Versione
1 giugno 1967
1 giugno 1967
Art. 1.
Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , nonche' delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.
Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , nonche' delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.
Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/02/1974, n. 45Provvedimento: […] L'INAIL ha, in concreto, fatto uso della facoltà di cui all'art. 1 della legge n. 272 del 1967, con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 9 aprile 1968, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 giugno 1968.Leggi di più...
- infortuni sul lavoro·
- esercizio della facolta'·
- irrilevanza della questione·
- fattispecie·
- assunta violazione del principio di eguaglianza in caso di mancato uso della potesta'·
- identita' di sanzione in caso di recidiva specifica·
- sent. 45/74 a. lavoro·
- t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 51·
- violazione degli obblighi assicurativi·
- legge 21 aprile 1967, n. 272, art. 1·
- non viola il principio di eguaglianza·
- sent. 45/74 b. lavoro·
- inammissibilita'.·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.