Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26990/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata il [...], in [...], residente in [...]
numero 7277, città di Guarapuava, Paraná, CAP 85010-000, Brasile, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ricorrente, Persona_1
nata il [...], in [...], residente in [...]
Novembro, numero 7277, città di Guarapuava, Paraná, CAP 85010-000, Brasile, rappresentata dalla madre, ricorrente, Parte_1
nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Novembro, numero 7277, città di Guarapuva, Paraná, CAP 85010-000, Brasile;
nata il [...], in [...], ivi residente in [...], Controparte_2 appartamento 66, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05432-000, Brasile;
rappresentati e difesi dall'Avvocata Sara Brazzini
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile CP_3
competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o nato ad [...] Persona_2 Persona_3 Persona_3
(VI) il 19 agosto 1867, successivamente emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_2
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che essi hanno radicato la presente causa il 21/12/2024 dopo aver ottenuto un numero di prenotazione elevato (104911) dal Consolato Generale d'Italia a San Paolo che non avrebbe consentito loro un appuntamento entro i prossimi dieci anni (cfr. doc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 fascicolo ricorrenti). Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza ( ) si osserva infatti che è provata la nascita ad Arcugnano (VI) in Persona_2
data 19 agosto 1867 (cfr. certificato di battesimo doc. 5 fascicolo dei ricorrenti). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace. La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “1. In data 19.8.1867, nasceva nel Comune di Arcugnano (VI) il Sig. di nazionalità italiana Persona_2
(doc. 5), 2. Successivamente, emigrava in Brasile ove, in data 28.10.1897, dalla Persona_2
relazione con la Sig.ra nasceva (doc. 6);
3. In data 23.2.1921, in Parte_2 Persona_4
Brasile, si univa in matrimonio con (doc. 7);
4. In data Persona_4 Persona_5
26.6.1932, in Brasile da detta unione matrimoniale nasceva (doc.8);
5. In data Persona_6
21.2.1952, in Brasile, si univa in matrimonio con (cfr doc.8);
6. In data Persona_6 Persona_7
2.5.1962, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc.9);
7. In Controparte_1
data 27.12.1980, in Brasile, si univa in matrimonio con Controparte_1 [...]
(doc.10);
8. In data 23.4.1985, in Brasile, detta unione matrimoniale nasceva CP_4
(doc.11);
9. In data 22.12.2014, in Brasile, dalla relazione di Parte_1 [...] con nasceva (doc.12); 10.In data Parte_1 Persona_8 Persona_1
29.3.1990, in Brasile, dall'unione di con nasceva Controparte_1 Controparte_4 altresì (doc.13)”. Controparte_2
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da la Persona_6
quale ha contratto matrimonio con in data 21/02/1952 (cfr. doc. 8 ). Persona_7
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a ridosso nel mese di dicembre dello stesso anno il ricorso presso questo Tribunale
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di Persona_2
nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause che hanno reso necessaria CP_3
la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26990/2024 promossa da nata il [...], in [...], residente in Parte_1
Via Quinze de Novembro, numero 7277, città di Guarapuava, Paraná, CAP 85010-000, Brasile, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ricorrente,
[...]
nata il [...], in [...], Persona_1 Persona_1
residente in [...], città di Guarapuava, Paraná, CAP 85010-000,
Brasile, rappresentata dalla madre, ricorrente, nata Parte_1 Controparte_1 il 02 maggio 1962, in Brasile, ivi residente in [...], città di
Guarapuva, Paraná, CAP 85010-000, Brasile;
nata il [...], in Controparte_2
Brasile, ivi residente in [...], appartamento 66, città di São Paulo, São Paulo,
CAP 05432-000, Brasile contro il , con l'intervento del P.M., Controparte_3
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- compensa le spese.
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Silvia Faccio.
Venezia, 06/05/2025
Il Giudice : dott Mauro Brambullo