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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 31/01/2024, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 179 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 179 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 31 gennaio 2024 ore 10:01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
), sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'Avv. Claudio Altini;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
L'Avv. Altini insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce dei principi espressi dalla
Cassazione, sotto il profilo del ristoro economico.
Il Dott. Scorza si riporta integralmente agli atti, segnalando come il risarcimento sia vincolato a determinati requisiti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16:20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 31.1.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 179 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Altini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del Dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd.
2 carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.500,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito attraverso il proprio funzionario, eccependo la carenza di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, contesta il fondamento della domanda, sostenendo l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario e la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non CP_1 di ruolo. Allega la mancata tempestività della richiesta e la mancata allegazione delle spese effettuate negli anni scolastici per cui è richiesto il bonus. Dopo aver preso posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, rappresenta che la ricorrente non risulta essere presente nelle graduatorie d'istituto per raggiunti limiti di età. Chiede, comunque, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta relativa all'A.S. 2022/2023, attesa l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 69/2023 che prevede il riconoscimento del bonus docente per supplenze annuali su posto vacante e disponibile. Chiede, in subordine, il rigetto della domanda tesa alla liquidazione anche degli interessi legali.
3. La causa, dopo un primo aggiornamento per problemi tecnici dovuti alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, è stata aggiornata in data odierna e, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo la discussione orale delle parti, viene decisa nei seguenti termini.
4. Risulta innanzitutto preliminare ad ogni valutazione la questione in ordine alla giurisdizione del
Giudice del Lavoro in merito alla controversia azionata, da ritenersi del tutto sussistente.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n.
3032/2011 e successive conformi).
3 Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì concerna il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente, contemplato da norma di legge in presenza di determinati presupposti, non veicolati dall'esercizio di qualsivoglia potere autoritativo e discrezionale ad opera dell'Autorità scolastica.
Deve pertanto ritenersi del tutto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Venendo quindi al merito della controversia pare opportuno riportare per intero, al fine di comprendere le ragioni del decidere, le conclusioni formulate in sede di ricorso: “accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la “ Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1.della lege n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in premessa
(a.s. 2020/2021 – a.s.2021/2022- a.s. 2022/2023) come da allegati contratti di lavoro a tempo determinato e prospetti e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in Carica al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 500 annui per le annualità richieste in ricorso oltre interessi legali come per legge”.
Ebbene, risulta documentato (e non contestato) che il rapporto con il convenuto non è CP_1 più in essere per essere la docente in pensione.
Atteso il necessario collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico e, pertanto, la necessità di un attuale inserimento del docente nel sistema scolastico (così, in termini,
Cass., n. 29961/2023), non può essere suscettibile di accoglimento la domanda di adempimento in forma specifica, attesa la fuoriuscita permanente della docente dal sistema scolastico.
6. Non risulta, altresì, suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento discussa nel corso della presente udienza (ed anticipata irritualmente nella richiesta di fissazione dell'udienza in modalità alternativa ai sensi dell'art. 127 bis o ter c.p.c.).
Anche ove si dovesse ritenere che le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio includano il pagamento della somma anche sotto il profilo risarcitorio (e non soltanto come adempimento in forma specifica), il ricorso risulta totalmente privo di allegazioni in ordine ai danni subiti dalla ricorrente per il mancato ottenimento del bonus per gli anni per cui è causa, danno che è vero che la
Cassazione sopra citata collega ad un criterio equitativo, ma che necessariamente attinge ad un minimo di allegazione in ordine a perdite di chances formative, spese sostenute e non oggetto di rimborso eccetera (si riporta sul punto il passo della sentenza citata: “si tratta infatti, in tal caso, di un
4 insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”).
Ad avviso di chi scrive, difatti, l'esonero dall'onere di una minima allegazione concretizzerebbe una presunzione del tutto incompatibile con i principi generali in materia di danno contrattuale (cfr. a partire da Cass., n. 21140/2007: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”; recentemente Cass., n. 30851/2023; Cass., n. 23512/2022).
Nel caso di specie il ricorso nulla afferma o allega in proposito (l'ipotesi risarcitoria neppure viene minimamente ventilata), di talché la domanda, anche ove si dovesse ritenere ammissibile, deve ritenersi comunque insuscettibile di accoglimento.
7. Sotto il profilo delle spese processuali, devono evidenziarsi gravi motivi per la loro compensazione, data dalla risoluzione delle questioni, anche in punto di interesse all'azione in sede di giurisprudenza di legittimità in data successiva alla proposizione del ricorso, a fronte della stigmatizzazione della condotta di limitazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 31 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 179 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 31 gennaio 2024 ore 10:01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
[...]
), sono comparsi: Controparte_2
- per parte ricorrente l'Avv. Claudio Altini;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
L'Avv. Altini insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce dei principi espressi dalla
Cassazione, sotto il profilo del ristoro economico.
Il Dott. Scorza si riporta integralmente agli atti, segnalando come il risarcimento sia vincolato a determinati requisiti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16:20
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 31.1.2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 179 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Claudio Altini;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_3 il patrocinio del Dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento Parte_1 ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd.
2 carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 (per un totale di €. 2.500,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito attraverso il proprio funzionario, eccependo la carenza di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, contesta il fondamento della domanda, sostenendo l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario e la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non CP_1 di ruolo. Allega la mancata tempestività della richiesta e la mancata allegazione delle spese effettuate negli anni scolastici per cui è richiesto il bonus. Dopo aver preso posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, rappresenta che la ricorrente non risulta essere presente nelle graduatorie d'istituto per raggiunti limiti di età. Chiede, comunque, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta relativa all'A.S. 2022/2023, attesa l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 69/2023 che prevede il riconoscimento del bonus docente per supplenze annuali su posto vacante e disponibile. Chiede, in subordine, il rigetto della domanda tesa alla liquidazione anche degli interessi legali.
3. La causa, dopo un primo aggiornamento per problemi tecnici dovuti alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, è stata aggiornata in data odierna e, all'esito della camera di consiglio tenutasi dopo la discussione orale delle parti, viene decisa nei seguenti termini.
4. Risulta innanzitutto preliminare ad ogni valutazione la questione in ordine alla giurisdizione del
Giudice del Lavoro in merito alla controversia azionata, da ritenersi del tutto sussistente.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n.
3032/2011 e successive conformi).
3 Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì concerna il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente, contemplato da norma di legge in presenza di determinati presupposti, non veicolati dall'esercizio di qualsivoglia potere autoritativo e discrezionale ad opera dell'Autorità scolastica.
Deve pertanto ritenersi del tutto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Venendo quindi al merito della controversia pare opportuno riportare per intero, al fine di comprendere le ragioni del decidere, le conclusioni formulate in sede di ricorso: “accertare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la “ Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art 1.della lege n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati in premessa
(a.s. 2020/2021 – a.s.2021/2022- a.s. 2022/2023) come da allegati contratti di lavoro a tempo determinato e prospetti e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in Carica al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 500 annui per le annualità richieste in ricorso oltre interessi legali come per legge”.
Ebbene, risulta documentato (e non contestato) che il rapporto con il convenuto non è CP_1 più in essere per essere la docente in pensione.
Atteso il necessario collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico e, pertanto, la necessità di un attuale inserimento del docente nel sistema scolastico (così, in termini,
Cass., n. 29961/2023), non può essere suscettibile di accoglimento la domanda di adempimento in forma specifica, attesa la fuoriuscita permanente della docente dal sistema scolastico.
6. Non risulta, altresì, suscettibile di accoglimento la domanda di risarcimento discussa nel corso della presente udienza (ed anticipata irritualmente nella richiesta di fissazione dell'udienza in modalità alternativa ai sensi dell'art. 127 bis o ter c.p.c.).
Anche ove si dovesse ritenere che le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio includano il pagamento della somma anche sotto il profilo risarcitorio (e non soltanto come adempimento in forma specifica), il ricorso risulta totalmente privo di allegazioni in ordine ai danni subiti dalla ricorrente per il mancato ottenimento del bonus per gli anni per cui è causa, danno che è vero che la
Cassazione sopra citata collega ad un criterio equitativo, ma che necessariamente attinge ad un minimo di allegazione in ordine a perdite di chances formative, spese sostenute e non oggetto di rimborso eccetera (si riporta sul punto il passo della sentenza citata: “si tratta infatti, in tal caso, di un
4 insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro”).
Ad avviso di chi scrive, difatti, l'esonero dall'onere di una minima allegazione concretizzerebbe una presunzione del tutto incompatibile con i principi generali in materia di danno contrattuale (cfr. a partire da Cass., n. 21140/2007: “sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. A tal fine, l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale”; recentemente Cass., n. 30851/2023; Cass., n. 23512/2022).
Nel caso di specie il ricorso nulla afferma o allega in proposito (l'ipotesi risarcitoria neppure viene minimamente ventilata), di talché la domanda, anche ove si dovesse ritenere ammissibile, deve ritenersi comunque insuscettibile di accoglimento.
7. Sotto il profilo delle spese processuali, devono evidenziarsi gravi motivi per la loro compensazione, data dalla risoluzione delle questioni, anche in punto di interesse all'azione in sede di giurisprudenza di legittimità in data successiva alla proposizione del ricorso, a fronte della stigmatizzazione della condotta di limitazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 31 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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