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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9956 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23290/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/06/2025 da
1) Parte_1
Nato il 23/08/1970 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 16 00163 ROM ITA con l'Avv. CORTI MASSIMO elettivamente domiciliato CORSO DI PORTA VITTORIA 5 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 30/04/1971 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA G. PREVIATI, 31 20149 MILANO ITA con l'Avv. BENAMATI CHIARA elettivamente domiciliato via M. Melloni, 8 20129 MILANO con i seguenti figli: nato il [...], HI nata il [...] Per_1
FATTO
Il signor con ricorso depositato in data 20.06.2025, ha chiesto che il Tribunale di Milano Parte_1 modificasse le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1843 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
23/02/2019.
Si è ritualmente costituita la signora chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 3 Parte_2 dicembre 2025, le parti, comparse personalmente hanno raggiunto un accordo.
Con ordinanza in data 4.12.2025, il Tribunale ha disposto procedersi ex art. 473-bis. 51 cpc, revocato l'udienza fissata in data 22.01.2026, disposto il deposito di note scritte. I coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica della sentenza di divorzio sopra citata alle seguenti condizioni:
“Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 maggiorenne l'importo ridotto di € 150,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2025 sino al mese Per_1 di febbraio 2026 (compreso).
Importo da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
A partire dal mese di marzo 2026 nulla sarà più dovuto dal padre a titolo di mantenimento e di spese straordinarie per il figlio maggiorenne . Le parti prendono atto delle nuove Linee guida relative alle Per_1 spese straordinarie del Tribunale di Milano del 10.06.2025.
Tenuto conto che la figlia HI sta seguendo come dichiarato dalla madre un percorso di studi universitari la signora si impegna ad informare il signor intorno al mese di giugno/luglio Parte_2 Parte_1 di ogni anno, circa l'andamento del percorso universitario della figlia.
Fermo nel resto, per quanto di ragione.
Spese legali compensate.
Con le note scritte così depositate le parti confermavano il contenuto dell'accordo e chiedevano al Tribunale di pronunciarsi in conformità.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei figli e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto anche in tal senso dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 1843 emessa dal Tribunale di Milano il 30.01.2019 pubblicata in data 23/02/2019:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 17/12/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 19/06/2025 da
1) Parte_1
Nato il 23/08/1970 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 16 00163 ROM ITA con l'Avv. CORTI MASSIMO elettivamente domiciliato CORSO DI PORTA VITTORIA 5 20122 MILANO
e
2) Parte_2
Nata il 30/04/1971 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA G. PREVIATI, 31 20149 MILANO ITA con l'Avv. BENAMATI CHIARA elettivamente domiciliato via M. Melloni, 8 20129 MILANO con i seguenti figli: nato il [...], HI nata il [...] Per_1
FATTO
Il signor con ricorso depositato in data 20.06.2025, ha chiesto che il Tribunale di Milano Parte_1 modificasse le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1843 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
23/02/2019.
Si è ritualmente costituita la signora chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 3 Parte_2 dicembre 2025, le parti, comparse personalmente hanno raggiunto un accordo.
Con ordinanza in data 4.12.2025, il Tribunale ha disposto procedersi ex art. 473-bis. 51 cpc, revocato l'udienza fissata in data 22.01.2026, disposto il deposito di note scritte. I coniugi sopra indicati, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica della sentenza di divorzio sopra citata alle seguenti condizioni:
“Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 Parte_2 maggiorenne l'importo ridotto di € 150,00 mensili a partire dal mese di dicembre 2025 sino al mese Per_1 di febbraio 2026 (compreso).
Importo da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
A partire dal mese di marzo 2026 nulla sarà più dovuto dal padre a titolo di mantenimento e di spese straordinarie per il figlio maggiorenne . Le parti prendono atto delle nuove Linee guida relative alle Per_1 spese straordinarie del Tribunale di Milano del 10.06.2025.
Tenuto conto che la figlia HI sta seguendo come dichiarato dalla madre un percorso di studi universitari la signora si impegna ad informare il signor intorno al mese di giugno/luglio Parte_2 Parte_1 di ogni anno, circa l'andamento del percorso universitario della figlia.
Fermo nel resto, per quanto di ragione.
Spese legali compensate.
Con le note scritte così depositate le parti confermavano il contenuto dell'accordo e chiedevano al Tribunale di pronunciarsi in conformità.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse dei figli e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto anche in tal senso dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e a parziale modifica delle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui alla Sentenza di divorzio n. 1843 emessa dal Tribunale di Milano il 30.01.2019 pubblicata in data 23/02/2019:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 17/12/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato