Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 20899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20899 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
2089 9-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сл TERZA SEZIONE PENALE А + с гео Piero Savani -Presidente - Sent. n. sez. UP - 25/01/2017 Gastone Andreazza - Relatore - R.G.N. 34487/2016 Andrea Gentili Antonella Di Stasi Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : BR US, n. a Santa Caterina Villarmosa il 22/09/1961; avverso la sentenza del 03/11/2015 della Corte d'Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A. Policastro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste per l'anno 2009 e perché estinto per prescrizione fino al 16/04/2008 per prescrizione con inammissibilità nel resto;
RITENUTO IN FATTO 1. BR US ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 03/11/2015 che, dichiarando l'improcedibilità per estinzione dovuta a prescrizione con riguardo ad altre mensilità, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta quanto alla condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, della 1. n. 638 del 1983 in relazione all'omesso versamento di ritenute previdenziali per le mensilità da febbraio 2008 fino ad ottobre 2009. 2.Con un primo motivo invoca la sopravvenuta depenalizzazione del reato di omissione inferiore ad euro 10.000 euro annui per effetto del d.lgs. n. 8 del 2016. 3. Con un secondo motivo censura la non operata applicazione, nella specie, della disciplina della messa alla prova, potendo la stessa ritenersi operante anche con riferimento ai procedimenti caratterizzati dalla già intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento.
4. Con un terzo motivo lamenta l'omessa declaratoria della estinzione per prescrizione per ulteriori omissioni contributive rispetto a quanto già dichiarato dalla Corte d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, con cui si è dedotta la depenalizzazione degli illeciti contestati ancora prima dell'intervenuto esercizio da parte del legislatore delegato del potere conferito dalla legge delega n. 67 del 2014, è manifestamente infondato. Infatti questa Corte ha già ripetutamente precisato che il delitto previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in I. 11 novembre 1983, n. 638, che punisce l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, non può ritenersi abrogato per effetto diretto della sola I. 28 aprile 2014, n. 64, posto che tale atto normativo ha semplicemente conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio, per la depenalizzazione di tale fattispecie e che, pertanto, quest'ultimo, fino all'emanazione dei decreti delegati, 2 non può essere considerato violazione amministrativa (da ultimo, Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, dep. 19/05/2015, Carnazza, Rv. 263632). Ciò posto, va tuttavia preso atto, ex art. 129 cod. proc. pen., che, nelle more dell'impugnazione, è intervenuta la abolitio criminis a seguito di depenalizzazione del reato di cui all'art. 2 cit. per effetto dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 in conseguenza dell'esercizio da parte del governo della delega suddetta. A mente di tale norma, la previsione riguardante il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12/09/1983 n. 463, conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stata sostituita dalla seguente formulazione: L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto della violazione>>. Secondo quanto poi dispone l'art. 8, comma 1, le disposizioni del d.lgs. n. 8 del 2016 che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tal caso il giudice pronuncia, a norma dell'art.9, sentenza di proscioglimento con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato >>. Nel caso di specie, va allora rilevato che con riguardo agli omessi versamenti relativi all'anno 2009, l'importo annuo complessivo non corrisposto è inferiore alla nuova soglia di punibilità. Ne consegue che, dovendo prendersi atto ex art. 129 cod. proc. pen. della intervenuta depenalizzazione, operante anche in caso di ricorso inammissibile (da ultimo, Sez.4, n. 32131 del 06/05/2011, dep. 17/08/2011, Nolfo, Rv. 251096), la sentenza impugnata, assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso, deve essere annullata senza rinvio sul punto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Con riguardo invece agli omessi versamenti relativi all'annualità 2008, l'importo complessivo, pari, come risultante dai prospetti in atti, ad euro 14.867, è superiore al limite di legge di euro 10.000, sicché, esclusa ogni degradazione 3 dell'illecito penale ad illecito amministrativo, vanno esaminati il secondo e terzo motivo di ricorso. Gli stessi sono, tuttavia, inammissibili. Quanto infatti al secondo motivo, va ribadito il costante e mai contraddetto orientamento di questa Corte nel senso della tardività, in assenza di una specifica disciplina transitoria, dell' istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (tra le altre, Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, dep. 26/06/2015, Frasca, Rv. 263815; Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, dep. 18/11/2014, Calamo, Rv. 261255). Quanto poi al terzo motivo, anche a volere prescindere dal fatto che lo stesso appare del tutto generico non individuando in alcun modo per quali ulteriori mensilità rispetto a quelle già dichiarate estinte la sentenza impugnata avrebbe non correttamente ritenuto ormai decorsa la prescrizione, va rilevato che, alla data della sentenza della Corte d'appello, le mensilità successive al gennaio 2008 non erano ancora prescritte maturando il relativo termine (costituito da anni sette e mesi sei oltre alla sospensione ex lege di mesi tre) solo a decorrere dal 16/11/2015. Ne consegue che, inammissibile dunque il ricorso riguardante le mensilità afferenti l'anno 2008, la prescrizione comunque intervenuta successivamente alla sentenza impugnata non può qui essere rilevata. Né può valere a comportarne il rilievo l'annullamento della sentenza relativamente alle mensilità dell'anno 2009: secondo la pronuncia delle Sez. Un., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966, infatti, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. E tale principio è sicuramente applicabile anche con riguardo alle ipotesi nelle quali i singoli reati siano in imputazione stati considerati, e in sentenza ritenuti, avvinti dal vincolo della continuazione in ragione della ritenuta identità tra gli stessi del disegno criminoso;
oltre a doversi rimarcare che la stessa fattispecie devoluta alle Sezioni Unite era esattamente relativa appunto a due distinti reati tra loro unificati, nella sentenza di primo grado, dalla continuazione (ciò che, appunto, non ha impedito alla Corte di affermare il principio suddetto e di dichiarare inammissibile il ricorso per uno dei due reati), va osservato che l'unificazione ex art. 81 cod. pen. non vale certo a trasformare più reati in uno solo, come più volte precisato da questa Corte laddove si è osservato come, fatta salva l'unitarietà quanto ai soli effetti quoad poenam, la continuazione tra più reati dia luogo unicamente ad una unità giuridica fittizia mentre per tutti gli altri effetti resta integra l'autonomia e la struttura delle violazioni singole, che debbono considerarsi distinte ed autonome tra loro (si vedano, tra le altre, Sez. 2, n. 8894 del 24/02/1984, dep. 23/10/1984, Gallini, Rv. 166266; Sez. Un., n. 10928 del 10/10/1981, dep. 10/12/1981, Cassinari, Rv.151241; Sez. 3, n. 5444 del 10/01/1975, dep. 29/04/1976, Latini, Rv. 133993). Ed è significativo, altresì, che nella parte motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata sopra si sia precisato, richiamando la definizione a suo tempo data da Sez. Un., 373 del 16/11/1990, dep. 16/01/1991, Agnese, Rv. 186165, che «capi autonomi» di una sentenza sono «le decisioni che concludono l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un reato» aggiungendo che non è certo contestabile l'autonomia delle azioni penali confluenti nel processo cumulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consunzione», autonomia che, va qui aggiunto, non può non valere anche per ognuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione. Del resto, una conclusione che, muovendosi in senso diverso dall'impostazione appena ricordata, facesse dipendere la non indifferente conclusione processuale della estinzione per prescrizione semplicemente in ragione della unificazione o meno ex art. 81 cpv. cod. pen. di condotte comunque indubitabilmente fisiologicamente distinte e come tali integranti altrettanti capi di imputazione nel senso già ricordato, parrebbe prestare il fianco a decise censure sotto il profilo del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.. Sicché, in definitiva, deve concludersi nel senso che il principio secondo cui l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili opera anche quando tra detti reati sia stata ritenuta la continuazione.
3. Ne deriva dunque, quanto alle residue condotte del 2008, l'annullamento con rinvio della sentenza al fine, una volta venute meno le condotte del 2009, della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non possibile a questa Corte. 5 4. Va infine precisato che, quanto al 2009, dovendo, ai sensi dell'art. 9 del d lgs. n. 8 del 2016 cit., farsi luogo alla trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla data di entrata in vigore della novella, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla sede INPS di Caltanissetta in relazione alle mensilità da gennaio a novembre 2009 in quanto non prescritti i relativi versamenti al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. in data 06/02/2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente agli omessi versamenti per l'anno 2009 perché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ordina trasmettersi gli atti alla Direzione Provinciale Inps di Caltanissetta. Così deciso il 25 gennaio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Piero Savani Gastone Andreazza DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 MAG 2017 IL CANCELLIERE Luana Ma ni 6