Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2005, n. 2437
CASS
Sentenza 8 febbraio 2005

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In tema di estinzione del rapporto contributivo volontario, la libera volontà della parte, determinante sia nella costituzione sia nell'estinzione del rapporto contributivo volontario, alla stregua degli articoli 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 143, implica, ai fini della restituzione dei contributi versati, l'irrilevanza delle ragioni del ritardo - siano esse dovute a trascuratezza dell'assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto -, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2005, n. 2437
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2437
    Data del deposito : 8 febbraio 2005

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