Sentenza 5 giugno 2013
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2013, n. 30001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30001 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/06/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2064
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 38533/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
ei confronti di:
SEJDIC ESMA N. IL 01/01/1969;
avverso l'ordinanza n. 197/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 29/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.5.2012 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a EJ ES con la sentenza del Tribunale di Roma del 28.2.2007, irrevocabile il 10.4.2007, con la quale era stata applicata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione per il delitto di evasione accertato il 2.8.2006.
Il giudice dell'esecuzione riteneva che la sopravvenuta sentenza irrevocabile di condanna del 18.3.2008 alla pena di mesi 10 di reclusione per i delitti di sequestro di persona e lesioni personali, commessi in data 1.6.2007, non costituisse causa di revoca della sospensione "trattandosi di pena che cumulata con quella precedente non supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen.". Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge penale, non essendo consentito al giudice dell'esecuzione l'applicazione della sospensione condizionale della pena non concessa dal giudice della cognizione;
la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 28.2.2007 costituiva la terza reiterazione del beneficio, di cui la condannata aveva già usufruito due volte in relazione a precedenti condanne. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È pacifico, e risulta dal certificato penale in atti, che nel quinquennio decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa del 28.2.2007, irrevocabile il 10.4.2007, EJ ES ha commesso un nuovo delitto per cui ha riportato una condanna a pena detentiva irrogata con sentenza del 18.3.2008 per reati commessi in data 1.6.2007. Ricorre pertanto la causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1). Il fatto che la pena inflitta con la seconda condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna condizionalmente sospesa, non superasse il limite di due anni, costituiva circostanza valutabile dal giudice della cognizione ai fini dell'eventuale reiterazione della sospensione condizionale, ma una volta che il giudice che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di replicare il beneficio precedentemente concesso, il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, in osservanza di quanto disposto dall'art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a EJ ES con sentenza del 28.2.2007 (irrevocabile il 10.4.2007) del Tribunale di Roma. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013