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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6904 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1
assegno ordinario di invalidità n. 17000677, con decorrenza da luglio 2005, integrato al trattamento minimo per un importo mensile pari ad euro 513,01 per l'anno 2020 (importo a CP_ calcolo euro 95,22), giusta missiva dell' in data 5.11.2019 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con modello TE08 del 20.5.2021, l' gli aveva comunicato CP_2
l'esistenza di un indebito a suo carico, pari ad euro 2.522,16, per asserita “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, con conseguente modifica dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità per una somma pari ad euro 92,74 mensili, in relazione all'anno 2021; che, successivamente, con modello TE08 del 12.10.2021, l'Ente aveva nuovamente prospettato l'esistenza di una somma indebitamente erogata in suo favore a titolo di integrazione al trattamento minimo, per il periodo gennaio 2020-novembre 2021, pari ad euro 5.774,08, e ciò per “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art. 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità”, revocando, di fatto, l'integrazione al trattamento minimo;
che, inspiegabilmente, con missiva datata 4.11.2021, gli era stato comunicato un ulteriore indebito pari ad euro
5.437,38, per somme indebitamente percepite nel periodo gennaio 2019-dicembre 2019 sull'assegno cat. IO n. 17000677, sulla scorta della motivazione ivi specificata (“a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”); che, con missiva del 18.5.2022, l'Ente aveva ulteriormente affermato che “l'AOI era stato ricalcolato a decorrere dal 01 luglio 2021. A seguito del ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 30 giugno 2022,
CP_ in quanto l'importo spettante non era variato”; che, tuttavia, l' con una nuova missiva del 2.11.2022, aveva comunicato un ennesimo ricalcolo dell'A.O.I. a decorrere dall'1.1.2021, per “rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, paventando l'esistenza di un nuovo indebito maturato sino al mese di novembre 2022, pari ad euro 4.711,85, revocando nuovamente l'integrazione al trattamento minimo;
che, ancora, con due distinte missive datate
10.2.2023 e 4.7.2023, gli era stato comunicato, rispettivamente, il nuovo importo dell'assegno per l'anno 2023, pari ad euro 103,58, e l'importo spettante da agosto 2023, pari ad euro
105,68, in base alla sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente il difetto di motivazione circa i fatti addotti a fondamento della pretesa restitutoria vantata dall' con le missive innanzi richiamate. CP_2
Aggiungeva che gli indebiti pari ad euro 5.774,08 (lettera del 12.10.2021), euro 5.437,38
(lettera del 4.11.2021) ed euro 4.711,85 (lettera del 2.11.2022) avrebbero dovuto considerarsi del tutto illegittimi, giacchè solo per l'anno 2022 era stata superata la soglia reddituale normativamente prevista ai fini dell'integrazione al trattamento minimo.
Eccepiva, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito, per assenza di dolo (art. 52, comma 2, L.
n. 88/1989).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) dichiarare l'illegittima ed irripetibilità degli indebiti pari ad euro 2.522,16 del 20.11.2021; euro 5.774,08 del 12.10.2021; euro 5.437,38 del 04.11.2021 ed euro 4.711,85 del 02.11.2022, comunicati sull'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 17000677 del sig. e per l'effetto condannare l' Parte_1 CP_1
alla restituzione delle trattenute effettuate ed effettunde o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_2
definitivamente contumace.
2 Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (tale essendo la natura dell'indebito di cui si discute, come di seguito si dirà), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. Sez. Un. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n.
198).
2.2. Nella specie, i prospetti allegati alle missive versate in atti dalla parte ricorrente riportano analiticamente gli importi antecedenti e quelli successivi alla ricostituzione, nonchè i periodi di riferimento (cfr. docc. 3-4-5-7).
La causale degli indebiti attiene, poi, alla sopravvenuta revoca dell'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità n. 17000677.
Com'è evidente, risultano delineati, in termini sufficientemente precisi, gli estremi della pretesa restitutoria.
Del resto, il ricorrente si è compiutamente difeso nel merito, con ciò mostrando di aver ben compreso i presupposti della pretesa medesima.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisa il denunciato vizio motivazionale.
2.3. Fatta questa premessa, occorre ulteriormente puntualizzare che l'integrazione al trattamento minimo è stata corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (art. 1 L. n.222/84).
3 Secondo quanto recentemente affermato, “l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede” (Cass. Sez. Lav. n. 847 del 9.1.2024).
Come ricordato nella motivazione della pronuncia dianzi citata, la Suprema Corte, ad esempio, “ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)”.
2.4. Giova pure evidenziare che la L. n. 222 del 1984 contiene disposizioni speciali relative all'integrazione al trattamento minimo.
Così prevedono, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della suddetta legge:
“
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora
l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione. 5.
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114”.
2.5. Così riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e rimarcato che incombeva sull'assicurato l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a trattenere quanto percepito dall' (vale a dire, la sussistenza di un reddito, personale e coniugale, inferiore CP_
4 alla soglia all'uopo stabilita), si ritiene che detto onere sia rimasto inevaso, non potendo condividersi la prospettazione attorea sul punto.
Ed invero, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, “L'integrazione al minimo spetta se il titolare dell'assegno d'invalidità possiede redditi propri assoggettabili all'Irpef
(l'imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiori a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale ossia non superiori ad euro 11.907,74 per l'anno 2019, euro 11.967,28 il biennio 2020 – 2021, euro 12.194,78 per l'anno 2022, euro 13.085,02 per l'anno 2023 ed euro 13.894,66 per l'anno 2024; Per chi è sposato e non separato legalmente, l'integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale, dunque l'integrazione non è dovuta se il reddito proprio e del coniuge superano euro 17.861,61 per l'anno 2019, euro 17.950,92 per il biennio 2020 – 2021, euro
18.292,17 per l'anno 2022, euro 19.627,53 per l'anno 2023 ed euro 20.841,99 per l'anno
2024. Per la valutazione del reddito rilevante si applicano i medesimi criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo 6 della legge 638/1983: occorre cioè considerare tutti i redditti soggetti ad irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario a calcolo da integrare (cfr.
CP_ messaggio 18883/1997). Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono esclusi dal computo” (pag. 6 del ricorso).
Soggiunge il ricorrente di aver dichiarato un reddito di euro 21.683,00 per il 2019, di euro
22.689,00 per l'anno 2020, di euro 21.215,00 per l'anno 2021 e di euro 28.442,00 per il 2022
(cfr. doc. 10), “ai quali va naturalmente sottratto l'importo dell'assegno ordinario
d'invalidità per ciascun anno: • 2019 : euro 21.683,00 – 5.953,87 = euro 15.729,13 (importo sottosoglia); • 2020 : euro 22.689,00 – 5.983,64 = euro 16.705,36 (importo sottosoglia); •
2021 : euro 21.215,00 – 5.983,64 = euro 15.231,36 (importo sottosoglia); • 2022 : euro
28.442,00 – 6.097,39 = euro 18.292,17 (importo sopra la soglia)” (pag. 7 del ricorso).
Non avendo poi la coniuge prodotto alcun reddito negli anni sopra indicati (siccome
CP_ fiscalmente a carico del beneficiario), gli indebiti comunicati dall' con lettere del
12.10.2021, del 4.11.2021 e del 2.11.2022 risulterebbero del tutto illegittimi, poiché solo nel
2022 il reddito complessivo avrebbe oltrepassato il limite previsto per legge.
2.6. Le difese del ricorrente non colgono nel segno.
Ed invero, pacifico che, negli anni di riferimento, sia stato conseguito da un reddito Pt_1
complessivo ampiamente superiore ai limiti reddituali fissati per la concessione del beneficio
5 (quali riportati dallo stesso ricorrente), occorre intendersi sulla nozione di reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell'Irpef.
A tal fine si richiamano le condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav. n. 860 del
20.1.2015 e di seguito riprodotte: “RITENUTO IN DIRITTO - che l' deduce violazione e CP_1
falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, art. 6, rilevando che tale norma prevede come requisito reddituale per l'integrazione al minimo "il possesso di redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo delle persone fisiche": - che tale norma va interpretata nel senso che i "redditi assoggettabili" sono da intendersi in misura più ampia dei "redditi assoggettati" ad IRPEF, cui si riferisce il TUIR ai fini esclusivamente fiscali;
- che argomenti in questo senso vanno colti nel D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da detta imposta;
- che l'assunto dell merita di essere condiviso, dal momento che la richiamata norma di cui alla L. n. CP_1
638 del 1983, art. 6, esprime la stessa ratio di cui all'anzidetto D.M. n. 553 del 1992, pur riguardando quest'ultimo le prestazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili e non
l'assegno ordinario di invalidità; che, in effetti, anche nella prospettiva della speciale disciplina previdenziale, non possono non ricomprendersi nel reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla integrazione della pensione tutte le "voci che la compongono, salvo quelle che il legislatore, ai dichiarati fini, ha espressamente escluso dal computo (nel caso, i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate, l'importo della pensione da impegnare). - che pertanto l'espressione "redditi assoggettabili" ad IRPEF va interpretata nel senso che il reddito imponibile - ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità - è da intendersi al lordo, ossia comprensivo degli oneri deducibili”.
2.7. Nella specie, il ricorrente muove da un reddito imponibile al netto degli oneri deducibili, laddove il reddito assoggettabile ad Irpef è quello al lordo, ossia comprensivo di detti oneri, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata.
Escludendo, pertanto, il reddito della casa di abitazione (che, per gli anni d'imposta 2019-
2020-2021-2022, ammonta ad euro 1.175,00, come si evince dalle dichiarazioni versate in atti), il reddito imponibile assoggettabile ad Irpef va così rideterminato: euro 27.606,00 (anno
2019); euro 28.711,00 (anno 2020); euro 22.816,00 (anno 2021); euro 28.442,00 (anno 2022).
A ciò si aggiunga che – dal reddito al netto degli oneri deducibili – il ricorrente detrae l'importo dell'assegno ordinario di invalidità, comprensivo dell'integrazione al trattamento
6 minimo, e non già solo quello della prestazione a calcolo da integrare (originariamente pari ad euro 95,22, come dedotto dallo stesso ). Pt_1
Alla stregua di quanto precede, il reddito imponibile assoggettabile ad Irpef, quale conseguito da negli anni d'imposta 2019-2020-2021-2022, risulta senz'altro superiore alla soglia Pt_1
reddituale fissata ai fini dell'integrazione al trattamento minimo.
2.8. Da ultimo, il ricorrente invoca “la non ripetibilità del pagamento delle prestazioni previdenziali in assenza di dolo dell'accipiens” (cfr. pagg. 7 e ss. del ricorso), richiamando, a tal fine, l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989.
Sennonchè, anche questo motivo s'appalesa destituito di fondamento, per via della natura non pensionistica dell'indebito in esame, relativo – come detto – a importi erogati a titolo di assegno ordinario di invalidità, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale richiamata.
Come evidenziato, infatti, anche dalla Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro (Sentenza n. 539 del 31.3.2022), sulla scia di un costante insegnamento di legittimità, tale disposizione, dedicata alle pensioni, è di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive (v. Cass. 19908/04: «…questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica. Cass.
13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n.6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7.3.2003, n. 3488. La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema»; nello stesso senso v. anche Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 della L. n. 1088 del 1970 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi).
CP_ Pertanto, “alle altre prestazioni erogate dall si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito, che riconosce invariabilmente il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato
(con le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi: dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso;
oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede”
(così, in motivazione, App. Bari-Sez. Lav., n. 539/2022 cit.).
In tal senso, si veda pure Cass. Sez. Lav. n. 10274 del 19.4.2021, secondo cui l'art. 52 della L.
n. 88 del 1989, a mente del quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo
7 che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, “riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
2.9. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non può che pervenirsi al rigetto della domanda attorea, attesa la fondatezza della pretesa restitutoria fatta CP_ valere dall'
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo l' svolto attività CP_2
difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6904/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6904 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco di Natale Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.7.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1
assegno ordinario di invalidità n. 17000677, con decorrenza da luglio 2005, integrato al trattamento minimo per un importo mensile pari ad euro 513,01 per l'anno 2020 (importo a CP_ calcolo euro 95,22), giusta missiva dell' in data 5.11.2019 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che, con modello TE08 del 20.5.2021, l' gli aveva comunicato CP_2
l'esistenza di un indebito a suo carico, pari ad euro 2.522,16, per asserita “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, con conseguente modifica dell'importo dell'assegno ordinario d'invalidità per una somma pari ad euro 92,74 mensili, in relazione all'anno 2021; che, successivamente, con modello TE08 del 12.10.2021, l'Ente aveva nuovamente prospettato l'esistenza di una somma indebitamente erogata in suo favore a titolo di integrazione al trattamento minimo, per il periodo gennaio 2020-novembre 2021, pari ad euro 5.774,08, e ciò per “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
incumulabilità con i redditi da lavoro prevista dall'art. 1, comma 42 della legge 335/1995 per gli assegni ordinari di invalidità”, revocando, di fatto, l'integrazione al trattamento minimo;
che, inspiegabilmente, con missiva datata 4.11.2021, gli era stato comunicato un ulteriore indebito pari ad euro
5.437,38, per somme indebitamente percepite nel periodo gennaio 2019-dicembre 2019 sull'assegno cat. IO n. 17000677, sulla scorta della motivazione ivi specificata (“a seguito della comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricalcolo comprende la rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”); che, con missiva del 18.5.2022, l'Ente aveva ulteriormente affermato che “l'AOI era stato ricalcolato a decorrere dal 01 luglio 2021. A seguito del ricalcolo non erano risultate somme a credito o a debito, fino al 30 giugno 2022,
CP_ in quanto l'importo spettante non era variato”; che, tuttavia, l' con una nuova missiva del 2.11.2022, aveva comunicato un ennesimo ricalcolo dell'A.O.I. a decorrere dall'1.1.2021, per “rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo”, paventando l'esistenza di un nuovo indebito maturato sino al mese di novembre 2022, pari ad euro 4.711,85, revocando nuovamente l'integrazione al trattamento minimo;
che, ancora, con due distinte missive datate
10.2.2023 e 4.7.2023, gli era stato comunicato, rispettivamente, il nuovo importo dell'assegno per l'anno 2023, pari ad euro 103,58, e l'importo spettante da agosto 2023, pari ad euro
105,68, in base alla sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente il difetto di motivazione circa i fatti addotti a fondamento della pretesa restitutoria vantata dall' con le missive innanzi richiamate. CP_2
Aggiungeva che gli indebiti pari ad euro 5.774,08 (lettera del 12.10.2021), euro 5.437,38
(lettera del 4.11.2021) ed euro 4.711,85 (lettera del 2.11.2022) avrebbero dovuto considerarsi del tutto illegittimi, giacchè solo per l'anno 2022 era stata superata la soglia reddituale normativamente prevista ai fini dell'integrazione al trattamento minimo.
Eccepiva, in ogni caso, l'irripetibilità dell'indebito, per assenza di dolo (art. 52, comma 2, L.
n. 88/1989).
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “A) dichiarare l'illegittima ed irripetibilità degli indebiti pari ad euro 2.522,16 del 20.11.2021; euro 5.774,08 del 12.10.2021; euro 5.437,38 del 04.11.2021 ed euro 4.711,85 del 02.11.2022, comunicati sull'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 17000677 del sig. e per l'effetto condannare l' Parte_1 CP_1
alla restituzione delle trattenute effettuate ed effettunde o di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”.
L' convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando CP_2
definitivamente contumace.
2 Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in tema d'indebito previdenziale (tale essendo la natura dell'indebito di cui si discute, come di seguito si dirà), spetta a colui che mira ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (per tutte: Cass. Sez. Un. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n.
198).
2.2. Nella specie, i prospetti allegati alle missive versate in atti dalla parte ricorrente riportano analiticamente gli importi antecedenti e quelli successivi alla ricostituzione, nonchè i periodi di riferimento (cfr. docc. 3-4-5-7).
La causale degli indebiti attiene, poi, alla sopravvenuta revoca dell'integrazione al trattamento minimo sull'assegno ordinario di invalidità n. 17000677.
Com'è evidente, risultano delineati, in termini sufficientemente precisi, gli estremi della pretesa restitutoria.
Del resto, il ricorrente si è compiutamente difeso nel merito, con ciò mostrando di aver ben compreso i presupposti della pretesa medesima.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, non si ravvisa il denunciato vizio motivazionale.
2.3. Fatta questa premessa, occorre ulteriormente puntualizzare che l'integrazione al trattamento minimo è stata corrisposta su un assegno ordinario di invalidità, e dunque su una prestazione avente natura previdenziale, rientrando nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti (art. 1 L. n.222/84).
3 Secondo quanto recentemente affermato, “l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede” (Cass. Sez. Lav. n. 847 del 9.1.2024).
Come ricordato nella motivazione della pronuncia dianzi citata, la Suprema Corte, ad esempio, “ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale
(Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21)”.
2.4. Giova pure evidenziare che la L. n. 222 del 1984 contiene disposizioni speciali relative all'integrazione al trattamento minimo.
Così prevedono, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 della suddetta legge:
“
3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora
l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione. 5.
Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114”.
2.5. Così riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e rimarcato che incombeva sull'assicurato l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a trattenere quanto percepito dall' (vale a dire, la sussistenza di un reddito, personale e coniugale, inferiore CP_
4 alla soglia all'uopo stabilita), si ritiene che detto onere sia rimasto inevaso, non potendo condividersi la prospettazione attorea sul punto.
Ed invero, secondo quanto dedotto nel ricorso introduttivo, “L'integrazione al minimo spetta se il titolare dell'assegno d'invalidità possiede redditi propri assoggettabili all'Irpef
(l'imposta sul reddito delle persone fisiche) non superiori a due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale ossia non superiori ad euro 11.907,74 per l'anno 2019, euro 11.967,28 il biennio 2020 – 2021, euro 12.194,78 per l'anno 2022, euro 13.085,02 per l'anno 2023 ed euro 13.894,66 per l'anno 2024; Per chi è sposato e non separato legalmente, l'integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale, dunque l'integrazione non è dovuta se il reddito proprio e del coniuge superano euro 17.861,61 per l'anno 2019, euro 17.950,92 per il biennio 2020 – 2021, euro
18.292,17 per l'anno 2022, euro 19.627,53 per l'anno 2023 ed euro 20.841,99 per l'anno
2024. Per la valutazione del reddito rilevante si applicano i medesimi criteri già in vigore in materia di integrazione al minimo previsti dall'articolo 6 della legge 638/1983: occorre cioè considerare tutti i redditti soggetti ad irpef con esclusione di quello derivante dalla casa di abitazione e, dal 1995, dell'importo stesso dell'assegno ordinario a calcolo da integrare (cfr.
CP_ messaggio 18883/1997). Concorrono alla formazione del reddito quelli soggetti a tassazione separata (es. il TFR e arretrati) che, invece, nell'integrazione al minimo sono esclusi dal computo” (pag. 6 del ricorso).
Soggiunge il ricorrente di aver dichiarato un reddito di euro 21.683,00 per il 2019, di euro
22.689,00 per l'anno 2020, di euro 21.215,00 per l'anno 2021 e di euro 28.442,00 per il 2022
(cfr. doc. 10), “ai quali va naturalmente sottratto l'importo dell'assegno ordinario
d'invalidità per ciascun anno: • 2019 : euro 21.683,00 – 5.953,87 = euro 15.729,13 (importo sottosoglia); • 2020 : euro 22.689,00 – 5.983,64 = euro 16.705,36 (importo sottosoglia); •
2021 : euro 21.215,00 – 5.983,64 = euro 15.231,36 (importo sottosoglia); • 2022 : euro
28.442,00 – 6.097,39 = euro 18.292,17 (importo sopra la soglia)” (pag. 7 del ricorso).
Non avendo poi la coniuge prodotto alcun reddito negli anni sopra indicati (siccome
CP_ fiscalmente a carico del beneficiario), gli indebiti comunicati dall' con lettere del
12.10.2021, del 4.11.2021 e del 2.11.2022 risulterebbero del tutto illegittimi, poiché solo nel
2022 il reddito complessivo avrebbe oltrepassato il limite previsto per legge.
2.6. Le difese del ricorrente non colgono nel segno.
Ed invero, pacifico che, negli anni di riferimento, sia stato conseguito da un reddito Pt_1
complessivo ampiamente superiore ai limiti reddituali fissati per la concessione del beneficio
5 (quali riportati dallo stesso ricorrente), occorre intendersi sulla nozione di reddito costituente la base imponibile per la determinazione dell'Irpef.
A tal fine si richiamano le condivisibili argomentazioni espresse da Cass. Sez. Lav. n. 860 del
20.1.2015 e di seguito riprodotte: “RITENUTO IN DIRITTO - che l' deduce violazione e CP_1
falsa applicazione della L. n. 638 del 1983, art. 6, rilevando che tale norma prevede come requisito reddituale per l'integrazione al minimo "il possesso di redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo delle persone fisiche": - che tale norma va interpretata nel senso che i "redditi assoggettabili" sono da intendersi in misura più ampia dei "redditi assoggettati" ad IRPEF, cui si riferisce il TUIR ai fini esclusivamente fiscali;
- che argomenti in questo senso vanno colti nel D.M. 31 ottobre 1992, n. 553, art. 2, secondo il quale nella dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura assoggettabili ad IRPEF o esenti da detta imposta;
- che l'assunto dell merita di essere condiviso, dal momento che la richiamata norma di cui alla L. n. CP_1
638 del 1983, art. 6, esprime la stessa ratio di cui all'anzidetto D.M. n. 553 del 1992, pur riguardando quest'ultimo le prestazioni assistenziali dei mutilati ed invalidi civili e non
l'assegno ordinario di invalidità; che, in effetti, anche nella prospettiva della speciale disciplina previdenziale, non possono non ricomprendersi nel reddito rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla integrazione della pensione tutte le "voci che la compongono, salvo quelle che il legislatore, ai dichiarati fini, ha espressamente escluso dal computo (nel caso, i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate, l'importo della pensione da impegnare). - che pertanto l'espressione "redditi assoggettabili" ad IRPEF va interpretata nel senso che il reddito imponibile - ai fini dell'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità - è da intendersi al lordo, ossia comprensivo degli oneri deducibili”.
2.7. Nella specie, il ricorrente muove da un reddito imponibile al netto degli oneri deducibili, laddove il reddito assoggettabile ad Irpef è quello al lordo, ossia comprensivo di detti oneri, come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata.
Escludendo, pertanto, il reddito della casa di abitazione (che, per gli anni d'imposta 2019-
2020-2021-2022, ammonta ad euro 1.175,00, come si evince dalle dichiarazioni versate in atti), il reddito imponibile assoggettabile ad Irpef va così rideterminato: euro 27.606,00 (anno
2019); euro 28.711,00 (anno 2020); euro 22.816,00 (anno 2021); euro 28.442,00 (anno 2022).
A ciò si aggiunga che – dal reddito al netto degli oneri deducibili – il ricorrente detrae l'importo dell'assegno ordinario di invalidità, comprensivo dell'integrazione al trattamento
6 minimo, e non già solo quello della prestazione a calcolo da integrare (originariamente pari ad euro 95,22, come dedotto dallo stesso ). Pt_1
Alla stregua di quanto precede, il reddito imponibile assoggettabile ad Irpef, quale conseguito da negli anni d'imposta 2019-2020-2021-2022, risulta senz'altro superiore alla soglia Pt_1
reddituale fissata ai fini dell'integrazione al trattamento minimo.
2.8. Da ultimo, il ricorrente invoca “la non ripetibilità del pagamento delle prestazioni previdenziali in assenza di dolo dell'accipiens” (cfr. pagg. 7 e ss. del ricorso), richiamando, a tal fine, l'art. 52, comma 2, L. n. 88/1989.
Sennonchè, anche questo motivo s'appalesa destituito di fondamento, per via della natura non pensionistica dell'indebito in esame, relativo – come detto – a importi erogati a titolo di assegno ordinario di invalidità, con conseguente inapplicabilità della disciplina speciale richiamata.
Come evidenziato, infatti, anche dalla Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro (Sentenza n. 539 del 31.3.2022), sulla scia di un costante insegnamento di legittimità, tale disposizione, dedicata alle pensioni, è di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive (v. Cass. 19908/04: «…questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica. Cass.
13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n.6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7.3.2003, n. 3488. La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema»; nello stesso senso v. anche Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 della L. n. 1088 del 1970 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi).
CP_ Pertanto, “alle altre prestazioni erogate dall si deve applicare la disciplina codicistica dell'indebito, che riconosce invariabilmente il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato
(con le eccezioni dell'obbligazione naturale e della prestazione contraria al buon costume), insieme con i frutti e gli interessi: dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso;
oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede”
(così, in motivazione, App. Bari-Sez. Lav., n. 539/2022 cit.).
In tal senso, si veda pure Cass. Sez. Lav. n. 10274 del 19.4.2021, secondo cui l'art. 52 della L.
n. 88 del 1989, a mente del quale non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo
7 che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato, “riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
2.9. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, non può che pervenirsi al rigetto della domanda attorea, attesa la fondatezza della pretesa restitutoria fatta CP_ valere dall'
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo l' svolto attività CP_2
difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6904/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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