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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/12/2024, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 609/2022 R.G.L., vertente TRA
nato in [...] il [...], CF Parte_1
, nato in [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
, nato in [...], il [...], CF C.F._2 Parte_3
, nata in [...], il [...], CF C.F._3 Parte_4
, nato in [...], il [...], CF C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, C.F._5 dall'Avv. Vittorio Milardi, CF , presso il cui studio in Reggio Calabria C.F._6
Via Marsala, n. 6/B, pec fax 0245503996, sono elettivamente Email_1 domiciliati appellanti CONTRO
CF , società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 P.IVA_1 [...]
CF , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2 delegato, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 16.4.2019, rappresentata e difesa, anche separatamente, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Nunzio Rizzo, CF - pec C.F._7
e Pierluigi Rizzo, CF - pec Email_2 C.F._8
con i quali è elettivamente domiciliata presso Email_3 l'Avv. Clementina Scarfò, CF , pec C.F._9
in Reggio Calabria alla Via Paolo Pellicano Email_4 15/E appellata E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3 Catanzaro, Via Massara, n. 22, e in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, con sede in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, n. 22 appellate contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, i sigg. , , Parte_1 Parte_2
, , attualmente dipendenti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 società con inquadramento al IV livello CCNL Commercio, esponevano: CP_4
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.06.2011 al 31.01.2018 in CP_3 forza di contratto di fitto di ramo di azienda da parte della Controparte_2
[...]
- alla risoluzione del contratto di fitto, in data 01.02.2018, erano passati alle dipendenze della in forza di (nuovo) contratto di cessione di ramo di azienda a quest'ultima da CP_4 parte della CP_2
- di essere creditori nei confronti della di diversi emolumenti maturati e non CP_3 corrisposti alla data del 31.01.2018 (data di risoluzione del contratto di fitto di ramo di azienda) e segnatamente:
1. : € 19.691,72, di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_1 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 2.981,75 a titolo di ferie maturate e non godute;
€
2.475,10 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,69 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.186,78 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 2. : € 20.061,26, di cui € 5.687,86 a titolo di differenze mancato Parte_2 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 5.231,49 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 21.796,62 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,73 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.069,11 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 3. € 26.440,96, di cui € 7.712,94 a titolo di differenze mancato Parte_3 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 7.477,85 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.773,91 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 154,98 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.294,98 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 4. : € 12.671,79, di cui € 5.043,00 a titolo di differenze mancato Parte_4 adeguamento contrattuale;
€ 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 3.740,65 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 1.523,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 140,61 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 984,27 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 5. : € 26.522,10 di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_5 adeguamento contrattuale;
€ 8.000,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 6.889,21 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.348,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 171,36 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.199,52 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12). Lo straordinario forfettizzato era stato corrisposto a , e fino Pt_1 Parte_2 Pt_3 al 31.12.2014, mentre non era mai stato corrisposto a . Pt_5 Quanto alle differenze retributive per scatti e adeguamenti contrattuali, rappresentavano che, sebbene in virtù di verbale sindacale del 27.05.2011, fosse stato previsto un congelamento degli scatti di anzianità e dell'adeguamento contrattuale, la CP_3 aveva omesso di corrispondere i relativi incrementi economici anche successivamente al decorso dei tre anni previsti dall'accordo. A seguito delle varie cessioni di ramo di azienda - dalla alla e da questa CP_3 CP_2 Co all'attuale - era stato trasferito solo il TFR e non anche quanto maturato a titolo di ferie maturate e non godute, festività maturate e non godute e ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati al 31.01.2018, come si evinceva dal confronto delle buste paga in atti. Convenivano, quindi innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la la e l queste ultime in qualità di coobbligate CP_3 CP_2 CP_4 3
solidali ex art. 2112 c.c., in quanto rispettivamente cedente e cessionaria, chiedendone la condanna al pagamento delle somme come sopra quantificate, con vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Si costituiva la eccependo l'inesigibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie CP_2 non godute, il difetto di allegazione e prova con riguardo alle somme pretese a titolo di straordinario forfettario, scatti e adeguamento contrattuale. Restavano contumaci la e la CP_3 CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 377/2022, pubblicata il 23.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna la in solido CP_3 con la e con la società in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_5 CP_4 p.t., al pagamento di € 3.814,57 in favore di , di € 3.018,35 in favore di Parte_1
, di € 4.223,87 in favore di di € 2.648,55 in favore di Parte_2 Parte_3
, di € 3.719,03 in favore di , oltre interessi legali Parte_4 Parte_5 sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
Rigetta per il resto;
Compensa le spese di lite”. Puntualizzava che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui fosse dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante era sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Nei casi in cui, come in quello in esame, l'oggetto della controversia riguardasse l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore doveva fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
gravava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni ovvero della relativa estinzione. Pertanto, laddove la parte convenuta non avesse fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate, per tali titoli spettava alla parte ricorrente il relativo pagamento. Erano, invece, assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indicassero l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse andava attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239) e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive. Era provato per tabulas che i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della
[...] dal 01.06.2011 al 31.01.2018 e che l'ultima busta paga (gennaio 2018) emessa dalla CP_3 non indicava tra le voci corrisposte il rateo di tredicesima mensilità (gennaio CP_3 2018) né i ratei di quattordicesima mensilità (luglio 2017-gennaio 2018) maturati alla data del 31.01.2018. Nelle buste paga emesse da della tredicesima mensilità (2018) e della CP_4 quattordicesima mensilità (2018) erano stati liquidati solo i ratei maturati da febbraio 2018. 4
Sarebbe spettato alle società convenute, in virtù della generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori, sì che, nella loro contumacia, non poteva che farsi riferimento a quanto ammesso dai ricorrenti e provato dalle buste paga in atti. Dalle buste paga esse si evinceva anche il mancato pagamento delle festività maturate e non godute: dal confronto dei cedolini paga di novembre 2017, della tredicesima mensilità 2017 e di dicembre 2017 si rilevava che da un mese all'altro risultava azzerato il contatore ferie e festività, come se fossero state godute a dicembre 2017, mentre risultava espletata regolarmente la prestazione lavorativa. In particolare, alla data del 31.01.2018 risultava per: ferie non Parte_1 godute 38,10 giorni, festività non godute 194,66 ore;
ferie non godute Parte_2 74,22 giorni, festività non godute 156,50 ore;
erie non godute 85,27 giorni, Parte_3 festività non godute 194,66 ore 4. C. ferie non godute 57,65 giorni, festività Parte_4 non godute 144,15 ore 5. ferie non godute 79,09 giorni, festività non Parte_5 godute 182,35 ore. I lavoratori avevano diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività non godute. Rigettava la domanda volta al conseguimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute – provvidenza che veniva di norma liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro – posto che il rapporto di lavoro era ancora in essere con l subentrata alla CP_4 [...] senza soluzione di continuità. CP_3 Rigettava le domande di pagamento delle differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati a decorrere dal giugno 2014, rivelandosi le stesse carenti sul piano assertivo prima ancora che probatorio, difettando ogni allegazione in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della affittuante/cedente dunque, all'anzianità già maturata e, infine, non era CP_5 specificato quale scatto (I, II, III etc.) e in quale momento lo stesso sarebbe maturato. La domanda era stata formulata senza essere supportata da alcuna allegazione in ordine alla effettiva anzianità di servizio riconosciuta e a quella ritenuta spettante, nonché al livello retributivo raggiunto e a quello ritenuto spettante;
sicché né la controparte, né il giudice erano stati messi in condizione di prendere posizione sul punto. Analoga genericità si rilevava con riferimento al presunto mancato riconoscimento dell'adeguamento contrattuale, non indicandosi con quale CCNL e con quale decorrenza si sarebbe registrato un incremento retributivo del salario tabellare. In merito alla mancata corresponsione dello straordinario forfettario, mancava in ricorso qualunque riferimento contrattuale a tale istituto. Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la Suprema Corte aveva costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituivano oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, tenuto a dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova potesse esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). Parte ricorrente aveva fondato il proprio diritto sul mero assunto che tale emolumento era stato corrisposto fino ad un certo momento e poi non più, circostanza peraltro non provata, mancando le buste paga relative al periodo precedente al giugno 2014. I ricorrenti, pertanto, avevano diritto esclusivamente alla corresponsione delle differenze sulla tredicesima e quattordicesima 2018 (rispettivamente, rateo gennaio 2018 e ratei luglio 2017-gennaio 2018) e le festività non godute. Per la quantificazione degli importi dovuti era possibile utilizzare i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, versati in atti - non specificamente contestati e, comunque, formalmente 5
corretti ed immuni da errori ed omissioni – dai quali andavano decurtate le somme per i titoli non riconosciuti. Andavano, quindi, riconosciute le seguenti somme:
1. € 3.814,57, di cui € 2.475,10 a titolo di festività maturate e non Parte_1 godute;
€ 152,69 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.186,78 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
2. € 3.018,35, di cui € 1.796,62 a titolo di festività maturate e non Parte_2 godute;
€ 152,73 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.069,11 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
3. € 4.223,87 di cui € 2.773,91 a titolo di festività maturate e non Parte_3 godute;
€ 154,98 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.294,98 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
4. € 2.648,55 di cui € 1.523,67 a titolo di festività maturate e non Parte_4 godute;
€ 140,61 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 984,27 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
5. € 3.719,03 di cui € 2.348,67 a titolo di festività maturate e non Parte_5 godute;
€ 171,36 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.199,52 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12). Pertanto, la in solido con la e con la società CP_3 CP_5 CP_4 andava condannata al pagamento di € 3.814,57 in favore di , di € Parte_1 3.018,35 in favore di , di € 4.223,87 in favore di di € Parte_2 Parte_3 2.648,55 in favore di , di € 3.719,03 in favore di . Parte_4 Parte_5 Sulle singole componenti del credito erano, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo. Quanto alla responsabilità solidale della e della per i crediti CP_5 CP_4 maturati nel corso del rapporto di lavoro con va ricordato che la responsabilità CP_3 della derivava dalla pendenza di tali crediti alla data di retrocessione CP_5 dell'azienda a seguito della risoluzione del contratto di affitto;
mentre la responsabilità della derivava dalla circostanza che essa è stata la cessionaria del medesimo ramo CP_4 di azienda. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite venivano integralmente compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dai sigg. , Parte_1
, , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Con il primo motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c.
- errore di fatto derivante dalla mancata evidenziazione di elementi di fatto provati dai documenti acquisiti al giudizio – violazione dell'art. 2697 c.c. – 2702 c.c. – 2709 c.c. – scatti di anzianità e adeguamento contrattuale Nel ricorso introduttivo, gli odierni appellanti, nel richiamare preliminarmente la CCNL di riferimento (pagina 1 ricorso di primo grado: “a) Che, i ricorrenti, sono attualmente dipendenti della Società in mansioni ricomprese e riconducibili a quelle del 4° livello CP_4 ccnl commercio”) e le vicissitudini che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro (cfr. ricorso introduttivo del giudizio pagine 1-2 lettere a-b-c-d-e), a fondamento della pretesa avevano fornito le relative prove documentali, per tali da intendersi i prospetti paga dei lavoratori;
le consulenze tecniche di parte dettagliate, contenenti i conteggi di quanto effettivamente spettante con espresso riferimento agli istituti contrattuali ed ai conseguenti risvolti in termini di retribuzione differita;
le comunicazioni del passaggio dalla CP_3 6
Cont alla e da quest'ultima all' nonché le copie dei verbali di accordo CP_2 CP_4 sottoscritti dalle parti in sede sindacale. Tali documenti, unitamente a quanto riportato nel ricorso introduttivo, avrebbero dovuto fornire al giudicante un quadro tutt'altro che generico in merito alla richiesta delle differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e all'adeguamento contrattuale maturati dai dipendenti a decorrere dal giugno 2014. La contrattazione collettiva di riferimento era stata reiteratamente individuata ed evidenziata in quella del settore Commercio, con la specifica indicazione degli articoli che si ritenevano violati, cfr. pagina 1 ricorso di primo grado ed erano stati pedissequamente indicati tanto le norme di legge quanto gli articoli della CCNL invocati (cfr. pagine 7-8 ricorso). Per una maggiore e completa esaustività dei diritti reclamati, erano state depositate, per ogni singolo dipendente, altrettante consulenze tecniche di parte finalizzate ad individuare, l'an dei diritti reclamati ed il relativo quantum (cfr. allegati del fascicolo di parte di primo grado, dal n. 27 al n. 31, CTP). Per tali motivi, la sentenza era errata e doveva essere riformata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere le differenze retributive per scatti di anzianità ed adeguamento contrattuale. Con il secondo motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., in relazione alla disciplina dello straordinario forfettizzato e alla normativa circa l'onere della prova (art. 2697 c.c.) Lo straordinario forfettizzato, benché non fosse un istituto contrattualmente previsto, era un compenso corrisposto in modo forfettario, in caso di straordinario continuativo. Il compenso forfettario per il lavoro straordinario accordato al lavoratore per lungo tempo, laddove non correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituiva attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assumeva funzione diversa da quella originaria. Esso, infatti, diveniva un superminimo, facente parte a tutti gli effetti della retribuzione ordinaria e per questo motivo non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro. (cfr Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2020, n. 24145; Cass. 5 gennaio 2015 n. 4; Cass. 12 gennaio 2011, n. 542). I lavoratori della transitati a seguito di cessione di azienda dapprima alla CP_3 e, successivamente, da quest'ultima all' ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_4 dell'art. 2112 c.c., avevano il diritto a conservare lo straordinario forfettizzato, essendo un diritto acquisito attribuito dall'azienda cedente, ricevuto dagli stessi come si evinceva dai prospetti paga allegati al ricorso introduttivo, e riconosciuto dalla sin dall'atto di CP_3 assunzione. (allegati n. 32-36 fascicolo di primo grado) Con terzo motivo, in virtù dell'operatività dell'art. 2112 c.c., non contestabile l'indebita decurtazione delle ferie, chiedevano disporre a carico dell' l'onere di inserire CP_4 all'interno dei prospetti paga degli odierni appellanti nella voce afferente le ferie non godute i giorni già maturati alle dipendenze della ndebitamente omessi. CP_3 Il Tribunale, pur avendo riconosciuto che dalle buste paga “si rileva che da un mese all'altro risulta azzerato il contatore ferie e festività, come se fossero state godute a dicembre 2017 mentre invece, risulta espletata regolarmente la prestazione lavorativa”, aveva rigettato la domanda, ritenendo che tale provvidenza economica venisse liquidata di norma alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre avrebbe dovuto disporre a carico dell'
[...] subentrata senza soluzione di continuità alla l'onere di inserire all'interno CP_4 CP_3 delle buste paga la voce retributiva richiesta. Chiedevano, dunque, in parziale riforma alla sentenza n. 377/2022 emessa in data 23.02.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
1. In via preliminare, dichiarare e statuire a carico di , il diritto dei ricorrenti ad avere inserito nei correnti prospetti paga, CP_4 il credito ferie maturato alle dipendenze della società cedente;
dichiarare e statuire il diritto 7
dei ricorrenti di percepire a titolo di differenze retributive per adeguamento del CCNL, agli scatti di anzianità, straordinario forfettario, le seguenti somme: € Parte_1 12.841,40, di cui: € 6.619,43 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale €
5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 11.811,32, di cui € 5.687,87 a titolo di differenze mancato Parte_2 adeguamento contrattuale € 5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 14.739,24, di cui € 7.712,94 a titolo Parte_3 di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ Parte_4
6.282,60, di cui € 5.043,00 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 15.913,34, di cui € Parte_5 6.619,43 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 8.000,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti, o quelle diverse, maggiori o minori somme che dovessero emergere in corso di causa con in più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo Cont soddisfo.
3. Per l'effetto, condannare la in solido con la e l CP_3 CP_2 CP_4 e/o ciascuno secondo l'eventuale rispettiva competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti distintamente le somme come sopra indicate o quelle diverse, maggiori o minori somme che dovessero emergere in corso di causa con in più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi, la società in cui si era fusa per incorporazione la CP_1 [...]
resisteva all'appello, eccependone in primo lugo Controparte_2 l'inammissibilità, in quanto proposto nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, posto che la si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nella CP_2 CP_1 con effetto dal 01.10.2020, laddove l'appello era stato depositato successivamente. Eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'appello per alterazione del petitum e del thema decidendum, poiché i ricorrenti, in luogo della condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, avevano chiesto “di inserire nel contatore ferie i corrispondenti giorni di ferie maturati alla data di cessione del ramo di azienda”. Infondata era la pretesa di compensi per “straordinario forfettizzato”, atteso che non era stata data alcuna prova che i ricorrenti avessero percepito, prima del giugno 2014, gli indicati compensi per “straordinario forfettizzato”, essendo stati prodotti solo i cedolini paga decorrenti da tale mese;
non era stato allegato che i ricorrenti avessero continuato a svolgere prestazioni straordinarie, tali da legittimare il pagamento dei relativi compensi, forfettizzati o meno e, nel merito, contestava che avessero svolto prestazioni straordinarie dal gennaio 2015 in poi. Eccepiva l'infondatezza del ricorso per mancata allegazione dell'applicazione del C.C.N.L. da parte della Parte_6 I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che ai rapporti di lavoro con la fosse stato applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Parte_6 terziario, distribuzione e servizi. In assenza di tale prova, la valutazione sulla congruità della retribuzione non poteva che essere operata in virtù dell'art. 36 della Costituzione e i ricorrenti non avevano allegato l'inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto alla retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.. Era inammissibile la domanda relativa agli scatti di anzianità, per mancata indicazione del numero degli scatti, delle date di maturazione, del valore economico degli scatti stessi, della progressione degli scatti e della previsione specifica del C.C.N.L.. 8
Era inammissibile la domanda relativa all'adeguamento contrattuale per mancata indicazione della decorrenza e della fonte contrattuale, né era stata operata la quantificazione. Infondata era la tesi dei ricorrenti, secondo cui le carenze del ricorso introduttivo fossero state sanate dalle relazioni peritali versate in atti. In via subordinata, affermava che dall'esame dei cedolini paga, prodotti dai ricorrenti, risultasse l'indicazione sia degli scatti di anzianità e del rinnovo del C.C.N.L. e, in via ancora più subordinata, contestava i conteggi in quanto non detratti gli importi percepiti e risultanti dai cedolini paga. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio.
Con ordinanza del 13.03.2023 veniva dichiarata la contumacia delle società appellate e CP_3 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Infondata è la preliminare eccezione, proposta dall'appellata la società CP_1 in cui si era fusa per incorporazione la di Controparte_2 inammissibilità dell'appello, in quanto proposto nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, posto che la si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nella CP_2
CP_1 Invero, “nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione
o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante
o di quella nata dalla fusione paritaria”. (Cass. civ. sez. trib., 21/03/2024, n. 7700). È incontroverso, secondo il precetto enunciato da Cass., SS. UU. n. 21970/2021, che "la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati;
la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c."., con la precisazione che i rapporti giuridici, secondo le disposizioni dell'art. 2504 bis c.p.c., proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato. Ciò posto, la pronuncia n. 7700/2024 prima citata in massima, ha precisato, in motivazione, che “in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la previsione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici "anche processuali" delle società incorporate vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - evita ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del 9
processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis cod. civ., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa
o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ.. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza. Nel caso in cui la società incorporante rimane estranea al processo, la società (incorporata o fusa) può impugnare la decisione (ed anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte) tramite lo stesso difensore della società incorporata per effetto di procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o nata dalla fusione paritaria”. Esclusa la necessità di interruzione del processo, nel caso di fusione per incorporazione avvenuta nel corso del giudizio, come nella fattispecie, deve darsi atto che la era parte del giudizio di primo grado, con Controparte_2 estraneità della incorporante, nonostante la fusione per incorporazione nella CP_1 avesse avuto effetto dal 01.10.2020. Poiché nei confronti della (e non della è stata emessa in data CP_2 CP_1 23.02.2022 la sentenza, nonostante la fusione per incorporazione fosse già avvenuta, secondo il principio di diritto prima riportato, la ben poteva ricevere la notifica CP_2 dell'impugnazione proposta dagli odierni appellanti.
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
5. È fondato il primo motivo di appello, con cui è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. - errore di fatto derivante dalla mancata evidenziazione di elementi di fatto provati dai documenti acquisiti al giudizio – violazione dell'art. 2697 c.c. – 2702 c.c. – 2709 c.c. – in relazione alle statuizioni sull'adeguamento degli scatti di anzianità e sull'adeguamento contrattuale. Invero, come esposto dagli appellanti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stato affermato:
“ … i ricorrenti, sono attualmente dipendenti della Società in mansioni CP_4 ricomprese e riconducibili a quelle del 4° livello ccnl commercio” (pag. 1 del ricorso);
“ … nel caso di specie, i ricorrenti, con riferimento all'attività lavorativa svolta, hanno diritto ai sensi degli artt. 36 della Costituzione, 2099 del Codice Civile, 192 e 193 del CCNL Commercio, ad un trattamento economico e normativo adeguato che, dunque, tenga conto delle relative differenze retributive, per il mancato adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità maturati nel corso del tempo. Nello specifico, i ricorrenti non hanno percepito la retribuzione adeguata, così come prevista dal CCNL Commercio, all'art. 193, primo comma, 10
sulla base del quale: “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali
o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 192; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva”. In particolare, l'art. 192 del CCNL Commercio stabilisce testualmente: “Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali”. Ugualmente dicasi per ciò che concerne i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità (artt.207-208 ccnl) piuttosto che per ferie maturate e non godute (art. 147 e ss ccnl) o per le festività maturate e non godute (artt.142 – 143 ccnl), le quali, benché maturate, non solo non sono state corrisposte dalla società ma, non sono state trasferite alle cessionarie e CP_3 devono perciò essere corrisposte ai ricorrenti”. (pagg. 7 - 8 del ricorso);
“ … con riferimento agli scatti ed all'adeguamento contrattuale, in data 27 maggio 2011, a seguito del verbale di incontro redatto da Controparte_2 e dalle Organizzazioni Sindacali, l'azienda interessata alla gestione CP_3 CP_3 del ramo d'azienda, dichiarava di voler “intervenire sul congelamento degli scatti di anzianità e degli aumenti contrattuali per il periodo di un triennio”, al fine di rilancio commerciale del punto vendita (all.10); che, a tal fine, le parti convenivano la possibilità di congelare gli scatti di anzianità e l'adeguamento contrattuale per un periodo triennale dal subentro (all.10); che, tuttavia, parte datoriale (rectius faceva permanere il congelamento degli CP_3 scatti e dell'adeguamento contrattuale anche successivamente al periodo triennale previsto dall'accordo; che, difatti, a seguito di una revisione dei prospetti paga afferenti il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della si è avuto modo di verificare un mancato Controparte_6 adeguamento degli aumenti contrattuali oltre che degli scatti di anzianità …” (pag. 3 del ricorso). È indubbio, pertanto, che i ricorrenti abbiano fondato i rivendicati diritti, oltre che sull'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c., sugli artt. 192 e 193 CCNL Commercio, il cui testo era stato pedissequamente trascritto nel corpo del ricorso. È altresì agevole riscontrare dalle allegazione contenute in ricorso che i ricorrenti hanno lamentato il mancato adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità previsti dal CCNL Commercio per il periodo successivo al triennio di congelamento di cui al verbale di incontro, in data 27.05.2011, redatto da Controparte_2 [...]
interessata alla gestione del ramo d'azienda, e dalle Organizzazioni Sindacali. CP_3 Il ricorso, cfr. pag. 8, afferma il diritto alle differenze retributive “evidenziate dal conteggio formulato che si allega al presente ricorso, con l'applicazione del livello retributivo del CCNL di categoria assunto come riferimento a partire dalle mansioni effettivamente svolte”. In allegato al ricorso, come analiticamente indicato in calce allo stesso, sono stati acclusi: copie buste paga 2018; copie prospetti paga da giugno 2014 a gennaio 2018; copie note di comunicazione passaggio dei lavoratori da una società all'altra; copie verbali di accordo sindacale del 27.05.2011 e del 10.01.2018; consulenze tecniche di parte aventi ad oggetto il computo delle spettanze per ciascun titolo richieste da ogni ricorrente. Alle consulenze tecniche di parte, predisposte dal consulente del lavoro
[...]
, sono state allegate schede di sintesi del contratto collettivo commercio relative Per_1
a retribuzione ed indennità e tabelle retributive dal 01.10.2013 al 01.08.2017. A fronte di ciò, è giudizio di questa Corte che, contrariamente da quanto ritenuto in sentenza, siano stati allegati e provati, per le domande aventi ad oggetto l'adeguamento contrattuale e gli scatti di anzianità, tutti gli elementi costitutivi. 11
Peraltro, l'oggetto della domanda era l'adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità, congelati per un triennio, a seguito del verbale di incontro in data 27.05.2011 fra le Organizzazioni Sindacali e Controparte_2 CP_3
l'azienda interessata alla gestione del ramo d'azienda, e non più ripristinati alla CP_3 scadenza del triennio, sì che la cognizione invocata era correlata al raffronto fra ciò che risultava effettivamente corrisposto, quale risultante dalle buste paga, e ciò che, in applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva, avrebbe dovuto esser riconosciuto dal 01.06.2014 (a triennio di congelamento scaduto) a titolo di adeguamento contrattuale e di scatti di anzianità.
5.1. Quanto all'applicazione del CCNL Commercio ai contratti di lavoro in oggetto, va osservato che nel giudizio di primo grado la società convenuta non aveva articolato alcuna contestazione, essendosi limitata ad affermare nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: “La domanda volta al preteso pagamento di pretese spettanze retributive a titolo di scatti di anzianità ed adeguamento contrattuale è inammissibile in quanto: non indicati gli scatti di anzianità asseritamente spettanti e da quando sarebbero maturati;
non individuato l'adeguamento contrattuale e la relativa decorrenza” e “Per completezza difensiva, si contestano la fondatezza e la quantificazione dei pretesi crediti” (così memoria difensiva pagg. 6 – 7). Nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio, la società appellata ha, per la prima volta, dedotto: “I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e poi provare che ai rapporti di lavoro con la sia stato applicato il c.c.n.l. per i dipendenti da Parte_6 aziende del terziario, distribuzione e servizi”. L'esigenza di assolvimento di siffatto onere probatorio in realtà non sussisteva, posto che - inequivoco che i lavoratori avessero invocato l'applicazione delle norme del CCNL Commercio, che è il contratto applicabile ai dipendenti del terziario, distribuzione e servizi – l'applicazione di tale CCNL ai rapporti di lavoro in oggetto non è stata contestata, sì che la questione era incontroversa e non vi era necessità di assolvimento dell'onere probatorio solo in questa sede invocato dall'appellata. Ad ogni buon fine, dal verbale di accordo del 10.01.2018 fra Controparte_2
e le organizzazioni sindacali, risulta quanto segue: “La
[...] CP_3 [...]
…, subentrerà nel rapporto di lavoro in corso con tutti i lavoratori dipendenti CP_4 dell'Esercizio commerciale della ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile ed agli CP_3 stessi continuerà, senza soluzione di continuità, ad essere applicato il CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, firmata dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale …”. Orbene, l'affermazione della perdurante applicazione, ai rapporti di lavoro già in essere con del CCNL Commercio, a titolo di continuativo, senza soluzione di continuità, vale CP_3
a dimostrare che a tali rapporti veniva già applicato tale CCNL, risultando in tal modo risolto il dubbio prospettato, solo in questo grado di giudizio, dalla società appellata.
5.2. In punto di quantificazione delle spettanze per adeguamento contrattuale e di scatti di anzianità, al ricorso sono state allegate consulenze tecniche di parte, redatte dal consulente del lavoro , a mezzo delle quali, per ciascun lavoratore, sono Persona_1 state calcolate (fra l'altro) le spettanze per adeguamento retribuzione e adeguamento scatti.
Sono state, altresì, allegate: scheda di sintesi CONF Commercio per retribuzione ed anzianità, illustrativa dei diritti dei lavoratori agli scatti di anzianità, e tabelle retributive Confcommercio dal 01.10.2013 al 01.08.2017. I calcoli elaborati dal c.t.p. appaiono corretti ed immuni da vizi;
essi sono stati elaborati considerando i dati oggettivi risultanti delle buste paga e quelli riconosciuti dalla contrattazione collettiva. 12
Nel giudizio di primo grado, la società resistente si era limitata ad affermare: “Per completezza difensiva, si contestano la fondatezza e la quantificazione dei pretesi crediti”, senza articolare alcuna censura e/o rilievo di criticità al computo che, operato dal c.t.p., era stato richiamato in ricorso, quale parte integrante (cfr. ricorso pag. 5), mercé un puntuale richiamo per relationem. Nelle memoria depositata in questo grado di giudizio, la società appellata, in via subordinata, ha osservato che dall'esame dei cedolini paga, nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2018, risultava l'indicazione degli scatti di anzianità, dell'adeguamento scatti anzianità e dell'adeguamento per rinnovo del C.C.N.L.. La censura non coglie nel segno, posto che l'oggetto della domanda dei ricorrenti non è il riconoscimento di tali voci, bensì il mancato adeguamento delle stesse, alla scadenza del triennio di congelamento. A titolo puramente esemplificativo, è sufficiente operare il raffronto fra taluni degli importi risultanti dalle buste paga e richiamati dall'appellata: € 21,95 “adeg. scatt.”; € 79,77
“rinn. c.c.n.l.”, e gli importi al medesimo titolo considerati dal c.t.p. ed adeguati ai sensi della contrattazione collettiva. Operando tale raffronto, si riscontra, sempre a titolo esemplificativo che, se per il periodo da ottobre 2014 a ottobre 2017, l'importo per adeguamento scatti era, per taluni lavoratori, di € 21,95 (come riportato nelle buste paga), da ottobre 2017 era divenuto pari a
€ 43,90, mentre le buste paga non contemplavano l'importo così come adeguato. È proprio questa la differenza rivendicata dai ricorrenti e che costituisce l'oggetto dell'adeguamento oggetto di domanda;
i conteggi sono stati elaborati dal c.t.p. analiticamente, per la posizione individuale di ciascun ricorrente. La società appellata ha, in via ulteriormente subordinata, dichiarato di contestare “i conteggi in quanto non detratti gli importi percepiti e risultanti dai cedolini paga”. Anche tale censura è infondata, posto che, in ogni elaborato, il c.t.p. ha calcolato gli importi che avrebbero dovuto esser corrisposti e gli importi effettivamente corrisposti: la differenza fra tali importi è stata riportata come totale dovuto. Solo a considerare l'apposita tabella riepilogativa, recata dalla scheda di ciascun lavoratore, si osserva che essa riporta l'importo da percepire (adeguato ai sensi della contrattazione collettiva, n.d.e.) l'importo percepito (quale recato dalla buste paga) e l'importo ancora dovuto. Oggetto della domanda è solo l'importo ancora dovuto, sì che la contestazione dell'appellata si rivela priva di pregio. I calcoli elaborati dal c.t.p. risultano, dunque, corretti, immuni da vizi logici e giuridici, e vengono posti a fondamento della decisione. Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato di diritto dei ricorrenti/appellanti a percepire, a titolo di differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014, le seguenti somme: : € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_1 contrattuale e € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 5.687,87 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_2 contrattuale e € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 7.712,94 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_3 contrattuale e € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 5.043,00 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_4 contrattuale e € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_5 contrattuale e € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti. 13
Sulle somme come sopra liquidate sono, inoltre, dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo. Per l'effetto, le società società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 [...]
e vanno condannate, in solido Controparte_2 CP_3 CP_4 fra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellante, delle somme come sopra liquidate.
6. Infondato è il secondo motivo di appello, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dello straordinario forfettizzato e l'errata applicazione della normativa circa l'onere della prova (art. 2697 c.c.). Gli appellanti hanno dedotto che lo straordinario forfettizzato era un compenso corrisposto in modo forfettario, in caso di straordinario continuativo, integrando una cifra fissa mensile che il datore di lavoro corrispondeva indipendentemente dall'ammontare delle ore di straordinario svolte ed anche indipendentemente dalla presenza o meno di ore di straordinario, avendo assunto funzione diversa da quella originaria, in quanto divenuto un superminimo, facente parte a tutti gli effetti della retribuzione ordinaria e non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro. Il motivo è infondato, posto che, sebbene sia stato affermato, in punto di diritto, che tale emolumento potesse non essere correlato alle ore di straordinario effettivamente prestate e, anzi, potesse essere erogato indipendentemente dallo svolgimento di lavoro straordinario, quale superminimo, la verificazione, in punto di fatto, delle evenienze enucleate non solo non è stata provata, ma non è stata neanche allegata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Dalla semplice indicazione recata dalle buste paga: straordinario forfettizzato, all'interprete non è consentito desumere se tale remunerazione fosse correlata all'effettivo svolgimento in modo continuativo di lavoro straordinario, in misura forfettaria, ovvero fosse divenuta un superminimo, riconosciuto pur in assenza di lavoro straordinario. A tal fine sarebbe stato necessario avere cognizione del comportamento datoriale protrattosi nel tempo e della mancata correlazione dell'emolumento al lavoro straordinario: solo in tal caso avrebbe potuto prendersi atto che trattavasi di un miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, non modificabile unilateralmente in pejus da parte del datore di lavoro. In carenza di allegazione e prova sul punto, vanno confermate le carenze assertive e probatorie già ravvisate dal primo giudice, il quale ha rilevato che mancavano le buste paga per il periodo antecedente al 2014, con conseguente rigetto del motivo di appello.
7. Non può trovare accoglimento, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, quella oggetto del terzo motivo di appello, con cui è stato chiesto di disporre a carico dell' l'onere di inserire, all'interno dei prospetti paga CP_4 degli odierni appellanti, la voce afferente alle ferie non godute alle dipendenze della
[...] e indebitamente omesse. CP_3 Nel giudizio di primo grado era stata richiesta, per questo titolo, la condanna al pagamento di un'indennità a titolo di ferie maturate e non godute, mentre in grado di appello è stata chiesta la condanna ad un facere. Tale domanda costituisce un novum, non proponibile in grado di appello.
8. Resta da statuire sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, posto che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, 14
la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). In merito, va osservato che l'esito finale della lite, quale conseguito anche in questo giudizio, è stato vittorioso, sia pur parzialmente, per i ricorrenti/appellanti, i quali fondatamente hanno adito l'A.G. ed hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività non godute, della corresponsione delle differenze sulla tredicesima e quattordicesima 2018 ( rateo gennaio 2018 e ratei luglio 2017- gennaio 2018), del diritto a percepire le differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014. Considerato l'esito vittorioso per questi profili conseguito dai ricorrenti/appellanti, essi hanno diritto alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per spese e € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per spese e € 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario dei ricorrenti/appellanti, che ne ha fatto richiesta.
Al pagamento delle spese come sopra liquidate vanno condannate in solido le società appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nei confronti di società in
[...] Parte_4 Parte_5 CP_1 cui si è fusa per incorporazione la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 377/2022 emessa CP_4 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata il 23.02.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara di diritto degli appellanti a percepire, a titolo di differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014, le seguenti somme: : € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_1 contrattuale e € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
: € 5.687,87 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_2 contrattuale e € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
€ 7.712,94 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_3 contrattuale e € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
: € 5.043,00 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_4 contrattuale e € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
15
: € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_5 contrattuale e € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo.
2. Per l'effetto, condanna le società società in cui si è fusa per CP_1 incorporazione la e in Controparte_2 CP_3 CP_4 solido fra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellante, delle somme come sopra liquidate.
3. Condanna le società società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 [...]
e in solido fra loro, al Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento, in favore del difensore distrattario dei ricorrenti/appellanti delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per spese e € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per spese e € 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 609/2022 R.G.L., vertente TRA
nato in [...] il [...], CF Parte_1
, nato in [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
, nato in [...], il [...], CF C.F._2 Parte_3
, nata in [...], il [...], CF C.F._3 Parte_4
, nato in [...], il [...], CF C.F._4 Parte_5
, rappresentati e difesi, in forza di procura allegata all'atto di appello, C.F._5 dall'Avv. Vittorio Milardi, CF , presso il cui studio in Reggio Calabria C.F._6
Via Marsala, n. 6/B, pec fax 0245503996, sono elettivamente Email_1 domiciliati appellanti CONTRO
CF , società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 P.IVA_1 [...]
CF , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2 delegato, giusta delibera del consiglio di amministrazione del 16.4.2019, rappresentata e difesa, anche separatamente, per procura in calce alla copia notificata del ricorso di primo grado, dagli Avv.ti Nunzio Rizzo, CF - pec C.F._7
e Pierluigi Rizzo, CF - pec Email_2 C.F._8
con i quali è elettivamente domiciliata presso Email_3 l'Avv. Clementina Scarfò, CF , pec C.F._9
in Reggio Calabria alla Via Paolo Pellicano Email_4 15/E appellata E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_3 Catanzaro, Via Massara, n. 22, e in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, con sede in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, n. 22 appellate contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. 2
Con ricorso depositato in data 13.02.2019, i sigg. , , Parte_1 Parte_2
, , attualmente dipendenti della Parte_3 Parte_4 Parte_5 società con inquadramento al IV livello CCNL Commercio, esponevano: CP_4
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.06.2011 al 31.01.2018 in CP_3 forza di contratto di fitto di ramo di azienda da parte della Controparte_2
[...]
- alla risoluzione del contratto di fitto, in data 01.02.2018, erano passati alle dipendenze della in forza di (nuovo) contratto di cessione di ramo di azienda a quest'ultima da CP_4 parte della CP_2
- di essere creditori nei confronti della di diversi emolumenti maturati e non CP_3 corrisposti alla data del 31.01.2018 (data di risoluzione del contratto di fitto di ramo di azienda) e segnatamente:
1. : € 19.691,72, di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_1 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 2.981,75 a titolo di ferie maturate e non godute;
€
2.475,10 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,69 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.186,78 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 2. : € 20.061,26, di cui € 5.687,86 a titolo di differenze mancato Parte_2 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 5.231,49 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 21.796,62 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 152,73 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.069,11 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 3. € 26.440,96, di cui € 7.712,94 a titolo di differenze mancato Parte_3 adeguamento contrattuale;
€ 5.004,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 7.477,85 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.773,91 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 154,98 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.294,98 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 4. : € 12.671,79, di cui € 5.043,00 a titolo di differenze mancato Parte_4 adeguamento contrattuale;
€ 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 3.740,65 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 1.523,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 140,61 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 984,27 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12); 5. : € 26.522,10 di cui € 6.619,43 a titolo di differenze mancato Parte_5 adeguamento contrattuale;
€ 8.000,00 a titolo di straordinario forfetizzato;
€ 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento scatti;
€ 6.889,21 a titolo di ferie maturate e non godute;
€ 2.348,67 a titolo di festività maturate e non godute;
€ 171,36 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.199,52 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12). Lo straordinario forfettizzato era stato corrisposto a , e fino Pt_1 Parte_2 Pt_3 al 31.12.2014, mentre non era mai stato corrisposto a . Pt_5 Quanto alle differenze retributive per scatti e adeguamenti contrattuali, rappresentavano che, sebbene in virtù di verbale sindacale del 27.05.2011, fosse stato previsto un congelamento degli scatti di anzianità e dell'adeguamento contrattuale, la CP_3 aveva omesso di corrispondere i relativi incrementi economici anche successivamente al decorso dei tre anni previsti dall'accordo. A seguito delle varie cessioni di ramo di azienda - dalla alla e da questa CP_3 CP_2 Co all'attuale - era stato trasferito solo il TFR e non anche quanto maturato a titolo di ferie maturate e non godute, festività maturate e non godute e ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati al 31.01.2018, come si evinceva dal confronto delle buste paga in atti. Convenivano, quindi innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la la e l queste ultime in qualità di coobbligate CP_3 CP_2 CP_4 3
solidali ex art. 2112 c.c., in quanto rispettivamente cedente e cessionaria, chiedendone la condanna al pagamento delle somme come sopra quantificate, con vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Si costituiva la eccependo l'inesigibilità dell'indennità sostitutiva delle ferie CP_2 non godute, il difetto di allegazione e prova con riguardo alle somme pretese a titolo di straordinario forfettario, scatti e adeguamento contrattuale. Restavano contumaci la e la CP_3 CP_4
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 377/2022, pubblicata il 23.02.2022, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna la in solido CP_3 con la e con la società in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_5 CP_4 p.t., al pagamento di € 3.814,57 in favore di , di € 3.018,35 in favore di Parte_1
, di € 4.223,87 in favore di di € 2.648,55 in favore di Parte_2 Parte_3
, di € 3.719,03 in favore di , oltre interessi legali Parte_4 Parte_5 sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
Rigetta per il resto;
Compensa le spese di lite”. Puntualizzava che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui fosse dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante era sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Nei casi in cui, come in quello in esame, l'oggetto della controversia riguardasse l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore doveva fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
gravava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni ovvero della relativa estinzione. Pertanto, laddove la parte convenuta non avesse fornito la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate, per tali titoli spettava alla parte ricorrente il relativo pagamento. Erano, invece, assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. Tuttavia - nel caso in cui le buste paga redatte dal datore di lavoro indicassero l'esistenza di lavoro straordinario o supplementare, di lavoro festivo e domenicale, di ferie non godute e di permessi retribuiti non goduti - ad esse andava attribuita efficacia probatoria di confessione stragiudiziale ex artt. 2730 e ss. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239) e, dunque, grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento di tali componenti retributive. Era provato per tabulas che i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della
[...] dal 01.06.2011 al 31.01.2018 e che l'ultima busta paga (gennaio 2018) emessa dalla CP_3 non indicava tra le voci corrisposte il rateo di tredicesima mensilità (gennaio CP_3 2018) né i ratei di quattordicesima mensilità (luglio 2017-gennaio 2018) maturati alla data del 31.01.2018. Nelle buste paga emesse da della tredicesima mensilità (2018) e della CP_4 quattordicesima mensilità (2018) erano stati liquidati solo i ratei maturati da febbraio 2018. 4
Sarebbe spettato alle società convenute, in virtù della generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei lavoratori, sì che, nella loro contumacia, non poteva che farsi riferimento a quanto ammesso dai ricorrenti e provato dalle buste paga in atti. Dalle buste paga esse si evinceva anche il mancato pagamento delle festività maturate e non godute: dal confronto dei cedolini paga di novembre 2017, della tredicesima mensilità 2017 e di dicembre 2017 si rilevava che da un mese all'altro risultava azzerato il contatore ferie e festività, come se fossero state godute a dicembre 2017, mentre risultava espletata regolarmente la prestazione lavorativa. In particolare, alla data del 31.01.2018 risultava per: ferie non Parte_1 godute 38,10 giorni, festività non godute 194,66 ore;
ferie non godute Parte_2 74,22 giorni, festività non godute 156,50 ore;
erie non godute 85,27 giorni, Parte_3 festività non godute 194,66 ore 4. C. ferie non godute 57,65 giorni, festività Parte_4 non godute 144,15 ore 5. ferie non godute 79,09 giorni, festività non Parte_5 godute 182,35 ore. I lavoratori avevano diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività non godute. Rigettava la domanda volta al conseguimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute – provvidenza che veniva di norma liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro – posto che il rapporto di lavoro era ancora in essere con l subentrata alla CP_4 [...] senza soluzione di continuità. CP_3 Rigettava le domande di pagamento delle differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati a decorrere dal giugno 2014, rivelandosi le stesse carenti sul piano assertivo prima ancora che probatorio, difettando ogni allegazione in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della affittuante/cedente dunque, all'anzianità già maturata e, infine, non era CP_5 specificato quale scatto (I, II, III etc.) e in quale momento lo stesso sarebbe maturato. La domanda era stata formulata senza essere supportata da alcuna allegazione in ordine alla effettiva anzianità di servizio riconosciuta e a quella ritenuta spettante, nonché al livello retributivo raggiunto e a quello ritenuto spettante;
sicché né la controparte, né il giudice erano stati messi in condizione di prendere posizione sul punto. Analoga genericità si rilevava con riferimento al presunto mancato riconoscimento dell'adeguamento contrattuale, non indicandosi con quale CCNL e con quale decorrenza si sarebbe registrato un incremento retributivo del salario tabellare. In merito alla mancata corresponsione dello straordinario forfettario, mancava in ricorso qualunque riferimento contrattuale a tale istituto. Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la Suprema Corte aveva costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro costituivano oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, tenuto a dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova potesse esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav., 20/02/2018, n. 4076). Parte ricorrente aveva fondato il proprio diritto sul mero assunto che tale emolumento era stato corrisposto fino ad un certo momento e poi non più, circostanza peraltro non provata, mancando le buste paga relative al periodo precedente al giugno 2014. I ricorrenti, pertanto, avevano diritto esclusivamente alla corresponsione delle differenze sulla tredicesima e quattordicesima 2018 (rispettivamente, rateo gennaio 2018 e ratei luglio 2017-gennaio 2018) e le festività non godute. Per la quantificazione degli importi dovuti era possibile utilizzare i conteggi elaborati dalle parti ricorrenti, versati in atti - non specificamente contestati e, comunque, formalmente 5
corretti ed immuni da errori ed omissioni – dai quali andavano decurtate le somme per i titoli non riconosciuti. Andavano, quindi, riconosciute le seguenti somme:
1. € 3.814,57, di cui € 2.475,10 a titolo di festività maturate e non Parte_1 godute;
€ 152,69 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.186,78 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
2. € 3.018,35, di cui € 1.796,62 a titolo di festività maturate e non Parte_2 godute;
€ 152,73 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.069,11 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
3. € 4.223,87 di cui € 2.773,91 a titolo di festività maturate e non Parte_3 godute;
€ 154,98 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.294,98 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
4. € 2.648,55 di cui € 1.523,67 a titolo di festività maturate e non Parte_4 godute;
€ 140,61 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 984,27 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12);
5. € 3.719,03 di cui € 2.348,67 a titolo di festività maturate e non Parte_5 godute;
€ 171,36 a titolo rateo tredicesima mensilità 2018 (1/12); € 1.199,52 a titolo di ratei quattordicesima mensilità 2018/2018 (7/12). Pertanto, la in solido con la e con la società CP_3 CP_5 CP_4 andava condannata al pagamento di € 3.814,57 in favore di , di € Parte_1 3.018,35 in favore di , di € 4.223,87 in favore di di € Parte_2 Parte_3 2.648,55 in favore di , di € 3.719,03 in favore di . Parte_4 Parte_5 Sulle singole componenti del credito erano, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo. Quanto alla responsabilità solidale della e della per i crediti CP_5 CP_4 maturati nel corso del rapporto di lavoro con va ricordato che la responsabilità CP_3 della derivava dalla pendenza di tali crediti alla data di retrocessione CP_5 dell'azienda a seguito della risoluzione del contratto di affitto;
mentre la responsabilità della derivava dalla circostanza che essa è stata la cessionaria del medesimo ramo CP_4 di azienda. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite venivano integralmente compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dai sigg. , Parte_1
, , . Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Con il primo motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c.
- errore di fatto derivante dalla mancata evidenziazione di elementi di fatto provati dai documenti acquisiti al giudizio – violazione dell'art. 2697 c.c. – 2702 c.c. – 2709 c.c. – scatti di anzianità e adeguamento contrattuale Nel ricorso introduttivo, gli odierni appellanti, nel richiamare preliminarmente la CCNL di riferimento (pagina 1 ricorso di primo grado: “a) Che, i ricorrenti, sono attualmente dipendenti della Società in mansioni ricomprese e riconducibili a quelle del 4° livello CP_4 ccnl commercio”) e le vicissitudini che avevano caratterizzato il rapporto di lavoro (cfr. ricorso introduttivo del giudizio pagine 1-2 lettere a-b-c-d-e), a fondamento della pretesa avevano fornito le relative prove documentali, per tali da intendersi i prospetti paga dei lavoratori;
le consulenze tecniche di parte dettagliate, contenenti i conteggi di quanto effettivamente spettante con espresso riferimento agli istituti contrattuali ed ai conseguenti risvolti in termini di retribuzione differita;
le comunicazioni del passaggio dalla CP_3 6
Cont alla e da quest'ultima all' nonché le copie dei verbali di accordo CP_2 CP_4 sottoscritti dalle parti in sede sindacale. Tali documenti, unitamente a quanto riportato nel ricorso introduttivo, avrebbero dovuto fornire al giudicante un quadro tutt'altro che generico in merito alla richiesta delle differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e all'adeguamento contrattuale maturati dai dipendenti a decorrere dal giugno 2014. La contrattazione collettiva di riferimento era stata reiteratamente individuata ed evidenziata in quella del settore Commercio, con la specifica indicazione degli articoli che si ritenevano violati, cfr. pagina 1 ricorso di primo grado ed erano stati pedissequamente indicati tanto le norme di legge quanto gli articoli della CCNL invocati (cfr. pagine 7-8 ricorso). Per una maggiore e completa esaustività dei diritti reclamati, erano state depositate, per ogni singolo dipendente, altrettante consulenze tecniche di parte finalizzate ad individuare, l'an dei diritti reclamati ed il relativo quantum (cfr. allegati del fascicolo di parte di primo grado, dal n. 27 al n. 31, CTP). Per tali motivi, la sentenza era errata e doveva essere riformata nella parte in cui aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere le differenze retributive per scatti di anzianità ed adeguamento contrattuale. Con il secondo motivo lamentavano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., in relazione alla disciplina dello straordinario forfettizzato e alla normativa circa l'onere della prova (art. 2697 c.c.) Lo straordinario forfettizzato, benché non fosse un istituto contrattualmente previsto, era un compenso corrisposto in modo forfettario, in caso di straordinario continuativo. Il compenso forfettario per il lavoro straordinario accordato al lavoratore per lungo tempo, laddove non correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituiva attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assumeva funzione diversa da quella originaria. Esso, infatti, diveniva un superminimo, facente parte a tutti gli effetti della retribuzione ordinaria e per questo motivo non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro. (cfr Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2020, n. 24145; Cass. 5 gennaio 2015 n. 4; Cass. 12 gennaio 2011, n. 542). I lavoratori della transitati a seguito di cessione di azienda dapprima alla CP_3 e, successivamente, da quest'ultima all' ai sensi e per gli effetti CP_2 CP_4 dell'art. 2112 c.c., avevano il diritto a conservare lo straordinario forfettizzato, essendo un diritto acquisito attribuito dall'azienda cedente, ricevuto dagli stessi come si evinceva dai prospetti paga allegati al ricorso introduttivo, e riconosciuto dalla sin dall'atto di CP_3 assunzione. (allegati n. 32-36 fascicolo di primo grado) Con terzo motivo, in virtù dell'operatività dell'art. 2112 c.c., non contestabile l'indebita decurtazione delle ferie, chiedevano disporre a carico dell' l'onere di inserire CP_4 all'interno dei prospetti paga degli odierni appellanti nella voce afferente le ferie non godute i giorni già maturati alle dipendenze della ndebitamente omessi. CP_3 Il Tribunale, pur avendo riconosciuto che dalle buste paga “si rileva che da un mese all'altro risulta azzerato il contatore ferie e festività, come se fossero state godute a dicembre 2017 mentre invece, risulta espletata regolarmente la prestazione lavorativa”, aveva rigettato la domanda, ritenendo che tale provvidenza economica venisse liquidata di norma alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre avrebbe dovuto disporre a carico dell'
[...] subentrata senza soluzione di continuità alla l'onere di inserire all'interno CP_4 CP_3 delle buste paga la voce retributiva richiesta. Chiedevano, dunque, in parziale riforma alla sentenza n. 377/2022 emessa in data 23.02.2022 dal Giudice del Lavoro di Reggio Calabria:
1. In via preliminare, dichiarare e statuire a carico di , il diritto dei ricorrenti ad avere inserito nei correnti prospetti paga, CP_4 il credito ferie maturato alle dipendenze della società cedente;
dichiarare e statuire il diritto 7
dei ricorrenti di percepire a titolo di differenze retributive per adeguamento del CCNL, agli scatti di anzianità, straordinario forfettario, le seguenti somme: € Parte_1 12.841,40, di cui: € 6.619,43 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale €
5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 11.811,32, di cui € 5.687,87 a titolo di differenze mancato Parte_2 adeguamento contrattuale € 5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 14.739,24, di cui € 7.712,94 a titolo Parte_3 di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 5.004,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ Parte_4
6.282,60, di cui € 5.043,00 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 15.913,34, di cui € Parte_5 6.619,43 a titolo di differenze mancato adeguamento contrattuale, € 8.000,00 a titolo di straordinario forfettizzato, € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti, o quelle diverse, maggiori o minori somme che dovessero emergere in corso di causa con in più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo Cont soddisfo.
3. Per l'effetto, condannare la in solido con la e l CP_3 CP_2 CP_4 e/o ciascuno secondo l'eventuale rispettiva competenza, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, a corrispondere ai ricorrenti distintamente le somme come sopra indicate o quelle diverse, maggiori o minori somme che dovessero emergere in corso di causa con in più gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da ogni singola scadenza fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitasi, la società in cui si era fusa per incorporazione la CP_1 [...]
resisteva all'appello, eccependone in primo lugo Controparte_2 l'inammissibilità, in quanto proposto nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, posto che la si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nella CP_2 CP_1 con effetto dal 01.10.2020, laddove l'appello era stato depositato successivamente. Eccepiva, ancora, l'inammissibilità dell'appello per alterazione del petitum e del thema decidendum, poiché i ricorrenti, in luogo della condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, avevano chiesto “di inserire nel contatore ferie i corrispondenti giorni di ferie maturati alla data di cessione del ramo di azienda”. Infondata era la pretesa di compensi per “straordinario forfettizzato”, atteso che non era stata data alcuna prova che i ricorrenti avessero percepito, prima del giugno 2014, gli indicati compensi per “straordinario forfettizzato”, essendo stati prodotti solo i cedolini paga decorrenti da tale mese;
non era stato allegato che i ricorrenti avessero continuato a svolgere prestazioni straordinarie, tali da legittimare il pagamento dei relativi compensi, forfettizzati o meno e, nel merito, contestava che avessero svolto prestazioni straordinarie dal gennaio 2015 in poi. Eccepiva l'infondatezza del ricorso per mancata allegazione dell'applicazione del C.C.N.L. da parte della Parte_6 I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare che ai rapporti di lavoro con la fosse stato applicato il C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Parte_6 terziario, distribuzione e servizi. In assenza di tale prova, la valutazione sulla congruità della retribuzione non poteva che essere operata in virtù dell'art. 36 della Costituzione e i ricorrenti non avevano allegato l'inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto alla retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 Cost.. Era inammissibile la domanda relativa agli scatti di anzianità, per mancata indicazione del numero degli scatti, delle date di maturazione, del valore economico degli scatti stessi, della progressione degli scatti e della previsione specifica del C.C.N.L.. 8
Era inammissibile la domanda relativa all'adeguamento contrattuale per mancata indicazione della decorrenza e della fonte contrattuale, né era stata operata la quantificazione. Infondata era la tesi dei ricorrenti, secondo cui le carenze del ricorso introduttivo fossero state sanate dalle relazioni peritali versate in atti. In via subordinata, affermava che dall'esame dei cedolini paga, prodotti dai ricorrenti, risultasse l'indicazione sia degli scatti di anzianità e del rinnovo del C.C.N.L. e, in via ancora più subordinata, contestava i conteggi in quanto non detratti gli importi percepiti e risultanti dai cedolini paga. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio.
Con ordinanza del 13.03.2023 veniva dichiarata la contumacia delle società appellate e CP_3 CP_4
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Infondata è la preliminare eccezione, proposta dall'appellata la società CP_1 in cui si era fusa per incorporazione la di Controparte_2 inammissibilità dell'appello, in quanto proposto nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, posto che la si era estinta a seguito di fusione per incorporazione nella CP_2
CP_1 Invero, “nel caso di fusione di società per incorporazione in corso di causa, la incorporata, ove la incorporante rimanga estranea al processo, può impugnare la decisione
o anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte, a mezzo dello stesso difensore per effetto della procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante
o di quella nata dalla fusione paritaria”. (Cass. civ. sez. trib., 21/03/2024, n. 7700). È incontroverso, secondo il precetto enunciato da Cass., SS. UU. n. 21970/2021, che "la fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati;
la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c."., con la precisazione che i rapporti giuridici, secondo le disposizioni dell'art. 2504 bis c.p.c., proseguono in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato. Ciò posto, la pronuncia n. 7700/2024 prima citata in massima, ha precisato, in motivazione, che “in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la previsione dell'art. 2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici "anche processuali" delle società incorporate vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - evita ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali. Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del 9
processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis cod. civ., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte. Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis cod. civ., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa
o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ., con l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 cod. proc. civ.. La ratio degli artt. 299 ss. cod. proc. civ. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva, a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza. Nel caso in cui la società incorporante rimane estranea al processo, la società (incorporata o fusa) può impugnare la decisione (ed anche ricevere la notifica dell'impugnazione dalla controparte) tramite lo stesso difensore della società incorporata per effetto di procura estesa a tutti i gradi di giudizio, fermo restando il principio che tutti i rapporti sostanziali e processuali continuano nell'ambito della società incorporante o nata dalla fusione paritaria”. Esclusa la necessità di interruzione del processo, nel caso di fusione per incorporazione avvenuta nel corso del giudizio, come nella fattispecie, deve darsi atto che la era parte del giudizio di primo grado, con Controparte_2 estraneità della incorporante, nonostante la fusione per incorporazione nella CP_1 avesse avuto effetto dal 01.10.2020. Poiché nei confronti della (e non della è stata emessa in data CP_2 CP_1 23.02.2022 la sentenza, nonostante la fusione per incorporazione fosse già avvenuta, secondo il principio di diritto prima riportato, la ben poteva ricevere la notifica CP_2 dell'impugnazione proposta dagli odierni appellanti.
L'eccezione è, dunque, infondata e va rigettata.
5. È fondato il primo motivo di appello, con cui è stata lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. - errore di fatto derivante dalla mancata evidenziazione di elementi di fatto provati dai documenti acquisiti al giudizio – violazione dell'art. 2697 c.c. – 2702 c.c. – 2709 c.c. – in relazione alle statuizioni sull'adeguamento degli scatti di anzianità e sull'adeguamento contrattuale. Invero, come esposto dagli appellanti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, era stato affermato:
“ … i ricorrenti, sono attualmente dipendenti della Società in mansioni CP_4 ricomprese e riconducibili a quelle del 4° livello ccnl commercio” (pag. 1 del ricorso);
“ … nel caso di specie, i ricorrenti, con riferimento all'attività lavorativa svolta, hanno diritto ai sensi degli artt. 36 della Costituzione, 2099 del Codice Civile, 192 e 193 del CCNL Commercio, ad un trattamento economico e normativo adeguato che, dunque, tenga conto delle relative differenze retributive, per il mancato adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità maturati nel corso del tempo. Nello specifico, i ricorrenti non hanno percepito la retribuzione adeguata, così come prevista dal CCNL Commercio, all'art. 193, primo comma, 10
sulla base del quale: “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali
o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 192; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva”. In particolare, l'art. 192 del CCNL Commercio stabilisce testualmente: “Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali”. Ugualmente dicasi per ciò che concerne i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità (artt.207-208 ccnl) piuttosto che per ferie maturate e non godute (art. 147 e ss ccnl) o per le festività maturate e non godute (artt.142 – 143 ccnl), le quali, benché maturate, non solo non sono state corrisposte dalla società ma, non sono state trasferite alle cessionarie e CP_3 devono perciò essere corrisposte ai ricorrenti”. (pagg. 7 - 8 del ricorso);
“ … con riferimento agli scatti ed all'adeguamento contrattuale, in data 27 maggio 2011, a seguito del verbale di incontro redatto da Controparte_2 e dalle Organizzazioni Sindacali, l'azienda interessata alla gestione CP_3 CP_3 del ramo d'azienda, dichiarava di voler “intervenire sul congelamento degli scatti di anzianità e degli aumenti contrattuali per il periodo di un triennio”, al fine di rilancio commerciale del punto vendita (all.10); che, a tal fine, le parti convenivano la possibilità di congelare gli scatti di anzianità e l'adeguamento contrattuale per un periodo triennale dal subentro (all.10); che, tuttavia, parte datoriale (rectius faceva permanere il congelamento degli CP_3 scatti e dell'adeguamento contrattuale anche successivamente al periodo triennale previsto dall'accordo; che, difatti, a seguito di una revisione dei prospetti paga afferenti il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della si è avuto modo di verificare un mancato Controparte_6 adeguamento degli aumenti contrattuali oltre che degli scatti di anzianità …” (pag. 3 del ricorso). È indubbio, pertanto, che i ricorrenti abbiano fondato i rivendicati diritti, oltre che sull'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c., sugli artt. 192 e 193 CCNL Commercio, il cui testo era stato pedissequamente trascritto nel corpo del ricorso. È altresì agevole riscontrare dalle allegazione contenute in ricorso che i ricorrenti hanno lamentato il mancato adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità previsti dal CCNL Commercio per il periodo successivo al triennio di congelamento di cui al verbale di incontro, in data 27.05.2011, redatto da Controparte_2 [...]
interessata alla gestione del ramo d'azienda, e dalle Organizzazioni Sindacali. CP_3 Il ricorso, cfr. pag. 8, afferma il diritto alle differenze retributive “evidenziate dal conteggio formulato che si allega al presente ricorso, con l'applicazione del livello retributivo del CCNL di categoria assunto come riferimento a partire dalle mansioni effettivamente svolte”. In allegato al ricorso, come analiticamente indicato in calce allo stesso, sono stati acclusi: copie buste paga 2018; copie prospetti paga da giugno 2014 a gennaio 2018; copie note di comunicazione passaggio dei lavoratori da una società all'altra; copie verbali di accordo sindacale del 27.05.2011 e del 10.01.2018; consulenze tecniche di parte aventi ad oggetto il computo delle spettanze per ciascun titolo richieste da ogni ricorrente. Alle consulenze tecniche di parte, predisposte dal consulente del lavoro
[...]
, sono state allegate schede di sintesi del contratto collettivo commercio relative Per_1
a retribuzione ed indennità e tabelle retributive dal 01.10.2013 al 01.08.2017. A fronte di ciò, è giudizio di questa Corte che, contrariamente da quanto ritenuto in sentenza, siano stati allegati e provati, per le domande aventi ad oggetto l'adeguamento contrattuale e gli scatti di anzianità, tutti gli elementi costitutivi. 11
Peraltro, l'oggetto della domanda era l'adeguamento contrattuale e degli scatti di anzianità, congelati per un triennio, a seguito del verbale di incontro in data 27.05.2011 fra le Organizzazioni Sindacali e Controparte_2 CP_3
l'azienda interessata alla gestione del ramo d'azienda, e non più ripristinati alla CP_3 scadenza del triennio, sì che la cognizione invocata era correlata al raffronto fra ciò che risultava effettivamente corrisposto, quale risultante dalle buste paga, e ciò che, in applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva, avrebbe dovuto esser riconosciuto dal 01.06.2014 (a triennio di congelamento scaduto) a titolo di adeguamento contrattuale e di scatti di anzianità.
5.1. Quanto all'applicazione del CCNL Commercio ai contratti di lavoro in oggetto, va osservato che nel giudizio di primo grado la società convenuta non aveva articolato alcuna contestazione, essendosi limitata ad affermare nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado: “La domanda volta al preteso pagamento di pretese spettanze retributive a titolo di scatti di anzianità ed adeguamento contrattuale è inammissibile in quanto: non indicati gli scatti di anzianità asseritamente spettanti e da quando sarebbero maturati;
non individuato l'adeguamento contrattuale e la relativa decorrenza” e “Per completezza difensiva, si contestano la fondatezza e la quantificazione dei pretesi crediti” (così memoria difensiva pagg. 6 – 7). Nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio, la società appellata ha, per la prima volta, dedotto: “I ricorrenti avrebbero dovuto allegare e poi provare che ai rapporti di lavoro con la sia stato applicato il c.c.n.l. per i dipendenti da Parte_6 aziende del terziario, distribuzione e servizi”. L'esigenza di assolvimento di siffatto onere probatorio in realtà non sussisteva, posto che - inequivoco che i lavoratori avessero invocato l'applicazione delle norme del CCNL Commercio, che è il contratto applicabile ai dipendenti del terziario, distribuzione e servizi – l'applicazione di tale CCNL ai rapporti di lavoro in oggetto non è stata contestata, sì che la questione era incontroversa e non vi era necessità di assolvimento dell'onere probatorio solo in questa sede invocato dall'appellata. Ad ogni buon fine, dal verbale di accordo del 10.01.2018 fra Controparte_2
e le organizzazioni sindacali, risulta quanto segue: “La
[...] CP_3 [...]
…, subentrerà nel rapporto di lavoro in corso con tutti i lavoratori dipendenti CP_4 dell'Esercizio commerciale della ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile ed agli CP_3 stessi continuerà, senza soluzione di continuità, ad essere applicato il CCNL Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, firmata dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale …”. Orbene, l'affermazione della perdurante applicazione, ai rapporti di lavoro già in essere con del CCNL Commercio, a titolo di continuativo, senza soluzione di continuità, vale CP_3
a dimostrare che a tali rapporti veniva già applicato tale CCNL, risultando in tal modo risolto il dubbio prospettato, solo in questo grado di giudizio, dalla società appellata.
5.2. In punto di quantificazione delle spettanze per adeguamento contrattuale e di scatti di anzianità, al ricorso sono state allegate consulenze tecniche di parte, redatte dal consulente del lavoro , a mezzo delle quali, per ciascun lavoratore, sono Persona_1 state calcolate (fra l'altro) le spettanze per adeguamento retribuzione e adeguamento scatti.
Sono state, altresì, allegate: scheda di sintesi CONF Commercio per retribuzione ed anzianità, illustrativa dei diritti dei lavoratori agli scatti di anzianità, e tabelle retributive Confcommercio dal 01.10.2013 al 01.08.2017. I calcoli elaborati dal c.t.p. appaiono corretti ed immuni da vizi;
essi sono stati elaborati considerando i dati oggettivi risultanti delle buste paga e quelli riconosciuti dalla contrattazione collettiva. 12
Nel giudizio di primo grado, la società resistente si era limitata ad affermare: “Per completezza difensiva, si contestano la fondatezza e la quantificazione dei pretesi crediti”, senza articolare alcuna censura e/o rilievo di criticità al computo che, operato dal c.t.p., era stato richiamato in ricorso, quale parte integrante (cfr. ricorso pag. 5), mercé un puntuale richiamo per relationem. Nelle memoria depositata in questo grado di giudizio, la società appellata, in via subordinata, ha osservato che dall'esame dei cedolini paga, nel periodo da settembre 2017 a gennaio 2018, risultava l'indicazione degli scatti di anzianità, dell'adeguamento scatti anzianità e dell'adeguamento per rinnovo del C.C.N.L.. La censura non coglie nel segno, posto che l'oggetto della domanda dei ricorrenti non è il riconoscimento di tali voci, bensì il mancato adeguamento delle stesse, alla scadenza del triennio di congelamento. A titolo puramente esemplificativo, è sufficiente operare il raffronto fra taluni degli importi risultanti dalle buste paga e richiamati dall'appellata: € 21,95 “adeg. scatt.”; € 79,77
“rinn. c.c.n.l.”, e gli importi al medesimo titolo considerati dal c.t.p. ed adeguati ai sensi della contrattazione collettiva. Operando tale raffronto, si riscontra, sempre a titolo esemplificativo che, se per il periodo da ottobre 2014 a ottobre 2017, l'importo per adeguamento scatti era, per taluni lavoratori, di € 21,95 (come riportato nelle buste paga), da ottobre 2017 era divenuto pari a
€ 43,90, mentre le buste paga non contemplavano l'importo così come adeguato. È proprio questa la differenza rivendicata dai ricorrenti e che costituisce l'oggetto dell'adeguamento oggetto di domanda;
i conteggi sono stati elaborati dal c.t.p. analiticamente, per la posizione individuale di ciascun ricorrente. La società appellata ha, in via ulteriormente subordinata, dichiarato di contestare “i conteggi in quanto non detratti gli importi percepiti e risultanti dai cedolini paga”. Anche tale censura è infondata, posto che, in ogni elaborato, il c.t.p. ha calcolato gli importi che avrebbero dovuto esser corrisposti e gli importi effettivamente corrisposti: la differenza fra tali importi è stata riportata come totale dovuto. Solo a considerare l'apposita tabella riepilogativa, recata dalla scheda di ciascun lavoratore, si osserva che essa riporta l'importo da percepire (adeguato ai sensi della contrattazione collettiva, n.d.e.) l'importo percepito (quale recato dalla buste paga) e l'importo ancora dovuto. Oggetto della domanda è solo l'importo ancora dovuto, sì che la contestazione dell'appellata si rivela priva di pregio. I calcoli elaborati dal c.t.p. risultano, dunque, corretti, immuni da vizi logici e giuridici, e vengono posti a fondamento della decisione. Per tutti i motivi esposti, il primo motivo di appello è fondato e deve trovare accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato di diritto dei ricorrenti/appellanti a percepire, a titolo di differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014, le seguenti somme: : € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_1 contrattuale e € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 5.687,87 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_2 contrattuale e € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
€ 7.712,94 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_3 contrattuale e € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 5.043,00 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_4 contrattuale e € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti;
: € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_5 contrattuale e € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti. 13
Sulle somme come sopra liquidate sono, inoltre, dovuti gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo. Per l'effetto, le società società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 [...]
e vanno condannate, in solido Controparte_2 CP_3 CP_4 fra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellante, delle somme come sopra liquidate.
6. Infondato è il secondo motivo di appello, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dello straordinario forfettizzato e l'errata applicazione della normativa circa l'onere della prova (art. 2697 c.c.). Gli appellanti hanno dedotto che lo straordinario forfettizzato era un compenso corrisposto in modo forfettario, in caso di straordinario continuativo, integrando una cifra fissa mensile che il datore di lavoro corrispondeva indipendentemente dall'ammontare delle ore di straordinario svolte ed anche indipendentemente dalla presenza o meno di ore di straordinario, avendo assunto funzione diversa da quella originaria, in quanto divenuto un superminimo, facente parte a tutti gli effetti della retribuzione ordinaria e non riducibile unilateralmente dal datore di lavoro. Il motivo è infondato, posto che, sebbene sia stato affermato, in punto di diritto, che tale emolumento potesse non essere correlato alle ore di straordinario effettivamente prestate e, anzi, potesse essere erogato indipendentemente dallo svolgimento di lavoro straordinario, quale superminimo, la verificazione, in punto di fatto, delle evenienze enucleate non solo non è stata provata, ma non è stata neanche allegata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Dalla semplice indicazione recata dalle buste paga: straordinario forfettizzato, all'interprete non è consentito desumere se tale remunerazione fosse correlata all'effettivo svolgimento in modo continuativo di lavoro straordinario, in misura forfettaria, ovvero fosse divenuta un superminimo, riconosciuto pur in assenza di lavoro straordinario. A tal fine sarebbe stato necessario avere cognizione del comportamento datoriale protrattosi nel tempo e della mancata correlazione dell'emolumento al lavoro straordinario: solo in tal caso avrebbe potuto prendersi atto che trattavasi di un miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, non modificabile unilateralmente in pejus da parte del datore di lavoro. In carenza di allegazione e prova sul punto, vanno confermate le carenze assertive e probatorie già ravvisate dal primo giudice, il quale ha rilevato che mancavano le buste paga per il periodo antecedente al 2014, con conseguente rigetto del motivo di appello.
7. Non può trovare accoglimento, in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, quella oggetto del terzo motivo di appello, con cui è stato chiesto di disporre a carico dell' l'onere di inserire, all'interno dei prospetti paga CP_4 degli odierni appellanti, la voce afferente alle ferie non godute alle dipendenze della
[...] e indebitamente omesse. CP_3 Nel giudizio di primo grado era stata richiesta, per questo titolo, la condanna al pagamento di un'indennità a titolo di ferie maturate e non godute, mentre in grado di appello è stata chiesta la condanna ad un facere. Tale domanda costituisce un novum, non proponibile in grado di appello.
8. Resta da statuire sulle spese di entrambi i gradi di giudizio, posto che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, 14
la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”. (Cass. civ. sez. III - 12/04/2018, n. 9064). In merito, va osservato che l'esito finale della lite, quale conseguito anche in questo giudizio, è stato vittorioso, sia pur parzialmente, per i ricorrenti/appellanti, i quali fondatamente hanno adito l'A.G. ed hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività non godute, della corresponsione delle differenze sulla tredicesima e quattordicesima 2018 ( rateo gennaio 2018 e ratei luglio 2017- gennaio 2018), del diritto a percepire le differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014. Considerato l'esito vittorioso per questi profili conseguito dai ricorrenti/appellanti, essi hanno diritto alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per spese e € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per spese e € 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario dei ricorrenti/appellanti, che ne ha fatto richiesta.
Al pagamento delle spese come sopra liquidate vanno condannate in solido le società appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, nei confronti di società in
[...] Parte_4 Parte_5 CP_1 cui si è fusa per incorporazione la in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t., in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 [...] in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 377/2022 emessa CP_4 dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata il 23.02.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede: 1. In accoglimento del primo motivo di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara di diritto degli appellanti a percepire, a titolo di differenze retributive connesse agli scatti di anzianità e di adeguamento contrattuale maturati da giugno 2014, le seguenti somme: : € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_1 contrattuale e € 1.271,97 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
: € 5.687,87 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_2 contrattuale e € 1.119,45 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
€ 7.712,94 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_3 contrattuale e € 2.022,30 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
: € 5.043,00 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_4 contrattuale e € 1.239,60 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo;
15
: € 6.619,43 a titolo di differenze da mancato adeguamento Parte_5 contrattuale e € 1.293,91 a titolo di mancato adeguamento di scatti, oltre interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione al saldo.
2. Per l'effetto, condanna le società società in cui si è fusa per CP_1 incorporazione la e in Controparte_2 CP_3 CP_4 solido fra loro, al pagamento, in favore di ciascun appellante, delle somme come sopra liquidate.
3. Condanna le società società in cui si è fusa per incorporazione la CP_1 [...]
e in solido fra loro, al Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento, in favore del difensore distrattario dei ricorrenti/appellanti delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 379,50 per spese e € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 569,25 per spese e € 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti