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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/05/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1402 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Spataro Andrea, giusta procura Parte_1
in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Corigliano-
Rossano, via Dei Normanni n.56
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in CASTROVILLARI C.sO Calabria rappresentato e difeso dagli avv.ti CARNOVALE MARCELLO e UMBERTO FERRATO, giusta procura in atto.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 4.4.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che :
- in data 10.10.2019 presentava all' domanda per ottenere l'assegno di invalidità ex art. CP_1
1. della L. 222/1984,
- in data 30.10.2019 l'istanza veniva rigettata;
- in data 21.1.2021 presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale;
CP_1
- in data 4.4.2024 avverso il predetto provvedimento presentava l'odierno ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Orbene il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo non sposta il dies a quo del termine triennale di decadenza: ovvero
“la tardiva proposizione del ricorso amministrativo oltre i 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell' (v. art. 46, 5° co., legge 9.3.89 n. 88), seppure non impedisce CP_1
all'Istituto l'esame del ricorso medesimo, non è idonea a “rimettere” in termini l'assicurato e a “riaprire” i termini del procedimento amministrativo” e ha inoltre rilevato che “il termine di decadenza di tre anni per proporre l'azione giudiziaria decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” e che
“in caso di mancata tempestiva presentazione del ricorso, il procedimento amministrativo deve ritenersi esaurito alla scadenza del termine di 90 giorni, con conseguente decorrenza da tale epoca del termine di decadenza triennale”.
La tesi è stata poi ribadita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce nelle quali ha affermato il principio secondo cui la presentazione di un ricorso amministrativo dopo la scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo è
irrilevante ai fini della decorrenza del dies a quo per la presentazione del ricorso giudiziario
(Cass. 21.3.05 n.6018; Cass. 24.6.04 n.11759; Cass. 30.10.03 n.16372).
In particolare, nella sentenza n.6018/05 la Corte di Cassazione ha espressamente affermato che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art.47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n.639 – come interpretato autenticamente,
integrato e modificato dall'art.6 del D.L. 29 marzo 1991 n.103, convertito nella legge 1
giugno 1991 n.166, e dall'art.4 del D.L. 19 settembre 1992 n.384, convertito nella legge 14
novembre 1992 n.438 – individua nella “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza”.
Facendo applicazione di questo principio al caso concreto, si deve necessariamente dichiarare inammissibile la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio per intervenuta decadenza: a fronte di un provvedimento di reiezione della domanda del
30.10.2019, infatti il ricorrente ha depositato il ricorso giudiziario soltanto in data 4.4.2024,
a distanza di oltre 3 anni dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, restando del tutto irrilevante la proposizione tardiva del ricorso amministrativo in data 21.1.2021.
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere pertanto dichiarata inammissibile la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese di lite non sono liquidabili attesa la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art. 152
disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge in atti.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio. Castrovillari, 21.05.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo