Sentenza 16 aprile 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/04/2020, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
Fatto e diritto Con sentenza del 02/10/2017 la Corte d'Appello di Venezia in riforma della sentenza di primo grado, con cui TO IO era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale semplice, in Verona, il 21/03/2007, dichiarava non doversi procedere in relazione alla fattispecie di cui all'art. 217 legge fallimentare, in quanto estinta per prescrizione, rideterminando la pena nei confronti dell'imputato. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia quanto al trattamento sanzionatorio, in riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie, di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Come noto, infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 05/12/2018, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui la durata delle pene accessorie era indicata nella misura fissa di anni dieci. Ne discende che l'illegalità della pena, nel caso in esame, dipendendo da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato, è rilevabile di ufficio in sede di legittimità, anche in caso di ricorso inammissibile (Sez. 4, sentenza n. 17221 del 02/04/2019, Iacovelli, Rv. 275714; Sez. 2, sentenza n. 7188 del 11/10/2018, dep. 15/02/2019, Elgendy, Rv. 276320; Sez. 3, sentenza n. 6997 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, E., Rv. 272090). A seguito della sentenza delle Sezioni Unite, n. 28910 del 28/02/2018, Suraci, Rv. 276286 - secondo cui "La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. - quindi, in riferimento alla determinazione delle durata delle pene accessorie in esame, la sentenza impugnata, come detto va annullata con rinvio. Il ricorso è inammissibile, nel resto, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, con motivazione del tutto immune da censure logiche, la sentenza impugnata ha ricordato come non fosse stato in alcun modo riscontrato il ruolo di amministratore di fatto dell'Olivieri, al di là delle dichiarazioni dell'imputato, e che nel periodo in cui quest'ultimo era amministratore di diritto della società si erano verificate le condotte distrattive. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, basata sulla presenza di precedenti penali dell'imputato, ed è, pertanto, insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, i129 gennaio 2019 Il Componente est