Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 14401 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Onorato e Silvia Faraci, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Stefania Sotgia e
Alessandro Doa giusta procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, rogito dott. Notaio in Roma Per_1
- resistente -
O g g e t t o: Indebito Assistenziale
All'esito dell'udienza del 06.02.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. cpc.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 22.11.2023, la ricorrente in epigrafe impugnava la comunicazione con la quale l' la informava CP_1 che per il periodo che va dal gennaio 2021 a gennaio 2023 erano stati pagati euro 10.248.53 in più sulla sua pensione cat. INV. CIV. n. 07085183, chiedendo dichiararsi l'irripetibilità delle predette somme
L' regolarmente convenuto in giudizio si costituiva contestando il CP_1 ricorso di cui ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 06.02.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
Secondo un orientamento tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) il c.d. indebito assistenziale non rientra nella disciplina generale dell'indebito di 1
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte .
Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Proprio il tema del dolo è stato oggetto di una ulteriore riflessione da parte della S.C. (Cass. n. 31372/2019 e Cass. 16088/2020) la quale ha affermato che esso non sussiste in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Rispetto a tale ultima situazione la Corte ha esaminato la stratificazione normativa in argomento ed osservato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ,il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del
2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" " per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
2 assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
La S.C. ha però chiarito che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza , quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all
Dalla disamina che precede scaturisce pertanto un principio di ordine generale secondo il quale allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente “anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata
(anticipata).
Nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, co. 6 L.335/1995 secondo cui
“l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
3 In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del
07/02/2024.
L'indebito de quo trae la sua origine da un accertamento reddituale in conseguenza del quale si sarebbe verificato, a causa dei redditi da fabbricato percepiti, un superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa. Infatti per l'anno 2021 il limite sarebbe pari ad euro 16.982,49, invero la ricorrente ha percepito redditi pari ad euro € 19.021,00, per l'anno
2022 sarebbe pari ad euro 17.050,42 a fronte di un reddito pari ad euro
19.402,00. Dette cifre hanno determinato il superamento dei limiti reddituali.
Chiarito quanto precede va precisato che l'azione di recupero avvenuta nel mese di gennaio del 2023 è tempestiva .
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. Cpc.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo all'esito dell'udienza del 06.02.2025 tenutasi nella modalità della trattazione scritta.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
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