Sentenza 25 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 9255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9255 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L 9 L 3 ) . U 7 O 1 C C . A P 0 9 255 /02 N I O 3 . D L 1 1 A - H R 1 T C 2 I S I D 1 G E U 9 I R 3 G A E D E 6 E N 4 T . T N T E S T NOME DEL POPOLO ITALIANO I S R Y E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: pagamento canone Presidente fornitura acqua.dr. Rosario De Musis dr. Giovanni Losavio Consigliere R.G. N. 4709/00 7 dr. Salvatore Salvago Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.24958 dr. ALDO CECCHERINI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.01.2002 S E N T ENZA sul ricorso iscritto al n. 4709 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA COMUNE DI SPARANISE, in persona del sindaco, elettiva- mente domiciliato presso l'avv. Sergio Gaito in Roma, Via Vincenzo Picardi n. 4, rappresentato e difeso dal- e delibera del G.M. n. 6 del 7 gennaio 2000.So U. l'avv. Girolamo Izzo, per procura a margine del ricor- RICORRENTE
CONTRO
AN US, già rappresentato e difeso davanti al giudice di pace dal dr. Salvatore Piccolo e presso lo studio di questo elettivamente domiciliato in Sparani- se, Via Circumvallazione n. 47. 115 2002 2 1 INTIMATO NONCHE' SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DELLA PRO- VINCIA DI CASERTA - COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI S. P.A. INTIMATO avverso la sentenza del giudice di pace di Piedimonte Matese n. 79 del 3 - 4 febbraio 1999. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Girolamo Izzo, che ha concluso per l'ac- coglimento delle proprie ragioni e il P.M. dr. Guido Raimondi che ha chiesto pronunciare sul ricorso, di- со chiarando d'ufficio la nullità della sentenza di me- rito per vizio di costituzione del giudice. Svolgimento del processo Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, sostituto di quello di Pignataro Maggiore ricusato dal comune di Sparanise, ha accolto la domanda di EP NN nei confronti di questo e della locale Concessionaria per la Riscossione Tributi, d'accertamento negativo di un credito di £. 212.010, preteso con cartella esatto- riale per utenze d'acqua del 1992 ed ha condannato l'ente locale a pagare le spese all'attore. Ritenuta tardiva e inammissibile la sua ricusazione, 3 il giudice di pace ha respinto l'istanza di riunione del giudizio ad altri connessi e affermato che la som- ma pretesa é corrispettivo della somministrazione d' acqua oggetto di contratto, chiesto nei limiti della sua competenza per valore ex art. 7 c.p.c., negando che si tratti d'una tassa locale, con rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione in favore delle commissioni tributarie e di competenza per materia a favore del tribunale ex art. 9, cpv., c.p.c. Essendo maturata la dedotta prescrizione quinquennale, applicabile al "canone" periodico ex art. 2948, 4°co. c.c., in assenza di atti interruttivi, la sentenza ha rilevato che il comune non solo non ha provato la pre- stazione del servizio per il quale ha chiesto il paga- mento ma ha fissato il dovuto con delibere non vinco- lanti per la controparte, dividendo il costo del ser- vizio tra gli utenti, indipendentemente dai consumi. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso il comune di Sparanise con quattordici motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. e il NN non s'é difeso. Con sentenza n. 9492 del 12 luglio 2001, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno rigettato il motivo di ricorso che nega la giurisdizione del giudice ordi- nario, rimettendo la causa, per gli altri motivi e le spese, a questa sezione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto rigettata la richiesta pregiudiziale del P.G. in udienza di dichiarare d'ufficio la nullità della sentenza di merito per vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza del Pretore che ha accolto l'istanza di ricusazione del giudice di pace di Pigna- taro Maggiore, ex art. 53, cpv., c.p.c., ha sostituito la persona di quel magistrato con l'ufficio del Giudi- ce di pace di Piedimonte Matese e non con la persona di altro magistrato, con atto amministrativo illegit- timo emesso in carenza di potere in ordine alla desi- gnazione di un diverso ufficio e che quindi non poteva conferire il potere di conoscere la causa al giudice di pace designato, privo di capacità o legittimazione a pronunciarsi (potestas judicandi), per cui la sua decisione sarebbe nulla ex art.158 c.p.c. o inesisten- te e il vizio potrebbe rilevarsi ufficiosamente anche in sede di legittimità. In realtà vi é stato un vizio di costituzione del giu- dice, perchè l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve desi- gnare nominativamente il sostituto ed é illegittima se sostituisca il ricusato con un ufficio indicato imper- sonalmente come nel caso (Cass. 23 marzo 1989 n. 1487, 5 14 febbraio 1984 n. 1113 e 7 novembre 1981 n. 5907). La sentenza non é però inesistente, come accade quando non sia sottoscritta o sia emessa a non judice, perchè nel caso manca solo la legittimazione concreta, pur es- sendovi la capacità del giudice a pronunciarsi nella controversia assegnatagli illegittimamente per la qua- le ha competenza per valore e materia e non per terri- torio;
la decisione é nulla, ex art. 158 c.p.c., norma che rinvia al successivo art. 161, che converte il mo- tivo di nullità in motivo di impugnazione. Se la nullità non si é rilevata di ufficio o su ecce- zione dal giudice male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o ricorso per cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio dal giudicato che si forma sull'omesso rilievo dell'invalidità non impu- gnato (Cass. 23 maggio 2000 n. 6698, 17 febbraio 1998 n. 1668, 3 settembre 1994 n. 7629, 9 ottobre 1993 n. 10011, 6 marzo 1992 n. 2699, tra molte). La giurisprudenza citata supera la precedente, favore- vole alla rilevabilità d'ufficio del vizio pure in se- de di legittimità e indipendentemente dal ricorso (co- sì le citate 5907/81 e 1113/84), e ad essa si aderisce per l'espresso richiamo all'art. 161 nell'art. 158 c. che impedisce che il vizio possa rilevarsi se p.c., non impugnato e ufficiosamente;
la richiesta in tali 6 sensi del P.G. deve pertanto essere rigettata.
2. Il giudice di pace ex art. 113 c.p.c. ha deciso se- condo equità in controversia di valore inferiore a li- re due milioni, con sentenza inappellabile (art. 339, 3° comma, c.p.c.) e ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), per violazione di norme processuali, costituzionali e co- munitarie di rango superiore e per inesistenza, appa- renza o radicale contraddittorietà della motivazione, (Cass. 14 marzo 2001 n. 3673, 15 ottobre 2000 n. 9799, S.U. 15 ottobre 1999 n. 716, 14 dicembre 1998 n. 12542). Non devono esaminarsi i motivi di ricorso sulla giuri- sdizione che sono con il primo, il settimo, l'ottavo e il nono,per le parti in cui censurano pretese invasio- ni di campo del giudice di pace nei poteri amministra- tivi del comune manifestati dalle delibere sulla redi- stribuzione del costo del servizio (seconda parte del motivo 7, intero motivo 8 e parte conclusiva del 9), atti ritenuti dalla sentenza di merito invalida propo- sta di determinazione del corrispettivo del contratto di somministrazione d'acqua e che nel ricorso sono in- indicati come prova della carenza di giurisdizione dell'A.G.O., già esaminata dalle S.U.
3. Per i limiti d'impugnabilità indicati, sono preclu- si i motivi di ricorso che denunciano violazioni di 7 - norme sostanziali, come il sesto, il decimo e il tre- dicesimo, relativi alla prescrizione (art. 2940 c.c.) e all'ingiustificato arricchimento (artt. 2041 e 2042 c.c.), per non avere il giudice rilevato la cessazione della materia del contendere connessa all'irripetibi- lità del pagamento del debito prescritto, e agli artt. 2948, 2934, 2935, 2943 e 2944 c.c., in ordine all'in- terruzione della prescrizione e infine alle tariffe professionali nelle spese giudiziali, che hanno carat- tere sostanziale (Cass. 4 aprile 2001 n. 4984, 13 di- cembre 2000 n. 15724, 8 novembre 2000 n. 14529, 7 ago- sto 2000 n. 8544). Per gli stessi principi, é inammissibile la denuncia d'insufficiente motivazione, non essendovi la pretesa contraddittorietà prospettata nella residua parte del nono motivo sulla valutazione delle scelte del comune nel modo di determinare il quantum preteso.
4. Da rigettare é invece il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, 52 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e 324, 329 e 320 c.p.c., per essere stata proposta l'opposizione alla cartella esattoriale oltre i termi- ni di sessanta giorni di cui alle citate norme, doven- dosi ex art. 329 c.p.c. rilevare anzi l'acquiescenza dei destinatari delle cartelle. - 8 La domanda ha infatti avuto ad oggetto l'accertamento negativo di un credito del comune e non é soggetta al termine indicato, applicabile solo in sede tributaria;
pure se la cartella di pagamento sia stata mezzo d'e- secuzione esattoriale, costituendo avviso di mora, si avrebbe comunque un'opposizione all'esecuzione per i- nesistenza del titolo, ex art.615 c.p.c., che non é soggetta a termine di decadenza in materia extratri- butaria (cfr., per le sanzioni amministrative riscosse con cartella Cass. S.U. 10 agosto 2000 n. 562/SU).
5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo sull' incompetenza per materia del giudice di pace ex art. 9 c.p.c. e D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (previgente contenzioso tributario), perchè per i tributi per i quali non ha cognizione la Commissione tributaria, é competente solo il tribunale;
come si rileva da S.U.24 luglio 2000 n. 520/SU, "il credito dell'ente territoria- le per l'erogazione al singolo utente di acqua ad uso domestico, costituisce entrata patrimoniale dell'ente medesimo e può esser liquidato e preteso con gli stru- menti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle en- trate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in par- ticolare rientra tra i tributi comunali e locali dell' art. 2 lett h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando ti- tolo non in una potestà impositiva, ma negli impegni 9. convenzionalmente assunti dall'utente con la domanda di somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto la presente azione esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributa- rie" e ovviamente dalla cognizione esclusiva per ma- teria del tribunale.
6. Il quarto e l'undicesimo motivo di ricorso deducono violazione degli artt. 101, 134, 136, 175, 168 bis c. p.c., avendo il giudice di pace per l'ora tarda chiuso l'udienza del 30 dicembre 1998 e invitato le parti ad allontanarsi senza trattare la causa;
successivamente, all'insaputa dei procuratori del comune, il giudice a- vrebbe aperto il verbale di udienza e rinviato al 31 dicembre 1998, giorno nel quale ha riservato la deci- sione, impedendo al difensore del comune di concludere e decidendo la causa inaudita altera parte. I motivi sono inammissibili perchè il verbale d'udien- za del 30 dicembre 1998 riporta il rinvio al giorno dopo per l'ora tarda e la violazione del contradditto- rio si sarebbe avuta solo in caso di falsa e/o omessa attestazione nello stesso della circostanza che il ma- gistrato aveva allontanato le parti prima del rinvio al 31 dicembre 1998 o aveva disposto quest'ultimo in assenza di una o di entrambe le parti, dovendo, almeno in questo ultimo caso, provvedere ex art. 309 c.p.c. 10 Mancando la querela di falso per l'omessa attestazione dell'assenza dell'odierno ricorrente o delle parti, i due motivi di ricorso sono insufficienti a rilevare le falsità a base della censurata violazione del contrad- dittorio e non sono quindi ammissibili.
7. Infondato é il quinto motivo che censura la senten- za per violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c. e del D.P.R. 602/73, perchè, nonostante la richiesta di comparizione delle parti e pur essendo stata formaliz- zata l'istanza d'interrogatorio formale e di prova per testi, non vi é stato tentativo di conciliazione nè é stata assunta prova orale a conferma del fatto che la lettera del 4.11.1994 interruttiva della prescrizione, é giunta ai debitori. Dalla sentenza si rileva esservi stata la prima udien- za, nella quale sono state formulate istanze ed ecce- zioni (ricusazione, difetto di giurisdizione e di com- petenza per materia) sulle quali il giudice di pace si é pronunciato, rinviando per la discussione della cau- sa al 30 dicembre 1998; la mancanza del tentativo di ت conciliazione non incide sulla validità della sentenza e poichè il giudice ha deciso sulle eccezioni poste ex art. 320, 3° comma c.p.c. e ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex ar- t. 321, 1° comma c.p.c., non può sindacarsi in questa - 11 - sede l'esercizio del potere d'ammissione delle prove da parte del magistrato, rilevante solo se si traduce in un vizio di motivazione della sentenza indeducibile come motivo d'impugnazione per le sentenze secondo e- quità del giudice di pace, anche a non considerare che la insufficienza del motivo in assenza delle specifi- che ragioni che avrebbero resa decisiva la prova non ammessa e/o non assunta, con l'indicazione dei capi di prova sui quali dovevano essere sentiti i testi (Cass. 24 aprile 2001 n. 6023 sull'autosufficienza e 20 mag- gio 2000 n. 5608 sul vizio di motivazione).
8. Il settimo motivo di ricorso, per la parte non de- cisa dalle S.U., censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la domanda avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento della prescrizione del de- bito e non l'inesistenza dell'obbligo o del servizio di somministrazione d'acqua del comune o l'accertamen- to della congruità della somma pretesa per esso. Anche questo motivo non coglie nel segno perchè la do- manda comprendeva l'accertamento e della prescrizione del credito di controparte e del fatto che non era do- vuta la somma pretesa e il dispositivo l'accoglie, di- chiarando "l'inesistenza del diritto al pagamento del- la somma di lire 212.010 richiesta alla parte attrice dal comune di Sparanise", in quanto in motivazione ha - 12 accertato la prescrizione, evidenziando inoltre come il comune non ha dato prova della somministrazione di acqua a base della pretesa nè ha determinato legalmen- te le somme pretese da controparte.
9. Non é censurabile in sede di legittimità il rigetto della riunione ad altri procedimenti di questa causa, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, con pretesa violazione degli artt. 273 e 274 c.p.c.; si tratta di un'attività discrezionale che si manifesta in un prov- vedimento (nel caso negativo) di natura ordinatoria non impugnabile in sede di legittimità (Cass. 22 gen- naio 1997 n. 671). 10. Il quattordicesimo motivo lamenta violazione dell' art. 51 c.p.c., perchè il giudice di merito il 31 di- cembre 1998 s'é riservato per la decisione e solo il 5 gennaio 1999 ha rimesso la dichiarazione di ricusa- zione al Pretore di Piedimonte dopo aver trattenuto la causa per la decisione senza sospenderla per prosegui- re dopo la pronuncia sulla ricusazione. Anche questo profilo di ricorso é infondato perchè il giudice ricusato che rilevi l'inammissibilità dell'i- stanza di ricusazione, non deve sospendere il giudizio (Cass. 2 aprile 1998 n. 3400) e comunque non sono in- dicati in ricorso i motivi per cui la dichiarazione di ricusazione fu presentata. - 13 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e nulla deve disporsi sulle spese che restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002. Il presidente Mollymis Il cons:sigliere eftensore Sup DEPOSITATA IN CANCELLERIA Marie Di Oggi, ого N J 1 O ZI C A A R 7 T 1 T Y - IS D G 7 E E R IC 9 A 3 D D E E U T I 6 G N 4 E . S E T E T N R T. A (IS