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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 29/01/2024, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1963/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
Promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nata il [...] a [...] e residente Parte_1
alla Spezia
c.f. avv. MARRUCCHI MAURIZIO C.F._1
e
, nato il [...] a [...] e residente alla Spezia Controparte_1
c.f. avv. MARRUCCHI MAURIZIO C.F._2
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 7.11.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti all'udienza del 16.1.2024:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi, eventualmente, ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, anche all'estero, ed a tal fine, si prestano, fin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio;
2. poichè i coniugi sono economicamente autosufficienti, così come anche i due figli nati in costanza di matrimonio, nulla è dovuto da parte dell'uno a favore dell'altro, ovvero in contribuzione al mantenimento dei due figli”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 31.10.2023, premettendo di aver contratto in data
30.7.1997 in Catania (CT) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 570 parte
II serie A anno 1997), di aver avuto due figli ( e , nati Per_1 Persona_2
rispettivamente il 4.3.1991 e il 29.7.1998, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti), di essersi separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale omologato dal Tribunale della Spezia del 9.10.2008
e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
2 Il P.M. ha apposto il visto in data 7.11.2023.
All'udienza del 16.1.2024 le parti sono comparse personalmente e hanno confermato di non volersi riconciliare e di non avere null'altro da regolare tra loro.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Deve darsi atto che non vi sono condizioni di divorzio concordate tra i coniugi, entrambi economicamente indipendenti e con figli maggiorenni ed altrettanto economicamente indipendenti (non potendosi considerare condizioni quelle indicate dalle parti nelle precisate conclusioni)
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra
[...]
e contratto il 30.7.1997 in Catania Parte_1 Controparte_1
(CT) (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 570 parte II serie A anno 1997),
3 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 18.1.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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