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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/09/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 314/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. SOMMARIO Parte_1
DOMENICO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
RENZETTI GIULIA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva di aver,a seguito di domanda, ottenuto il reddito di cittadinanza dal maggio 2021 al settembre 2022 ;che l' CP_1 con atto del 1.4.2023 le aveva comunicato di aver revocato il reddito di cittadinanza per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art.3 DPCM 159/2013”; che in data 19.7.2023 l' richiedeva la restituzione della CP_1 somma di € 8.105,70.
Ritenendo illegittimo il provvedimento dell' concludeva CP_1 che fosse dichiarata illegittima la comunicazione dell' CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art.127 ter cpc la causa veniva decisa
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha motivato sulle CP_2 ragioni dell'indebito e in particolare l' ha dedotto (e CP_1 documentato) di aver revocato la prestazione ai sensi dell'art.3 DPCM 159 del 2013.
In materia di reddito di cittadinanza, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori e non può costituire un nucleo monocomponente quando ricorrono cumulativamente le condizioni previste dall'art. 2, comma 5, lett. b) del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, ovvero quando sia di età inferiore a 26 anni, si trovi nella condizione di essere a carico dei genitori a fini
IRPEF, non sia coniugato e non abbia figli. La presenza congiunta di tali requisiti comporta l'impossibilità per il richiedente di costituire un nucleo familiare autonomo e determina la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei propri genitori. Il figlio di età inferiore ai 26 anni può costituire un nucleo monocomponente esclusivamente quando produca un reddito che gli permetta di non essere più a carico dei genitori, precisamente euro 4.000 per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni ed euro 2.840,51 annui da 24 anni in poi, ovvero quando sia sposato o abbia figli.
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti preclude la possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza come nucleo monocomponente e legittima la revoca del beneficio da parte dell'ente previdenziale.
Dalla dichiarazione dei redditi prodotta dalla stessa ricorrente si evince chiaramente la mancanza in capo alla ricorrente dei requisiti richiesti per la percezione della prestazione poiché risulta un reddito inferiore a quello richiesto.
In caso di percezione indebita della prestazione, il beneficiario è tenuto all'integrale restituzione delle somme ricevute, non potendo invocare il principio del legittimo affidamento quando la sua posizione non risulti conforme alle disposizioni normative espressamente previste dalla legge. Il principio di affidamento presuppone infatti l'assenza di colpevolezza da parte del beneficiario, ma l'affidamento nella legittimità della prestazione non può ritenersi incolpevole quando la normativa disciplina espressamente i casi di esclusione dal beneficio. La prestazione percepita in violazione dei requisiti normativi deve pertanto ritenersi ripetibile ex art. 2033 c.c., non rilevando la buona fede del percettore quando la sua situazione non corrisponda ai parametri legalmente stabiliti per l'accesso al beneficio.
Le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi, inclusa la carenza di motivazione dei provvedimenti di revoca, sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario per essere rimesse alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo. (cfr Tribunale lavoro Palermo sentenza n. 2244 del 15 maggio 2025)
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre accessori se dovuti.
Cosenza,28.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino