Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di estinzione del rapporto contributivo volontario, la libera volontà della parte, determinante sia nella costituzione sia nell'estinzione del rapporto contributivo volontario, alla stregua degli articoli 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 143, implica, ai fini della restituzione dei contributi versati, l'irrilevanza delle ragioni del ritardo - siano esse dovute a trascuratezza dell'assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto -, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2005, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DI MAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GINO SCARDIGLI, ROBERTA AMADEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO CAPURSO, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 04/02/02 R.G.N. 910/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/11/04 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Genova l'INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale della Spezia con la quale era stato condannato a restituire in favore di ER GE i contributi volontari da lei versati in misura insufficiente per ottenere una prestazione pensionistica nel periodo dal 1969 al 1993, a titolo di prosecuzione volontaria, avendo in precedenza espletato lavoro subordinato dal 1960 al 1966.
La ER contrastava il gravame, ma la Corte d'Appello raccoglieva rigettando l'originaria domanda, sul presupposto che ai sensi degli art. 1 e 9 DPR n. 1432/71 l'assicurato ha la possibilità di conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria versando la contribuzione volontaria, equiparata in tutto a quella obbligatoria;
il successivo art. 10 stabiliva che i contributi versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti, oppure in contrasto con le disposizioni, o per periodi già coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o aventi causa. Quest'ultima disposizione dettava una disciplina particolare ed esaustiva dell'indebito, speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2033 c.c. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 307/89, aveva affermato la piena legittimità di questa disciplina speciale, precisando, fra l'altro, che "il versamento dei contributi frutto di libera scelta dell'interessato, non è indebito ne' erroneo ed in ogni caso potenzialmente compatibile e utilizzabile ai fini del conseguimento della pensione di invalidità (aggiungendo che) anche ai fini della pensione di vecchiaia, la mancata utilizzazione dei contributi volontari non è frutto di preclusione normativa a priori, bensì delta verifica a posteriori dei risultati del raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione"; in sostanza la Corte aveva dichiarato irripetibili i contributi esclusi dal calcolo della pensione.
Applicando detti principi al caso in esame si doveva ritenere che la decisione della ER di interrompere il versamento dei contributi volontari, ai quali era stata autorizzata avendone pieno diritto, non rendeva indebiti i versamenti già effettuati, anche perché mancava qualunque disposizione che prevedesse la restituzione dei versamenti volontari per la sola circostanza che non fosse stato raggiunto il diritto a pensione. La natura speciale della disposizione dell'art. 10 citato, rispetto alla norma generale di cui all'art. 2033 c.c. rendeva impossibile (ex art. 14 delle preleggi al c.c.) l'applicazione analogica dell'art. 10 DPR 1432/71, che prevedeva la restituzione dei contributi in caso di ritardato versamento e non di omessa corresponsione degli stessi;
neppure era possibile una interpretazione estensiva di questa norma per la evidente differenza fra chi versava in ritardo (e quindi manifestava la volontà di continuare nella contribuzione) e chi invece decidesse di non versare più.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la ER, fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 DPR n. 432 del 31/12/71, deduce la ricorrente che la prosecuzione della contribuzione è legata esclusivamente alla volontà dell'assicurato e nessun interesse ha l'INPS se non quello di erogare le prestazioni previste dalla legge una volta maturato il requisito contributivo. L'art. 10 in questione stabilisce che i contributi versati in ritardo sono indebiti e vanno restituiti, lasciando così intendere che l'Istituto può trattenere solo quelli idonei a consentire la maturazione del diritto a pensione, dovendo invece restituire ogni somma che non possa essere utilizzata a tal fine. Con la interruzione dei versamenti da parte dell'assicurata viene meno la ragione dell'attribuzione dei contributi che devono perciò essere restituiti.
L'interpretazione accolta dal giudice d'appello è errata, perché l'indebito sussiste sia quando la causa giustificatrice del pagamento manchi fui dall'origine, sia quando viene meno successivamente. Il caso risolto dalla Corte Costituzionale è diverso perché concerne l'ipotesi di contribuzione eccedente la misura necessaria alla maturazione del diritto a pensione, che non può essere ripetuta. L'assicurato che richiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria esercita una mera facoltà, per cui nel caso in cui decida di recedere ha diritto alla restituzione dei contributi già versati. Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto precisato che in linea generale vige il principio secondo cui l'impossibilità di utilizzazione dei contributi legittimamente versati in precedenza non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto;
a) dell'inapplicabilità - in ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, nonché' delle norme in tema di indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento;
b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, ne' possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (V. Cass. n. 13382 del 29/10/01. Da qui la conseguenza che la norma che disponga la restituzione dei contributi deve ritenersi di carattere eccezionale e come tale di stretta interpretazione, ex art. 14 delle preleggi al codice civile. In particolare, per quanto concerne l'art. 10 del DPR n. 1432/71, la Corte ha già avuto modo di affermare che tale disposizione "va considerata sotto il profilo che la contribuzione (volontaria) costituisce una mera facoltà dell'assicurato - come si esprime il primo comma dell'art. 7 -; tale facoltà può egli esercitare o non esercitare liberamente e senza alcuna conseguenza dopo il rilascio dell'autorizzazione. L'art. 10, infetti, prevede là possibilità di recesso dal rapporto, costituitosi in forza della autorizzazione, per effetto del mancato o ritardato versamento dei contributi nel termine di legge, senza alcun pregiudizio per l'assicurato al quale, al contrario, spetta il diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato. La risoluzione del rapporto di fatto è perciò voluta dall'interessato ed opera automaticamente per l'inutile decorso del termine di pagamento fissato dalla legge" (Cass. n. 13193 del 1991). Il Collegio aderisce a questa interpretazione sulla considerazione che la rilevanza attribuita dalla legge alla libera volontà della parte nella costituzione o nella estinzione del rapporto contributivo volontario risulta, quanto alla costituzione del rapporto, dal dettato dell'art 7 DPR/71, secondo cui "la facoltà di contribuire volontariamente...può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo falla data di presentazione della domanda di autorizzazione", e, quanto alla estinzione, dall'art. 10 del medesimo DPR, che al primo comma prevede che "i contributi volontari versati in ritardo...sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato" ed al secondo comma stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione "quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore". Per la estinzione del rapporto (e per la restituzione dei contributi) conta quindi soltanto il mancato pagamento "nei termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto" salvo il caso che ciò si sì a verificato per causa di forza maggiore;
le ragioni del ritardo sono irrilevanti, in quanto la disposizione comprende sia la trascuratezza dell'assicurato, o la semplice dimenticanza, sia la libera volontà di non versare più e quindi di interrompere il rapporto;
la interruzione si verifica automaticamente nel momento in cui il versamento non viene effettuato nel termine, a prescindere dalle ragioni interne per cui l'assicurato pone in essere tale comportamento. In conclusione, l'art. 10 DPR n. 1342/71 si applica nel caso di mancato versamento, sia che l'assicurato voglia poi proseguire il rapporto ponendo rimedio ad una occasionale omissione versando in ritardo i contributi, sia che l'intenzione del soggetto sia quella di non versare più e quindi di interrompere il rapporto. Questa disposizione quindi si applica nel caso in esame, avendo l'assicurata interrotto i versamenti con l'intenzione di interrompere il rapporto assicurativo, senza che possa ravvisarsi una inammissibile applicazione analogica della disposizione che prevede la restituzione dei "contributi volontari versati in ritardo" e neppure estensiva della norma in esame. Trattandosi di un rapporto assicurativo rimesso m toto alla diligenza ed alla volontà della parte si deve ritenere che dal mancato versamento dei contributi (con l'intenzione di interrompere il rapporto di contribuzione volontaria) deriva la restituzione dei contributi versati, non sussistendo in questo caso il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione della causa ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Torino. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005