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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV TE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7063 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rescigno
APPELLANTE
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IG Telese
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 5739/2024 del Giudice di Pace di Napoli con Controparte_1
la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, era stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.888,26 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore rigettata dall'adito Giudice di Pace.
L'eccezione va disattesa.
Invero, come sostanzialmente già ritenuto dal primo giudice, deve affermarsi che ai fini della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 9251/2004; n. 4638/2002; n. 3398/2001; n. 1789/1999).
Con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha effettuato la verifica relativa al parametro di riferimento del TAEG;
in particolare la parte appellante ha dedotto, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca di Italia nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, che le spese di assicurazione non dovessero rientrare nel calcolo del TAEG.
I motivi di gravame vanno accolti risultando errato il procedimento logico seguito – seppure assai sinteticamente - dal primo giudice.
In effetti la Suprema Corte, con sentenze nn. 8806 e 17082 del 2017, dopo aver premesso che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall'art. 644 cp nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (art. 1) - considera rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, ha ritenuto che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito (ma, è lo stesso, comunque rilevanti per l'inclusione nel TAEG), è necessario e sufficiente che la detta spesa – come accade incontestabilmente nel caso di specie potendosi presumere la circostanza in presenza di contestualità tra spesa e erogazione (e non influirebbe nemmeno la circostanza che tale assicurazione fosse eventualmente prevista come obbligatoria dalla legge atteso che tale obbligatorietà non ne snaturerebbe il significato e l'interesse per la parte mutuante) – risulti collegata all'operazione di credito.
Trattasi tuttavia di una mera presunzione che è certamente superabile mediante la prova contraria fornita dall'istituto mutuante.
Invero, nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni e prove fornite dalla originaria parte convenuta, la originaria parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato (cfr. art. 121, comma 2, TUB) che la conclusione del contratto avente ad oggetto i servizi assicurativi era un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
In via generale occorre rilevare come l'onere probatorio del cliente consumatore possa effettivamente ritenersi attenuato dalla esistenza di presunzioni (quali la contestualità con il finanziamento ed il collegamento funzionale con lo stesso) che lascino intendere, anche al di là del dato meramente formale, il carattere “obbligatorio” della polizza.
Tuttavia nel caso di specie la originaria parte convenuta ha dedotto, allegato e dimostrato
(fin dal primo grado di giudizio) elementi idonei a rappresentare l'effettivo carattere facoltativo della polizza assicurativa che, in conseguenza, correttamente è stata esclusa dal calcolo del TAEG.
Innanzitutto la facoltatività della polizza e cioè la non necessità di sottoscrizione della stessa ai fini dell'ottenimento del finanziamento è indicata in modo univoco, chiaro ed intellegibile sul modulo contrattuale. In secondo luogo le condizioni generali della polizza
(cfr. in atti) prevedono espressamente il diritto di recesso del soggetto assicurato senza che tale esercizio del diritto di recesso dal rapporto assicurativo abbia alcuna incidenza sul finanziamento concesso dalla convenuta. Infine la convenuta ha provato in via documentale che nel contesto temporale nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa ha stipulato altri contratti con condizioni analoghe senza attivazione di alcuna polizza assicurativa a garanzia del credito erogato.
Da ultimo non sembra pertinente il richiamo operato dall'appellato alle due delibere
AGCM (n. 28011/19 e n. 28345/20) che hanno sanzionato la attuale appellante. Invero tali delibere riguardano polizze assicurative che, seppure contestuali, nulla hanno a che vedere (come invece avviene nel caso in oggetto) con il finanziamento e la sanzione è motivata proprio dalla la collocazione “aggressiva” di prodotti assicurativi non collegati al credito finanziato.
In conseguenza in riforma della sentenza impugnata la domanda attorea va rigettata.
La natura della controversia e l'esistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità e arbitrale costituiscono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti sia del primo
(anche per tale parte riformandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 5739/2024 del
GdP di Napoli così provvede: rigetta la domanda proposta dalla originaria parte attrice e compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 24 ottobre 2025 Il G.U. dott. OV TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV TE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7063 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello in materia di mutuo
TRA
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rescigno
APPELLANTE
E
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IG Telese
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 5739/2024 del Giudice di Pace di Napoli con Controparte_1
la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, era stata condannata al pagamento della somma di Euro 2.888,26 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo nonché al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha articolato motivi di gravame che si esamineranno specificamente nella parte motiva del presente provvedimento.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'eccezione di incompetenza per valore rigettata dall'adito Giudice di Pace.
L'eccezione va disattesa.
Invero, come sostanzialmente già ritenuto dal primo giudice, deve affermarsi che ai fini della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (cfr. Cass. n. 9251/2004; n. 4638/2002; n. 3398/2001; n. 1789/1999).
Con articolati motivi di gravame l'appellante lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha effettuato la verifica relativa al parametro di riferimento del TAEG;
in particolare la parte appellante ha dedotto, sulla base delle istruzioni emanate dalla Banca di Italia nel testo vigente all'epoca della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, che le spese di assicurazione non dovessero rientrare nel calcolo del TAEG.
I motivi di gravame vanno accolti risultando errato il procedimento logico seguito – seppure assai sinteticamente - dal primo giudice.
In effetti la Suprema Corte, con sentenze nn. 8806 e 17082 del 2017, dopo aver premesso che la normativa di divieto dei rapporti usurari – così come in radice espressa dall'art. 644 cp nella versione introdotta dalla legge n. 108/1996 (art. 1) - considera rilevanti tutte le voci di carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, ha ritenuto che in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro della eventuale usurarietà di un contratto di credito (ma, è lo stesso, comunque rilevanti per l'inclusione nel TAEG), è necessario e sufficiente che la detta spesa – come accade incontestabilmente nel caso di specie potendosi presumere la circostanza in presenza di contestualità tra spesa e erogazione (e non influirebbe nemmeno la circostanza che tale assicurazione fosse eventualmente prevista come obbligatoria dalla legge atteso che tale obbligatorietà non ne snaturerebbe il significato e l'interesse per la parte mutuante) – risulti collegata all'operazione di credito.
Trattasi tuttavia di una mera presunzione che è certamente superabile mediante la prova contraria fornita dall'istituto mutuante.
Invero, nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni e prove fornite dalla originaria parte convenuta, la originaria parte istante – cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato (cfr. art. 121, comma 2, TUB) che la conclusione del contratto avente ad oggetto i servizi assicurativi era un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
In via generale occorre rilevare come l'onere probatorio del cliente consumatore possa effettivamente ritenersi attenuato dalla esistenza di presunzioni (quali la contestualità con il finanziamento ed il collegamento funzionale con lo stesso) che lascino intendere, anche al di là del dato meramente formale, il carattere “obbligatorio” della polizza.
Tuttavia nel caso di specie la originaria parte convenuta ha dedotto, allegato e dimostrato
(fin dal primo grado di giudizio) elementi idonei a rappresentare l'effettivo carattere facoltativo della polizza assicurativa che, in conseguenza, correttamente è stata esclusa dal calcolo del TAEG.
Innanzitutto la facoltatività della polizza e cioè la non necessità di sottoscrizione della stessa ai fini dell'ottenimento del finanziamento è indicata in modo univoco, chiaro ed intellegibile sul modulo contrattuale. In secondo luogo le condizioni generali della polizza
(cfr. in atti) prevedono espressamente il diritto di recesso del soggetto assicurato senza che tale esercizio del diritto di recesso dal rapporto assicurativo abbia alcuna incidenza sul finanziamento concesso dalla convenuta. Infine la convenuta ha provato in via documentale che nel contesto temporale nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento per cui è causa ha stipulato altri contratti con condizioni analoghe senza attivazione di alcuna polizza assicurativa a garanzia del credito erogato.
Da ultimo non sembra pertinente il richiamo operato dall'appellato alle due delibere
AGCM (n. 28011/19 e n. 28345/20) che hanno sanzionato la attuale appellante. Invero tali delibere riguardano polizze assicurative che, seppure contestuali, nulla hanno a che vedere (come invece avviene nel caso in oggetto) con il finanziamento e la sanzione è motivata proprio dalla la collocazione “aggressiva” di prodotti assicurativi non collegati al credito finanziato.
In conseguenza in riforma della sentenza impugnata la domanda attorea va rigettata.
La natura della controversia e l'esistenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza di merito e l'assenza di un consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità e arbitrale costituiscono gravi motivi per compensare le spese di lite tra le parti sia del primo
(anche per tale parte riformandosi la sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 5739/2024 del
GdP di Napoli così provvede: rigetta la domanda proposta dalla originaria parte attrice e compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 24 ottobre 2025 Il G.U. dott. OV TE