Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA COR E, S5 02 0/01 EN SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente - R.G.N. 20435/99 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Cron.D. 10716 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: LE ON, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOČA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che le rappresenta e difende, giusta 2001 delega in atti;
257 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 2868/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 05/08/99; R.G.N.619/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo maggio/5 agosto Il Tribunale di Catania, con sentenza 1999 n. 2868, in accoglimento dell'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti, ed in riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda proposta da GO AN, di riconoscimento del suo diritto alla qualifica superiore di capo stazione superiore, in dipendenza delle mansioni di corrispondenti alla fatto svolte, superiori a quelle qualifica di capo stazione rivestita. Azey Il Tribunale rilevava che alla data del 1.4.1990, dalla quale il Pretore aveva fatto decorrere il diritto alla qualifica superiore, era già in vigore il contratto collettivo di lavoro dipendenti F.S. 1990/92, il quale, professionali per cui è riconducendo i due profili controversia nell'area IV, ha fatto venire meno ogni apprezzabile distinzione tra i due, in virtù dell'art. 22 del ccl citato, il quale statuisce che il dipendente può essere, nell'ambito della stessa area, legittimamente utilizzato in qualunque mansione a prescindere dal livello stipendiale goduto o dal profilo professionale rivestito. L'unica distinzione, continuava il Tribunale, attiene al diverso livello stipendiale previsto, agganciato soltanto al raggiungimento di precisa anzianità di servizio, che il 3 GO non aveva ancora raggiunto, sicché anche sotto tale profilo la domanda andava rigettata. Condannava l'appellato alle spese processuali di ciascun grado. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il GO, con due motivi. L'intimata società, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Azly Con il primo motivo il ricorrente deduce falsa applicazione contratto collettivo di lavoro di settore 1990/1992,del il quale, stipulato il 19 maggio 1990, è stato dichiarato esecutivo il successivo 18 luglio, sicché il diritto all'inquadramento superiore, consolidatosi prima della stipula del nuovo contratto, non poteva essere pregiudicato dalle disposizioni in esso contenute. Citava al riguardo la società resistente 26.9.1990, secondo cuinota della eventuali conferimenti di funzioni superiori per la copertura di posto vacante, già disposti anteriormente al 18.7.1999 in base alla precedente normativa contrattuale, restano confermati e validi. Il motivo è inammissibile sotto vari profili. 4 In primo luogo perché l'art. 360 c.p.c. non consente un sindacato diretto della Corte di legittimità sulle clausole dei contratti collettivi di diritto comune (salva l'innovazione, che qui non ricorre, introdotta dall'art. 29 D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80, il quale consente nelle controversie di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, previste dall'art. 68-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 30 del D.Lgs D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80, che il ricorso per cassazione sia proposto anche per Aze violazione O falsa applicazione dei contratti e accordi nazionali). Come questa Corte ha più volte collettivi l'interpretazione dei contratti collettivi di statuito, merito ed èdiritto comune è rimessa al giudice di censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione 0 violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ex plurimis, sent. n. 11645 del 18-11-1998, Cass. n. 420 del 19-01-1998; Cass. n. 8048 dei 26.8.97; Cass. 551 del 20.1.1997; Cass. 8727 del 5.10.96), violazione che qui non è dedotta. In secondo luogo, il ricorrente non ha censurato la statuizione della sentenza impugnata sulla data di efficacia delle previsioni del contratto collettivo relative alla nuova disciplina dell'inquadramento in aree. 5 In terzo luogo argomenta circa una nota della resistente che non risulta esaminata dal giudice di appello e senza dedurre alcun vizio della sentenza in relazione alla stessa. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo errata e insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per avere deciso la controversia facendo esclusivo riferimento all'art. 22 del contratto collettivo di lavoro, senza considerare che il comma 5 dell'art. 21 ha stabilito la ultrattività dei precedenti profili professionali, fino alla nuova ridefinizione, entro il Азия 30.11.1990, ad opera di apposita commissione. Anche questa censura è inammissibile sotto diversi profili, analoghi a quelli sinteticamente richiamati con riguardo alla ultima parte del motivo precedente. Ove una determinata questione giuridica che implichi un - accertamento di fatto, quale l' interpretazione dell'art. 21 comma 5 del contratto collettivo in questione non - risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il detta questione in sede diricorrente che proponga statuizione di legittimità, al fine di evitare una ha l'onere non inammissibilità per novità della censura, della questione solo di allegare l'avvenuta deduzione 6 innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo controllare "ex actis" la alla Corte di Cassazione di veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. Sez. III, sent. n. 12025 del 12- 09-2000, idem n. 7194 del 30-05-2000). Sotto altro angolo di visuale, si deve notare che il tema della interpretazione della norma contrattuale denunciata con il secondo motivo non risulta trattato nella sentenza impugnata;
ove il tema fosse stato affrontato nella comparsa di costituzione in appello, il Tribunale sarebbe AzM incorso in un vizio di omessa pronuncia, ed almeno tale vizio avrebbe dovuto costituire motivo di censura in questa sede, al fine di consentire l'esame diretto di questa Corte degli atti processuali, trattandosi di vizio in procedendo;
ma tale censura non risulta formulata. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese processuali del presente giudizio seguono la oltre 1. soccombenza e vengono liquidate in L. tre milioni per onorari di avvocato.
p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali del presente giudizio liquidate in L. 25.000 oltre L. tre milioni per onorari di avvocato. 7 di Consiglio dellaCosì deciso in Roma, nella camera Sezione Lavoro il 18 gennaio 2006. Repuis be punisРорий Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Martin Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D , E Ggg 4 APR. 2001 O A L R S L P S IL CANCELLIEREРучее U O A B T I . D A A Z T S S I O P N G M I O A A D D A E E , T O O N T R E T T S I S E I R G A D E L R L O E D Cqm-fs-capo stazione sup ૨૬ ૦ 415 (69 0 08