CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
UC EP NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6703/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione n. 03420249010998707000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il pagamento della somma complessiva di euro 6.935,06.
Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Paola, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla base dell'intimazione impugnata vi sono le seguenti cartelle di pagamento n. 03420110049993244000,
n. 03420140006169161000, n. 03420140012221542000, n. 03420140017310460000, n. 03420150023978341000,
n. 03420160010380916000, n. 03420160020112150000, n. 03420170017409166000, n. 03420180006795122000,
n. 03420190014563130000, n. 03420190029009868000, n. 03420200000176922000, n. 03420210007657943000,
n. 03420210016427540000, n. 03420220005703209000, n. 0342022002675442000 e n.
03420230008409787000.
Le cartelle sono relative in massima parte a tributi locali dovuti al Comune di Paola. Alcune riguardano la tassa automobilistica e una (n. 03420160010380916000) riguarda il canone radiotelevisivo.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si tratta di censura totalmente infondata atteso che rispetto a un atto della riscossione non è ravvisabile, in quanto neanche astrattamente ipotizzabile, un obbligo di motivazione che vada al di là dell'indicazione delle cartelle alla base e degli importi dovuti.
Quanto alla censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, pur nell'estremo disordine della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato possibile rilevare la prova della notifica di tutte le cartelle di cui sopra.
Solo nel caso di una cartella (n. 03420210016427540000), relativa a tassa automobilistica, non vi è sull'atto prodotto (duplicato dell'avviso di ricevimento) indicazione specifica della cartella di riferimento. Tuttavia, in assenza di specifica contestazione della produzione avversaria, l'avvenuta notifica può darsi per provata, visto che nella produzione di parte l'atto è riferito a tale cartella.
Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
Il ricorrente ha, infine, eccepito la decadenza e la prescrizione del credito.
Non è dato sapere a cosa si riferisca il ricorrente allorché richiama la decadenza, giacché le cartelle sono state notificate e non è prevista alcuna decadenza per le attività successive.
Quanto alla prescrizione, occorre tenere presente che la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385.
In sostanza, come esplicitamente affermato dalla Cassazione, non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla notifica dell'intimazione che non abbia formato oggetto di impugnazione.
Iniziando dalle due intimazioni più recenti, prodotte in giudizio con prova della notifica, vi sono la n.
03420229004288787/000, notificata 16 agosto 2022 e la n. 03420229003383253/000, notificata il 4 luglio
2022.
L'intimazione n. 03420229004288787/000, notificata 16 agosto 2022, ha ad oggetto, tra le altre, le seguenti cartelle contemplate dall'atto impugnato in questa sede: n. 03420150023978341000 (tributo locale, prescrizione 5 anni) n. 03420160010380916000 (canone radiotelevisivo, prescrizione 10 anni), n.
03420160020112150000 ((tributo locale, prescrizione 5 anni).
L'intimazione n. 03420229003383253/000, notificata il 4 luglio 2022, ha ad oggetto, tra le altre, le seguenti cartelle contemplate dall'atto impugnato in questa sede: n. 03420140006169161000, n.
03420140012221542000, n. 03420140017310460000, n. 03420170017409166000 (queste 4 cartelle sono relative a tributi locali, prescrizione 5 anni), n. 03420180006795122000, n. 03420190014563130000 (queste due cartelle sono relative aa tassa automobilistica, prescrizione 3 anni).
Alla data di notifica dell'atto impugnato (26 settembre 2024) non si era verificata alcuna prescrizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle ora menzionate.
Vi è poi l'intimazione di pagamento n. 03420169000550608, che contempla, fra le altre, la cartella n.
03420110049993244000, relativa a tributi locali. Alla data di notifica dell'atto impugnato (26 settembre 2024) non era ancora trascorso il termine di prescrizione di cinque anni, tenuto conto della sospensione dei termini di versamento e di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (541 gg), per effetto delle norme relative all'emergenza OV ( artt. 68 comma 1, d.l. 18/2020 e 12 comma 1, del d.lgs. 159/2015).
Quanto alle ulteriori cartelle, la n. 03420190029009868000, essa è stata notificata il 13 febbraio 2020, la n.
03420200000176922000 è stata notificata l'8 ottobre 2021, la n. 03420210007657943000 è stata notificata il 7 giugno 2022, la n. 0342022002675442000 è stata notificata il 20 dicembre 2022, la n.
03420230008409787000 è stata notificata 19 luglio 2023. Tali cartelle sono relative a tributi locali del Comune di Paola, per i quali il termine di prescrizione è di 5 anni. Alla data del 26 settembre 2024, di notifica dell'atto impugnato, non si era verificata alcuna prescrizione.
Alla data del data del 26 settembre 2024 non si era verificata alcuna prescrizione anche in relazione ai crediti di cui alle cartelle n. 03420210016427540000, n. 03420220005703209000, relative a tassa automobilistica, notificate, rispettivamente, il 4 luglio 2022 e il 7 giugno 2022.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in favore delle resistenti in proporzione ai rispettivi crediti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Paola, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00
(mille/00) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore della Regione Calabria di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro
500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi
Euro 100,00 (cento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
VA NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente e Relatore
CONTINO IDA, Giudice
UC EP NN, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6703/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARI 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010998707000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti;
Resistente: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione n. 03420249010998707000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il pagamento della somma complessiva di euro 6.935,06.
Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Comune di Paola, la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cosenza, resistendo al ricorso.
Nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla base dell'intimazione impugnata vi sono le seguenti cartelle di pagamento n. 03420110049993244000,
n. 03420140006169161000, n. 03420140012221542000, n. 03420140017310460000, n. 03420150023978341000,
n. 03420160010380916000, n. 03420160020112150000, n. 03420170017409166000, n. 03420180006795122000,
n. 03420190014563130000, n. 03420190029009868000, n. 03420200000176922000, n. 03420210007657943000,
n. 03420210016427540000, n. 03420220005703209000, n. 0342022002675442000 e n.
03420230008409787000.
Le cartelle sono relative in massima parte a tributi locali dovuti al Comune di Paola. Alcune riguardano la tassa automobilistica e una (n. 03420160010380916000) riguarda il canone radiotelevisivo.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si tratta di censura totalmente infondata atteso che rispetto a un atto della riscossione non è ravvisabile, in quanto neanche astrattamente ipotizzabile, un obbligo di motivazione che vada al di là dell'indicazione delle cartelle alla base e degli importi dovuti.
Quanto alla censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, pur nell'estremo disordine della produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, è stato possibile rilevare la prova della notifica di tutte le cartelle di cui sopra.
Solo nel caso di una cartella (n. 03420210016427540000), relativa a tassa automobilistica, non vi è sull'atto prodotto (duplicato dell'avviso di ricevimento) indicazione specifica della cartella di riferimento. Tuttavia, in assenza di specifica contestazione della produzione avversaria, l'avvenuta notifica può darsi per provata, visto che nella produzione di parte l'atto è riferito a tale cartella.
Anche tale motivo, pertanto, è infondato.
Il ricorrente ha, infine, eccepito la decadenza e la prescrizione del credito.
Non è dato sapere a cosa si riferisca il ricorrente allorché richiama la decadenza, giacché le cartelle sono state notificate e non è prevista alcuna decadenza per le attività successive.
Quanto alla prescrizione, occorre tenere presente che la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui l'intimazione di pagamento, quale atto riconducibile all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 corrispondente al precedente avviso di mora, è da considerare tra gli atti tipici impugnabili, contemplati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1990.
Conseguenza di ciò è la non facoltatività dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento e, quindi, il consolidarsi della pretesa tributaria in caso di mancata proposizione di gravame avverso tale atto.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento - nel senso sopra precisato - non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736) (Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2025, n. 6436). Nello stesso senso, tra le più recenti: Cass. civ., sez. V, ord. 6 luglio 2025, n. 18385.
In sostanza, come esplicitamente affermato dalla Cassazione, non possono farsi valere vicende estintive anteriori alla notifica dell'intimazione che non abbia formato oggetto di impugnazione.
Iniziando dalle due intimazioni più recenti, prodotte in giudizio con prova della notifica, vi sono la n.
03420229004288787/000, notificata 16 agosto 2022 e la n. 03420229003383253/000, notificata il 4 luglio
2022.
L'intimazione n. 03420229004288787/000, notificata 16 agosto 2022, ha ad oggetto, tra le altre, le seguenti cartelle contemplate dall'atto impugnato in questa sede: n. 03420150023978341000 (tributo locale, prescrizione 5 anni) n. 03420160010380916000 (canone radiotelevisivo, prescrizione 10 anni), n.
03420160020112150000 ((tributo locale, prescrizione 5 anni).
L'intimazione n. 03420229003383253/000, notificata il 4 luglio 2022, ha ad oggetto, tra le altre, le seguenti cartelle contemplate dall'atto impugnato in questa sede: n. 03420140006169161000, n.
03420140012221542000, n. 03420140017310460000, n. 03420170017409166000 (queste 4 cartelle sono relative a tributi locali, prescrizione 5 anni), n. 03420180006795122000, n. 03420190014563130000 (queste due cartelle sono relative aa tassa automobilistica, prescrizione 3 anni).
Alla data di notifica dell'atto impugnato (26 settembre 2024) non si era verificata alcuna prescrizione in relazione ai crediti di cui alle cartelle ora menzionate.
Vi è poi l'intimazione di pagamento n. 03420169000550608, che contempla, fra le altre, la cartella n.
03420110049993244000, relativa a tributi locali. Alla data di notifica dell'atto impugnato (26 settembre 2024) non era ancora trascorso il termine di prescrizione di cinque anni, tenuto conto della sospensione dei termini di versamento e di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 (541 gg), per effetto delle norme relative all'emergenza OV ( artt. 68 comma 1, d.l. 18/2020 e 12 comma 1, del d.lgs. 159/2015).
Quanto alle ulteriori cartelle, la n. 03420190029009868000, essa è stata notificata il 13 febbraio 2020, la n.
03420200000176922000 è stata notificata l'8 ottobre 2021, la n. 03420210007657943000 è stata notificata il 7 giugno 2022, la n. 0342022002675442000 è stata notificata il 20 dicembre 2022, la n.
03420230008409787000 è stata notificata 19 luglio 2023. Tali cartelle sono relative a tributi locali del Comune di Paola, per i quali il termine di prescrizione è di 5 anni. Alla data del 26 settembre 2024, di notifica dell'atto impugnato, non si era verificata alcuna prescrizione.
Alla data del data del 26 settembre 2024 non si era verificata alcuna prescrizione anche in relazione ai crediti di cui alle cartelle n. 03420210016427540000, n. 03420220005703209000, relative a tassa automobilistica, notificate, rispettivamente, il 4 luglio 2022 e il 7 giugno 2022.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio, liquidate in favore delle resistenti in proporzione ai rispettivi crediti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione VIII, definitivamente decidendo nel contraddittorio tra le parti, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Comune di Paola, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00
(mille/00) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cassa previdenziale se dovuti e altri accessori di legge. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore della Regione Calabria di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro
500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge. Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi
Euro 100,00 (cento/00), oltre accessori di legge.
Così deciso in Cosenza, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026
Il Presidente Estensore
VA NI