Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Seconda Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.M., dott.sa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1633 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Parte_1 Aniello Falcone n .153, presso lo studio dell'avvocato Giovanni De Simone, che lo rappresenta e difende in virtù del mandato a margine dell'atto di citazione ATTORE E e elettivamente domiciliati in Sant' CP_1 CP_2 Antonio Abate (NA), alla via Lettere n. 169, presso lo studio dell'avv. Rosa Fratto che li rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI NONCHE'
in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Pasquale n. 79, presso lo studio dell'avv. Maria Caterina Grillo che la rappresenta e difende in virtù della procura a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza cartolare del 29/11/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con rituale atto di citazione, citava in Parte_1 giudizio, innanzi a questo Tribunale, la compagnia CP_4
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché
[...] CP_1
e al fine di sentire accertare la responsabilità
[...] CP_2 di quest'ultima, quale conducente dell'autovettura AN MU tg. DX655LB, di proprietà di per le lesioni subite in CP_1 seguito all'incidente stradale verificaosi il giorno 16 febbraio
A tal fine, l'attore deduceva che, mentre era alla guida del motociclo IO ER e percorreva a velocità moderata, in discesa, la via Raffaele Bosco di Vico Equense, veniva urtato dall'autovettura AN MU, proveniente dal senso di marcia opposto, che, nel tentativo di evitare dei sassi posti sul margine destro di detta strada, si spostava verso sinistra, invadendo la corsia di percorrenza del motociclo;
che, a seguito dello scontro, roinava sul suolo stradale, riportando gravi lesioni personali che rendevano necessario il suo trasporto d'urgenza all'ospedale di Sorrento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio CP_1
e i quali contestavano la domanda e ne chiedevano
[...] CP_2 il rigetto, allegando una diversa dinamica dell'incidente. In particolare, i convenuti deducevano che il conducente il motociclo
IO ER, uscendo dalle curve, dopo il rettilineo di via Raffaele Bosco, perdeva il controllo del mezzo, a causa di una busta contenente numerose paia di scarpe che trasportaava, finendo contro il muro parapetto della opposta corsia di marcia.
Si costituiva, altresì, la in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della
[...]
ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in forza di Parte_2 mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale del
16.04.2014 per Notaio di Milano. La compagnia Persona_1 assicurativa eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e ne chiedeva il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, cpc, applicabili ratione temporis, disattesa la richiesta di prova articolata dall'attore, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è passata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La domanda, procedibile ai sensi di legge, si palesa infondata e non merita accoglimento.
In generale, giova osservare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto (cfr ex plurimis Cass. Civ.
13390/07).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. N. 4077 del
1996 e N. 3564 del 1995).
Ora, nella fattispecie dedotta in lite, la dinamica dell'incidente esposta in citazione non trova alcun riscontro probatorio in atti.
Ed invero, l'attore allega sia nella messa in mora che nella citazione che la conducente l'autovettura AN MU invadeva la corsia opposta, “per evitare dei sassi posti sul margine destro della carreggiata”, salvo poi aggiustare il tiro ed affermare, solo nelle seconde memorie istruttorie, che tale conducente, CP_2
“mentre rispondeva al saluto della sua amica che Persona_2 era alla guida di un'auto nell'altro senso di marcia, urtava con il suo specchietto esterno lato guida il motociclo IO ER”.
Su tale ultima circostanza l'attore ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta, istanza questa disattesa dalla decidente, trattandosi di circostanza non dedotta tempestivamente.
Di contro, invece, a confutazione della diversa dinamica del sinistro, come allegata dai convenuti, vi è la relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Vico Equense, dalla quale emerge, sulla base delle riprese provenienti dai sistemi di videosorveglianza di attività limitrofe al luogo dell'incidente e delle dichiarazioni rese dai testimoni presenti sul posto, l'inesistenza di uno scontro tra il motoveicolo condotto dall'attore e l'autovettura AN MU.
Deve, pertanto, ritenersi verosimile che l'attore abbia perso il controllo del motociclo a causa del pesante carico che stava trasportando, sbandando e finendo contro il muro presente ai margini della carreggiata opposta. In mancanza di altri riscontri probatori, tutto l'impianto assertivo dedotto dall'attore appare poco convincente, giustificando il rigetto della domanda.
3. Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il reale accadimento dell'infortunio e le lesioni patite dall'attore giustificano la loro compensazione nella misura del 50%, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della scarsa attività istruttoria svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
, in persona del l.r.p.t., nonchè di e
[...] CP_1 CP_2
, così provvede:
[...]
1)rigetta la domanda;
2)condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che liquida in euro
[...] CP_2 1.500,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistario;
3)condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese del Controparte_3 presente giudizio che liquida in euro 1.500,00, per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi liquidati, iva e cpa come per legge, se dovute. Torre Annunziata, 5 maggio 2025. Il Giudice Onoraio di Pace (dott.ssa Silvia Pirone)