CASS
Sentenza 8 giugno 2023
Sentenza 8 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2023, n. 24829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24829 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AR RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di CASSINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
(,-, c ,-•-(c,,..—.),_ et-- u iico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso c-134e4epd-e- ',-(.._ A l i ,z- ,-(3\_ — j ',--(--- ,.›, L 1/,3.` o e 1 '.. r >1.,I C 1/4._ ak, ' t \ udito il dif ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 24829 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice di pace di Gaeta del 20 luglio 2020 che ha ritenuto la ricorrente responsabile del delitto di minaccia ai danni di SI Annunziata e, concesse le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile quantificato in € 700,00. 2. La ricorrente affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, qui riportati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod, proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità assoluta della sentenza per omessa notifica della citazione. Espone di essere stata dichiarata assente durante il compimento degli atti preliminari del giudizio di appello nonostante l'omessa notifica personale del decreto di citazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e illogicità della motivazione che in modo apodittico ha ritenuto credibile la versione accusatoria ignorando del tutto i numerosi elementi di manifesta incoerenza emergenti dalla semplice lettura comparata delle dichiarazioni testimoniali. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza e illogicità della motivazione per non essere stata minimamente valutata l'idoneità della frase "se scendo ti ammazzo" a provocare timore o turbamento nella vittima. 3. Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato. 3.1. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), trova riscontro quanto dedotto dalla ricorrente: all'udienza del 31 marzo 2021, dinanzi al Tribunale di Cassino, come risulta dal relativo verbale, viene dichiarata l'assenza dell'imputata per avere questa ricevuto «a mani proprie/regolarmente il decreto di citazione a giudizio;
dalla relata di notifica del decreto di citazione, del 3 dicembre 2020, risulta la mancata notifica per trasferimento della destinataria;
il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al solo difensore di fiducia, avv.to Luca Scipione, in proprio, il 17 novembre 2020; la ricorrente, assente, non è mai comparsa nel corso del giudizio di appello. Orbene, secondo la consolidata e del tutto condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'omissione della notifica della citazione all'imputato è del tutto riconducibile alla "omessa citazione" che, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., determina una nullità assoluta e insanabile in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa (ex plurimis, Sez. Li, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale, non si versa in un'ipotesi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di notificazione, (nel qual caso conseguirebbe l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 del codice di rito (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), ma in un caso di totale mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputata della citazione in giudizio che le ha impedito di sapere della celebrazione del processo di appello e, conseguentemente, di partecipare ad esso. 4. Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del primo motivo consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze. 5. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino. Roma„ 14/02/2023 Il Consigliere estensore AN MA v/e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
(,-, c ,-•-(c,,..—.),_ et-- u iico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso c-134e4epd-e- ',-(.._ A l i ,z- ,-(3\_ — j ',--(--- ,.›, L 1/,3.` o e 1 '.. r >1.,I C 1/4._ ak, ' t \ udito il dif ore Penale Sent. Sez. 5 Num. 24829 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Giudice di pace di Gaeta del 20 luglio 2020 che ha ritenuto la ricorrente responsabile del delitto di minaccia ai danni di SI Annunziata e, concesse le attenuanti generiche, l'ha condannata alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile quantificato in € 700,00. 2. La ricorrente affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi, qui riportati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod, proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità assoluta della sentenza per omessa notifica della citazione. Espone di essere stata dichiarata assente durante il compimento degli atti preliminari del giudizio di appello nonostante l'omessa notifica personale del decreto di citazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza e illogicità della motivazione che in modo apodittico ha ritenuto credibile la versione accusatoria ignorando del tutto i numerosi elementi di manifesta incoerenza emergenti dalla semplice lettura comparata delle dichiarazioni testimoniali. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancanza e illogicità della motivazione per non essere stata minimamente valutata l'idoneità della frase "se scendo ti ammazzo" a provocare timore o turbamento nella vittima. 3. Il primo assorbente motivo di ricorso è fondato. 3.1. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte di legittimità in ragione del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01), trova riscontro quanto dedotto dalla ricorrente: all'udienza del 31 marzo 2021, dinanzi al Tribunale di Cassino, come risulta dal relativo verbale, viene dichiarata l'assenza dell'imputata per avere questa ricevuto «a mani proprie/regolarmente il decreto di citazione a giudizio;
dalla relata di notifica del decreto di citazione, del 3 dicembre 2020, risulta la mancata notifica per trasferimento della destinataria;
il decreto di citazione è stato regolarmente notificato al solo difensore di fiducia, avv.to Luca Scipione, in proprio, il 17 novembre 2020; la ricorrente, assente, non è mai comparsa nel corso del giudizio di appello. Orbene, secondo la consolidata e del tutto condivisibile giurisprudenza di legittimità, l'omissione della notifica della citazione all'imputato è del tutto riconducibile alla "omessa citazione" che, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., determina una nullità assoluta e insanabile in quanto il procedimento di notificazione è strumentale alla conoscenza della citazione stessa (ex plurimis, Sez. Li, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539). Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale, non si versa in un'ipotesi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di notificazione, (nel qual caso conseguirebbe l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall'art. 180 del codice di rito (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), ma in un caso di totale mancata conoscenza effettiva da parte dell'imputata della citazione in giudizio che le ha impedito di sapere della celebrazione del processo di appello e, conseguentemente, di partecipare ad esso. 4. Le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento del primo motivo consentono di ritenere assorbite le ulteriori doglianze. 5. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cassino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino. Roma„ 14/02/2023 Il Consigliere estensore AN MA v/e CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE