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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/10/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1171 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA nata il [...] a [...], SP, Brasile, residente a[...]
700, Vila Camilopolis, Santo André, SP, Brasile, identificata con documento n. , C.F. NumeroDiC_1
; C.F._1 nato il [...] a [...], SP, Brasile, residente a[...]
700, Vila Camilopolis, Santo André, SP, Brasile, identificata con documento n. , C.F. NumeroDiC_2
; C.F._2 nato il [...] a [...], SP, Brasile, residente a[...]
700, Vila Camilopolis, Santo André, SP, Brasile, identificata con documento n. , C.F. NumeroDiC_3
; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi del Foro di Catanzaro, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 8 settembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_1 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano o o , nato il Parte_4 Parte_5 Parte_6
26.09.1864 a San Vincenzo La Costa, provincia di Cosenza (doc. n. 2), figlio di e Per_1
successivamente emigrato in Brasile, il quale non si era naturalizzato Persona_2 brasiliano e non aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. n. 3), potendo trasmetterla validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare espongono che sposava in data 31.05.1888 Parte_4
(doc. n. 4) e dall'unione coniugale nasceva il 25.09.1900 o Persona_3 Persona_4
(doc. n. 5). Persona_5
In data 06.05.1926 contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_6
(doc. n. 6).
Dalla loro unione nasceva il 24.04.1931 (doc. n. 7). Persona_7
Dall'unione di e nasceva il 16.12.1953 Persona_7 Persona_8 [...]
(doc. n. 8), la quale sposava in data 22.02.1973 e prendeva il Persona_9 CP_2 nome di (doc. n. 9). Persona_10
Dall'unione coniugale nasceva il 18.01.1976 (doc. n. 10), la quale sposava in Parte_1 data 14.06.1997 e prendeva il nome di (doc. n. Persona_11 Parte_1
11).
Dall'unione coniugale nascevano il 08.02.1999 (doc. n. 12) e il 13.01.2003 Parte_2
(doc. n. 13). Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha depositato conclusioni non afferenti all'oggetto del ricorso.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**** 2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Vincenzo La Costa, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_8 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile) con la produzione di documentazione dalla quale risulta l'oggettiva difficoltà ad avviare il procedimento amministrativo per la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. doc. n. 14, n. 15, n. 16 e n. 18).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, Parte_4 sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Va, però, esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio , il quale la Persona_4 trasmetteva al figlio . Successivamente trasmetteva la cittadinanza Persona_7 Persona_7 alla figlia nata il [...] e sposatasi in data 22.02.1973 con Persona_9 CP_2
Da lei la cittadinanza italiana veniva trasmessa ai figli fino ai discendenti e odierni ricorrenti.
[...]
Con riferimento alla posizione di , occorre mettere in evidenza Persona_9 che tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_1 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 8.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro