CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 44612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44612 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI RL EO EP nato a [...] il [...] JI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso riportandosi alla memoria in atti;
udito il difensore Sono presenti l'avvocato FLORA AN MARIA del foro di FIRENZE e l'avvocato OC LA del foro di BOLZANO in difesa dell'imputato DI RL EO EP. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44612 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza emessa il 29/05/2017, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 5/1.1/2014 dal Tribunale di Sciacca, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON US Di LO, NG TE, IO PU e IO GR in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi G (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, I (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, digs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, J (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, K (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, Q (artt. 81, cpv., cod. pen., 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al PU), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, R (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), S (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2007, T (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2007, perché estinti per prescrizione;
ha assolto il Di LO, il TE, il PU ed il GR dai reati loro rispettivamente ascritti ai capo A (art. 416 cod. pen.), H (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), L (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), M (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente, per questi ultimi tre capi, alle dichiarazioni fraudolente relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto dovute per l'anno di imposta 2007, perché il fatto non sussiste;
ridotto la pena principale e quella accessoria applicata agli imputati;
escluso la misura di sicurezza;
ridotto l'importo della confisca per equivalente a 3.640.726 euro nei confronti del Di LO, a 2.341.750 euro nei confronti del TE, a 538.525 nei confronti del PU;
ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. 2 La Corte di Cassazione, sezione Terza, con sentenza n.7384/2019, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO GR, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione e nei confronti di ON US Di LO, NG TE e IO PU limitatamente ai residui reati di cui a capi B, F, G, relativamente quest'ultimo all'anno di imposta 2006, I, 3, K, P, Q, R, S e T perché estinti per prescrizione;
ha contestualmente disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del profitto confiscabile nei confronti dei predetti imputati. Là Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del TE per essere i reati ascritti estinti per morte del reo;
ha rideterminato la pena inflitta al Di LO in anni tre e giorni quindici di reclusione e quella inflitta al PU in anni uno e mesi nove di reclusione, disponendo la riduzione contestuale delle sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria nella misura di anni due per il Di LO e anni uno per il PU;
ha ridotto la confisca disposta nei confronti del Di LO alla misura di C 2.341.750,00 e quella disposta nei confronti del PU a quella di C 85.500,00, revocando contestualmente la confisca già disposta nei confronti del TE. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IO PU e ON Di LO, tramite i propri difensori. La difesa del PU ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione e la correlativa violazione dell'art.546 cod.proc.pen., in relazione all'art.62-bis cod.pen.. Ha dedotto che, in sede di atto di appello, era stato espressamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo sul quale - pure in presenza dell'assorbimento del relativo motivo dichiarata dalla Suprema Corte - la sentenza rescissoria non si era pronunciata;
sottolineando la sussistenza dei presupposti sostanziali per la relativa concessione, atteso il tempo trascorso dai fatti. La difesa del Di LO ha presentato due distinti ricorsi, uno per il tramite dell'Avv. IO Maria Flora e l'altro per il tramite dell'Avv. Flavio Moccia. Il ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora si fonda su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione gli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e all'art.111, comma 6, Cost., in riferimento ai capi G, H, L, M, O, Ll1, U2, V, X e Z, rilevando come la Corte territoriale non si fosse espressa in ordine al punto di diritto relativo alla riqualificazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatturazione per 3 oggetto della confisca per equivalente e la violazione ed erronea applicazione operazioni inesistenti quale forma di elusione non più penalmente rilevante;
richiamando quanto esposto in sede di originario giudizio di appello, deduceva che le società qualificate come "cartiere" nelle sentenze di merito avevano, in realtà, una struttura operativa, tanto è vero che le stesse avevano dato luogo a dei trasferimenti effettivi di maestranze da una all'altra, sostenendo la conseguente irrilevanza penale delle condotte contestate ai capi suddetti in relazione alla disciplina introdotta dalla vigente normativa in tema di reati tributari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.624 cod.proc.pen. e il vizio di omessa motivazione, in riferimento agli artt. 125 e 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost., in relazione al punto nella quale la Corte territoriale - anche in sede di giudizio di rinvio - non aveva presso in considerazione l'argomentazione difensiva in base alla quale l'intervenuta prescrizione dovesse riguardare anche i reati satellite, in quanto posti in diretta connessione con quelli dichiarati estinti;
ha argomentato che, in relazione ai reati non dichiarati prescritti dalla Suprema Corte, non si era formato alcun giudicato, deducendo la conseguente violazione del disposto dell'art.624 cod.proc.pen.. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge penale sostanziale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - in relazione agli artt. 322-ter cod.proc.pen., 12-bis del d.lgs. n.74 del 2000, 25, comma 2, Cost, e 578-bis cod.proc.pen., così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite penali del 29/09/2022, in ordine al punto in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la confisca per equivalente, nonostante che i fatti per cui si procede fossero stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso art.578-bis cod.proc.pen., conseguendone la necessità di tenere conto del predetto arresto giurisprudenziale in punto di legittimità della pronuncia di confisca medesima. Il ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia si fonda su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81, 133 cod.pen. e 129 cod.proc.pen., per effetto della omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati residui rispetto a quelli già dichiarati prescritti dalla Suprema Corte. Ha dedotto che, in conseguenza del vincolo della continuazione tra i reati dichiarati estinti e quelli ancora oggetto della regiudicanda, non poteva ritenersi precluso al giudice del rinvio di dichiarare l'intervenuta prescrizione anche riguardo a questi ultimi, imponendosi in tale senso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.624 cod.proc.pen.. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'omessa motivazione sul calcolo della riduzione dell'importo 4 dell'art.578-bis cod.proc.pen., in relazione all'art.2 cod.pen., in punto di irretroattività della relativa disposizione. Ha dedotto che la sentenza avrebbe omesso di motivare sul quantum della confisca per equivalente con specifico riferimento al metodo di calcolo utilizzato;
e ha altresì dedotto che la confisca sarebbe stata illegittimamente mantenuta dalla Corte territoriale pur in presenza del carattere sostanziale e sanzionatorio della disposizione abilitante la confisca medesima, alla luce della sentenza del 29/9/2022 delle Sezioni Unite penali. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., il vizio di motivazione derivante dalla mancata pronuncia sui motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente dichiarato come assorbito. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della confisca e nel rigetto, nel resto, dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. Il motivo di ricorso articolato dalla difesa del PU e attinente alla concreta io dosirnetria della pena e alla mancata motivazione in ordine al diniego delle ,, circostanze attenuanti generiche è infondato. In ordine al punto di doglianza relativo alla concreta entità della pena inflitta a seguito della pronuncia di annullamento, va rilevato come il suddetto ricorrente ti t sia stato giudicato in sede di rinvio per il solo reato contestato al capo M, in relazione all'art.2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.74/2000. Va quindi richiamato il principio in base al quale deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158;2 Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). In ogni caso, deve rilevarsi che quando - come nel caso di specie, in relazione al regime sanzionatorio previsto dalle suddette disposizioni nel testo applicabile ratione temporis - venga irrogata una pena prossima al minimo edittale o comunque inferiore alla relativa media, l'obbligo di motivazione del giudice si 5 attenua, in modo che è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, A . nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri.. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Quanto al punto di doglianza relativo alla omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso deve ritenersi inammissibile, non essendo il relativo tema stato fatto oggetto del precedente ricorso per cassazione;
sul punto, va difatti ricordato che nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte • al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 5, n. 42329 del 20/1.0/2022, Russo, Rv. 283877). Nel caso in esame, la difesa del PU aveva dedotto in sede di ricorso per cassazione, con il secondo motivo, la sola eccessività del trattamento sanzionatorio senza specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche;
con la conseguenza che, all'esito della declaratoria di prescrizione per una parte dei reati ascritti, la dichiarazione di assorbimento del motivo di ricorso era relativo a tale solo e specifico profilo. 3. Con il primo motivo di impugnazione articolata dalla difesa del Di LO nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora, il difensore ha fatto richiamo ai motivi aggiunti O depositati in sede di giudizio di appello in punto di dedotta irrilevanza penale dei fatti ascritti in quanto asseritamente qualificabili sotto il mero profilo di una condotta di elusione tributaria anziché di evasione. Il motivo è inammissibile. A tale proposito, va ricordato che il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare cklestioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono presupposti della ok pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez. 6, n. 11641 del t ›, 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641); con la conseguenza che deve ritenersi • inammissibile il ricorso per cassazione spiegato avverso la sentenza resa in sede di rinvio, nella parte in cui riguarda questioni di diritto esaminate nella sentenza di annullamento anche se per far valere presunti errori commessi in sede di legittimità (Sez. 5, n.29358 del 22/03/2019, Miah, RV. 276207). :I* Nel caso di specie, la questione della rilevanza penale della condotta, in quanto asseritamente qualificabile nella categoria della mera elusione - devoluta dal ricorso presentato dal suddetto ricorrente nell'originario giudizio di legittimità - è da ritenersi risolta dalla pronuncia di annullamento nella parte in cui ha devoluto al giudice del rinvio il solo esame del trattamento sanzionatorio, $ rimanendo quindi il profilo della rilevanza penale delle condotte come essenziale *P resupposto logico-giuridico della decisione. 4. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora e il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia;
in quanto, in entrambe le doglianze, è stata dedotta la violazione - da parte della Corte territoriale - dell'obbligo di rilevare la sopravvenuta prescrizione anche in ordine ai reati per i quali la sentenza di annullamento ha demandato al giudice di merito la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I motivi, le cui argomentazioni giuridiche hanno comunque formato oggetto di congrua trattazione da parte della sentenza della Corte territoriale, sono infondati. 4.1 A tale proposito va richiamato il consolidato principio in forza del quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non C riguardano - come nel caso di specie - l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e A conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050). Tale conclusione, a propria volta, costituisce diretta conseguenza dei principi in punto di formazione del giudicato progressivo desumibili dal testo dell'art.624, comma 1, cod.proc.pen., la cui violazione ha formato oggetto dei suddetti motivi di ricorso. 4.2 Sul punto, vanno richiamati i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238; sulla base delle argomentazioni contenute in tale arresto, difatti, la nozione di giudicato progressivo si fonda sulla distinzione tra "capi" e "punti" della decisione, con la conseguenza che, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquisisce il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a ciascuno dei reati attribuiti - e non sui punti di essa che possono essere oggetto unicamente della preclusione derivante dall'effetto devolutivo o alla disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione 7 su tale punto, mentre l'acquisizione della forza di giudicato si forma quando siano comunque esaurite le questioni relative alla sussistenza di circostanze e alla p quantificazione della pena;
conseguendone che la eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non si sia esaurito in ordine al relativo capo di sentenza integralmente inteso (espressiva di principi conformi e anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep.2021, Gialluisi, Rv. 280261). In coerenza con tali principi, la precedente Sez.U, n.4904, del 26/03/1997, Attinà, RV. 207640, aveva affermato che «il processo progredisce per fasi e gradi regolati da una serie di norme di contenuto diverso, con previsioni di limitazioni e di vincoli connessi al suo sviluppo, e in particolare il giudizio d'impugnazione trae origine dall'impulso e dalla "disponibilità" di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Consegue, in relazione alle parti della sentenza non impugnate, la "preclusione" processuale (arg. ex artt. 597 co. 1 e 609 co. 1 c.p.p.) tesa a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni 4s, preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo 41. che non si esaurisca per il permanere di altre questioni "sub iudice", possano , essere indefinitamente riproposte. Deriva, quindi, una situazione endoprocessuale che, se consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute (arg. ex artt. 129 e 609 co. 2 c.p.p.), trova però nella regiudicata I limite invalicabile Ø alla loro applicazione;
come nel caso in c:ui, intervenuta la decisione della Cassazione di annullamento parziale con rinvio, che non esaurisce tutta la materia ma solo una parte del merito, non più suscettibile di essere posta in discussione né all'interno né all'esterno del processo (arg. anche ex art. 649 c.p.p.) se non * con il rimedio straordinario della revisione, la parte non colpita dall'annullamento non in connessione essenziale con le parti annullate acquista autorità di '"giudicato" (art. 624 c.p.p.). In quest'ultima ipotesi, contrariamente a quanto si ,verifica nei (precedenti) giudizi d'impugnazione, essendo stata rimessa al giudice di rinvio soltanto la parte relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (arg. ex art. 624 co. 1 c.p.p.». In tale arresto le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato, in relazione a deduzione specificamente contenuta nel ricorso a firma dell'Avv. Moccia, che non sussiste una connessione essenziale, per un rapporto ontologicamente inscindibile, fra il reato e la relativa sanzione, in riferimento all'argomentazione sulla base della quale, nella situazione considerata, non si sarebbe ancora in presenza di un ai giudicato di condanna, il quale va inteso come comprensivo dell'affermazione della responsabilità penale e dell'applicazione della relativa pena;
ciò in quanto «può 8 quindi dedursi che il principio di legalità (art. 1 c.p.), limite invalicabile del potere del giudice (arg. ex art. 25 co. 2 della Costituzione), individua con la pena comminata la criminosità del fatto, ma la sanzione non sempre è applicata in 0. concreto e quindi non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato: conclusione in linea con l'affermazione del giudice delle leggi (sentenza n. 369/88) • circa la netta distinzione, se non la separazione tra reato e punibilità; elemento quest'ultimo al quale il legislatore ha inteso dare valore autonomo rispetto al fatto criminoso. Da tale distinzione discende la configurabilità del giudicato progressivo: potendo intervenire in momenti distinti l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena e non essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato, non è extra ordinem la concezione di una definitività decisoria che, attinendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta». 4.3 Dovendosi altresì ritenersi coerenti con tali argomentazioni, le successive pronunce che hanno sottolineato come, in terna di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). 4.4 D'altra parte, l'argomentazione difensiva in base alla quale la causa sopravvenuta di estinzione avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte anche in relazione ai reati non dichiarati prescritti nella pronuncia di annullamento in considerazione di una dedotta connessione ontologica con quelli dichiarati estinti in considerazione dell'unicità del disegno criminoso, è manifestamente infondata. Va difatti ritenuto, in relazione alla richiamata distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza, che ciascun singolo reato - anche se deduttivamente avvinto con gli altri dal vincolo della continuazione - costituisce oggetto di uno specifico capo della sentenza con la conseguenza che una volta esaurito l'esame dei profili attinenti all'an della responsabilità penale per ciascun singolo reato, diviene non • più esaminabile la causa sopravvenuta di estinzione, dovendosi escludere che la 9 .1 pendenza del giudizio in ordine al solo trattamento sanzionatorio per alcuni dei reati uniti dal predetto vincolo possa mettere in discussione il già intervenuto accertamento della responsabilità medesima. 4.5 D'altra parte, la considerazione in ordine alla dedotta "unicità" del reato continuato e alla conseguente interpretazione dell'art.624, comma 1, cod.proc.pen. prospettata dalla difesa, va rilevato che alcun argomento in tale senso può essere desunto dal diritto positivo, neanche in riferimento al testo dell'art.158, comma 1, cod.pen., come modificato dalla I. 9 gennaio 2019, n.3, in base al quale la decorrenza del termine di prescrizione per tutti i reati decorre, allo stato, dalla cessazione della continuazione (con contestuale modifica del precedente testo vigente a seguito della I. 5 dicembre 2005, n.251). Ulteriormente, in tale senso, può essere richiamata la consolidata giurisprudenza in base alla quale, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei t. rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare #la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130; Sez. 3, Sentenza n. 26807 del 16/03/2023, Di Laudo, Rv. 284783; a propria volta esprimenti principi conformi a quelli espressi da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 4.6 Sulla base delle predette considerazioni, ne consegue che - essendo esaurita in ordine ai reati non dichiarati estinti per prescrizione, ogni questione residua relativa allo specifico capo, essendo stata rimessa al giudice del rinvio la soia quantificazione del trattamento sanzionatorio derivante dalla prescrizione degli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione - doveva ritenersi non più deducibile in sede di rinvio la questione inerente alla sopravvenuta estinzione dei medesimi. 5. Va quindi esaminato il terzo motivo di ricorso articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia, con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto asseritamente dichiarato assorbito nella sentenza di annullamento con rinvio;
tanto in riferimento al principio in base al quale la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma arche delle questioni 10 discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento e purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Risulta infatti, dal chiaro tenore letterale della sentenza di annullamento, che il motivo di ricorso inerente all'applicazione della circostanze attenuanti generiche è stato espressamente esaminato dalla Corte di legittimità al punto 10.4 della pronuncia, nella quale il motivo medesimo è stato dichiarato infondato con rinvio per relationem alle argomentazioni riguardanti l'analoga censura spiegata per conto del coimputato De ST e in ordine al quale era stata sottolineata l'incensurabilità sul punto della sentenza di appello. Ne consegue che sul relativo punto di decisione si è formato il giudicato, con conseguente non riproponibilità del medesimo in sede di giudizio di rinvio. 6. Vanno infine congiuntamente esaminati, in quanto proponenti ragioni di .diritto sovrapponibili, il terzo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora e il secondo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia;
con i quali è stata dedotta l'illegittima applicazione della confisca per equivalente nei confronti del Di LO in relazione alle disposizioni applicabili ratione temporis. I motivi sono infondati. 6.1 Deve essere pregiudizialmente osservato che, in sede di sentenza di annullamento, la Terza Sezione di questa Corte - nel fare r ferimento alla sola necessità di quantificare il profitto confiscabile alla luce della dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati contestati - non ha operato alcuna considerazione in ordine alla natura, sostanziale o processuale, dell'istituto della confisca per equivalente;
in tal modo non determinandosi, alla luce del disposto degli artt.624, comma 1 e 627 cod.proc.pen. e in relazione a quanto argomentato alla pag.12 della sentenza impugnata, alcuna preclusione sul punto in capo al giudice del rinvio (anche in relazione all'argomentazione in base alla quale l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699). 6.2 Va premesso che la disposizione di riferimento sulla base della quale è stata disposta la confisca per equivalente è rappresentata dall'art.1, comma 143, della I. 24 dicembre 2007, n.244, in base al quale «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 11 fié 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale» e poi dall'art.12-bis, comma 1, del d.lgs. n.74/2000, inserito dal d.lgs. 24 settembre 2015, n.158, in base al quale «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'artcolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituisc:ono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a # tale prezzo o profitto». Successivamente, è quindi entrato in vigore l'art.578-bis, cod.proc.pen., inserito dall'art.6, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2018, n.21, poi parzialmente modificato dalla I. 9 gennaio 2019, n.3, in base al quale « Quando è stata ordinata I la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli 1 , effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»; disposizione la quale, atteso il riferimento alle "altre disposizioni di legge", è stata .Z .: :ritenuta applicabile anche alla confisca per equivalente disciplinata dal citato • .art.12-bis del d.lgs. n.74/2000 (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836). 6.3 Essendosi quindi creato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ! valenza - se processuale o sostanziale - da attribuire all'art. 578-bis cod.proc.pen. e sulla sua conseguente applicabilità anche ai fatti pregre.ssi, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, clep.2023, Esposito, I ,,,, . Rv. 284209); le quali, prendendo le mosse da quanto g ù enunciato dalla ' precedente Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 e nel richiamare i principi desumibili dalla giurisprudenza europea e da quella della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la predetta confisca di "valore", oltre ad assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, risulta parametrata «al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo"», poiché l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato;
il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria e di ritenere, in relazione all'art.25 Cost. e all'art.7 della CEDU, che l'art.578-bis cod.prcic.pen. medesimo, pur in presenza della sua natura mista, processuale e sostanziale «non sia una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma 12 f sia una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per .., equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Dunque, la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all'art. 578- bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale». 6.4 Va peraltro rilevato che il calcolo del profitto sottoponibile a confisca per equivalente è stato operato dalla Corte territoriale in relazione alle specifiche ' i fattispecie di reato per le quali, sulla base della sentenza di annullamento, doveva ritenersi definitivo l'accertamento della penale responsabilità degli imputati, non essendo ancora maturata la prescrizione (ovvero i fatti contestati ai capi G, H, L, M e O, con assorbimento delle somme dovute in relazione ai capi Ul, U2, V, W e , X); con la conseguenza che non è stata operata alcuna applicazione retroattiva del disposto dell'art.578-bis cod.proc.pen.. Deve altresì ritenersi infondato il punto di doglianza contenuto nel secondo ' motivo articolato dall'Avv. Moccia e inerente la mancata esplicitazione del criterio di calcolo del profitto confiscabile;
avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto mediante rinvio ad atto del procedimento ostensibile alla difesa e costituito da quello contenuto nei criteri adottati dal Tribunale di Agrigento nel procedimento incidentale incardinato ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen.. 7. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
í Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso riportandosi alla memoria in atti;
udito il difensore Sono presenti l'avvocato FLORA AN MARIA del foro di FIRENZE e l'avvocato OC LA del foro di BOLZANO in difesa dell'imputato DI RL EO EP. I difensori illustrano i motivi di ricorso e ne chiedono l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 44612 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 10/10/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza emessa il 29/05/2017, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 5/1.1/2014 dal Tribunale di Sciacca, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON US Di LO, NG TE, IO PU e IO GR in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi G (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, I (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, digs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, J (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, K (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), limitatamente alla dichiarazione fraudolenta relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, Q (artt. 81, cpv., cod. pen., 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al PU), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2006, R (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), S (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2007, T (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO), limitatamente alla omessa dichiarazione relativa all'imposta sui redditi per l'anno 2007, perché estinti per prescrizione;
ha assolto il Di LO, il TE, il PU ed il GR dai reati loro rispettivamente ascritti ai capo A (art. 416 cod. pen.), H (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), L (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO e al TE), M (artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto al Di LO, al GR e al TE), limitatamente, per questi ultimi tre capi, alle dichiarazioni fraudolente relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto dovute per l'anno di imposta 2007, perché il fatto non sussiste;
ridotto la pena principale e quella accessoria applicata agli imputati;
escluso la misura di sicurezza;
ridotto l'importo della confisca per equivalente a 3.640.726 euro nei confronti del Di LO, a 2.341.750 euro nei confronti del TE, a 538.525 nei confronti del PU;
ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado. 2 La Corte di Cassazione, sezione Terza, con sentenza n.7384/2019, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO GR, per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione e nei confronti di ON US Di LO, NG TE e IO PU limitatamente ai residui reati di cui a capi B, F, G, relativamente quest'ultimo all'anno di imposta 2006, I, 3, K, P, Q, R, S e T perché estinti per prescrizione;
ha contestualmente disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e del profitto confiscabile nei confronti dei predetti imputati. Là Corte d'appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del TE per essere i reati ascritti estinti per morte del reo;
ha rideterminato la pena inflitta al Di LO in anni tre e giorni quindici di reclusione e quella inflitta al PU in anni uno e mesi nove di reclusione, disponendo la riduzione contestuale delle sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria nella misura di anni due per il Di LO e anni uno per il PU;
ha ridotto la confisca disposta nei confronti del Di LO alla misura di C 2.341.750,00 e quella disposta nei confronti del PU a quella di C 85.500,00, revocando contestualmente la confisca già disposta nei confronti del TE. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IO PU e ON Di LO, tramite i propri difensori. La difesa del PU ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione e la correlativa violazione dell'art.546 cod.proc.pen., in relazione all'art.62-bis cod.pen.. Ha dedotto che, in sede di atto di appello, era stato espressamente chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, profilo sul quale - pure in presenza dell'assorbimento del relativo motivo dichiarata dalla Suprema Corte - la sentenza rescissoria non si era pronunciata;
sottolineando la sussistenza dei presupposti sostanziali per la relativa concessione, atteso il tempo trascorso dai fatti. La difesa del Di LO ha presentato due distinti ricorsi, uno per il tramite dell'Avv. IO Maria Flora e l'altro per il tramite dell'Avv. Flavio Moccia. Il ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora si fonda su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione gli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e all'art.111, comma 6, Cost., in riferimento ai capi G, H, L, M, O, Ll1, U2, V, X e Z, rilevando come la Corte territoriale non si fosse espressa in ordine al punto di diritto relativo alla riqualificazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante fatturazione per 3 oggetto della confisca per equivalente e la violazione ed erronea applicazione operazioni inesistenti quale forma di elusione non più penalmente rilevante;
richiamando quanto esposto in sede di originario giudizio di appello, deduceva che le società qualificate come "cartiere" nelle sentenze di merito avevano, in realtà, una struttura operativa, tanto è vero che le stesse avevano dato luogo a dei trasferimenti effettivi di maestranze da una all'altra, sostenendo la conseguente irrilevanza penale delle condotte contestate ai capi suddetti in relazione alla disciplina introdotta dalla vigente normativa in tema di reati tributari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art.624 cod.proc.pen. e il vizio di omessa motivazione, in riferimento agli artt. 125 e 606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e 111, comma 6, Cost., in relazione al punto nella quale la Corte territoriale - anche in sede di giudizio di rinvio - non aveva presso in considerazione l'argomentazione difensiva in base alla quale l'intervenuta prescrizione dovesse riguardare anche i reati satellite, in quanto posti in diretta connessione con quelli dichiarati estinti;
ha argomentato che, in relazione ai reati non dichiarati prescritti dalla Suprema Corte, non si era formato alcun giudicato, deducendo la conseguente violazione del disposto dell'art.624 cod.proc.pen.. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge penale sostanziale - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - in relazione agli artt. 322-ter cod.proc.pen., 12-bis del d.lgs. n.74 del 2000, 25, comma 2, Cost, e 578-bis cod.proc.pen., così come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite penali del 29/09/2022, in ordine al punto in cui la Corte territoriale aveva ritenuto di disporre la confisca per equivalente, nonostante che i fatti per cui si procede fossero stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso art.578-bis cod.proc.pen., conseguendone la necessità di tenere conto del predetto arresto giurisprudenziale in punto di legittimità della pronuncia di confisca medesima. Il ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia si fonda su tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 81, 133 cod.pen. e 129 cod.proc.pen., per effetto della omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati residui rispetto a quelli già dichiarati prescritti dalla Suprema Corte. Ha dedotto che, in conseguenza del vincolo della continuazione tra i reati dichiarati estinti e quelli ancora oggetto della regiudicanda, non poteva ritenersi precluso al giudice del rinvio di dichiarare l'intervenuta prescrizione anche riguardo a questi ultimi, imponendosi in tale senso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.624 cod.proc.pen.. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., l'omessa motivazione sul calcolo della riduzione dell'importo 4 dell'art.578-bis cod.proc.pen., in relazione all'art.2 cod.pen., in punto di irretroattività della relativa disposizione. Ha dedotto che la sentenza avrebbe omesso di motivare sul quantum della confisca per equivalente con specifico riferimento al metodo di calcolo utilizzato;
e ha altresì dedotto che la confisca sarebbe stata illegittimamente mantenuta dalla Corte territoriale pur in presenza del carattere sostanziale e sanzionatorio della disposizione abilitante la confisca medesima, alla luce della sentenza del 29/9/2022 delle Sezioni Unite penali. Con il terzo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., il vizio di motivazione derivante dalla mancata pronuncia sui motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, con specifico riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente dichiarato come assorbito. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della confisca e nel rigetto, nel resto, dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. Il motivo di ricorso articolato dalla difesa del PU e attinente alla concreta io dosirnetria della pena e alla mancata motivazione in ordine al diniego delle ,, circostanze attenuanti generiche è infondato. In ordine al punto di doglianza relativo alla concreta entità della pena inflitta a seguito della pronuncia di annullamento, va rilevato come il suddetto ricorrente ti t sia stato giudicato in sede di rinvio per il solo reato contestato al capo M, in relazione all'art.2, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n.74/2000. Va quindi richiamato il principio in base al quale deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158;2 Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410). In ogni caso, deve rilevarsi che quando - come nel caso di specie, in relazione al regime sanzionatorio previsto dalle suddette disposizioni nel testo applicabile ratione temporis - venga irrogata una pena prossima al minimo edittale o comunque inferiore alla relativa media, l'obbligo di motivazione del giudice si 5 attenua, in modo che è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, A . nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri.. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Quanto al punto di doglianza relativo alla omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso deve ritenersi inammissibile, non essendo il relativo tema stato fatto oggetto del precedente ricorso per cassazione;
sul punto, va difatti ricordato che nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte • al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa (Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello, Rv. 275344; Sez. 5, n. 42329 del 20/1.0/2022, Russo, Rv. 283877). Nel caso in esame, la difesa del PU aveva dedotto in sede di ricorso per cassazione, con il secondo motivo, la sola eccessività del trattamento sanzionatorio senza specifico riferimento alle circostanze attenuanti generiche;
con la conseguenza che, all'esito della declaratoria di prescrizione per una parte dei reati ascritti, la dichiarazione di assorbimento del motivo di ricorso era relativo a tale solo e specifico profilo. 3. Con il primo motivo di impugnazione articolata dalla difesa del Di LO nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora, il difensore ha fatto richiamo ai motivi aggiunti O depositati in sede di giudizio di appello in punto di dedotta irrilevanza penale dei fatti ascritti in quanto asseritamente qualificabili sotto il mero profilo di una condotta di elusione tributaria anziché di evasione. Il motivo è inammissibile. A tale proposito, va ricordato che il giudice del rinvio è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento, non potendo nuovamente valutare cklestioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono presupposti della ok pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (Sez. 6, n. 11641 del t ›, 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641); con la conseguenza che deve ritenersi • inammissibile il ricorso per cassazione spiegato avverso la sentenza resa in sede di rinvio, nella parte in cui riguarda questioni di diritto esaminate nella sentenza di annullamento anche se per far valere presunti errori commessi in sede di legittimità (Sez. 5, n.29358 del 22/03/2019, Miah, RV. 276207). :I* Nel caso di specie, la questione della rilevanza penale della condotta, in quanto asseritamente qualificabile nella categoria della mera elusione - devoluta dal ricorso presentato dal suddetto ricorrente nell'originario giudizio di legittimità - è da ritenersi risolta dalla pronuncia di annullamento nella parte in cui ha devoluto al giudice del rinvio il solo esame del trattamento sanzionatorio, $ rimanendo quindi il profilo della rilevanza penale delle condotte come essenziale *P resupposto logico-giuridico della decisione. 4. Possono essere congiuntamente esaminati il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora e il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia;
in quanto, in entrambe le doglianze, è stata dedotta la violazione - da parte della Corte territoriale - dell'obbligo di rilevare la sopravvenuta prescrizione anche in ordine ai reati per i quali la sentenza di annullamento ha demandato al giudice di merito la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. I motivi, le cui argomentazioni giuridiche hanno comunque formato oggetto di congrua trattazione da parte della sentenza della Corte territoriale, sono infondati. 4.1 A tale proposito va richiamato il consolidato principio in forza del quale l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non C riguardano - come nel caso di specie - l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e A conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050). Tale conclusione, a propria volta, costituisce diretta conseguenza dei principi in punto di formazione del giudicato progressivo desumibili dal testo dell'art.624, comma 1, cod.proc.pen., la cui violazione ha formato oggetto dei suddetti motivi di ricorso. 4.2 Sul punto, vanno richiamati i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238; sulla base delle argomentazioni contenute in tale arresto, difatti, la nozione di giudicato progressivo si fonda sulla distinzione tra "capi" e "punti" della decisione, con la conseguenza che, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquisisce il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a ciascuno dei reati attribuiti - e non sui punti di essa che possono essere oggetto unicamente della preclusione derivante dall'effetto devolutivo o alla disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione 7 su tale punto, mentre l'acquisizione della forza di giudicato si forma quando siano comunque esaurite le questioni relative alla sussistenza di circostanze e alla p quantificazione della pena;
conseguendone che la eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non si sia esaurito in ordine al relativo capo di sentenza integralmente inteso (espressiva di principi conformi e anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep.2021, Gialluisi, Rv. 280261). In coerenza con tali principi, la precedente Sez.U, n.4904, del 26/03/1997, Attinà, RV. 207640, aveva affermato che «il processo progredisce per fasi e gradi regolati da una serie di norme di contenuto diverso, con previsioni di limitazioni e di vincoli connessi al suo sviluppo, e in particolare il giudizio d'impugnazione trae origine dall'impulso e dalla "disponibilità" di parte connessi alle questioni che si intendono devolvere al giudice superiore. Consegue, in relazione alle parti della sentenza non impugnate, la "preclusione" processuale (arg. ex artt. 597 co. 1 e 609 co. 1 c.p.p.) tesa a regolare lo svolgimento ordinato e logico delle questioni 4s, preparatorie alla decisione finale senza che le stesse, nell'ambito di un processo 41. che non si esaurisca per il permanere di altre questioni "sub iudice", possano , essere indefinitamente riproposte. Deriva, quindi, una situazione endoprocessuale che, se consente il riconoscimento di cause di non punibilità sopravvenute (arg. ex artt. 129 e 609 co. 2 c.p.p.), trova però nella regiudicata I limite invalicabile Ø alla loro applicazione;
come nel caso in c:ui, intervenuta la decisione della Cassazione di annullamento parziale con rinvio, che non esaurisce tutta la materia ma solo una parte del merito, non più suscettibile di essere posta in discussione né all'interno né all'esterno del processo (arg. anche ex art. 649 c.p.p.) se non * con il rimedio straordinario della revisione, la parte non colpita dall'annullamento non in connessione essenziale con le parti annullate acquista autorità di '"giudicato" (art. 624 c.p.p.). In quest'ultima ipotesi, contrariamente a quanto si ,verifica nei (precedenti) giudizi d'impugnazione, essendo stata rimessa al giudice di rinvio soltanto la parte relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale (arg. ex art. 624 co. 1 c.p.p.». In tale arresto le Sezioni Unite hanno altresì sottolineato, in relazione a deduzione specificamente contenuta nel ricorso a firma dell'Avv. Moccia, che non sussiste una connessione essenziale, per un rapporto ontologicamente inscindibile, fra il reato e la relativa sanzione, in riferimento all'argomentazione sulla base della quale, nella situazione considerata, non si sarebbe ancora in presenza di un ai giudicato di condanna, il quale va inteso come comprensivo dell'affermazione della responsabilità penale e dell'applicazione della relativa pena;
ciò in quanto «può 8 quindi dedursi che il principio di legalità (art. 1 c.p.), limite invalicabile del potere del giudice (arg. ex art. 25 co. 2 della Costituzione), individua con la pena comminata la criminosità del fatto, ma la sanzione non sempre è applicata in 0. concreto e quindi non costituisce un elemento essenziale per l'esistenza del reato: conclusione in linea con l'affermazione del giudice delle leggi (sentenza n. 369/88) • circa la netta distinzione, se non la separazione tra reato e punibilità; elemento quest'ultimo al quale il legislatore ha inteso dare valore autonomo rispetto al fatto criminoso. Da tale distinzione discende la configurabilità del giudicato progressivo: potendo intervenire in momenti distinti l'accertamento della responsabilità e l'irrogazione della pena e non essendo quest'ultima elemento costitutivo del reato, non è extra ordinem la concezione di una definitività decisoria che, attinendo all'accertamento della responsabilità dell'autore del fatto criminoso e ponendo fine all'iter processuale su tale parte, crei una barriera invalicabile all'applicazione di cause estintive del reato, sopravvenute alla sentenza di annullamento ad opera della Cassazione o eventualmente già esistenti e non prese in considerazione, benché non si sia ancora connotata dall'esaustività la regiudicata per il permanere del residuo potere cognitivo del giudice di rinvio in ordine alla determinazione della pena a lui devoluta». 4.3 Dovendosi altresì ritenersi coerenti con tali argomentazioni, le successive pronunce che hanno sottolineato come, in terna di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624, comma 1, cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). 4.4 D'altra parte, l'argomentazione difensiva in base alla quale la causa sopravvenuta di estinzione avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte anche in relazione ai reati non dichiarati prescritti nella pronuncia di annullamento in considerazione di una dedotta connessione ontologica con quelli dichiarati estinti in considerazione dell'unicità del disegno criminoso, è manifestamente infondata. Va difatti ritenuto, in relazione alla richiamata distinzione tra "capi" e "punti" della sentenza, che ciascun singolo reato - anche se deduttivamente avvinto con gli altri dal vincolo della continuazione - costituisce oggetto di uno specifico capo della sentenza con la conseguenza che una volta esaurito l'esame dei profili attinenti all'an della responsabilità penale per ciascun singolo reato, diviene non • più esaminabile la causa sopravvenuta di estinzione, dovendosi escludere che la 9 .1 pendenza del giudizio in ordine al solo trattamento sanzionatorio per alcuni dei reati uniti dal predetto vincolo possa mettere in discussione il già intervenuto accertamento della responsabilità medesima. 4.5 D'altra parte, la considerazione in ordine alla dedotta "unicità" del reato continuato e alla conseguente interpretazione dell'art.624, comma 1, cod.proc.pen. prospettata dalla difesa, va rilevato che alcun argomento in tale senso può essere desunto dal diritto positivo, neanche in riferimento al testo dell'art.158, comma 1, cod.pen., come modificato dalla I. 9 gennaio 2019, n.3, in base al quale la decorrenza del termine di prescrizione per tutti i reati decorre, allo stato, dalla cessazione della continuazione (con contestuale modifica del precedente testo vigente a seguito della I. 5 dicembre 2005, n.251). Ulteriormente, in tale senso, può essere richiamata la consolidata giurisprudenza in base alla quale, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei t. rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare #la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione (Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130; Sez. 3, Sentenza n. 26807 del 16/03/2023, Di Laudo, Rv. 284783; a propria volta esprimenti principi conformi a quelli espressi da Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). 4.6 Sulla base delle predette considerazioni, ne consegue che - essendo esaurita in ordine ai reati non dichiarati estinti per prescrizione, ogni questione residua relativa allo specifico capo, essendo stata rimessa al giudice del rinvio la soia quantificazione del trattamento sanzionatorio derivante dalla prescrizione degli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione - doveva ritenersi non più deducibile in sede di rinvio la questione inerente alla sopravvenuta estinzione dei medesimi. 5. Va quindi esaminato il terzo motivo di ricorso articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia, con il quale è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto asseritamente dichiarato assorbito nella sentenza di annullamento con rinvio;
tanto in riferimento al principio in base al quale la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma arche delle questioni 10 discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento e purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello (Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438). Il motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Risulta infatti, dal chiaro tenore letterale della sentenza di annullamento, che il motivo di ricorso inerente all'applicazione della circostanze attenuanti generiche è stato espressamente esaminato dalla Corte di legittimità al punto 10.4 della pronuncia, nella quale il motivo medesimo è stato dichiarato infondato con rinvio per relationem alle argomentazioni riguardanti l'analoga censura spiegata per conto del coimputato De ST e in ordine al quale era stata sottolineata l'incensurabilità sul punto della sentenza di appello. Ne consegue che sul relativo punto di decisione si è formato il giudicato, con conseguente non riproponibilità del medesimo in sede di giudizio di rinvio. 6. Vanno infine congiuntamente esaminati, in quanto proponenti ragioni di .diritto sovrapponibili, il terzo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Flora e il secondo motivo articolato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. Moccia;
con i quali è stata dedotta l'illegittima applicazione della confisca per equivalente nei confronti del Di LO in relazione alle disposizioni applicabili ratione temporis. I motivi sono infondati. 6.1 Deve essere pregiudizialmente osservato che, in sede di sentenza di annullamento, la Terza Sezione di questa Corte - nel fare r ferimento alla sola necessità di quantificare il profitto confiscabile alla luce della dichiarazione di prescrizione di alcuni dei reati contestati - non ha operato alcuna considerazione in ordine alla natura, sostanziale o processuale, dell'istituto della confisca per equivalente;
in tal modo non determinandosi, alla luce del disposto degli artt.624, comma 1 e 627 cod.proc.pen. e in relazione a quanto argomentato alla pag.12 della sentenza impugnata, alcuna preclusione sul punto in capo al giudice del rinvio (anche in relazione all'argomentazione in base alla quale l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche quando, a seguito di tale decisione, sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza, Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699). 6.2 Va premesso che la disposizione di riferimento sulla base della quale è stata disposta la confisca per equivalente è rappresentata dall'art.1, comma 143, della I. 24 dicembre 2007, n.244, in base al quale «Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 11 fié 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale» e poi dall'art.12-bis, comma 1, del d.lgs. n.74/2000, inserito dal d.lgs. 24 settembre 2015, n.158, in base al quale «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'artcolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituisc:ono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a # tale prezzo o profitto». Successivamente, è quindi entrato in vigore l'art.578-bis, cod.proc.pen., inserito dall'art.6, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2018, n.21, poi parzialmente modificato dalla I. 9 gennaio 2019, n.3, in base al quale « Quando è stata ordinata I la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240 bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli 1 , effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»; disposizione la quale, atteso il riferimento alle "altre disposizioni di legge", è stata .Z .: :ritenuta applicabile anche alla confisca per equivalente disciplinata dal citato • .art.12-bis del d.lgs. n.74/2000 (Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342; Sez. 3, n. 7882 del 21/01/2022, Viscovo, Rv. 282836). 6.3 Essendosi quindi creato un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ! valenza - se processuale o sostanziale - da attribuire all'art. 578-bis cod.proc.pen. e sulla sua conseguente applicabilità anche ai fatti pregre.ssi, sul tema sono intervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, clep.2023, Esposito, I ,,,, . Rv. 284209); le quali, prendendo le mosse da quanto g ù enunciato dalla ' precedente Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 e nel richiamare i principi desumibili dalla giurisprudenza europea e da quella della Corte Costituzionale, hanno ritenuto che la predetta confisca di "valore", oltre ad assolvere anche una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, risulta parametrata «al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un punto di vista "quantitativo"», poiché l'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, il quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato;
il che consente di declinare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria e di ritenere, in relazione all'art.25 Cost. e all'art.7 della CEDU, che l'art.578-bis cod.prcic.pen. medesimo, pur in presenza della sua natura mista, processuale e sostanziale «non sia una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma 12 f sia una norma che ha natura costitutiva in parte qua, perché attributiva del potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per .., equivalente) che, anteriormente all'introduzione dell'articolo 578-bis cod. proc. pen., non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Dunque, la natura pienamente costitutiva della disposizione di cui all'art. 578- bis cod. proc. pen. esclude che la confisca di valore possa essere retroattivamente applicata a fatti commessi quando, nel caso di estinzione del reato, tale misura non era in alcun modo adottabile nei confronti dell'autore del reato, quand'anche ne fosse stata accertata la responsabilità penale». 6.4 Va peraltro rilevato che il calcolo del profitto sottoponibile a confisca per equivalente è stato operato dalla Corte territoriale in relazione alle specifiche ' i fattispecie di reato per le quali, sulla base della sentenza di annullamento, doveva ritenersi definitivo l'accertamento della penale responsabilità degli imputati, non essendo ancora maturata la prescrizione (ovvero i fatti contestati ai capi G, H, L, M e O, con assorbimento delle somme dovute in relazione ai capi Ul, U2, V, W e , X); con la conseguenza che non è stata operata alcuna applicazione retroattiva del disposto dell'art.578-bis cod.proc.pen.. Deve altresì ritenersi infondato il punto di doglianza contenuto nel secondo ' motivo articolato dall'Avv. Moccia e inerente la mancata esplicitazione del criterio di calcolo del profitto confiscabile;
avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto mediante rinvio ad atto del procedimento ostensibile alla difesa e costituito da quello contenuto nei criteri adottati dal Tribunale di Agrigento nel procedimento incidentale incardinato ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen.. 7. Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
í Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 ottobre 2023