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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 29.11.2022 al n. 2644/2022 del R.G., promossa d a
- , nata a [...] il [...], residente in Mons (Belgio), iscritta AIRE Parte_1 in Comune di Vittorio Veneto (Tv), via Carso n. 52, (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Lorenzo Marzona,
a t t r i c e
contro
- , nata in [...] il [...] e residente a [...]
Praforte n. 4, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Barna C.F._2
c o n v e n u t a avente per oggetto: proprietà trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 9/5/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore, come da note scritte di data 7/5/25 e pertanto:
“nel merito: rigettate tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto anche stante il passaggio in giudicato della Sent. n. 230/2012 del 14.02.2012 del Tribunale di Pordenone (ne bis in idem), accertato e dichiarato che la signora non vanta alcun diritto né Controparte_1 sull'area censita al Fg. 15, mapp. 1365 né sulla strada di accesso censita al Fg. 15, mapp. 236 del
1 Comune di Travesio, immobili di proprietà della signora , condannare la stessa Parte_1 signora all'immediato rilascio di entrambi detti fondi per tutta la loro superficie Controparte_1 inibendone l'utilizzo futuro;
- accertato e dichiarato che la signora non vanta alcun diritto per mantenere la Controparte_1 conduttura d'acqua posizionata sui fondi censiti al Fg. 15, mapp. 236 e 1365 del Comune di
Travesio di proprietà della signora , condannare la stessa signora Parte_1 CP_1
a rimuovere tutte le relative condutture a sue cure e spese con ripristino dello stato dei
[...] luoghi.
Con vittoria integrale delle spese di causa, oltre accessori tutti di legge;
in via istruttoria: come da memoria istruttoria datata 23.05.2023 e memoria di replica datata
13.06.2023 da darsi per integralmente ritrascritte.”.
- per la convenuta, come da note scritte depositate in data 8/5/25 e pertanto:
“NEL MERITO:
In via principale: disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, Voglia l'I.ll.mo Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate da parte attrice perché generiche e indeterminate oltre che per l'insussistenza dei presupposti di legge legittimanti la proposizione delle stesse da parte dell'attrice di quanto richiesto, ovvero, in ogni caso rigettare le medesime domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
Con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori, nonché ai sensi ed agli effetti degli art. 88 e 96 c.p.c.
In via riconvenzionale: disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, Voglia il Tribunale
Ill.mo, per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù prediale relativa alle tubature della rete fognaria di pertinenza dell'abitazione di proprietà della convenuta apposte ed interrate sul fondo di cui al mapp. 1365 di proprietà dell'attrice ponendola a carico del fondo di cui al Fg. 15 mapp. 1365 Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra ed a favore del fondo di cui al mapp. 224 del Fg. 15 Parte_1
Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra con ogni autorizzazione Controparte_1 alle conseguenti trascrizioni, annotazioni e volture, ed eventualmente stabilendo un onere indennitario a carico della convenuta proporzionato allo stato di fatto ed al valore del fondo dell'attrice;
Voglia, inoltre, accertato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto,
2 esercitato direttamente dalla sig.ra da congiungersi a quello esercitato prima di Controparte_1 lei dai propri genitori, e alla cui morte è succeduta, della Controparte_2 Controparte_3 porzione di terreno del mapp. 1365 del Fg. 15 comune di censuario di Travesio attualmente intestato alla sig.ra , porzione la stessa individuata nel Rilievo Stato di Fatto - Parte_1 doc. 16 della convenuta - e, previo frazionamento, dichiararsi la proprietà esclusiva di detta porzione in capo alla sig.ra per intervenuta usucapione ai sensi ed agli effetti Controparte_1 dell'art. 1158 e segg. c.c., con ogni autorizzazione alle conseguenti trascrizioni, annotazioni e volture;
In ogni caso con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori, nonché ai sensi ed agli effetti degli art. 88 e 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: parte convenuta insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste nella propria memoria autorizzata ex art. 183 VI c. c.p.c. (n. 2) del 22.05.2023, sui capitoli ivi riportati e con i testi ivi indicati. Parte convenuta insiste, inoltre, sulle eccezioni formulate nella propria memoria autorizzata ex art. 183 VI c. c.p.c. (n. 3) del 12.06.2023 in relazione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, le stesse tutte inammissibili per le motivazioni colà spiegate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al rilascio di due fondi di sua proprietà occupati Controparte_1 senza titolo (Fg. 15, mapp. 1365 e Fg. 15, mapp. 236 del Comune di Travesio), oltre all'inibizione all'utilizzo futuro e alla rimozione delle condutture d'acqua posizionate senza titolo sui medesimi terreni.
Si è costituita la parte convenuta, la quale, contestando le domande attoree in fatto e in diritto, ha proposto una duplice domanda riconvenzionale. In primo luogo, contestando l'esistenza di condutture d'acqua nei fondi dell'attrice e allegando invece l'interramento di un impianto fognario nel mapp. 1365, ha chiesto il riconoscimento della relativa servitù a favore del fondo di cui è proprietaria. In secondo luogo, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale della porzione del mapp. 1365 utilizzata come giardino.
La causa, istruita con lo svolgimento di una C.T.U., dopo l'assegnazione a nuovo giudice è stata ritenuta matura per la decisione, per cui è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 9/5/2025, sostituita con note scritte, a seguito della quale la causa è stata
3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La prima domanda proposta da parte attrice è quella di condanna della convenuta al rilascio degli immobili occupati senza titolo, con inibizione di utilizzo futuro. L'occupazione si sarebbe concretizzata, in tesi attorea, nell'utilizzo da parte di in assenza di un Controparte_1 corrispondente diritto, di una porzione del mapp. 1365, di proprietà di come Parte_1
“parcheggio privato e piccolo giardinetto”, e nell'utilizzo del mapp. 236 per il transito con autoveicoli.
L'attrice non ha precisato il titolo della propria azione. Sul tema della qualificazione giuridica delle domande di rilascio di un bene, risolvendo il contrasto delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno optato per il principio secondo il quale “... non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella «con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» ...” (in motivazione Cass. SS.UU. 7305/2014). L'opzione interpretativa è stata adottata “... poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo ...” (sempre in motivazione, la pronuncia citata).
4 Dovendo essere integralmente condiviso l'enunciato principio, sarebbe spettato a parte attrice, che ha rivendicato la porzione di bene del quale ha allegato la mancanza di possesso per effetto dell'altrui occupazione senza titolo, assolvere l'onere probatorio della piena dimostrazione della proprietà dei fondi oggetto della domanda di rilascio (probatio diabolica), salvo riconoscimento espresso o salvo difetto di specifica contestazione da parte della convenuta, la quale invece, operando una ricostruzione storica dei titoli di proprietà, ha eccepito di vantare dei diritti su entrambi i mappali nn. 1365 e 236. La domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da non potrebbe aver attenuato il rigore dell'onere probatorio posto a carico Controparte_1 dell'attrice, anche perché la stessa convenuta ha formulato la sua richiesta allegando un possesso remoto e anteriore rispetto ai titoli vantati dalla controparte (si veda, in tal senso, Cass. 28865/2021
e succ. conformi). Infine, non deve far equivocare, sulla posizione difensiva assunta dalla convenuta, la prima domanda riconvenzionale proposta (sul cui merito si dirà più avanti), con la quale è stato chiesto l'accertamento della servitù di fognatura a carico del fondo “... di cui al Fg. 15 mapp. 1365 Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra ...”, perché è Parte_1 evidente, dal contenuto complessivo degli atti e delle difese svolte, che il tenore formale della conclusione costituisce riflesso dell'intestazione nominale del bene, con la finalità di ottenere una regolarizzazione formale dello stato di fatto, senza alcuna sostanziale ammissione o riconoscimento circa il sottostante diritto di proprietà.
Sulle premesse che precedono, va preso atto che non ha fornito la rigorosa Parte_1 prova richiesta, perché si è limitata a documentare l'acquisto dei due fondi avvenuto nell'anno 2015 per effetto di un atto di compravendita (doc.1 di parte attrice), ma non è risalita, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, né ha dimostrato che ella stessa o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto i beni per il tempo necessario ad usucapirli. Nemmeno gli ulteriori documenti e le prove orali richieste, queste ultime giudicate irrilevanti e quindi non ammesse, sarebbero stati utili a tal fine, essendo tali elementi probatori finalizzati alla prova della condotta di occupazione, non a quella del titolo di proprietà presupposto della rivendica.
Ne deriva il rigetto della domanda.
3. Per analoghi motivi, non può essere accolta la seconda domanda di parte attrice, di condanna della convenuta a rimuovere le condutture d'acqua interrate nei medesimi mappali nn. 236 e 1365.
Poiché la domanda riguarda gli stessi fondi, dei quali l'attrice ha allegato la mancanza di possesso, è
5 stata formulata, anche per questo profilo, una richiesta di rilascio per occupazione senza titolo, che deve essere qualificata negli stessi termini sopra precisati, quindi quale azione di rivendicazione. Ne consegue che, difettando la prova rigorosa della proprietà dei due immobili in capo a parte attrice,
l'esito è il medesimo.
Peraltro, la domanda è infondata anche per un altro profilo fattuale, avendo chiarito la C.T.U. che i due mappali in questione non sono attraversati dalle condutture d'acqua delle quali parte attrice ha chiesto la rimozione, ma da “un impianto fognario interrato” (pag.6 relazione), per cui l'oggetto della richiesta non corrisponde al manufatto presente in loco.
Infine, va comunque rilevata la carenza dell'interesse ad agire con riferimento alla domanda di rimozione dell'impianto fognario interrato, poiché parte attrice non ha allegato di aver subito, in conseguenza della presenza delle condutture sotto la superficie, un qualche pregiudizio concreto al proprio diritto.
4. Con la prima delle proprie conclusioni, come anticipato, parte convenuta ha richiesto in via riconvenzionale di “... accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù prediale relativa alle tubature della rete fognaria ... ponendola ...” a carico del fondo mapp. 1365 e a favore del fondo mapp. 224.
Intesa come domanda di accertamento di una servitù preesistente, la richiesta è infondata perché non è stato dedotto né dimostrato alcun titolo. Da un lato, infatti, non è stata documentata la presenza di un atto volontario (inter vivos o mortis causa) che possa aver costituito il diritto reale invocato. D'altro lato, l'acquisto per usucapione della servitù fognaria è già stato escluso con sentenza n. 230/2012 del Tribunale di Pordenone, che attrice e convenuta hanno attestato essere passata in giudicato e che quindi fa stato a ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c.. Nel precedente procedimento, introdotto dalla madre dell'odierna parte attrice nei confronti della stessa convenuta di questo processo, quest'ultima aveva concluso in via riconvenzionale nei seguenti termini “... Accertato il possesso ultraventennale vantato dalla convenuta, sia direttamente che per successione ai propri genitori, pacifico, pubblico, continuo ed incontestato del diritto di servitù relativo alle tubazioni interrate nei mapp. 1365 e 236 a favore del mapp. 224 di proprietà , dichiararsi usucapito in favore di quest'ultima il diritto stesso CP_1 di servitù relativa ...”. La domanda era stata rigettata, trattandosi di servitù non apparente, quindi non usucapibile. Ne deriva che, qualora fosse stato richiesto in questa sede l'accertamento
6 dell'intervenuta usucapione, il giudicato esterno imporrebbe, non essendo stati allegati fatti nuovi e sopravvenuti ed essendo coincidenti sia il petitum, sia la causa petendi, di rilevare il ne bis in idem, eccepito anche da parte attrice. Infine, non è stato fatto alcun riferimento alla ipotetica costituzione per destinazione del padre di famiglia, che sarebbe in ogni caso preclusa, non risultando in atti la precedente proprietà dei fondi in capo a un unico soggetto, ed essendo già stato escluso, con argomenti condivisibili, l'ulteriore e necessario requisito dell'apparenza della servitù.
Stante il chiaro tenore testuale, l'azione non può esser qualificata quale domanda di costituzione di una nuova servitù di scarico coattivo. Se anche in denegata ipotesi così fosse, non ne sarebbero stati dimostrati i presupposti, quali la necessità del passaggio per i fondi serventi, il minor aggravio per tali fondi e l'adozione delle precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia. A tal proposito, è sufficiente osservare che la parte convenuta avrebbe tutt'al più richiesto di provare come mai all'epoca di realizzazione dell'impianto fognario era stata scelta quella soluzione, ma non avrebbe allegato né si sarebbe proposta di dimostrare l'attuale sussistenza dei richiamati e necessari presupposti. Ciò anche senza considerare che, se si fosse trattato di costituire in questa sede una nuova servitù coattiva di scarico, la stessa sarebbe stata inevitabilmente diversa da quella preesistente, per cui avrebbe potuto seguire un differente percorso o avrebbe potuto avere altre caratteristiche tecniche.
5. L'ultima domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta è quella di usucapione di una porzione del mappale 1365.
Parte attrice ha eccepito il ne bis in idem, essendosi già pronunciato sul punto il Tribunale di
Pordenone, con la già citata sentenza irrevocabile n.230/2012, che aveva rigettato la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla stessa nei confronti della Controparte_1 madre dell'attrice. La convenuta ha replicato che, avendo il Tribunale motivato il rigetto con l'impossibilità di individuare con esattezza, in quel contesto processuale, la porzione di fondo posseduto ad usucapionem, la preclusione sarebbe ora venuta meno per effetto dell'individuazione di tale porzione, tramite rilievo di fatto prodotto in atti (doc.16).
Se è vero che la regola del giudicato opera rebus sic stantibus, potendo essere riproposta la medesima domanda quando siano allegati fatti sopravvenuti, nel caso in esame la novità di fatto potrebbe essere costituita dal possesso esercitato, su una porzione ben delimitata, solo dopo il passaggio in giudicato della precedente sentenza, quindi dopo il 2012. Deve essere quindi rilevato,
7 in via preliminare e anche a prescindere dalla prova del possesso e dei requisiti necessari all'usucapione, il mancato decorso del termine ventennale, con conseguente rigetto della domanda.
6. Il rigetto di tutte le domande delle parti comporta reciproca soccombenza e determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2644/22 R.G., così decide:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 15 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta in data 29.11.2022 al n. 2644/2022 del R.G., promossa d a
- , nata a [...] il [...], residente in Mons (Belgio), iscritta AIRE Parte_1 in Comune di Vittorio Veneto (Tv), via Carso n. 52, (C.F. ), rappresentata e CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Lorenzo Marzona,
a t t r i c e
contro
- , nata in [...] il [...] e residente a [...]
Praforte n. 4, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Aurelia Barna C.F._2
c o n v e n u t a avente per oggetto: proprietà trattenuta in decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 9/5/2025, sostituita con note scritte, con le quali le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per l'attore, come da note scritte di data 7/5/25 e pertanto:
“nel merito: rigettate tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto e in diritto anche stante il passaggio in giudicato della Sent. n. 230/2012 del 14.02.2012 del Tribunale di Pordenone (ne bis in idem), accertato e dichiarato che la signora non vanta alcun diritto né Controparte_1 sull'area censita al Fg. 15, mapp. 1365 né sulla strada di accesso censita al Fg. 15, mapp. 236 del
1 Comune di Travesio, immobili di proprietà della signora , condannare la stessa Parte_1 signora all'immediato rilascio di entrambi detti fondi per tutta la loro superficie Controparte_1 inibendone l'utilizzo futuro;
- accertato e dichiarato che la signora non vanta alcun diritto per mantenere la Controparte_1 conduttura d'acqua posizionata sui fondi censiti al Fg. 15, mapp. 236 e 1365 del Comune di
Travesio di proprietà della signora , condannare la stessa signora Parte_1 CP_1
a rimuovere tutte le relative condutture a sue cure e spese con ripristino dello stato dei
[...] luoghi.
Con vittoria integrale delle spese di causa, oltre accessori tutti di legge;
in via istruttoria: come da memoria istruttoria datata 23.05.2023 e memoria di replica datata
13.06.2023 da darsi per integralmente ritrascritte.”.
- per la convenuta, come da note scritte depositate in data 8/5/25 e pertanto:
“NEL MERITO:
In via principale: disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, Voglia l'I.ll.mo Tribunale, per le motivazioni di cui in premessa, dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate da parte attrice perché generiche e indeterminate oltre che per l'insussistenza dei presupposti di legge legittimanti la proposizione delle stesse da parte dell'attrice di quanto richiesto, ovvero, in ogni caso rigettare le medesime domande tutte di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
Con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori, nonché ai sensi ed agli effetti degli art. 88 e 96 c.p.c.
In via riconvenzionale: disattesa e reietta ogni diversa e contraria istanza, Voglia il Tribunale
Ill.mo, per le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù prediale relativa alle tubature della rete fognaria di pertinenza dell'abitazione di proprietà della convenuta apposte ed interrate sul fondo di cui al mapp. 1365 di proprietà dell'attrice ponendola a carico del fondo di cui al Fg. 15 mapp. 1365 Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra ed a favore del fondo di cui al mapp. 224 del Fg. 15 Parte_1
Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra con ogni autorizzazione Controparte_1 alle conseguenti trascrizioni, annotazioni e volture, ed eventualmente stabilendo un onere indennitario a carico della convenuta proporzionato allo stato di fatto ed al valore del fondo dell'attrice;
Voglia, inoltre, accertato il possesso ultraventennale pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto,
2 esercitato direttamente dalla sig.ra da congiungersi a quello esercitato prima di Controparte_1 lei dai propri genitori, e alla cui morte è succeduta, della Controparte_2 Controparte_3 porzione di terreno del mapp. 1365 del Fg. 15 comune di censuario di Travesio attualmente intestato alla sig.ra , porzione la stessa individuata nel Rilievo Stato di Fatto - Parte_1 doc. 16 della convenuta - e, previo frazionamento, dichiararsi la proprietà esclusiva di detta porzione in capo alla sig.ra per intervenuta usucapione ai sensi ed agli effetti Controparte_1 dell'art. 1158 e segg. c.c., con ogni autorizzazione alle conseguenti trascrizioni, annotazioni e volture;
In ogni caso con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze di lite oltre accessori, nonché ai sensi ed agli effetti degli art. 88 e 96 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: parte convenuta insiste per l'ammissione delle prove per testi richieste nella propria memoria autorizzata ex art. 183 VI c. c.p.c. (n. 2) del 22.05.2023, sui capitoli ivi riportati e con i testi ivi indicati. Parte convenuta insiste, inoltre, sulle eccezioni formulate nella propria memoria autorizzata ex art. 183 VI c. c.p.c. (n. 3) del 12.06.2023 in relazione alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, le stesse tutte inammissibili per le motivazioni colà spiegate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al rilascio di due fondi di sua proprietà occupati Controparte_1 senza titolo (Fg. 15, mapp. 1365 e Fg. 15, mapp. 236 del Comune di Travesio), oltre all'inibizione all'utilizzo futuro e alla rimozione delle condutture d'acqua posizionate senza titolo sui medesimi terreni.
Si è costituita la parte convenuta, la quale, contestando le domande attoree in fatto e in diritto, ha proposto una duplice domanda riconvenzionale. In primo luogo, contestando l'esistenza di condutture d'acqua nei fondi dell'attrice e allegando invece l'interramento di un impianto fognario nel mapp. 1365, ha chiesto il riconoscimento della relativa servitù a favore del fondo di cui è proprietaria. In secondo luogo, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta usucapione ventennale della porzione del mapp. 1365 utilizzata come giardino.
La causa, istruita con lo svolgimento di una C.T.U., dopo l'assegnazione a nuovo giudice è stata ritenuta matura per la decisione, per cui è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del giorno 9/5/2025, sostituita con note scritte, a seguito della quale la causa è stata
3 trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La prima domanda proposta da parte attrice è quella di condanna della convenuta al rilascio degli immobili occupati senza titolo, con inibizione di utilizzo futuro. L'occupazione si sarebbe concretizzata, in tesi attorea, nell'utilizzo da parte di in assenza di un Controparte_1 corrispondente diritto, di una porzione del mapp. 1365, di proprietà di come Parte_1
“parcheggio privato e piccolo giardinetto”, e nell'utilizzo del mapp. 236 per il transito con autoveicoli.
L'attrice non ha precisato il titolo della propria azione. Sul tema della qualificazione giuridica delle domande di rilascio di un bene, risolvendo il contrasto delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno optato per il principio secondo il quale “... non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella «con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» ...” (in motivazione Cass. SS.UU. 7305/2014). L'opzione interpretativa è stata adottata “... poiché l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo ...” (sempre in motivazione, la pronuncia citata).
4 Dovendo essere integralmente condiviso l'enunciato principio, sarebbe spettato a parte attrice, che ha rivendicato la porzione di bene del quale ha allegato la mancanza di possesso per effetto dell'altrui occupazione senza titolo, assolvere l'onere probatorio della piena dimostrazione della proprietà dei fondi oggetto della domanda di rilascio (probatio diabolica), salvo riconoscimento espresso o salvo difetto di specifica contestazione da parte della convenuta, la quale invece, operando una ricostruzione storica dei titoli di proprietà, ha eccepito di vantare dei diritti su entrambi i mappali nn. 1365 e 236. La domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da non potrebbe aver attenuato il rigore dell'onere probatorio posto a carico Controparte_1 dell'attrice, anche perché la stessa convenuta ha formulato la sua richiesta allegando un possesso remoto e anteriore rispetto ai titoli vantati dalla controparte (si veda, in tal senso, Cass. 28865/2021
e succ. conformi). Infine, non deve far equivocare, sulla posizione difensiva assunta dalla convenuta, la prima domanda riconvenzionale proposta (sul cui merito si dirà più avanti), con la quale è stato chiesto l'accertamento della servitù di fognatura a carico del fondo “... di cui al Fg. 15 mapp. 1365 Comune censuario di Travesio di proprietà della sig.ra ...”, perché è Parte_1 evidente, dal contenuto complessivo degli atti e delle difese svolte, che il tenore formale della conclusione costituisce riflesso dell'intestazione nominale del bene, con la finalità di ottenere una regolarizzazione formale dello stato di fatto, senza alcuna sostanziale ammissione o riconoscimento circa il sottostante diritto di proprietà.
Sulle premesse che precedono, va preso atto che non ha fornito la rigorosa Parte_1 prova richiesta, perché si è limitata a documentare l'acquisto dei due fondi avvenuto nell'anno 2015 per effetto di un atto di compravendita (doc.1 di parte attrice), ma non è risalita, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, né ha dimostrato che ella stessa o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto i beni per il tempo necessario ad usucapirli. Nemmeno gli ulteriori documenti e le prove orali richieste, queste ultime giudicate irrilevanti e quindi non ammesse, sarebbero stati utili a tal fine, essendo tali elementi probatori finalizzati alla prova della condotta di occupazione, non a quella del titolo di proprietà presupposto della rivendica.
Ne deriva il rigetto della domanda.
3. Per analoghi motivi, non può essere accolta la seconda domanda di parte attrice, di condanna della convenuta a rimuovere le condutture d'acqua interrate nei medesimi mappali nn. 236 e 1365.
Poiché la domanda riguarda gli stessi fondi, dei quali l'attrice ha allegato la mancanza di possesso, è
5 stata formulata, anche per questo profilo, una richiesta di rilascio per occupazione senza titolo, che deve essere qualificata negli stessi termini sopra precisati, quindi quale azione di rivendicazione. Ne consegue che, difettando la prova rigorosa della proprietà dei due immobili in capo a parte attrice,
l'esito è il medesimo.
Peraltro, la domanda è infondata anche per un altro profilo fattuale, avendo chiarito la C.T.U. che i due mappali in questione non sono attraversati dalle condutture d'acqua delle quali parte attrice ha chiesto la rimozione, ma da “un impianto fognario interrato” (pag.6 relazione), per cui l'oggetto della richiesta non corrisponde al manufatto presente in loco.
Infine, va comunque rilevata la carenza dell'interesse ad agire con riferimento alla domanda di rimozione dell'impianto fognario interrato, poiché parte attrice non ha allegato di aver subito, in conseguenza della presenza delle condutture sotto la superficie, un qualche pregiudizio concreto al proprio diritto.
4. Con la prima delle proprie conclusioni, come anticipato, parte convenuta ha richiesto in via riconvenzionale di “... accertare e dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù prediale relativa alle tubature della rete fognaria ... ponendola ...” a carico del fondo mapp. 1365 e a favore del fondo mapp. 224.
Intesa come domanda di accertamento di una servitù preesistente, la richiesta è infondata perché non è stato dedotto né dimostrato alcun titolo. Da un lato, infatti, non è stata documentata la presenza di un atto volontario (inter vivos o mortis causa) che possa aver costituito il diritto reale invocato. D'altro lato, l'acquisto per usucapione della servitù fognaria è già stato escluso con sentenza n. 230/2012 del Tribunale di Pordenone, che attrice e convenuta hanno attestato essere passata in giudicato e che quindi fa stato a ogni effetto tra le parti, gli eredi o aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c.. Nel precedente procedimento, introdotto dalla madre dell'odierna parte attrice nei confronti della stessa convenuta di questo processo, quest'ultima aveva concluso in via riconvenzionale nei seguenti termini “... Accertato il possesso ultraventennale vantato dalla convenuta, sia direttamente che per successione ai propri genitori, pacifico, pubblico, continuo ed incontestato del diritto di servitù relativo alle tubazioni interrate nei mapp. 1365 e 236 a favore del mapp. 224 di proprietà , dichiararsi usucapito in favore di quest'ultima il diritto stesso CP_1 di servitù relativa ...”. La domanda era stata rigettata, trattandosi di servitù non apparente, quindi non usucapibile. Ne deriva che, qualora fosse stato richiesto in questa sede l'accertamento
6 dell'intervenuta usucapione, il giudicato esterno imporrebbe, non essendo stati allegati fatti nuovi e sopravvenuti ed essendo coincidenti sia il petitum, sia la causa petendi, di rilevare il ne bis in idem, eccepito anche da parte attrice. Infine, non è stato fatto alcun riferimento alla ipotetica costituzione per destinazione del padre di famiglia, che sarebbe in ogni caso preclusa, non risultando in atti la precedente proprietà dei fondi in capo a un unico soggetto, ed essendo già stato escluso, con argomenti condivisibili, l'ulteriore e necessario requisito dell'apparenza della servitù.
Stante il chiaro tenore testuale, l'azione non può esser qualificata quale domanda di costituzione di una nuova servitù di scarico coattivo. Se anche in denegata ipotesi così fosse, non ne sarebbero stati dimostrati i presupposti, quali la necessità del passaggio per i fondi serventi, il minor aggravio per tali fondi e l'adozione delle precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia. A tal proposito, è sufficiente osservare che la parte convenuta avrebbe tutt'al più richiesto di provare come mai all'epoca di realizzazione dell'impianto fognario era stata scelta quella soluzione, ma non avrebbe allegato né si sarebbe proposta di dimostrare l'attuale sussistenza dei richiamati e necessari presupposti. Ciò anche senza considerare che, se si fosse trattato di costituire in questa sede una nuova servitù coattiva di scarico, la stessa sarebbe stata inevitabilmente diversa da quella preesistente, per cui avrebbe potuto seguire un differente percorso o avrebbe potuto avere altre caratteristiche tecniche.
5. L'ultima domanda proposta in via riconvenzionale dalla convenuta è quella di usucapione di una porzione del mappale 1365.
Parte attrice ha eccepito il ne bis in idem, essendosi già pronunciato sul punto il Tribunale di
Pordenone, con la già citata sentenza irrevocabile n.230/2012, che aveva rigettato la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dalla stessa nei confronti della Controparte_1 madre dell'attrice. La convenuta ha replicato che, avendo il Tribunale motivato il rigetto con l'impossibilità di individuare con esattezza, in quel contesto processuale, la porzione di fondo posseduto ad usucapionem, la preclusione sarebbe ora venuta meno per effetto dell'individuazione di tale porzione, tramite rilievo di fatto prodotto in atti (doc.16).
Se è vero che la regola del giudicato opera rebus sic stantibus, potendo essere riproposta la medesima domanda quando siano allegati fatti sopravvenuti, nel caso in esame la novità di fatto potrebbe essere costituita dal possesso esercitato, su una porzione ben delimitata, solo dopo il passaggio in giudicato della precedente sentenza, quindi dopo il 2012. Deve essere quindi rilevato,
7 in via preliminare e anche a prescindere dalla prova del possesso e dei requisiti necessari all'usucapione, il mancato decorso del termine ventennale, con conseguente rigetto della domanda.
6. Il rigetto di tutte le domande delle parti comporta reciproca soccombenza e determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2644/22 R.G., così decide:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice Parte_1
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta Controparte_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 15 settembre 2025
Il Giudice
Dr. Giorgio Cozzarini
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