un., 18 novembre 1992, n.12313). 23. Si è in particolare ritenuto, nella citata sentenza di queste Sezioni Unite del 1992, che la persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, legittima la Pubblica Amministrazione ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare. 24. Il relativo diritto non è assimilabile ad una somma di canoni non corrisposti relativamente al periodo successivo alla scadenza della concessione ed è, pertanto, soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 13 agosto 2019, n.21353 che, sia pure in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche, distinguendo tra canoni di locazione o prestazioni periodiche e l’indennizzo volto a ristorare il Ric. 2021 n. 29448 sez. SU - ud. 09-05-2023 -8- mancato godimento del bene, ha escluso, per quest’ultimo, l’applicazione della prescrizione breve, in considerazione della funzione compensativa medio tempore assolta, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, del detrimento ingenerato dal mancato godimento;
v. anche, da ultimo, sul medesimo tema, Cass. 13 aprile 2023, n. 9880 ed ivi ulteriori precedenti). 25. In conclusione, il ricorso è da rigettare. 26. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 27. Ai sensi dell’art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1 cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili