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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 287/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 76/25 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata l' 11/3/25 a conclusione del giudizio vertente tra nata a [...] il [...], , residente a[...] CodiceFiscale_1
Spirito n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fuschino (C.F. ) del Foro di C.F._2
Isernia ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: Email_1
[...]
e
, C.F , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Isernia (IS) alla Via Giovani XXIII n. 113, in persona del suo legale rapp.te pro tempore avv. CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. Margherita Petescia (C.F. ) del foro di Isernia ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia Corso Marcelli n. 194; PEC:
Email_2
-APPELLATO –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 3/12/25. Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 76/25 il Tribunale monocratico di Isernia ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell volta ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto al subentro nel contrato di locazione, avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Isernia via Santo Spirito n. 44, stipulato dalla nonna deceduta Persona_1 il 5/11/14.
Avverso la sentenza ha proposto appello , sostenendo la sussistenza dei requisiti normativamente Parte_1 previsti per il subentro nell'immobile. Ha chiesto quindi riformarsi la sentenza impugnata.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
1. Preteso diritto al subentro
In data 1/7/66 (nonna dell'attuale appellante) stipulò un contratto di locazione con l Persona_1 CP_1 della Provincia di Campobasso, avente ad oggetto l'appartamento ubicato nel Comune di Isernia via Cimitero
n. 972/C (ora via Santo Spirito n. 44).
In seguito al suo decesso, avvenuto in data 5/11/14, l'appellante inoltrò al competente della CP_1 CP_1
richiesta di subentro nell'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 17 L. regionale 4/8/98 n. 12.
[...]
L'ente ritenne non ricorressero i requisiti per il riconoscimento del diritto al subentro e pertanto diffidò l'istante a rilasciare l'immobile, in quanto occupato senza titolo.
A norma dell'art. 17, comma 1, della richiamata legge regionale, “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato”. La disposizione richiama l'art. 2 che recita, al comma 2 (testo all'epoca vigente): “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi […]. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si evince che i discendenti (diversi dai figli) dell'assegnatario deceduto (categoria cui appartiene l'appellante) sono legittimati ad esercitare il diritto di subentro solo nel caso in cui la “stabile convivenza” con l'assegnatario “duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Nel caso di specie è evidente l'insussistenza del requisito della stabile convivenza in essere almeno due anni prima della data della pubblicazione del bando, attesa la giovane età dell'appellante. All'epoca non era infatti ancora nata.
Le richiamate disposizioni escludono quindi chiaramente il rivendicato diritto al subentro. avrebbe potuto far valere il diritto al subentro soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 17, comma Parte_1
3, legge regionale n. 12/98. La norma consente “l'ampliamento stabile del nucleo”, con conseguente riconoscimento del diritto al subentro, ma soltanto “previa verifica da parte dell'Ente gestore” della permanenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 per l'assegnazione.
Nel caso di specie la verifica da parte dell ha avuto esito negativo, come è dato desumere dalla diffida CP_1 del 4/2/16. Il provvedimento amministrativo di rigetto non risulta essere stato impugnato dall'appellante e conseguentemente annullato dal giudice amministrativo, per cui non può dirsi autorizzato alcun ampliamento stabile del nucleo familiare a vantaggio di . Quest'ultima non può quindi vantare il preteso diritto al Parte_1 subentro.
Va pertanto rigettato il primo motivo di impugnazione.
2. Omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda (subordinata) di riconoscimento del diritto all'abitazione
In primo grado ha chiesto, in via subordinata, di “accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza Parte_1 del diritto sociale all'abitazione di matrice costituzionale e, per l'effetto, la presenza dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della stessa ad un alloggio idoneo a garantirle una vita libera e dignitosa in virtù dell'accertato stato di gravidanza ed in considerazione delle causali spiegate in premessa e, di conseguenza, dichiarare l'assegnazione dell'alloggio di cui è causa alla sig.ra ”. Parte_1
Il Tribunale ha respinto tali ulteriori domande, ritenendole “ articolate in modo generico e, comunque, sfornite di prova […]”.
Osserva la Corte che la questione prospettata dall'appellante (riconoscimento del diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica) impone al giudice di sindacare l'esercizio di pubblici poteri e pertanto attiene al riconoscimento di un interesse legittimo (non già di un diritto soggettivo) in capo alla impugnante. Il giudice di primo grado erroneamente non ha rilevato il difetto di giurisdizione relativamente a tale domanda. La Corte non può rilevarlo d'ufficio in difetto di uno specifico motivo di gravame, stante il disposto di cui all'art. 37
c.p.c. Occorre pertanto pronunciarsi nel merito.
La domanda è del tutto carente sul piano probatorio. L'appellante non ha in alcun modo provato la ricorrenza dei requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dettagliatamente elencati all'art. 2 L regionale n. 12/98. Non ha neanche allegato la pubblicazione di un bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio di via Santo Spirito o di altri alloggi, atto indefettibilmente prodromico al riconoscimento dell'invocato interesse legittimo, come prescritto dall'art. 4.
Anche questo motivo di appello va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
287/25 R.G., sull'appello proposto con ricorso depositato il 9/9/25 da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 76/25 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, Controparte_1 ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 287/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 76/25 del Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata l' 11/3/25 a conclusione del giudizio vertente tra nata a [...] il [...], , residente a[...] CodiceFiscale_1
Spirito n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Fuschino (C.F. ) del Foro di C.F._2
Isernia ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale: Email_1
[...]
e
, C.F , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Isernia (IS) alla Via Giovani XXIII n. 113, in persona del suo legale rapp.te pro tempore avv. CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. Margherita Petescia (C.F. ) del foro di Isernia ed C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia Corso Marcelli n. 194; PEC:
Email_2
-APPELLATO –
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 3/12/25. Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 76/25 il Tribunale monocratico di Isernia ha rigettato la domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell volta ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto al subentro nel contrato di locazione, avente ad oggetto l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato in Isernia via Santo Spirito n. 44, stipulato dalla nonna deceduta Persona_1 il 5/11/14.
Avverso la sentenza ha proposto appello , sostenendo la sussistenza dei requisiti normativamente Parte_1 previsti per il subentro nell'immobile. Ha chiesto quindi riformarsi la sentenza impugnata.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
1. Preteso diritto al subentro
In data 1/7/66 (nonna dell'attuale appellante) stipulò un contratto di locazione con l Persona_1 CP_1 della Provincia di Campobasso, avente ad oggetto l'appartamento ubicato nel Comune di Isernia via Cimitero
n. 972/C (ora via Santo Spirito n. 44).
In seguito al suo decesso, avvenuto in data 5/11/14, l'appellante inoltrò al competente della CP_1 CP_1
richiesta di subentro nell'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 17 L. regionale 4/8/98 n. 12.
[...]
L'ente ritenne non ricorressero i requisiti per il riconoscimento del diritto al subentro e pertanto diffidò l'istante a rilasciare l'immobile, in quanto occupato senza titolo.
A norma dell'art. 17, comma 1, della richiamata legge regionale, “In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano, rispettivamente, nella domanda o nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito dal precedente articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato”. La disposizione richiama l'art. 2 che recita, al comma 2 (testo all'epoca vigente): “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi […]. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Dal combinato disposto delle due disposizioni si evince che i discendenti (diversi dai figli) dell'assegnatario deceduto (categoria cui appartiene l'appellante) sono legittimati ad esercitare il diritto di subentro solo nel caso in cui la “stabile convivenza” con l'assegnatario “duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Nel caso di specie è evidente l'insussistenza del requisito della stabile convivenza in essere almeno due anni prima della data della pubblicazione del bando, attesa la giovane età dell'appellante. All'epoca non era infatti ancora nata.
Le richiamate disposizioni escludono quindi chiaramente il rivendicato diritto al subentro. avrebbe potuto far valere il diritto al subentro soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 17, comma Parte_1
3, legge regionale n. 12/98. La norma consente “l'ampliamento stabile del nucleo”, con conseguente riconoscimento del diritto al subentro, ma soltanto “previa verifica da parte dell'Ente gestore” della permanenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 per l'assegnazione.
Nel caso di specie la verifica da parte dell ha avuto esito negativo, come è dato desumere dalla diffida CP_1 del 4/2/16. Il provvedimento amministrativo di rigetto non risulta essere stato impugnato dall'appellante e conseguentemente annullato dal giudice amministrativo, per cui non può dirsi autorizzato alcun ampliamento stabile del nucleo familiare a vantaggio di . Quest'ultima non può quindi vantare il preteso diritto al Parte_1 subentro.
Va pertanto rigettato il primo motivo di impugnazione.
2. Omessa pronuncia del primo giudice sulla domanda (subordinata) di riconoscimento del diritto all'abitazione
In primo grado ha chiesto, in via subordinata, di “accertare e dichiarare in ogni caso la sussistenza Parte_1 del diritto sociale all'abitazione di matrice costituzionale e, per l'effetto, la presenza dei requisiti da parte della ricorrente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della stessa ad un alloggio idoneo a garantirle una vita libera e dignitosa in virtù dell'accertato stato di gravidanza ed in considerazione delle causali spiegate in premessa e, di conseguenza, dichiarare l'assegnazione dell'alloggio di cui è causa alla sig.ra ”. Parte_1
Il Tribunale ha respinto tali ulteriori domande, ritenendole “ articolate in modo generico e, comunque, sfornite di prova […]”.
Osserva la Corte che la questione prospettata dall'appellante (riconoscimento del diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica) impone al giudice di sindacare l'esercizio di pubblici poteri e pertanto attiene al riconoscimento di un interesse legittimo (non già di un diritto soggettivo) in capo alla impugnante. Il giudice di primo grado erroneamente non ha rilevato il difetto di giurisdizione relativamente a tale domanda. La Corte non può rilevarlo d'ufficio in difetto di uno specifico motivo di gravame, stante il disposto di cui all'art. 37
c.p.c. Occorre pertanto pronunciarsi nel merito.
La domanda è del tutto carente sul piano probatorio. L'appellante non ha in alcun modo provato la ricorrenza dei requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, dettagliatamente elencati all'art. 2 L regionale n. 12/98. Non ha neanche allegato la pubblicazione di un bando di concorso per l'assegnazione dell'alloggio di via Santo Spirito o di altri alloggi, atto indefettibilmente prodromico al riconoscimento dell'invocato interesse legittimo, come prescritto dall'art. 4.
Anche questo motivo di appello va pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.
287/25 R.G., sull'appello proposto con ricorso depositato il 9/9/25 da nei confronti di Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 76/25 del Tribunale di Isernia in composizione monocratica, Controparte_1 ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che determina in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 4/12/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
Dr. Maria Grazia d'Errico