Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 4725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4725 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04725/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2022, proposto da
NN CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di FO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 14 febbraio 2022 con cui il Comune di FO ha comunicato il rigetto della domanda di condono edilizio n. 223 del 7 dicembre 2004, nonché di ogni altro atto connesso, pregresso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. CH premette di essere proprietario di un’azienda per la produzione di marmi a FO (Na), in località Citronia, in una zona conformata a terrazzamenti naturali, di cui uno delimitato, a nord, da un muro in pietra locale, a sostegno di un terrapieno, che riferisce di aver rimosso prima del 31 marzo 2003 al fine di realizzare due locali con solaio in calcestruzzo di copertura «il cui estradosso non è visibile dall’esterno in quanto esso è al livello della sommità del muro di sostegno, che è divenuto limite dell’edificio ricavato al di dietro, strutturato con pilastri di cemento armato che sorreggono il solaio» . Gli immobili sono stati sequestrati il 9 gennaio 2004, quando, a dire del sig. CH, erano ormai completi ‒ ed il terreno presente all’interno era solo quello che copriva i plinti dei pilastri ‒ e sanati dal punto di vista paesaggistico con autorizzazione del 15 novembre 2021, n. 1392.
1.1. Il Comune di FO, tuttavia, con determinazione n. 5109 del 14 febbraio 2022, ha accolto la domanda di condono ex legge 24 novembre 2003, n. 326, acquisita al protocollo con n. 224 del 7 dicembre 2004 per l’immobile a nord-ovest e respinto quella contrassegnata con il n. 223 in pari data per l’immobile a sud-est sul presupposto che, alla data del 7 gennaio 2004 (nella quale è avvenuto l’accertamento degli organi di polizia), il volume interno fosse parzialmente occupato dal terrapieno e, quindi, che le opere non fossero state ultimate alla data del 31 marzo 2003.
2. Avverso il provvedimento il sig. CH ha proposto ricorso a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I. «travisamento dei dati di fatto – omessa ponderazione» , in quanto l’amministrazione non avrebbe considerato che, alla data del 7 gennaio 2004, la consistenza volumetrica dell’edificio era già definita per effetto della divisione delle superfici interne e dell’integrale realizzazione della costruzione in altezza e che il terreno era concentrato vicino alle fondazioni;
II. «violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, in relazione all’art. 35 della legge 47/85 ed in relazione all’art. 25 della legge 130/2018 – omessa ponderazione» , in quanto, ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le zone colpite dal sisma del 21 agosto 2017, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la domanda di condono conformemente ai criteri previsti dall’art. 31, co. 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che ne subordinava l’ammissibilità alla sola condizione che fosse stato eseguito il rustico e completata la copertura, e, quindi, valorizzare il fatto che, nel suo caso, i solai e i muri perimetrali fossero stati stati già realizzati e che la presenza del terreno all’interno non pregiudicasse la riconoscibilità dell’immobile e la sua destinazione d’uso a deposito;
III. «violazione dell’art. 146 d.lvo 42/04- eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – carente istruttoria – sviamento – omessa ponderazione – contraddittorietà con i propri atti» , in quanto il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione con la precedente autorizzazione paesaggistica assentita il 15 novembre 2021, che non aveva attribuito alcun valore ostativo alla presenza del terreno;
IV. «difetto di motivazione – carenza di interesse pubblico» , a causa dell’estrema sinteticità della motivazione, che non consentirebbe di comprendere l’ iter logico sotteso alla decisione .
3. Il 14 giugno 2022 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria al fine di insistere sui danni che sarebbero derivati dalla mancata sospensione del provvedimento.
4. Il Comune di FO, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
5. Con ordinanza del 16 giugno 2022, n. 1182, la domanda cautelare del ricorrente è stata respinta, avendo il Collegio ritenuto che la presenza del terrapieno fosse incompatibile con la prospettata ultimazione delle opere. Il rigetto è stato confermato dal Consiglio di Stato, che, con ordinanza del 5 ottobre 2022, n. 4790, ha ritenuto la documentazione tecnica prodotta dal ricorrente «non esaustiva» al fine di avvalorare la sua ricostruzione dei fatti.
6. In data 13 maggio 2025 il ricorrente ha depositato la relazione tecnico-illustrativa con la quale il Responsabile ratione materiae del Comune di FO in data 9 aprile 2021 aveva espresso parere favorevole «limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento» .
7. All’udienza pubblica straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
9. Il primo, il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati nella stessa sede, in quanto involgono tutti la verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione e della congruità della motivazione utilizzata per respingere l’istanza rispetto al quadro normativo di riferimento.
Le censure formulate dal ricorrente non hanno pregio.
9.1. Secondo l’art. 32, co. 25, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, «Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc» .
Come precisato dal giudice amministrativo (e come ricorda anche il ricorrente), «Il concetto di ultimazione è specificato nell'art. 31, comma 2, l. n. 47/1985 (i cui principi debbono ritenersi valevoli anche per la disciplina dei condoni successivi), laddove si precisa che, «ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente». La disposizione in commento prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio "strutturale", che vale nei casi di nuova costruzione (quale quella oggetto del presente giudizio), e del criterio "funzionale", che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici "ultimati", si intendono, per costante giurisprudenza, quelli completi almeno al "rustico", espressione con la quale si rappresenta un'opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili» (T.a.r. Roma, IV- ter , 1° marzo 2024, n. 4113).
Perché, tuttavia, l’opera possa dirsi a tali effetti ultimata entro la data indicata e accedere alla sanatoria prevista dalla legislazione condonistica è necessario che l’istante dia prova della preesistenza della struttura (completa delle tamponature esterne) rispetto al limite temporale individuato dalla legge.
È stato, infatti, affermato che «ai fini della concessione della sanatoria straordinaria, ricade in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) l’onere di provare la data di ultimazione delle opere edilizie, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto…In difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria» (Cons. Stato, VI, 7 agosto 2023, n. 7590).
9.2. Nel caso in esame il sig. CH non ha fornito alcuna prova che collochi la realizzazione del manufatto ‒ un “rustico” in fase di completamento ‒ in data antecedente rispetto al termine del 31 marzo 2003, limitandosi a contestare l’argomento addotto dall’amministrazione per giustificare il rigetto, cioè la presenza del terrapieno nei volumi interni, con astratte ricostruzioni dello stato dei luoghi, senza produrre alcuna evidenza documentale o fotografica in tal senso. Invero, le uniche immagini depositate dal sig. CH sono quelle allegate al provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 15 novembre 2021, che mostrano solo ‒ verosimilmente ‒ lastre di marmo e lamiere stoccate all’interno di una cava, senza che sia riconoscibile alcuna sagoma classificabile né come “rustico” né come struttura in calcestruzzo, di cui pure il ricorrente sostiene apoditticamente la presenza.
Il sig. CH non ha, quindi, offerto nemmeno un principio di prova che corrobori la versione dei fatti prospettata nel ricorso, secondo la quale la presenza del terreno sarebbe circoscritta al livello delle fondazioni, e che possa conseguentemente accreditare la tesi del difetto di istruttoria o di motivazione pur imputato al provvedimento impugnato, non assolvendo così l’onere su di lui incombente ai sensi dell’art. 64, co. 1, c.p.a., a mente del quale «Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni» , quale è certamente la documentazione riproduttiva dello stato di avanzamento dei lavori in immobili di cui la parte è in possesso.
Al momento, dunque, nulla consente di superare l’accertamento eseguito dall’amministrazione, che, nel provvedimento impugnato, si riferisce all’immobile del ricorrente come ad una realtà avente, al momento del sopralluogo in data 7 gennaio 2004, le caratteristiche di un’area di cantiere.
10. Con il terzo motivo il sig. CH denuncia la presunta incoerenza rinvenibile nella scelta dell’amministrazione di respingere la domanda di condono dopo avergli accordato, per le medesime opere, l’autorizzazione paesaggistica.
Neanche questa censura può essere condivisa.
10.1. La giurisprudenza è, in proposito, consolidata nel ritenere che «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo (cfr. Cons. St. 5327/2015, vedasi anche Cons. St. 5273/2013: “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia”). […] Risulta in sintonia con quanto appena ricordato il dato per cui esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi sanzionatori (cfr. Cons. St. 2150/2013)» (Cons. Stato, VI, 3 maggio 2022, n. 3446) sicchè «il possibile rilascio di uno dei due atti di assenso non comporta il necessario rilascio anche dell’altro e la mancanza del necessario titolo edilizio non consente, come nella fattispecie, la realizzazione di un’opera anche se per la stessa è stato rilasciato l’assenso a fini paesaggistici» (Cons. Stato, VI, 16 giugno 2016, n. 2658).
10.2. Il fatto che il Comune di FO ‒ tra l’altro discostandosi dal parere negativo emesso tardivamente dalla Soprintendenza dell’area metropolitana di PO ‒ avesse rilasciato, con determina n. 1392 del 15 novembre 2021, l’autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consentiva al sig. CH di confidare nell’esito positivo anche del procedimento di condono, perché il provvedimento paesaggistico, avendo un oggetto diverso, non si è espresso sulla data di ultimazione delle opere né ha certificato quali strutture esistessero alla data del 31 marzo 2003, lasciando così impregiudicata la possibilità che il Comune di FO respingesse la domanda di condono per il difetto del requisito temporale previsto dall’art. 32, co. 25, del d.l. 269/2003, come poi è avvenuto.
11. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
12. Tenuto conto della mancata costituzione del Comune di FO, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Rita Luce |
IL SEGRETARIO