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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, Stefania Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3006/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matano Marco Ippolito in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simeoni Paolo e Marta Passetto in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
OPPOSTA avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (ultime conclusioni precisate):
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale in via preliminare: a) Revocare il D.I. opposto per essere stato emesso dal Tribunale di Verona, incompetente per territorio. Nel merito: b) Rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di
1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta costituita dai documenti di trasporto dai quali non si evince la prova della consegna della merce di cui si richiede il pagamento e che non è mai pervenuta alla Pt_1
c) Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 756/2024 del Tribunale di Verona per i
[...]
motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e in ogni caso rigettarsi l'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO
- Respingersi l'opposizione proposta da , nonché da Parte_1 [...]
, e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 756/2024 Ing. – Parte_2
1574/2024 R.G. depositato in data 8 aprile 2024, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- In ogni caso, condannarsi , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e, previa escussione del patrimonio sociale, i soci accomandatari e Pt_1
, a pagare a in persona del legale rappresentante pro Parte_2 Controparte_1
tempore, la somma di € 41.359,08.- oltre alle spese e compenso del procedimento monitorio.
- ON , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, in solido con e , a pagare a in persona del Pt_1 Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, i danni dalla stessa subiti ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA
- Ammettersi i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO
2 - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2024 del 08.04.2024, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
41.359,08, dovuta, in uno agli interessi, quale corrispettivo della fornitura di merci.
A sostegno dell'opposizione la società ha posto due motivi, eccependo Pt_4
preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del giudice del luogo ove si trova la sua sede legale, ovvero il Tribunale di Napoli, sul presupposto dell'inoperatività del forum destinae solutionis di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., trattandosi, in assenza di un titolo negoziale nel quale fosse stato chiaramente pattuita la somma di danaro dovuta, di obbligazione illiquida;
ha poi contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa, affermando che parte delle somme richieste dall'opposta afferivano a forniture di materiale che non era mai stato consegnato all'opponente, bensì alla società
Trasporti Priori s.r.l., come da DDT n. 8692302782 e n. 869230304, riferiti alle fatture n.
11293/2023 di € 36.082,17 e n. 12593 /2023 di € 5.276,91.
Si è costituita l'opposta contrastando le argomentazioni avversarie ed Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione, sottolineando anche che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente con pec del 06.02.2024 aveva riconosciuto il suo debito e, con altra pec, in data 13.06.2024, aveva altresì ammesso di aver regolarmente ricevuto tutta la merce di cui ai DDT in atti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
Invero, premesso che la parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza di un
3 rapporto contrattuale tra le parti, ma ha bensì lamentato che mancava “un titolo negoziale
(contratto), sottoscritto da entrambe le parti” e che “parte delle somme” non erano dovute,
l'eccezione sollevata si deve ritenere inefficace, in quanto incompleta, nulla risultando indicato con riguardo al forum contractus e al forum destinatae solutionis di cui all'art. 1498, terzo comma, c.c.
Peraltro, quand'anche non si considerasse l'inefficacia di cui sopra, comunque qui ribadita, trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore (così Cass., Sez. VI - 2, Ord., 23.09.2020, n.
19894 e altre ivi richiamate).
Che poi la quantificazione della pretesa dell'opposta fosse ancorata a dati oggettivi lo si desume dalla disamina del DDT 8692303043 sottoscritto da documento nel quale si Per_1
trova espressamente richiamato l'ordine n. 1341159 del 03.03.2023, prodotto nella presente fase (doc. 8 opposta) e rimasto esente da contestazioni dell'opponente.
Quanto al merito dell'opposizione, giova rammentare che l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al
4 debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001).
Applicati tali principi al caso di specie, la pretesa della risulta fondata. CP_1
L'esistenza del rapporto negoziale sotteso alle fatture azionate in sede monitoria è stata espressamente riconosciuta in sede stragiudiziale dall'opponente, che solo nel presente giudizio ha assunto un diverso contegno, contestando il ricevimento dei materiali, laddove prima dell'instaurazione dell'opposizione aveva viceversa inviato alla controparte due pec, in data 06.02.2024 e in data 13.06.2024, del seguente tenore: “(…) si precisa che lo scaduto nei confronti della era superiore all'importo che si chiede è stata nostra iniziativa CP_1
effettuare vari bonifici per un importo di € 16.489,06 a saldo di fatture per abbassare il più possibile l'esposizione (…)” e “ (…) da un più accurato controllo presso i nostri registri di carico
e scarico magazzino si è evidenziato che tutta la merce dei relativi DDT è stata regolarmente consegnata presso di noi (…)” (cfr. doc. 5 e 6 opposta).
L'opposta ha peraltro prodotto i DDT 8692302782 e 8692303043 (doc. 1 e 9 opposta) ed ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo, risultando smentito, oltre che dai DDT predetti, dal tenore dalla pec del
06.02.2024, ed ancor più da quello della pec 13.06.2024, l'assunto difensivo che l'opponente non abbia ricevuto le merci, sarebbe spettato a quest'ultima di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sennonché l'opponente non ha assolto a tale onere, non avendo neppure depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'opposta secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della modalità di trattazione ex art. 5 281 sexies c.p.c. della fase decisionale.
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, con liquidazione equitativa di un importo corrispondente ad un aumento del 20 % delle spese legali (compenso), stante la temerarietà dell'azione proposta dall'opponente, resa evidente dalle generiche e non provate contestazioni dedotte e dai documenti prodotti dall'opposta, che chiaramente le smentiscono, in assenza di ogni replica, non avendo l'opponente nè depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè presenziato alla discussione della causa.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di €
1.052,00 ex art. 96 c.p.c.
Verona, 6 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, Stefania Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3006/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Matano Marco Ippolito in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simeoni Paolo e Marta Passetto in virtù di mandato in allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il loro studio
OPPOSTA avente ad oggetto: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente (ultime conclusioni precisate):
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale in via preliminare: a) Revocare il D.I. opposto per essere stato emesso dal Tribunale di Verona, incompetente per territorio. Nel merito: b) Rigettare l'eventuale richiesta ex adverso di
1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta costituita dai documenti di trasporto dai quali non si evince la prova della consegna della merce di cui si richiede il pagamento e che non è mai pervenuta alla Pt_1
c) Annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 756/2024 del Tribunale di Verona per i
[...]
motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Per l'opposta:
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e in ogni caso rigettarsi l'eccezione di incompetenza per territorio per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO
- Respingersi l'opposizione proposta da , nonché da Parte_1 [...]
, e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 756/2024 Ing. – Parte_2
1574/2024 R.G. depositato in data 8 aprile 2024, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- In ogni caso, condannarsi , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e, previa escussione del patrimonio sociale, i soci accomandatari e Pt_1
, a pagare a in persona del legale rappresentante pro Parte_2 Controparte_1
tempore, la somma di € 41.359,08.- oltre alle spese e compenso del procedimento monitorio.
- ON , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, in solido con e , a pagare a in persona del Pt_1 Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, i danni dalla stessa subiti ai sensi dell'art. 96, 1° e 3° comma c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA
- Ammettersi i mezzi di prova dedotti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO
2 - Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimb. forf. 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 756/2024 del 08.04.2024, emesso dal Tribunale di Verona su ricorso di con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_1
41.359,08, dovuta, in uno agli interessi, quale corrispettivo della fornitura di merci.
A sostegno dell'opposizione la società ha posto due motivi, eccependo Pt_4
preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del giudice del luogo ove si trova la sua sede legale, ovvero il Tribunale di Napoli, sul presupposto dell'inoperatività del forum destinae solutionis di cui al combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, terzo comma, c.c., trattandosi, in assenza di un titolo negoziale nel quale fosse stato chiaramente pattuita la somma di danaro dovuta, di obbligazione illiquida;
ha poi contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa, affermando che parte delle somme richieste dall'opposta afferivano a forniture di materiale che non era mai stato consegnato all'opponente, bensì alla società
Trasporti Priori s.r.l., come da DDT n. 8692302782 e n. 869230304, riferiti alle fatture n.
11293/2023 di € 36.082,17 e n. 12593 /2023 di € 5.276,91.
Si è costituita l'opposta contrastando le argomentazioni avversarie ed Controparte_1
insistendo per il rigetto dell'opposizione, sottolineando anche che, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, l'opponente con pec del 06.02.2024 aveva riconosciuto il suo debito e, con altra pec, in data 13.06.2024, aveva altresì ammesso di aver regolarmente ricevuto tutta la merce di cui ai DDT in atti.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di competenza territoriale sollevata dalla parte opponente.
Invero, premesso che la parte opponente non ha specificamente contestato l'esistenza di un
3 rapporto contrattuale tra le parti, ma ha bensì lamentato che mancava “un titolo negoziale
(contratto), sottoscritto da entrambe le parti” e che “parte delle somme” non erano dovute,
l'eccezione sollevata si deve ritenere inefficace, in quanto incompleta, nulla risultando indicato con riguardo al forum contractus e al forum destinatae solutionis di cui all'art. 1498, terzo comma, c.c.
Peraltro, quand'anche non si considerasse l'inefficacia di cui sopra, comunque qui ribadita, trattandosi di vendita di cose mobili, va seguito l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili presso l'acquirente, alla consegna della cosa, opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale del luogo di pagamento ex art. 1498 c.c., e, conseguentemente, detto luogo coincide con quello del domicilio del venditore creditore (così Cass., Sez. VI - 2, Ord., 23.09.2020, n.
19894 e altre ivi richiamate).
Che poi la quantificazione della pretesa dell'opposta fosse ancorata a dati oggettivi lo si desume dalla disamina del DDT 8692303043 sottoscritto da documento nel quale si Per_1
trova espressamente richiamato l'ordine n. 1341159 del 03.03.2023, prodotto nella presente fase (doc. 8 opposta) e rimasto esente da contestazioni dell'opponente.
Quanto al merito dell'opposizione, giova rammentare che l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma introduce un ordinario giudizio a cognizione piena, volto a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, nel quale, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe al creditore che agisca per l'adempimento di provare la fonte negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, laddove spetta al
4 debitore di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13533 del 30/10/2001).
Applicati tali principi al caso di specie, la pretesa della risulta fondata. CP_1
L'esistenza del rapporto negoziale sotteso alle fatture azionate in sede monitoria è stata espressamente riconosciuta in sede stragiudiziale dall'opponente, che solo nel presente giudizio ha assunto un diverso contegno, contestando il ricevimento dei materiali, laddove prima dell'instaurazione dell'opposizione aveva viceversa inviato alla controparte due pec, in data 06.02.2024 e in data 13.06.2024, del seguente tenore: “(…) si precisa che lo scaduto nei confronti della era superiore all'importo che si chiede è stata nostra iniziativa CP_1
effettuare vari bonifici per un importo di € 16.489,06 a saldo di fatture per abbassare il più possibile l'esposizione (…)” e “ (…) da un più accurato controllo presso i nostri registri di carico
e scarico magazzino si è evidenziato che tutta la merce dei relativi DDT è stata regolarmente consegnata presso di noi (…)” (cfr. doc. 5 e 6 opposta).
L'opposta ha peraltro prodotto i DDT 8692302782 e 8692303043 (doc. 1 e 9 opposta) ed ha poi allegato l'inadempimento dell'opponente.
A fronte di questo, risultando smentito, oltre che dai DDT predetti, dal tenore dalla pec del
06.02.2024, ed ancor più da quello della pec 13.06.2024, l'assunto difensivo che l'opponente non abbia ricevuto le merci, sarebbe spettato a quest'ultima di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Sennonché l'opponente non ha assolto a tale onere, non avendo neppure depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Il decreto ingiuntivo, pertanto, va integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'opposta secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al decisum, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e della modalità di trattazione ex art. 5 281 sexies c.p.c. della fase decisionale.
Ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, con liquidazione equitativa di un importo corrispondente ad un aumento del 20 % delle spese legali (compenso), stante la temerarietà dell'azione proposta dall'opponente, resa evidente dalle generiche e non provate contestazioni dedotte e dai documenti prodotti dall'opposta, che chiaramente le smentiscono, in assenza di ogni replica, non avendo l'opponente nè depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., nè presenziato alla discussione della causa.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in €
5.261,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'ulteriore somma di €
1.052,00 ex art. 96 c.p.c.
Verona, 6 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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