Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro.
Commentario • 1
- 1. aggravante confermataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 maggio 2026
3. La decisione delle Sezioni Unite: aggravante configurabile Le Sezioni unite, dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (ossia se, in caso di rapina impropria tentata o consumata, in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., deducendosi al contempo che la medesima questione si pone anche con riguardo ai delitti di rapina impropria, tentata o consumata, e lesioni personali volontarie aggravate ex artt. 585, primo comma, 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2012, n. 46638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46638 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 09/11/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA AL - Consigliere - N. 2712
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 21385/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AC LI nato il [...];
avverso la sentenza del 24/10/2011 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 24/10/2011, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in data 17/06/2010 con la quale MA AC PO era stato condannato per i reati di:
- truffa continuata ex art. 110 c.p., art. 81 c.p.p., comma 2, art.640 cod. pen. (capo sub A), per avere, in concorso con persone rimaste ignote, con artifici e raggiri, consistiti nell'attribuirsi falsamente la qualità di responsabile agli acquisti di prodotti surgelati della ditta Beai Distribuzioni di OL AL, ordinato alla Nestlè Italiana s.p.a. partite di merce che faceva consegnare in più occasioni a sè stesso o ad altri soggetti i quali apparivano dipendenti della prima, procurandosi cosi un ingiusto profitto, costituito dal valore della merce, in danno della Beai Distribuzioni;
- falsità in scrittura privata aggravata e continuata ex art. 81 c.p., comma 2, art. 61 c.p., n. 2, art. 485 (capo sub B), per avere,
al fine di commettere il reato di truffa di cui al capo sub A, sottoscritto alcune fatture emesse dalla Nestlè Italiana s.p.a. nei confronti della Beai Distribuzioni, nella parte riservata al destinatario della merce, simulando così la qualità di incaricato dalla prima alla ricezione della merce medesima, per ottenere l'ingiusto vantaggio della ricezione della merce.
La Corte di Appello confermava altresì l'impugnata sentenza relativamente alle statuizioni a favore della costituita parte civile.
2. Avverso la suddetta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE per non avere la Corte territoriale, versandosi in un'ipotesi di concorso apparente di reati, ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. in quello di truffa ex art. 640 cod. pen.. Inoltre, il ricorrente lamenta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, sul presupposto di un'asserita incompatibilità logica-giuridica tra l'istituto della continuazione e l'aggravante del nesso teleologia).
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla gravità del quadro probatorio, che era insufficiente, contraddicono ed incerto, in considerazione anche della deposizione del teste ES SA.
DIRITTO
1. violazione e falsa applicazione della legge penale la doglianza è infondata. Per quanto attiene all'assorbimento del reato di falso in quello di truffa, è sufficiente ricordare che, secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, l'unico criterio normativamente certo per risolvere la questione del concorso apparente è quello di specialità: infatti, i criteri di sussidiarietà e consunzione (o assorbimento) sono stati ritenuti tendenzialmente in contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché fanno dipendere da Incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale (cfr. Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005 - dep. 23/12/2005, Marino, Rv. 232302; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, Rv. 248721). La specialità deve essere intesa in astratto (e non in concreto) e, per "stessa materia", ex art. 15 cod. pen. deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l'ipotesi di reato. Pertanto, il concorso fra due norme può essere ritenuto apparente solo in due casi: quando esse si pongono in un rapporto di specialità astratta ed unilaterale secondo la definizione di cui all'art. 15 cod. pen., restrittivamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, e quando la relazione tra le norme sia di sussidiarietà espressa. Essendo questi gli unici criteri ammissibili per stabilire il concorso apparente di norme, in giurisprudenza si utilizza il criterio empirico, anche ricordato dall'odierno ricorrente, secondo il quale si ha specialità quando la fattispecie speciale, che presenta cioè tutti gli elementi di altra norma generale e in più almeno un altro elemento specializzante, deve inevitabilmente passare per la realizzazione della fattispecie generale. Tuttavia, tale situazione si deve verificare in modo necessitato e non deve soffrire alcuna eccezione, sicché "la truffa concorre con i delitti di falso destinati ad integrarne l'estremo degli artifizi e raggiri", in quanto "il falso è solo uno dei possibili strumenti di frode" (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007 - dep. 27/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; così anche Sez. 5, n. 8995 del 13/06/2000 - dep. 10/08/2000, Rv. 218018; Sez. 2, n. 4701 del 16/12/1988 - dep. 05/04/1989, Rv. 180937; Sez. 5, n. 2990 del 18/01/1984 - dep. 03/04/1984, Rv. 163439). È altresì infondato il motivo volto a censurare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2: la dominante giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che "non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato;
e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Nè può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al favor rei, come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già all'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi" (Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996 - dep. 05/04/1996, Rv. 204326).
Infatti, l'aggravante esprime un coefficiente psicologico diverso dalla continuazione. Inoltre, benché entrambi gli istituti influiscano sull'aumento della pena, essi rispondono a differenti ragioni: l'uno esprime la maggiore capacità criminosa, l'altro si pone nell'ottica del favor rei. Così, "mentre il nesso teleologico aggrava il reato per la maggiore intensità del dolo e la maggiore pericolosità di chi commette il crimine, il vincolo della continuazione, invece, ha la funzione di ridimensionare la pena escludendo il cumulo materiale" (Sez. 5, n. 10508 del 27/09/1995 - dep. 23/10/1995, Rv. 202499; nello stesso senso, Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004 - dep. 15/12/2004, Rv. 230427; Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004 - dep. 29/11/2004, Rv. 230188).
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a condividere il percorso argomentativo del primo giudice, ma ha specificamente respinto il motivo di appello col quale l'imputato escludeva che la propria penale responsabilità potesse essere affermata sulla scorta delle deposizioni testimoniali.
Con motivazione congrua, logica e coerente con le risultanze probatorie, la Corte di Appello ha ritenuto provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'attuale ricorrente avesse indotto in errore ES SA, qualificandosi falsamente come responsabile per gli acquisti della Beai Distribuzioni, così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dal valore della merce consegnatagli dalla Nestlè Italiana, con pari danno del OL AL. Inoltre, pur non facendoli propri, ha mostrato di tenere in considerazione i rilievi difensivi: in particolare, ha valutato le dichiarazioni dei testi, e dunque anche del ES SA, "del tutto concordanti nel riconoscimento e nelle indicazioni circa il luogo indicato quale sede della Beai Distribuzioni" e "pienamente attendibili" (pag. 5 della sentenza).
Infine, la Corte territoriale ha ritenuto che le varie testimonianze trovassero un reciproco riscontro, sicché non si vede come le argomentazioni della pronuncia gravata possano essere considerate "superficiali".
In conclusione, il contesto probatorio evidenziato dalla Corte territoriale appare chiaro e non lacunoso e la motivazione adeguata e coerente con esso: di conseguenza, poiché a codesta Corte è, in sostanza, richiesto, in modo surrettizio, una rivalutazione dei dati probatori prospettati, la censura deve ritenersi inammissibile.
3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012