Sentenza 5 aprile 2002
Massime • 1
In materia di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, in quanto autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio, anche davanti alla corte di cassazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il Ministero dell'interno o il Questore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
JR ER, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Trogo, n. 9, presso l'avv. Mario Benedetti unitamente agli avv.ti Nicolò D'Alessandro e Rosanna Branciforte del foro di Catania, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI CATANIA, QUESTORE DI CATANIA e MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania pubblicata il 23 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 luglio 1999 RG BA, cittadino kossovaro, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania i locali Questore e Prefetto nonché il Ministero dell'Interno proponendo opposizione contro il decreto di espulsione emesso in data 12 luglio dal Prefetto di Catania poiché il permesso di soggiorno rilasciato al BA il 5 ottobre 1993 e rinnovato il 19 ottobre 1994 era definitivamente scaduto in data 8 ottobre 1995 e non era stato più rinnovato.
Sosteneva l'opponente che il provvedimento di espulsione era illegittimo per erronea interpretazione dell'art. 11, lett. b) della legge 6 marzo 1998, n. 40, nonché per eccesso di potere,
insufficienza di motivazione e mancata comparazione di interessi non essendo stata compiuta alcuna valutazione delle ragioni di ordine pubblico che giustificassero il suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale;
assumeva inoltre che nella specie era stato violato anche l'art. 19 della legge suddetta in considerazione del suo stato di nomade che lo avrebbe esposto a persecuzioni personali se fosse rientrato in patria;
denunciava infine la violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 5 della legge n. 40 del 1998, per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio di un nuovo permesso, o, infine, di riconoscimento dello status di rifugiato.
Con ordinanza del 23-28 luglio 1999 il tribunale rigettava l'opposizione ritenendo che nella specie non erano ravvisabili le diverse ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato e che le ragioni di urgenza insite nel provvedimento di espulsione consentivano l'inosservanza della disciplina procedimentale della quale era stata denunciata la violazione.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RG BA con tre motivi.
Con ordinanza del 6 luglio 2001 è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto in persona propria e presso il proprio ufficio, nonché al Questore e al Ministro dell'Interno, all'esito della pronuncia delle Sezioni Unite, resa con ordinanza del 7 novembre 2000, n. 118. La notificazione è stata tempestivamente rinnovata ma nessuno degli intimati ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso cumulativamente proposto anche nei confronti del Questore di Catania e del Ministero dell'Interno poiché nei giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente all'autorità che ha emesso il provvedimento, e cioè al prefetto.
Passando all'esame del ricorso proposto contro il prefetto, con il primo motivo viene denunciato il vizio di omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in quanto l'ordinanza impugnata ha respinto la proposta opposizione limitandosi ad osservare testualmente che "non si riscontrano le prospettate diverse ragioni di illegittimità dell'atto impugnato". La censura merita accoglimento in quanto l'ordinanza impugnata, pur dando atto della prospettazione di una pluralità di censure a sostegno della dedotta illegittimità del decreto di espulsione, le ha cumulativamente respinte senza giustificare il convincimento secondo cui esse dovessero ritenersi insussistenti. Nè può ravvisarsi tale giustificazione nella affermazione che nella specie dovesse derogarsi alla normativa in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione, in quanto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 costituiva solo una delle concorrenti censure dedotte dall'opponente e il suo mancato accoglimento non comportava, per la natura delle ulteriori questioni sollevate, l'assorbimento del loro esame.
L'apodittica affermazione dell'insussistenza delle ragioni di illegittimità del provvedimento di espulsione denunciate dall'opponente integra il vizio di omessa motivazione su punti decisivi della controversia e comporta l'accoglimento del ricorso con assorbimento dell'esame delle ulteriori censure, aventi natura subordinata, con le quali si deduce, rispettivamente, l'immotivata affermazione della derogabilità della normativa in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e l'erronea applicazione della normativa dettata in tema di mancata richiesta del permesso di soggiorno in una fattispecie in cui era stata contestata invece la diversa ipotesi di tardiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato all'interessato. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese giudiziali nei confronti del prefetto, non essendovi luogo a provvedere al riguardo nei confronti del Questore di Catania e del Ministero dell'Interno che non hanno partecipato al giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso cumulativamente proposto nei confronti del Questore di Catania e del Ministero dell'Interno; accoglie il ricorso proposto nei confronti del Prefetto di Catania, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2002