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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 8212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8212 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15046/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRELLO SANTINA elettivamente domiciliato in VIA LATTUADA, 20 20135 MILANO presso il difensore avv. PARRELLO SANTINA
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVOTTI LUCA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 AS IN ( ) elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA N. 56 C.F._2 MILANO presso il difensore avv. CANEVOTTI LUCA
Appellata
CONCLUSIONI Per
Parte_1 L'appellante, richiamate le istanze e deduzioni già svolte in causa e riservata
Parte_1 agli scritti conclusivi ogni ulteriore deduzione, rassegna le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così GIUDICARE: 1) accogliere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1305/2023,
Parte_1 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Milano, nella causa R.G. n. 34287/2020, depositata in data 21.02.2023 e notificata in data 7.03.2023 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande svolte in primo grado dal Sig. nei confronti di
Parte_1
di seguito riproposte: Controparte_2
a) in principalità: accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., nonché l'inidoneità della prova scritta fornita in sede monitoria ex art. 634 II co c.p.c., e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva o il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso di e conseguentemente revocare il decreto Controparte_2
pagina 1 di 6 ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto il Sig. da ogni domanda ex Parte_1 adverso proposta;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza e l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 1757 c.c. o, in ulteriore subordine, l'insussistenza del credito azionato in monitorio e l'infondatezza della pretesa creditoria di per i motivi dedotti in atti e a verbale, anche Controparte_2 per violazione dei doveri che regolano la professione di mediatore, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto il Sig. da ogni Parte_1 domanda ex adverso proposta e dichiarando che nulla è dovuto per l'intermediazione immobiliare asseritamente svolta da ovvero, in subordine, disporre - anche in via Controparte_2 equitativa - una riduzione della provvigione che fosse ritenuta eventualmente dovuta tenuto conto di quanto dedotto dal Sig. in atti;
Parte_1 c) in via riconvenzionale: disporre la restituzione in favore del Sig. Parte_1 dell'importo precettato già corrisposto in data 11.06.2020 e conseguentemente condannare al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 2.460,48 - ovvero del diverso importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, disponendo le eventuali compensazioni tra l'importo che risulterà dovuto al Sig. e gli Parte_1 importi eventualmente spettanti a per le causali di cui al ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto;
d) in ogni caso: concedere al Sig. il favore integrale delle spese e compensi di Parte_1 lite ex D.M. n. 55/2014 del primo grado di giudizio, oltre IVA e CPA, e condannare al pagamento, in favore del Sig. di una somma Controparte_2 Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c.;
2) concedere all'appellante il favore integrale di spese e compensi di lite ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) conseguentemente, condannare a restituire al Sig. Controparte_2 Parte_1 l'importo da quest'ultimo versato in forza della sentenza appellata, oltre interessi dal dì del
[...] pagamento a quello in cui avverrà la restituzione;
4) in via istruttoria, si reitera l'istanza di ammissione di prova per testi, già svolta in primo grado e non ammessa, sulle circostanze dedotte dal n. 1 al n. 39 della narrativa dell'atto di citazione (da intendersi qui interamente richiamate e non ritrascritte per mere esigenze di brevità) con i sei testi indicati nello stesso atto;
5) respingere ogni domanda, eccezione e contestazione svolta dall'appellata, in quanto infondata per tutte le ragioni dedotte in atti.
Per limitata semplificata Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare in ogni sua parte l'appello promosso dal Sig. per le ragioni Parte_1 tutte in fatto e in diritto esposte in atti, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, N. 1305/2023, pubblicata in data 21.02.2023;
2) In ogni caso, respingere e rigettare qualsivoglia domanda - ivi compresa a titolo riconvenzionale
- in atti formulata da parte appellante nel proprio atto d'appello nei confronti di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata e/o non
[...] provata, per le ragioni tutte in fatti e in diritto esposte in atti;
3) In via gradata:
pagina 2 di 6 3.1) Nel merito, in ogni caso, rigettare, in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, l'opposizione presentata da parte del Sig. Parte_1 nei confronti di e, per l'effetto, confermare il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020; 3.2) In ogni caso, respingere in ogni sua parte l'opposizione presentata da parte del Sig. Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
[...] Controparte_2 Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020, poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti, di merito ed in diritto, esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2 della somma di € 1.342,00 in sorte capitale, oltre agli interessi e spese di lite, e così per l'importo complessivo di € 2.460,48, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, come portato dall'atto di precetto notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020, o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa;
3.3) In ogni caso, rigettare in ogni sua parte la domanda riconvenzionale dedotta dal Sig.
nonché qualsivoglia domanda e/o eccezione e/o istanza mossa da parte Parte_1 appellante Sig. avverso in quanto inammissibile, Parte_1 Controparte_2 improcedibile, nonché in ogni caso infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte espresse in narrativa;
4. In via istruttoria: ammettersi le domande istruttorie come formulate nell'interesse di di cui a pag. 20 e ss. della comparsa di costituzione e risposta in appello Controparte_2 del 25.07.2023, da intendersi qui interamente richiamate e ritrascritte;
5. In ogni caso sulle spese: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, oltre CNP 4% e IVA 22%, sia per la fase monitoria, sia per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, come liquidate in Sentenza del Giudice di Pace di Milano, N. 1305/2023; si domanda, inoltre, in ogni caso, la condanna nei confronti del Sig. al pagamento delle spese del presente giudizio d'appello. Parte_1
pagina 3 di 6 Motivazione proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n.1305/2023, che Parte_1 aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3974/2020, con il quale veniva ingiunto all'appellante il pagamento a favore della dell'importo di € 1.342,00, a Controparte_2 titolo di corrispettivo per la mediazione di una locazione immobiliare, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il primo motivo d'appello è relativo alla omessa pronuncia sulle domande di revoca del decreto ingiuntivo per il difetto delle condizioni di ammissibilità e l'inidoneità della prova scritta, nonché sul difetto di legittimazione o titolarità del rapporto della e sulla violazione Controparte_2 dei doveri di diligenza e correttezza del mediatore.
Un altro vizio è nel non aver valutato correttamente le prove, nell'aver errato per non aver considerato il mancato avveramento della condizione sospensiva per la mancata consegna della fideiussione ed aver riconosciuto il diritto alla provvigione nonostante la violazione dei doveri del mediatore.
L'appellante concludeva come riportato in epigrafe. si costituiva nel giudizio di appello e chiedeva la conferma della Controparte_2 sentenza oggetto di impugnazione, essendo immune da censure ed esente da vizi.
Contestava tutti i motivi di appello chiedendo di confermare la sentenza appellata, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In particolare richiamava la motivazione della sentenza appellata che aveva risposto espressamente alle domande di parte opponente, in senso negativo, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, ribadendo l'esistenza del diritto di credito della risultante, sia nell'an che nel quantum, Controparte_2 certo, liquido ed esigibile e la legittimazione della stessa ad azionare tale credito in sede giudiziale.
L'appellata concludeva come riportato in epigrafe.
L'appello è ammissibile, essendo stati indicati i vizi della sentenza impugnata e le parti censurate con sufficiente specificità, ma è infondato e deve essere respinto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Innanzitutto si osserva che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura e dell'estratto autentico delle scritture contabili che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., è prova scritta idonea ad emettere il decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di beni e prestazioni di servizi. Nella specie la pretesa creditoria del ricorrente è costituita dalla provvigione, che è il compenso del servizio di mediazione, pertanto il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una idonea prova scritta.
La legittimazione della ad agire per il pagamento della provvigione e la Controparte_2 titolarità della stessa del rapporto di mediazione, risulta dalle comunicazioni scambiate tra le parti e pagina 4 di 6 prodotte da entrambe (tra le altre: doc. n 8 fasc. opposta e sub doc 3, 15, 16 opponente). In particolare le comunicazioni sono intercorse tra le signore legale rappresentante della società Testimone_1
e moglie di e riguardano Controparte_2 Testimone_2 Parte_1
l'attività di mediazione per la conclusione di un contratto di locazione dell'immobile di proprietà del sito in Milano, Via Giannone n. 9. Parte_1
Infatti, a norma dell'art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e nella specie è documentalmente provato lo svolgimento di fatto del rapporto di mediazione tra i soggetti suindicati per concludere un contratto di locazione dell'immobile di proprietà del Parte_1
La circostanza dedotta dall'appellante e provata dalla visura camerale storica della
(doc 3 fasc. opposta), che la predetta società risultasse inattiva sino al Controparte_2
20.6.2019, è del tutto irrilevante ai fini del diritto della alla provvigione Controparte_2 per la mediazione, in quanto dalla visura camerale risulta anche che la stessa società era esistente dal
2017 (è stata costituita il 7.11.2017) e che, in forza dell'art. 1755 c.c., il diritto alla provvigione sorge per lo svolgimento di fatto dell'attività di mediazione e la conclusione dell'affare.
Parimenti irrilevante al fine del diritto alla provvigione è l'applicazione alla Controparte_2
di una sanzione disciplinare da parte della Camera di Commercio, che attiene alle irregolarità
[...] ravvisate nelle modalità operative della società (doc. n 34 fasc. opponente), ma che non esclude l'attività di mediazione in concreto svolta dalla società, che ha portato alla conclusione del contratto di locazione sottoscritto in data 2 maggio 2019 (doc. n 17 e n 18 fasc. opponente).
Non risulta neppure la violazione da parte del mediatore di obbligazioni inerenti la sua attività di mediazione in relazione alla posizione dell'appellante, essendo invece provato l'assolvimento del compito del mediatore di mettere in relazione le parti per la conclusione di un affare, che è avvenuto nella specie.
Risulta inoltre documentalmente che la fideiussione richiesta dal locatore è stata rilasciata il 23.4.2019 dal terzo (la fideiussione sottoscritta dal è prodotta sub doc. n 7 fasc. opposta) Persona_1 Per_1
e la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n 8-10 fasc. opposta) dimostra che la fideiussione è stata messa a disposizione del presso l'agenzia immobiliare e non è stata ritirata dal predetto Parte_1 essendo sorta una controversia per il pagamento della provvigione.
In particolare il assumeva di aver pattuito la misura della provvigione in € 700,00, mentre Parte_1 la negava l'esistenza di un accordo in tal senso e chiedeva il pagamento Controparte_2 della provvigione in misura pari a una mensilità di locazione (€ 1.100,00).
Sulla misura della provvigione, non è provata l'esistenza di un accordo tra le parti. pagina 5 di 6 Non risulta infatti l'accettazione della richiesta iniziale della di commisurare la Controparte_2 provvigione ad una mensilità, di cui alla e-mail del 20.3.2019 (doc. n 3 fasc. opponente) e quella successiva del di determinarla in € 700,00, di cui alla e-mail del 17.5.2019 (doc. n 15 fasc. Parte_1 opponente).
Ne consegue che, in assenza di un accordo, la misura della provvigione deve essere determinata ex art. 1755 II comma c.c. e che la misura di € 1.100 + IVA, pari a una mensilità di locazione, appare equa in considerazione della tipologia dell'affare che è stato concluso.
Le istanze istruttorie dell'appellante si confermano inammissibili in quanto riferite a circostanze per cui vi è prova documentale ed in quanto dedotte in violazione dell'art. 244 c.p.c...
L'appello deve quindi essere respinto e per l'effetto deve essere confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto che a causa è di valore compreso tra € 1.100,01 e
5.200,00, e che vanno applicati i compensi medi per le fasi introduttiva e di studio, il compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e con esclusione della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida, per questa fase, in € 1.276,00 per compenso, oltre 15% spese forf., c.p.a. e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
Milano, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 15046/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PARRELLO SANTINA elettivamente domiciliato in VIA LATTUADA, 20 20135 MILANO presso il difensore avv. PARRELLO SANTINA
Appellante contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVOTTI LUCA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 AS IN ( ) elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA N. 56 C.F._2 MILANO presso il difensore avv. CANEVOTTI LUCA
Appellata
CONCLUSIONI Per
Parte_1 L'appellante, richiamate le istanze e deduzioni già svolte in causa e riservata
Parte_1 agli scritti conclusivi ogni ulteriore deduzione, rassegna le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, così GIUDICARE: 1) accogliere l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1305/2023,
Parte_1 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Milano, nella causa R.G. n. 34287/2020, depositata in data 21.02.2023 e notificata in data 7.03.2023 e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande svolte in primo grado dal Sig. nei confronti di
Parte_1
di seguito riproposte: Controparte_2
a) in principalità: accertare e dichiarare il difetto delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., nonché l'inidoneità della prova scritta fornita in sede monitoria ex art. 634 II co c.p.c., e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
b) in via subordinata: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva o il difetto di titolarità del rapporto giuridico controverso di e conseguentemente revocare il decreto Controparte_2
pagina 1 di 6 ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto il Sig. da ogni domanda ex Parte_1 adverso proposta;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'insussistenza e l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 1757 c.c. o, in ulteriore subordine, l'insussistenza del credito azionato in monitorio e l'infondatezza della pretesa creditoria di per i motivi dedotti in atti e a verbale, anche Controparte_2 per violazione dei doveri che regolano la professione di mediatore, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, mandando comunque assolto il Sig. da ogni Parte_1 domanda ex adverso proposta e dichiarando che nulla è dovuto per l'intermediazione immobiliare asseritamente svolta da ovvero, in subordine, disporre - anche in via Controparte_2 equitativa - una riduzione della provvigione che fosse ritenuta eventualmente dovuta tenuto conto di quanto dedotto dal Sig. in atti;
Parte_1 c) in via riconvenzionale: disporre la restituzione in favore del Sig. Parte_1 dell'importo precettato già corrisposto in data 11.06.2020 e conseguentemente condannare al pagamento in favore del Sig. dell'importo di Controparte_2 Parte_1
€ 2.460,48 - ovvero del diverso importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, il tutto nei limiti di competenza del Giudice di Pace adito, disponendo le eventuali compensazioni tra l'importo che risulterà dovuto al Sig. e gli Parte_1 importi eventualmente spettanti a per le causali di cui al ricorso per Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto;
d) in ogni caso: concedere al Sig. il favore integrale delle spese e compensi di Parte_1 lite ex D.M. n. 55/2014 del primo grado di giudizio, oltre IVA e CPA, e condannare al pagamento, in favore del Sig. di una somma Controparte_2 Parte_1 equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c.;
2) concedere all'appellante il favore integrale di spese e compensi di lite ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3) conseguentemente, condannare a restituire al Sig. Controparte_2 Parte_1 l'importo da quest'ultimo versato in forza della sentenza appellata, oltre interessi dal dì del
[...] pagamento a quello in cui avverrà la restituzione;
4) in via istruttoria, si reitera l'istanza di ammissione di prova per testi, già svolta in primo grado e non ammessa, sulle circostanze dedotte dal n. 1 al n. 39 della narrativa dell'atto di citazione (da intendersi qui interamente richiamate e non ritrascritte per mere esigenze di brevità) con i sei testi indicati nello stesso atto;
5) respingere ogni domanda, eccezione e contestazione svolta dall'appellata, in quanto infondata per tutte le ragioni dedotte in atti.
Per limitata semplificata Controparte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare: NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
1) Rigettare in ogni sua parte l'appello promosso dal Sig. per le ragioni Parte_1 tutte in fatto e in diritto esposte in atti, e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, N. 1305/2023, pubblicata in data 21.02.2023;
2) In ogni caso, respingere e rigettare qualsivoglia domanda - ivi compresa a titolo riconvenzionale
- in atti formulata da parte appellante nel proprio atto d'appello nei confronti di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata e/o non
[...] provata, per le ragioni tutte in fatti e in diritto esposte in atti;
3) In via gradata:
pagina 2 di 6 3.1) Nel merito, in ogni caso, rigettare, in ogni sua parte, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per le ragioni tutte esposte in atti, l'opposizione presentata da parte del Sig. Parte_1 nei confronti di e, per l'effetto, confermare il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020; 3.2) In ogni caso, respingere in ogni sua parte l'opposizione presentata da parte del Sig. Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
[...] Controparte_2 Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020, poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti, di merito ed in diritto, esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_2 della somma di € 1.342,00 in sorte capitale, oltre agli interessi e spese di lite, e così per l'importo complessivo di € 2.460,48, oltre agli interessi maturati e maturandi sino al saldo effettivo, come portato dall'atto di precetto notificato congiuntamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Giudice di Pace di Milano, N. 6471/2020 - R.G. 3974/2020, o a quella maggiore o minore somma risultante dovuta in corso di causa;
3.3) In ogni caso, rigettare in ogni sua parte la domanda riconvenzionale dedotta dal Sig.
nonché qualsivoglia domanda e/o eccezione e/o istanza mossa da parte Parte_1 appellante Sig. avverso in quanto inammissibile, Parte_1 Controparte_2 improcedibile, nonché in ogni caso infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte espresse in narrativa;
4. In via istruttoria: ammettersi le domande istruttorie come formulate nell'interesse di di cui a pag. 20 e ss. della comparsa di costituzione e risposta in appello Controparte_2 del 25.07.2023, da intendersi qui interamente richiamate e ritrascritte;
5. In ogni caso sulle spese: con vittoria di diritti, onorari e spese oltre magg. 15% ex DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, oltre CNP 4% e IVA 22%, sia per la fase monitoria, sia per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, come liquidate in Sentenza del Giudice di Pace di Milano, N. 1305/2023; si domanda, inoltre, in ogni caso, la condanna nei confronti del Sig. al pagamento delle spese del presente giudizio d'appello. Parte_1
pagina 3 di 6 Motivazione proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n.1305/2023, che Parte_1 aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3974/2020, con il quale veniva ingiunto all'appellante il pagamento a favore della dell'importo di € 1.342,00, a Controparte_2 titolo di corrispettivo per la mediazione di una locazione immobiliare, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Il primo motivo d'appello è relativo alla omessa pronuncia sulle domande di revoca del decreto ingiuntivo per il difetto delle condizioni di ammissibilità e l'inidoneità della prova scritta, nonché sul difetto di legittimazione o titolarità del rapporto della e sulla violazione Controparte_2 dei doveri di diligenza e correttezza del mediatore.
Un altro vizio è nel non aver valutato correttamente le prove, nell'aver errato per non aver considerato il mancato avveramento della condizione sospensiva per la mancata consegna della fideiussione ed aver riconosciuto il diritto alla provvigione nonostante la violazione dei doveri del mediatore.
L'appellante concludeva come riportato in epigrafe. si costituiva nel giudizio di appello e chiedeva la conferma della Controparte_2 sentenza oggetto di impugnazione, essendo immune da censure ed esente da vizi.
Contestava tutti i motivi di appello chiedendo di confermare la sentenza appellata, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In particolare richiamava la motivazione della sentenza appellata che aveva risposto espressamente alle domande di parte opponente, in senso negativo, sulla scorta del materiale probatorio acquisito, ribadendo l'esistenza del diritto di credito della risultante, sia nell'an che nel quantum, Controparte_2 certo, liquido ed esigibile e la legittimazione della stessa ad azionare tale credito in sede giudiziale.
L'appellata concludeva come riportato in epigrafe.
L'appello è ammissibile, essendo stati indicati i vizi della sentenza impugnata e le parti censurate con sufficiente specificità, ma è infondato e deve essere respinto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Innanzitutto si osserva che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura e dell'estratto autentico delle scritture contabili che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., è prova scritta idonea ad emettere il decreto ingiuntivo per i crediti relativi a somministrazioni di beni e prestazioni di servizi. Nella specie la pretesa creditoria del ricorrente è costituita dalla provvigione, che è il compenso del servizio di mediazione, pertanto il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una idonea prova scritta.
La legittimazione della ad agire per il pagamento della provvigione e la Controparte_2 titolarità della stessa del rapporto di mediazione, risulta dalle comunicazioni scambiate tra le parti e pagina 4 di 6 prodotte da entrambe (tra le altre: doc. n 8 fasc. opposta e sub doc 3, 15, 16 opponente). In particolare le comunicazioni sono intercorse tra le signore legale rappresentante della società Testimone_1
e moglie di e riguardano Controparte_2 Testimone_2 Parte_1
l'attività di mediazione per la conclusione di un contratto di locazione dell'immobile di proprietà del sito in Milano, Via Giannone n. 9. Parte_1
Infatti, a norma dell'art. 1754 c.c., è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e nella specie è documentalmente provato lo svolgimento di fatto del rapporto di mediazione tra i soggetti suindicati per concludere un contratto di locazione dell'immobile di proprietà del Parte_1
La circostanza dedotta dall'appellante e provata dalla visura camerale storica della
(doc 3 fasc. opposta), che la predetta società risultasse inattiva sino al Controparte_2
20.6.2019, è del tutto irrilevante ai fini del diritto della alla provvigione Controparte_2 per la mediazione, in quanto dalla visura camerale risulta anche che la stessa società era esistente dal
2017 (è stata costituita il 7.11.2017) e che, in forza dell'art. 1755 c.c., il diritto alla provvigione sorge per lo svolgimento di fatto dell'attività di mediazione e la conclusione dell'affare.
Parimenti irrilevante al fine del diritto alla provvigione è l'applicazione alla Controparte_2
di una sanzione disciplinare da parte della Camera di Commercio, che attiene alle irregolarità
[...] ravvisate nelle modalità operative della società (doc. n 34 fasc. opponente), ma che non esclude l'attività di mediazione in concreto svolta dalla società, che ha portato alla conclusione del contratto di locazione sottoscritto in data 2 maggio 2019 (doc. n 17 e n 18 fasc. opponente).
Non risulta neppure la violazione da parte del mediatore di obbligazioni inerenti la sua attività di mediazione in relazione alla posizione dell'appellante, essendo invece provato l'assolvimento del compito del mediatore di mettere in relazione le parti per la conclusione di un affare, che è avvenuto nella specie.
Risulta inoltre documentalmente che la fideiussione richiesta dal locatore è stata rilasciata il 23.4.2019 dal terzo (la fideiussione sottoscritta dal è prodotta sub doc. n 7 fasc. opposta) Persona_1 Per_1
e la corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. n 8-10 fasc. opposta) dimostra che la fideiussione è stata messa a disposizione del presso l'agenzia immobiliare e non è stata ritirata dal predetto Parte_1 essendo sorta una controversia per il pagamento della provvigione.
In particolare il assumeva di aver pattuito la misura della provvigione in € 700,00, mentre Parte_1 la negava l'esistenza di un accordo in tal senso e chiedeva il pagamento Controparte_2 della provvigione in misura pari a una mensilità di locazione (€ 1.100,00).
Sulla misura della provvigione, non è provata l'esistenza di un accordo tra le parti. pagina 5 di 6 Non risulta infatti l'accettazione della richiesta iniziale della di commisurare la Controparte_2 provvigione ad una mensilità, di cui alla e-mail del 20.3.2019 (doc. n 3 fasc. opponente) e quella successiva del di determinarla in € 700,00, di cui alla e-mail del 17.5.2019 (doc. n 15 fasc. Parte_1 opponente).
Ne consegue che, in assenza di un accordo, la misura della provvigione deve essere determinata ex art. 1755 II comma c.c. e che la misura di € 1.100 + IVA, pari a una mensilità di locazione, appare equa in considerazione della tipologia dell'affare che è stato concluso.
Le istanze istruttorie dell'appellante si confermano inammissibili in quanto riferite a circostanze per cui vi è prova documentale ed in quanto dedotte in violazione dell'art. 244 c.p.c...
L'appello deve quindi essere respinto e per l'effetto deve essere confermata la sentenza appellata.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto che a causa è di valore compreso tra € 1.100,01 e
5.200,00, e che vanno applicati i compensi medi per le fasi introduttiva e di studio, il compenso minimo per la fase decisoria stante la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e con esclusione della fase istruttoria per la natura documentale della causa.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida, per questa fase, in € 1.276,00 per compenso, oltre 15% spese forf., c.p.a. e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge 24.12.2012 n 228.
Milano, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonella Cozzi
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