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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1606 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CEDRONE FABIANO;
Parte_1
ricorrente
E
con il funzionario ex art. 417 bis c.p.c. dott. Controparte_1
; Persona_1
con il Dirigente Scolastico ex art. 417 bis Controparte_2
c.p.c. dott. ; Persona_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia afferisce ad azione di accertamento negativo della pretesa della somma di €
5.626,65 che sarebbe stata versata dal in eccesso sugli stipendi percepiti dalla docente CP_3 sull'assunto dell'esistenza di un credito emerso a seguito di provvedimento Parte_1
ricostituzione della carriera. Il , tardivamente costituitosi, ha infatti dedotto che alla Controparte_2
docente in questione sarebbe stato corrisposto dalla data del 01.01.2001 l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione di anni 15, come da decreto di ricostruzione di carriera n. 35625/2002
e, successivamente, a seguito della cessazione dal servizio il 01/09/2018 per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'Istituzione Scolastica provvedeva alla definizione della carriera con decreto n. 342/2019. T tale decreto prende avvio dal 31.12.2007 e riconosce quindi all'interessata la posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 21 “ponendosi pertanto in linea di continuità con il precedente decreto del provveditorato”.
Deduceva quindi che l'indebito sorgeva a seguito di tale ultimo decreto laddove la P.A. procedente,
a seguito del citato decreto di ricostituzione della carriera “in applicazione del D. Lgs. 16/4/1994, n.
297 e da quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. b, del D.P.R. n. 122/2013 (secondo il quale i servizi prestati nell'anno 2013 non sono utili nel comparto scuola ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici contrattuali vigenti sia per il personale docente che per il personale A.T.A.), si evinceva che aveva maturato la compiuta Parte_1 anzianità di anni 35 al 01/01/2018” e non, come erroneamente computato, dal 1.01.2027.
Da tale rettifica era emerso il credito erariale per cui è causa.
L'ammissibile ricostruzione difensiva– rientrante nel novero delle mere difese – non veniva in alcun modo contestata dalla parte attrice la quale si limitava genericamente a dedurre come “In particolare, per quanto attiene all'anzianità di servizio che la sig.ra alla data Parte_1 dell'1/01/1996, essa era stata giustamente individuata in anni 27 e mesi 3”.
Il , ritualmente citato, si costituita in giudizio invocando Controparte_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e deducendo la doverosità dell'operato CP_5
recupero erariale, scaturito dal decreto di inquadramento prot. n. 342 dell'8/03/2019, emesso dall'Istituto Omnicomprensivo di Alvito e registrato in sede di controllo preventivo di aderenza alla normativa vigente in materia al n. 2825 in data 9/05/2019, “che aveva posticipato di un anno la maturazione della classe 28” e dal quale è derivato un debito nei confronti della odierna ricorrente di € 5.626,65 (doc. 2 ric.).
La causa, di natura documentale è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 22.01.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
Occorre in primo luogo disattendere la preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del posto che la ricorrente cita in giudizio anche quest'ultima amministrazione CP_5
pubblica, ritualmente costituitasi in giudizio. Contr Deve in merito rilevarsi che il ha comunicato l'indebito sulla base del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 342 dell'8/03/2019 operato dal Ministero datore di lavoro, quale ente esecutore Contr preposto alla procedura di recupero: il sebbene non rivesta la qualità di datore di lavoro provvede alla erogazione delle retribuzioni in favore della ricorrente ed è perciò il titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento asseritamente ricevuto in eccedenza
(Cassazione n. 29755 del 15.11.2019).
Il è il datore di lavoro della ricorrente, cui fa capo l'obbligo di Controparte_7 pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione, è
l'ordinatore primario di spesa, poiché titolare del rapporto di lavoro, di talché anche quest'ultimo è litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Va poi evidenziato che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo di indebito, ai sensi dell'art. 2033, come esplicitato nelle conclusioni del ricorso, della pretesa dell'amministrazione scolastica, di cui al provvedimento del 28.09.2020, con cui il Controparte_8 ingiungeva al ricorrente di restituire la somma di € 5.625,65 a titolo di conguaglio per avere
[...]
erroneamente posticipato di 1 anno la maturazione della classe stipendiale 28: in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass., sez. Lav., sent. n. 16917 del 4.10.2012).
Nella fattispecie concreta il credito erariale deriva dalla erronea corresponsione docente in pensione di emolumenti spettanti in qualità di docente;
come si evince dalla stessa prospettazione del
, il quale deduce che “dal decreto n. 342 del 08.03.2019, Controparte_2 elaborato in applicazione del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297 e da quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. b, del D.P.R. n. 122/2013 (secondo il quale i servizi prestati nell'anno 2013 non sono utili nel comparto scuola ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici contrattuali vigenti sia per il personale docente che per il personale A.T.A.), si evince che ha maturato la compiuta anzianità di anni 35 al 01/01/2018”, posto che LL Parte_1
avrebbe dovuto raggiungere tale anzianità dal 1.1.2018, erroneamente la stessa ha quindi percepito i benefici economici con un anno di anticipo, come se avesse maturato la compiuta anzianità di anni
35 dal 01.01.2017, anziché dal 01.01.2018.
La differenza nell'importo oggetto di recupero di credito erariale è consistita quindi in una annualità nel computo dell'anzianità, vale a dire di quanto indebitamente maturato a titolo retributivo dal
1.01.2017 alla data del pensionamento, avvenuto nel mese di settembre 2018, a titolo di “stipendio” Contr come si evince anche dalla comunicazione di recupero del a valere sulla partita stipendiale di spesa fissa n. 304016 che corrisponde esattamente a quella indicata nei cedolini in atti (cfr. doc. 2 ric.),
In altri termini, il fondamento giustificativo della richiesta di indebito oggettivo deriva dal fatto che la docente ha percepito un importo maggiore del dovuto ed afferente ai titoli di cui al provvedimento di ricostituzione della carriera del 2019, a far data dal 1.01.2017.
Ebbene, la ripetizione di somme di danaro corrisposte dalla Pubblica amministrazione al proprio dipendente in eccedenza rispetto al dovuto configura un atto che, in base al principio sancito dall'art. 2033 c.c., è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 dello stesso c.c., trattandosi di indebito oggettivo, decorrente, in via di principio, dal giorno del pagamento delle maggiori rate o assegni non dovuti.
L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta quindi alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché “nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28436 del 05/11/2019).
Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo della prescrizione, appare condivisibile la giurisprudenza secondo la quale: “…Il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c., quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate” (cfr. Tar Puglia – Bari – 1363/2019, cit., che a sua volta richiama C.d.S. 294/1993 e Corte Conti, sez. giur. Veneto, 782/2019; cfr. altresì
Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 892 del 6.3.2018 secondo cui “…Rileva la Corte sul punto come per costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 2935 c.c. deve interpretarsi nel senso che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell'art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo"(in tal senso
Cass. sent.n. 14576/2007). In altri termini, secondo quanto disposto dall'art. 2935 c.c., ai fini del dies a quo di decorrenza della prescrizione rileva soltanto la mera possibilità legale di esercizio del diritto, pertanto "l'impossibilità di far valere quel diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto" (in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 21026/2014).
"Nell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il 5 diritto del solvens alla restituzione sorge nel giorno stesso in cui la prestazione indebita è stata eseguita. Ciò si evince chiaramente dall'art. 2033 c.c.
Peraltro, nel caso di specie l'attività di mera quantificazione contabile dell'indebito dipende dalla volontà dello stesso creditore, sicché imputet sibi se ha tardato a ricostruire la carriera dell'insegnante e quindi, a calcolare l'indebito così risultato. In ogni caso, dipendendo il ritardo da un proprio comportamento, quest'ultimo non può assurgere a impedimento del decorso del termine di prescrizione: ai sensi dell'art. 2935 c.c., per avere natura impeditiva, infatti, l'ostacolo all'esercizio del diritto deve avere carattere invincibile e cioè provenire da norma giuridica oppure da un terzo e non già da mero arbitrio dello stesso creditore, per definizione non invincibile" (Cass, sent. n. 3347/2016).
Quanto sin qui rilevato induce dunque a ritenere che la prescrizione decorra dal momento della erogazione non dovuta delle somme, (in linea con tale prospettiva, vedi tra le tante Cass. sez. lav.,
Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 e Cons. Stato sez. II, parere 10 gennaio 2011, n. 104).
La diversa opzione, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, volta a far decorrere la prescrizione dall'atto di ricostituzione della carriera del dipendente, non è persuasiva in quanto conduce a rimettere alla mera volontà del creditore l'inizio della decorrenza di un termine il quale, invece, deve trovare rispondenza nel dato obiettivo del giorno nel quale il diritto può essere fatto valere: solo un atto recante una esplicita richiesta restitutoria può determinare l'effetto interruttivo, non potendo avere una tale valenza un provvedimento di ricostruzione della carriera, dal quale non può desumersi una volontà che abbia una consistenza e una determinazione (o una determinabilità evidentemente percepibile dalla controparte) tale da costituire oggetto di una precisa individuazione.
In proposito giova inoltre richiamare quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte in analoga fattispecie su controversia attinente a somme risultate erogate in eccedenza rispetto al dovuto, secondo quanto accertato in esito alla ricostruzione della carriera da parte dell' , in Controparte_9
cui si faceva questione se la decorrenza della prescrizione fosse da riferire al momento in cui la P.A. aveva avuto conoscenza dell'esistenza del credito erariale e dunque al momento in cui era stato registrato il Decreto dell' Scolastico Regionale di rideterminazione del trattamento CP_9 economico spettante alla lavoratrice. In proposito si afferma: “questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui "in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi… di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo" (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628;
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603);
▪ nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall'esistenza originaria o meno dell'obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico;
in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il assume il CP_3
pagamento in misura eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all'assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal non esisteva ab origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra CP_3
richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l'indebito, ovverosia
l'adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione;
▪ in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato
(Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell'assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine) …” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/07/2024,
n.20427).
E' noto, infatti, che, come da costante giurisprudenza, l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
in assenza di disposizioni derogatorie, in caso di riscossioni stipendiali indebite trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2033 c.c.
Nel caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale deve intendersi decorrente, conformemente al principio generale dell'art. 2935 c.c., sin dal momento della corresponsione degli anzidetti emolumenti, vale a dire dal 1.01.2017, costituendo il decreto di ricostituzione della carriera, solo l'occasione nella quale il si è avveduto dell'indebito pagamento. CP_2
La decorrenza del termine prescrizionale è stata però interrotta con l'impugnata nota del settembre
2020, dovendosi quindi escludere che le somme richieste da parte resistente non siano dovute per intervenuta prescrizione.
Occorre poi premettere che, analogamente a quanto avviene nella materia affine dell'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto la parte datoriale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dello "accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la voce retributiva contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016, in materia di indebito previdenziale). Ciò posto, nel caso di specie, avendo la docente agito per fare accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dalla parte datoriale, grava sulla suddetta l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo che consenta di configurare come adempimento datoriale il pagamento da parte dell'amministrazione scolastica delle differenze retributive da lei percepite, e di cui invece il chiede la restituzione. CP_2
In altri termini, la docente era onerata di provare che il servizio prestato nell'anno 2013 fosse computabile ai fini della ricostruzione della carriera e dei conseguenti scatti di anzianità: tale onere probatorio, invece, non è stato assolto, posto che in ricorso non è stata proposta alcuna specifica censura sul dedotto operato, fatto salvo l'inconferente richiamo ai principi che regolano l'indebito pensionistico, trattandosi in questo caso di recupero di partite stipendiali maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro.
L'assunto della non ripetibilità delle somme a titolo di retribuzione percepite in buona fede in misura maggiore a quanto dovuto non sembra attualmente trovare riscontro nella giurisprudenza sia civile che amministrativa. Si rileva, a tale scopo che “il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovuto è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione del solvens con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale” (Cons. St.
17/1/2011 n. 232; Cons. St. 16/5/2011 n. 2956). La giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è motivo di discostarsi, ha avuto modo di osservare che “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione degli interessi” (Cfr. Cass. 8/4/2010 n. 8338, nonché Cass.
22/12/2008 n. 29926). Ne consegue, dunque, che la percezione in buona fede da parte del pubblico dipendente di somme non dovute, sul ragionevole affidamento della loro debenza, non determina la loro irripetibilità ma incide unicamente sulla decorrenza degli interessi dalla data della domanda di restituzione dell'indebito. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento statuendo in particolare che “il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla
P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate” (Cons. di Stato, sez. 4, n. 290/2008; Cons. di Stato ord. gen. n. 145/2007).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4323/2017 che ha differenziato tra l'indebito pensionistico rispetto al quale deve essere valutata la posizione di buona fede del lavoratore e l'indebito retributivo del dipendente rispetto al quale non si ritiene che possa valere la buona fede del dipendente se non in relazione alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Ne discende che, in mancanza di detta prova, l'azione di ripetizione intrapresa dall'amministrazione datrice di lavoro è da reputare legittima e tempestiva.
Le spese di lite avuto riguardo alla complessità della fattispecie ed alle oscillazioni giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa di riferimento, ben possono essere interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
- rigetta la domanda
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, 17.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1606 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1606 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to CEDRONE FABIANO;
Parte_1
ricorrente
E
con il funzionario ex art. 417 bis c.p.c. dott. Controparte_1
; Persona_1
con il Dirigente Scolastico ex art. 417 bis Controparte_2
c.p.c. dott. ; Persona_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia afferisce ad azione di accertamento negativo della pretesa della somma di €
5.626,65 che sarebbe stata versata dal in eccesso sugli stipendi percepiti dalla docente CP_3 sull'assunto dell'esistenza di un credito emerso a seguito di provvedimento Parte_1
ricostituzione della carriera. Il , tardivamente costituitosi, ha infatti dedotto che alla Controparte_2
docente in questione sarebbe stato corrisposto dalla data del 01.01.2001 l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione di anni 15, come da decreto di ricostruzione di carriera n. 35625/2002
e, successivamente, a seguito della cessazione dal servizio il 01/09/2018 per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'Istituzione Scolastica provvedeva alla definizione della carriera con decreto n. 342/2019. T tale decreto prende avvio dal 31.12.2007 e riconosce quindi all'interessata la posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 21 “ponendosi pertanto in linea di continuità con il precedente decreto del provveditorato”.
Deduceva quindi che l'indebito sorgeva a seguito di tale ultimo decreto laddove la P.A. procedente,
a seguito del citato decreto di ricostituzione della carriera “in applicazione del D. Lgs. 16/4/1994, n.
297 e da quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. b, del D.P.R. n. 122/2013 (secondo il quale i servizi prestati nell'anno 2013 non sono utili nel comparto scuola ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici contrattuali vigenti sia per il personale docente che per il personale A.T.A.), si evinceva che aveva maturato la compiuta Parte_1 anzianità di anni 35 al 01/01/2018” e non, come erroneamente computato, dal 1.01.2027.
Da tale rettifica era emerso il credito erariale per cui è causa.
L'ammissibile ricostruzione difensiva– rientrante nel novero delle mere difese – non veniva in alcun modo contestata dalla parte attrice la quale si limitava genericamente a dedurre come “In particolare, per quanto attiene all'anzianità di servizio che la sig.ra alla data Parte_1 dell'1/01/1996, essa era stata giustamente individuata in anni 27 e mesi 3”.
Il , ritualmente citato, si costituita in giudizio invocando Controparte_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti del e deducendo la doverosità dell'operato CP_5
recupero erariale, scaturito dal decreto di inquadramento prot. n. 342 dell'8/03/2019, emesso dall'Istituto Omnicomprensivo di Alvito e registrato in sede di controllo preventivo di aderenza alla normativa vigente in materia al n. 2825 in data 9/05/2019, “che aveva posticipato di un anno la maturazione della classe 28” e dal quale è derivato un debito nei confronti della odierna ricorrente di € 5.626,65 (doc. 2 ric.).
La causa, di natura documentale è stata decisa in esito all'udienza sostituita del 22.01.2025, tenutasi ex ar.t 127 ter c.p.c.
Occorre in primo luogo disattendere la preliminare richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del posto che la ricorrente cita in giudizio anche quest'ultima amministrazione CP_5
pubblica, ritualmente costituitasi in giudizio. Contr Deve in merito rilevarsi che il ha comunicato l'indebito sulla base del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 342 dell'8/03/2019 operato dal Ministero datore di lavoro, quale ente esecutore Contr preposto alla procedura di recupero: il sebbene non rivesta la qualità di datore di lavoro provvede alla erogazione delle retribuzioni in favore della ricorrente ed è perciò il titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento asseritamente ricevuto in eccedenza
(Cassazione n. 29755 del 15.11.2019).
Il è il datore di lavoro della ricorrente, cui fa capo l'obbligo di Controparte_7 pagamento delle retribuzioni a questa spettanti, così come l'eventuale diritto alla loro ripetizione, è
l'ordinatore primario di spesa, poiché titolare del rapporto di lavoro, di talché anche quest'ultimo è litisconsorte necessario nel presente giudizio.
Va poi evidenziato che il giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo di indebito, ai sensi dell'art. 2033, come esplicitato nelle conclusioni del ricorso, della pretesa dell'amministrazione scolastica, di cui al provvedimento del 28.09.2020, con cui il Controparte_8 ingiungeva al ricorrente di restituire la somma di € 5.625,65 a titolo di conguaglio per avere
[...]
erroneamente posticipato di 1 anno la maturazione della classe stipendiale 28: in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass., sez. Lav., sent. n. 16917 del 4.10.2012).
Nella fattispecie concreta il credito erariale deriva dalla erronea corresponsione docente in pensione di emolumenti spettanti in qualità di docente;
come si evince dalla stessa prospettazione del
, il quale deduce che “dal decreto n. 342 del 08.03.2019, Controparte_2 elaborato in applicazione del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297 e da quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 lett. b, del D.P.R. n. 122/2013 (secondo il quale i servizi prestati nell'anno 2013 non sono utili nel comparto scuola ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici contrattuali vigenti sia per il personale docente che per il personale A.T.A.), si evince che ha maturato la compiuta anzianità di anni 35 al 01/01/2018”, posto che LL Parte_1
avrebbe dovuto raggiungere tale anzianità dal 1.1.2018, erroneamente la stessa ha quindi percepito i benefici economici con un anno di anticipo, come se avesse maturato la compiuta anzianità di anni
35 dal 01.01.2017, anziché dal 01.01.2018.
La differenza nell'importo oggetto di recupero di credito erariale è consistita quindi in una annualità nel computo dell'anzianità, vale a dire di quanto indebitamente maturato a titolo retributivo dal
1.01.2017 alla data del pensionamento, avvenuto nel mese di settembre 2018, a titolo di “stipendio” Contr come si evince anche dalla comunicazione di recupero del a valere sulla partita stipendiale di spesa fissa n. 304016 che corrisponde esattamente a quella indicata nei cedolini in atti (cfr. doc. 2 ric.),
In altri termini, il fondamento giustificativo della richiesta di indebito oggettivo deriva dal fatto che la docente ha percepito un importo maggiore del dovuto ed afferente ai titoli di cui al provvedimento di ricostituzione della carriera del 2019, a far data dal 1.01.2017.
Ebbene, la ripetizione di somme di danaro corrisposte dalla Pubblica amministrazione al proprio dipendente in eccedenza rispetto al dovuto configura un atto che, in base al principio sancito dall'art. 2033 c.c., è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 dello stesso c.c., trattandosi di indebito oggettivo, decorrente, in via di principio, dal giorno del pagamento delle maggiori rate o assegni non dovuti.
L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta quindi alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché “nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28436 del 05/11/2019).
Per quanto attiene all'individuazione del dies a quo della prescrizione, appare condivisibile la giurisprudenza secondo la quale: “…Il diritto alla repetitio indebiti da parte della p.a., a norma dell'art. 2946 c.c., quindi, è soggetto a prescrizione ordinaria decennale il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate” (cfr. Tar Puglia – Bari – 1363/2019, cit., che a sua volta richiama C.d.S. 294/1993 e Corte Conti, sez. giur. Veneto, 782/2019; cfr. altresì
Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 892 del 6.3.2018 secondo cui “…Rileva la Corte sul punto come per costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 2935 c.c. deve interpretarsi nel senso che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell'art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo"(in tal senso
Cass. sent.n. 14576/2007). In altri termini, secondo quanto disposto dall'art. 2935 c.c., ai fini del dies a quo di decorrenza della prescrizione rileva soltanto la mera possibilità legale di esercizio del diritto, pertanto "l'impossibilità di far valere quel diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto" (in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 21026/2014).
"Nell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il 5 diritto del solvens alla restituzione sorge nel giorno stesso in cui la prestazione indebita è stata eseguita. Ciò si evince chiaramente dall'art. 2033 c.c.
Peraltro, nel caso di specie l'attività di mera quantificazione contabile dell'indebito dipende dalla volontà dello stesso creditore, sicché imputet sibi se ha tardato a ricostruire la carriera dell'insegnante e quindi, a calcolare l'indebito così risultato. In ogni caso, dipendendo il ritardo da un proprio comportamento, quest'ultimo non può assurgere a impedimento del decorso del termine di prescrizione: ai sensi dell'art. 2935 c.c., per avere natura impeditiva, infatti, l'ostacolo all'esercizio del diritto deve avere carattere invincibile e cioè provenire da norma giuridica oppure da un terzo e non già da mero arbitrio dello stesso creditore, per definizione non invincibile" (Cass, sent. n. 3347/2016).
Quanto sin qui rilevato induce dunque a ritenere che la prescrizione decorra dal momento della erogazione non dovuta delle somme, (in linea con tale prospettiva, vedi tra le tante Cass. sez. lav.,
Ordinanza n. 14426 del 27/05/2019 e Cons. Stato sez. II, parere 10 gennaio 2011, n. 104).
La diversa opzione, sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, volta a far decorrere la prescrizione dall'atto di ricostituzione della carriera del dipendente, non è persuasiva in quanto conduce a rimettere alla mera volontà del creditore l'inizio della decorrenza di un termine il quale, invece, deve trovare rispondenza nel dato obiettivo del giorno nel quale il diritto può essere fatto valere: solo un atto recante una esplicita richiesta restitutoria può determinare l'effetto interruttivo, non potendo avere una tale valenza un provvedimento di ricostruzione della carriera, dal quale non può desumersi una volontà che abbia una consistenza e una determinazione (o una determinabilità evidentemente percepibile dalla controparte) tale da costituire oggetto di una precisa individuazione.
In proposito giova inoltre richiamare quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte in analoga fattispecie su controversia attinente a somme risultate erogate in eccedenza rispetto al dovuto, secondo quanto accertato in esito alla ricostruzione della carriera da parte dell' , in Controparte_9
cui si faceva questione se la decorrenza della prescrizione fosse da riferire al momento in cui la P.A. aveva avuto conoscenza dell'esistenza del credito erariale e dunque al momento in cui era stato registrato il Decreto dell' Scolastico Regionale di rideterminazione del trattamento CP_9 economico spettante alla lavoratrice. In proposito si afferma: “questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui "in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi… di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo" (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628;
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603);
▪ nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall'esistenza originaria o meno dell'obbligo di pagamento in quella misura, profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico;
in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il assume il CP_3
pagamento in misura eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all'assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal non esisteva ab origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra CP_3
richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l'indebito, ovverosia
l'adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione;
▪ in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato
(Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917; Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell'assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine) …” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/07/2024,
n.20427).
E' noto, infatti, che, come da costante giurisprudenza, l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale dell'esercizio del diritto, con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione;
in assenza di disposizioni derogatorie, in caso di riscossioni stipendiali indebite trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 2033 c.c.
Nel caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale deve intendersi decorrente, conformemente al principio generale dell'art. 2935 c.c., sin dal momento della corresponsione degli anzidetti emolumenti, vale a dire dal 1.01.2017, costituendo il decreto di ricostituzione della carriera, solo l'occasione nella quale il si è avveduto dell'indebito pagamento. CP_2
La decorrenza del termine prescrizionale è stata però interrotta con l'impugnata nota del settembre
2020, dovendosi quindi escludere che le somme richieste da parte resistente non siano dovute per intervenuta prescrizione.
Occorre poi premettere che, analogamente a quanto avviene nella materia affine dell'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto la parte datoriale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dello "accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la voce retributiva contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016, in materia di indebito previdenziale). Ciò posto, nel caso di specie, avendo la docente agito per fare accertare l'illegittimità della pretesa restitutoria avanzata dalla parte datoriale, grava sulla suddetta l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo che consenta di configurare come adempimento datoriale il pagamento da parte dell'amministrazione scolastica delle differenze retributive da lei percepite, e di cui invece il chiede la restituzione. CP_2
In altri termini, la docente era onerata di provare che il servizio prestato nell'anno 2013 fosse computabile ai fini della ricostruzione della carriera e dei conseguenti scatti di anzianità: tale onere probatorio, invece, non è stato assolto, posto che in ricorso non è stata proposta alcuna specifica censura sul dedotto operato, fatto salvo l'inconferente richiamo ai principi che regolano l'indebito pensionistico, trattandosi in questo caso di recupero di partite stipendiali maturate durante l'intercorso rapporto di lavoro.
L'assunto della non ripetibilità delle somme a titolo di retribuzione percepite in buona fede in misura maggiore a quanto dovuto non sembra attualmente trovare riscontro nella giurisprudenza sia civile che amministrativa. Si rileva, a tale scopo che “il rapporto paritetico esistente tra pubblico dipendente ed amministrazione di appartenenza per tutto quanto attiene all'erogazione ed al godimento dello stipendio, postula l'applicazione dell'art. 2033 c.c., in base al quale il pagamento di somme non dovuto è fonte dell'obbligo di restituzione per l'accipiens e del diritto di ripetizione del solvens con la conseguenza che il mancato recupero costituisce danno erariale” (Cons. St.
17/1/2011 n. 232; Cons. St. 16/5/2011 n. 2956). La giurisprudenza di legittimità, da cui non v'è motivo di discostarsi, ha avuto modo di osservare che “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta sine titulo, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione degli interessi” (Cfr. Cass. 8/4/2010 n. 8338, nonché Cass.
22/12/2008 n. 29926). Ne consegue, dunque, che la percezione in buona fede da parte del pubblico dipendente di somme non dovute, sul ragionevole affidamento della loro debenza, non determina la loro irripetibilità ma incide unicamente sulla decorrenza degli interessi dalla data della domanda di restituzione dell'indebito. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato condivide il cennato orientamento statuendo in particolare che “il recupero di somme indebitamente corrisposte dalla
P.A. a propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate” (Cons. di Stato, sez. 4, n. 290/2008; Cons. di Stato ord. gen. n. 145/2007).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4323/2017 che ha differenziato tra l'indebito pensionistico rispetto al quale deve essere valutata la posizione di buona fede del lavoratore e l'indebito retributivo del dipendente rispetto al quale non si ritiene che possa valere la buona fede del dipendente se non in relazione alla restituzione dei frutti e degli interessi.
Ne discende che, in mancanza di detta prova, l'azione di ripetizione intrapresa dall'amministrazione datrice di lavoro è da reputare legittima e tempestiva.
Le spese di lite avuto riguardo alla complessità della fattispecie ed alle oscillazioni giurisprudenziali sulla interpretazione della normativa di riferimento, ben possono essere interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
- rigetta la domanda
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cassino, 17.02.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri