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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/12/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 2722/2020
Il Tribunale di Potenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2722/2020 r.g.a.c.
PROMOSSA DA
, c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CAFORIO SANDRO, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Picerno (PZ) alla Contrada Campo Di
Donei (zona PIP), presso lo studio dell'avv. ANNALISA TOMSIELLO;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Michele De Bonis, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla Via Domenico Di Giura n.54 Centro Direzionale;
CONVENUTA
NONCHÉ
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 1 , c.f.: , e Parte_2 C.F._3 Parte_3
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._4
MARUSKA GRANDINETTI, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Potenza alla Via del Gallitello n. 271;
CONVENUTI
OGGETTO: querela di falso;
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 23/05/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio i fratelli , e , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 chiedendo l'accertamento della falsità di diversi atti notarili di compravendita e conferimenti aziendali stipulati dal defunto padre , deceduto in Persona_1 data 9 ottobre 2010.
L'attrice esponeva che il padre versava, sin dai primi anni 2000, in condizioni di grave decadimento psico-fisico, in quanto affetto da demenza senile e Alzheimer, come documentato da diversi ricoveri ospedalieri succedutisi a partire dal 2005.
In tale periodo, e precisamente tra il 2005 e il 2009, il de cuius aveva sottoscritto plurimi atti di disposizione del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché costituzione di nuove società, e precisamente:
1) Atto del 23.02.2005, per Notar , rep. n. 75160, racc. n. Persona_2
12076, con cui costituiva, insieme ai figli e , la società CP_1 Pt_2
“ , conferendo alla stessa la Controparte_2 propria impresa individuale;
2) Atto, sempre del 23.02.2005, con cui cedeva ai figli e le CP_1 Pt_2
proprie quote di partecipazione nelle società “Gruppo Pietrafesa S.p.a.”;
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 2 3) Atto per notar rep. n. 75159, sempre del 23.02.2005, con cui Per_2
cedeva le quote di partecipazione nella “Tenute Le Querce società agricola a r.l.”;
4) Atto del 22.11.2006, per notar rep. n. 19254, racc. n. 13227, Persona_3
con cui cedeva ai figli e , la propria Parte_2 Controparte_1
quota di partecipazione della società “ Controparte_2
[...]
5) Atto di compravendita del 22 novembre 2006, per notar rep. Persona_3
n. 19253, racc. n. 13226, con cui vendeva al figlio i Parte_2
seguenti immobili:
• fabbricato sito in Avigliano (Pz) alla contrada San Nicola – catasto fabbricati foglio 75 - particella 579/2 - categoria A/7 - classe 1 - vani 18,5 - piano T - rendita € 1.041,44;
• terreno in parte in zona E2 (agricola) e in parte in zona B2
(completamento frazioni), esteso complessivamente are 72,47 nel
C.T. foglio 75.
Il tutto per un corrispettivo di € 140.000,00, corrisposto a detta delle parti ed in via sostitutiva di atto di notorieta, a mezzo di 14 assegni bancari del valore di € 10.000,00 cadauno;
6) Atto di compravendita del 25 maggio 2009, per Notar rep. n. Persona_3
19921, racc. n. 13834, con cui trasferiva alla figlia , per un Parte_3
prezzo complessivo di vendita pari a 80.000,000 euro i seguenti beni:
• casa di abitazione in Avigliano (Pz) alla contrada San Nicola – tratturo della Marina - al piano primo, della consistenza catastale di vani cinque foglio 75 - particella 432/2 – zona censuaria 2 – categoria A/2 – classe 3 – vani 5,5 – rendita € 338,02;
• locale garage in Avigliano (Pz) alla contrada San Nicola - tratturo della Marina - al piano terra, della consistenza catastale di mq. 68, nel catasto fabbricati foglio 75 - particella 435/1 - zona censuaria 2
- categoria C/6 - classe 3 - mq. 68 - rendita € 154,52;
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 3 • terreno in Avigliano (Pz) alla contrada San Nicola in zona C/3, espansione frazioni, esteso are 2.45, nel catasto terreni al foglio 75
- particella 772 - are 2.45 - bosco alto di 2 - rd 0.20 - ra 0.05;
• appartamento in Capaccio (Sa) alla località Paestum, via Laura, al piano terra e primo, con annessa area scoperta pertinenziale, della complessiva consistenza catastale di vani sei e mezzo, nel catasto fabbricati foglio 30 - particella 370 - categoria A/2 - classe 3 - vani
6,5 - rendita € 166,51;
Tutte vendite il cui corrispettivo veniva versato 40 anni prima, ovvero anteriormente al d.l. n. 223 del 2006 che obbligava le parti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di pagamento del prezzo.
L'attrice deduceva che il padre, in ragione della grave compromissione delle sue facoltà mentali, non avrebbe potuto validamente sottoscrivere tali atti, né esprimere un consenso libero e consapevole;
aggiungeva, inoltre, che i prezzi di vendita indicati risultavano irrisori rispetto al valore effettivo dei beni, e che le operazioni avevano determinato una ingiusta compressione della quota ereditaria a lei spettante.
Domandava, quindi, che fosse dichiarata la falsità dei predetti atti notarili, con ogni conseguente effetto in ordine ai diritti successori.
Si costituiva in giudizio la convenuta , contestando Controparte_1
integralmente la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione del divieto di “ne bis in idem”, atteso che i medesimi fatti e documenti erano già stati oggetto di un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, nel quale era stata esclusa qualsiasi falsificazione da parte dei notai roganti o dei figli.
Sosteneva, pertanto, l'inammissibilità dell'azione civile per querela di falso, non potendo essere riproposta in sede civile un'accusa di falsità già esclusa in sede penale.
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 4 Contestava, inoltre, la carenza di interesse ad agire dell'attrice, rilevando che i documenti oggetto di querela erano già stati esaminati nel distinto giudizio civile n. 3112/2013 R.G., avente ad oggetto la riduzione dell'eredità, definito con sentenza parziale n. 730/2020, e che, in ogni caso, gli atti impugnati risultavano validamente sottoscritti dal defunto padre in epoca anteriore all'insorgere di qualsiasi incapacità di intendere e di volere.
Concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa attorea e la condanna dell'attrice alle spese, deducendo altresì la temerarietà dell'azione.
Si costituivano in giudizio i germani e , Parte_3 Parte_2 aderendo integralmente alle difese svolte da e domandando, a Controparte_1
loro volta, il rigetto della domanda attorea per infondatezza in fatto e in diritto, eccependo l'inammissibilità della querela di falso, insistendo sull'applicabilità del principio del ne bis in idem e sulla carenza di interesse ad agire della parte attrice, poiché i rapporti patrimoniali tra gli eredi erano già stati definiti con sentenza parziale n. 730/2020.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 7 dicembre 2022, il Giudice Istruttore, disponeva consulenza tecnica d'ufficio grafologica, nominando quale CTU il dott. , con l'incarico di verificare se le firme apposte a nome di Persona_4
sugli atti notarili impugnati fossero autografe. Persona_1
Il 26 novembre 2023 veniva depositato l'elaborato peritale, nel quale il consulente concludeva per l'autenticità delle sottoscrizioni esaminate, vergate dalla stessa mano delle firme di comparazione, rilevando una “elevata compatibilità grafologica” tra le scritture oggetto di verifica e quelle certamente riconducibili al de cuius.
A seguito del deposito della consulenza tecnica, il Giudice istruttore all'udienza del 23/05/2025 rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 5 Con le proprie comparse conclusionali, i convenuti , e Pt_2 Pt_3 [...]
ribadivano le eccezioni preliminari già sollevate e insistevano per il CP_1
rigetto integrale della domanda attorea, evidenziando come la consulenza tecnica d'ufficio avesse confermato l'autenticità delle sottoscrizioni impugnate e, conseguentemente, l'infondatezza delle allegazioni di parte attrice.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice, la sua condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria e la rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei rispettivi procuratori.
L'attrice, di contro, reiterava la richiesta di accoglimento della domanda, sostenendo la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli atti impugnati e la condizione di incapacità naturale del de cuius al momento della stipula.
Contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ritenendole incomplete e contraddittorie, poiché non avrebbero adeguatamente considerato il complessivo quadro clinico e cognitivo del de cuius.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità degli atti impugnati, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
*****
§1. Sull'ammissibilità della querela.
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità della querela in ragione dell'archiviazione del procedimento penale con cui è stata esclusa l'integrazione del reato di falso di cui all'art. 483 cod. pen.
L'eccezione non può essere accolta essendo pacifico che il decreto di archiviazione della denuncia penale per il reato di falso, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la presentazione della querela di falso, che è lo strumento processuale di contestazione della veridicità di quanto è attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la funzione e l'oggetto in quanto tende a dimostrare la totale o parziale non n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 6 rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l'autore della falsificazione, ai fini della applicazione della sanzione penale (cfr. Cassazione civile , sez. III ,
04/03/1995 , n. 2516; Cassazione civile , sez. III , 07/02/2006 , n. 2524).
§1.2. Sull'interesse ad agire dell'attrice.
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'attrice in ragione dell'intervenuta sentenza parziale (n. 730/2020 del 15.10.2020, RG
3112/2013) in merito ai rapporti successori tra le parti.
È evidente, infatti, che l'interesse dell'attrice, quale erede del disponente, non viene meno considerando che la sentenza indicata riguarda solamente due degli atti oggetto della querela di falso e che, anche con riferimento a questi ultimi, la stessa non realizza pienamente l'interesse dell'attrice all'eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati.
Invero, è legittimato a proporre querela di falso chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l'abbia prodotto in giudizio, e dunque, chiunque intenda conseguire una certezza, quanto alla falsità o genuinità di un documento, nei confronti di chi abbia inteso concretamente avvalersi di esso, sicché difetta l'interesse ad agire, con riferimento al tema della certezza dell'autenticità dello scritto, quando essa è già esistente, in quanto consacrata in un provvedimento giurisdizionale divenuto cosa giudicata, oppure quando sopravvenga l'irrilevanza del documento rispetto alla definizione del processo (Cassazione civile , sez. II , 12/01/2024 , n. 1317).
§2. Nel merito, la domanda è infondata.
L'oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento della falsità o meno degli atti impugnati rispetto alla riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano del defunto , esulando da tale giudizio tutti gli ulteriori Persona_1 rilievi formulati dall'attrice (capacità di intendere e di volere del de cuius, prezzo irrisorio previsto quale corrispettivo delle cessioni, lesione dei diritti successori), in mancanza di ulteriori domande proposte nei confronti dei convenuti.
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 7 Ciò posto, la querela va rigettata avendo il CTU concluso per l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da , non essendovi ragioni per discostarsi Persona_1
dalle conclusioni cui è giunto il consulente atteso l'elevato pregio dell'indagine peritale.
In particolare, il consulente ha concluso osservando che “le firme in verifica sono risultate compatibili con i dati comparativi perché' vi è un'alta compatibilità tra le firme per la dimensione sferica, pressione, larghezza delle lettere, ritmo, allineamento di base, inclinazione, aste, direzione assiale, legamenti, profilo delle lettere e gesto fuggitivo; segni con caratteristiche sostanziali che difficilmente possono essere modificate”.
Del resto, le contestazioni mosse alla consulenza da parte dell'attrice si rilevano oltremodo generiche, considerando, peraltro, che il consulente ha tenuto debitamente conto, nel confronto tra le sottoscrizioni in verifica e quelle in comparazione, delle peculiarità della scrittura dovute all'avanzamento dell'età e alla sussistenza di patologie senili, concludendo per la piena omografia delle sottoscrizioni analizzate.
Pertanto, deve dichiararsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Persona_1
ai seguenti documenti:
[...]
1) Firme apposte, a nome di , in calce e a margine dell'atto Persona_1
costitutivo della società “ , per Controparte_2
Notar del 23/2/2005, rep n. 75160, racc. n. 12076, Persona_2
acquisite in originale;
2) Firme apposte, a nome di , in calce e a margine dell'atto Persona_1
di compravendita per Notar del 22/11/2006, rep. n. 19254 racc. Persona_3
n. 13227, acquisite in originale;
3) Firme apposte, a nome di , in calce e a margine dell'atto Persona_1
di modifiche sociali per Notar del 22/11/2006, rep. n. 19253, Persona_3 racc. n. 13226, acquisite in originale;
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 8 4) Firme apposte, a nome di , in calce e a margine dell'atto Persona_1
di compravendita per Notar del 22/05/2009, rep n. 19921, racc. Persona_3
n. 13834, acquisite in originale.
In sede di operazioni peritali il consulente non ha rinvenuto, presso il Notaio
[...]
, l'atto del 23.02.2005, indicato in citazione con numero di Persona_2
repertorio 75159, non depositato presso lo studio notarile “essendo costituito da scrittura privata autenticata e rilasciata alle parti ai sensi degli artt. 70 e 72 della legge notarile all'epoca vigente (vedasi verbale di accesso del 14/9/2023)” pag. 72 della consulenza.
Non avendo l'attrice dedotto alcunché in merito (sia in sede di osservazioni alla consulenza, nemmeno depositate, che in sede di comparsa conclusionale), né chiesto espressamente l'esibizione del documento, ex art. 210 cod. proc. civ., al fine di sottoporre anch'esso a verifica, la querela, anche in parte qua, non può che essere respinta.
Atteso il rigetto della proposta querela di falso, vanno anche adottati i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 226 cod. proc. civ.
Pertanto, all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia (così come previsto dall'art. 227 cod. proc. civ.) - e, dunque, decorsi i termini previsti con riguardo alle impugnazioni indicate nell'art. 324 cod. proc. civ. - la Cancelleria provvederà alla menzione della presente sentenza di rigetto sugli originali dei documenti impugnati ovvero sulle copie che ne tengono luogo.
Le spese, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda e della modesta attività difensiva in concreto svolta, aumentate del 30% ex art. 4 co. 2 del DM 55/2014 per la difesa congiunta di e . Parte_2 Parte_3
Da ultimo, in applicazione della disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 226 cod. proc. civ., l'attrice deve essere altresì condannata al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00.
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA le domande giudiziali;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che si liquidano complessivamente in euro Controparte_1
€ 3.809,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di e che si liquidano Parte_2 Parte_3 complessivamente in euro € 4.951,70, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU a carico di , Parte_1
come liquidate in atti;
5) Condanna al pagamento della pena pecuniaria di Parte_1
€ 20,00;
6) Ordina alla Cancelleria di provvedere, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, alla menzione, sugli originali dei documenti impugnati, ovvero sulle copie che ne tengono luogo, della presente sentenza di rigetto della querela di falso.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
n. 2722/2020 r.g.a.c. Pagina 10