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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15223 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3824 / 2024 promossa da:
, rappresenta e difesa dagli avvocati Manuela Mulas Parte_1
e RI DE IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mulas in
Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli n. 60
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Andrea Carbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Nizza n. 45
CONVENUTA
e di
n.q. di titolare dell'Autonoleggio AR Remus CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da memorie di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni per sinistro stradale.
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi in Roma in data 10.10.2020.
L'attrice riferiva che alla predetta data, alle ore 20.45 circa, di ritorno al suo albergo dopo una giornata di lavoro, si trovava sull'autovettura targata FD684GS, di proprietà dell'Autonoleggio AR Remus e condotta da che Persona_1
stava effettuando una corsa tramite la piattaforma Uber, quando l'autista frenava bruscamente e la stessa, che sedeva sul sedile posteriore, pur indossando la cintura di sicurezza, veniva proiettata in avanti con tutto il sedile, non agganciato a dovere, sotto il quale rimanevano bloccati il piede e la caviglia destra. Dichiarava altresì che il conducente le riferiva che un veicolo gli aveva tagliato la strada costringendolo a frenare ma che lo stesso non comprendeva del perché la si fosse fatta male al Pt_1
piede in quanto riteneva che il sedile fosse ben agganciato.
Riferiva poi che era stata raggiunta da due colleghi di lavoro al quale l'autista aveva rappresentato che la si era fatta male durante la corsa - di cui peraltro aveva Pt_1
rimborsato il costo - e che i due colleghi avevano dichiarato di aver passato l'intera giornata con la di averla vista salire sul veicolo di proprietà di Pt_1 CP_2
e che non aveva alcun problema di deambulazione prima di salire sulla suddetta autovettura. La si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito ed il Pt_1
giorno successivo effettuava ulteriori controlli presso la clinica Villa Stuart così come successivamente al proprio ritorno in Francia dove seguivano visite, accertamenti medici, controlli e ricoveri e dove le veniva refertata la frattura del malleolo destro ed anche riconosciuto l'infortunio sul lavoro (più propriamente infortunio in itinere). A causa dell'infortunio l'attrice non aveva potuto terminare l'impegno professionale assunto con la in qualità di direttrice di produzione in un progetto CP_3
cinematografico perdendo parte del compenso per € 3.694,47 per le giornate dall'11 al 17 ottobre 2020. Lamentava che l' le aveva negato il risarcimento CP_1
deducendo che fosse priva di cintura di sicurezza ma che tale circostanza non corrispondeva a verità come confermato anche dal conducente nella Persona_1
Pagina 2 dichiarazione rilasciata alla Compagnia. Chiedeva pertanto, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni o, in subordine, ex artt. 2043 e 2054 cc, di ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 cpc del documento di identità di Persona_1
nonché - se ritenuto opportuno - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e di accertare e dichiarare entrambi i convenuti tenuti al risarcimento dei danni patiti con conseguente condanna degli stessi, in solido o meno, al pagamento in suo favore di € 41.648,85 quale danno emergente e di € 3.694,47 quale lucro cessante o delle diverse somme ritenute di giustizia, detratto quanto eventualmente corrisposto dalla ed oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo, Controparte_4
rivalutazione monetaria e vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l , impugnando e contestando tutto quando ex CP_1
adverso dedotto.
In primo luogo deduceva che parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova non solo dell'effettiva dinamica dell'incidente ma anche della sussistenza del nesso eziologico tra trasporto ed evento dannoso e della riconducibilità delle asserite lesioni alla condotta colposa del conducente del veicolo assicurato.
Negava poi che l'evento così come descritto si potesse verificare avendo parte attrice le cinture di sicurezza correttamente allacciate come dichiarato dalla stessa e Pt_1
dal conducente del veicolo e rilevava che entrambi i testimoni indicati erano sopraggiunti in un secondo momento. Contestava anche la quantificazione dei danni subiti in quanto infondata, non provata e comunque eccessiva. Dichiarava poi che dalla documentazione prodotta dalla controparte si evinceva che la negli anni Pt_1
2020 e 2021 aveva percepito dall'assicurazione sociale francese, a titolo di indennità giornaliera per l'infortunio occorsole, l'importo complessivo di € 13.202,33 e che anche nel 2023 aveva percepito ingenti somme a tale titolo;
somme di cui chiedeva la detrazione dall'importo eventualmente riconosciutole a titolo risarcitorio. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, anche relativamente al quantum del risarcimento richiesto, oltre che carente di prova, con vittoria delle spese di giudizio.
Pagina 3 sceglieva la contumacia. CP_2
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc parte attrice specificava che il sinistro era avvenuto quando l'autovettura percorreva via Luisa di Savoia, angolo via
Romagnosi, e che vertendosi in tema di art. 141 del codice delle assicurazioni le uniche prove da fornire erano quella dell'accadimento del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate, non dovendo in alcun modo provare la responsabilità del conducente del mezzo. Inoltre specificava che i testimoni avevano raccolto le dichiarazioni del conducente che riferiva loro di aver frenato per una vettura che gli aveva tagliato la strada e che gli stessi potevano dichiarare che per l'intera giornata la non aveva avuto alcun problema di deambulazione o Pt_1
comunque alla caviglia destra e che le lesioni subite erano comprovate dalle certificazioni sanitarie in atti.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'escussione di due testimoni, compreso il conducente di cui la Compagnia ha fornito le generalità su ordine ex art. 210 cpc di questo giudice, e CTU medico-legale, avendo parte attrice rinunciato all'escussione di un testimone già ammesso con accettazione della controparte che a sua volta aveva già rinunciato all'interrogatorio formale di parte attrice. All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Nelle memorie n. 1 ex art. 189 cpc parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e da memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 mentre parte convenuta le precisava come da comparsa di costituzione e risposta.
In primo luogo occorre precisare che la tutela del terzo trasportato offerta dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) è particolarmente flessibile in quanto non richiede uno scontro tra i veicoli. Quindi può essere applicata anche in situazioni in cui il terzo trasportato abbia subito danni senza che ci sia collisione diretta tra i mezzi coinvolti come ad esempio il caso in cui il veicolo con a bordo il terzo trasportato esca fuori strada per evitare un incidente. Inoltre il terzo trasportato può giovarsi dell'azione diretta prevista dall'articolo sopra richiamato nei confronti
Pagina 4 della Compagnia assicuratrice del veicolo del vettore anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato in quanto tale azione non è condizionata all'accertamento della responsabilità dell'incidente e quindi all'identificazione del veicolo antagonista né al fatto che quest'ultimo sia assicurato per la r.c. auto (C.C. n. 16477/2017).
Nel caso in esame dalle dichiarazioni testimoniali di escusso Persona_1
all'udienza del 28.10.2024, si può trarre conferma di quanto sostenuto da parte attrice e cioè che lo stesso durante la corsa ha effettuato una frenata per evitare un motociclo che gli aveva tagliato la strada. Il teste conferma anche che la si è infortunata Pt_1
dopo la frenata e che anche se procedeva a velocità ridotta “… lo sbalzo in avanti comunque c'è stato …”.
Queste dichiarazioni, di natura sostanzialmente confessoria circa la circostanza che la si è effettivamente infortunata a bordo della vettura condotta da Pt_1 Persona_1
e subito dopo l'improvvisa frenata, consentono a questo giudice di ritenere provato l'accadimento storico. Non si ritiene che la testimonianza sia affetta da nullità, pur lamentata da parte convenuta, in quanto il teste non aveva certamente alcun interesse a partecipare al presente giudizio in cui deve essere accertato il solo fatto storico ed i danni derivati alla trasportata, indipendentemente da ogni accertamento in merito alla responsabilità del sinistro.
Inoltre anche la teste , escussa all'udienza del 03.02.2025 ed accorsa Testimone_1
sul luogo del sinistro in aiuto della che non parla(va) l'italiano, ha riferito le Pt_1
circostanze del sinistro come raccontatele dalla stessa parte attrice ma ha anche così dichiarato: “Confermo che l'autista mi ha detto che la si era fatta male Pt_1
durante la corsa all'interno del veicolo dallo stesso condotto ... io ho chiesto all'autista cosa fosse successo e lui mi ha riferito che il sedile purtroppo non era ben agganciato…”. Ha inoltre confermato di aver passato l'intera giornata lavorativa con parte attrice e che la stessa non aveva alcun problema di deambulazione.
La testimonianza in merito a quanto dichiarato alla dal conducente Tes_1 [...]
concorda perfettamente con le altre risultanze istruttorie, in primis con la Per_1
Pagina 5 dichiarazione sostanzialmente confessoria dell'autista del veicolo all'udienza di escussione del 28.10.2024.
Giova al riguardo ricordare, anche in relazione alle contestazioni mosse dalla
Compagnia convenuta in giudizio in ordine alla testimonianza de relato, che secondo la Cassazione anche “la testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa” (Ordinanza
07.10.2020 n. 21568). Così continua la Suprema Corte: “In sostanza, dette deposizioni come nei fatti ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire – sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire – come nello specifico – la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali …”.
La circostanza poi che il sedile fosse trovato regolarmente agganciato nelle successive verifiche sia dell'autista che della teste nulla dimostra ben Tes_1
potendo il sedile essere tornato al suo posto dopo lo sbalzo effettuato per l'imprevista frenata.
In merito alle lesioni subite da part attrice deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica di ufficio da parte del dott. , le cui conclusioni sono Controparte_5
totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice in quanto congruamente motivate e rispetto alle quali nessuna delle parti ha depositato osservazioni critiche, ha concluso che in conseguenza del sinistro di cui è causa la ha riportato Pt_1
“Deficit antalgico dell'arto inferiore destro ad esito di frattura composta apice perone e distacco parcellare IV malleolo tibiale associate a lesione legamento talo- fibulare anteriore che hanno necessitato di intervento chirurgico artroscopico di plastica legamentosa e sinoviectomia” e che tale condizione ha determinato una ITT di 10 giorni, una successiva ITP al 50% di 60 giorni, una successiva ITP al 25% di
120 giorni e un'invalidità permanente del 7%; i postumi permanenti non sono stati ritenuti suscettibili di miglioramento né incidenti sulla capacità di lavoro, il modesto
Pagina 6 danno fisiognomico è stato ricompreso nell'invalidità permanente, sono state documentate spese di cura congrue, necessarie e/o utili per € 2.594,65 e non sono state previste spese sanitarie future.
Per la quantificazione deve applicarsi la tabella di cui alla L.57/2001, art. 139 del D.
Lgs. N. 209/2005, aggiornata dal D.M. 18.07.2025.
Conseguentemente, a parte attrice vanno liquidati i seguenti importi ai valori attuali:
1) € 561,80 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
2) € 1.685,40 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
3) € 1.685,40 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 25%
4) € 11.595,96 a titolo di danno biologico (rapportato al 7 % in un soggetto che al momento dell'incidente aveva 29 anni); per un importo complessivo pari ad € 21.228,92 comprensivo anche del danno morale liquidato al 20% (€ 3.105,71) e alle spese sanitarie come valutate dal CTU.
Dagli importi come sopra esposti alcuna decurtazione dovrà essere effettuata in quanto dall'esame della normativa richiamata da parte attrice (art. L 433 – 1 e seguenti Code de la Sécurité Sociale) e dalla documentazione in atti può dedursi che l'importo riconosciuto a titolo di indennità giornaliera sia effettivamente un ristoro di natura patrimoniale erogato in caso di infortunio sul lavoro che non permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa;
in ogni caso alcuna prova è stata fornita dalla
Compagnia in merito all'asserita natura non patrimoniale degli importi corrisposti e alla loro conseguente necessaria decurtazione dall'importo liquidato nel presente procedimento.
Nulla sarà poi dovuto a parte attrice per il lamentato lucro cessante in quanto non vi è alcuna prova in atti che il contratto intercorso con la si sia risolto a seguito CP_3
dell'infortunio subito né che parte attrice abbia percepito un minore importo rispetto a quanto concordato;
la domanda di ristoro andrà conseguentemente rigettata.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il
Pagina 7 lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese del giudizio, liquidate come da DM 147/2022 (comprese quelle di CTU medico – legale liquidata definitivamente in € 650,00 oltre IVA) sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- accoglie la domanda di parte attrice, relativamente alle lesioni subite nell'incidente occorso in Roma in data 10.10.2020 quando viaggiava come trasportata nel veicolo targato FD684GS, e per l'effetto condanna
[...]
di titolare dell'Autonoleggio AR Remus e l , in Parte_2 CP_1
solido tra loro, a risarcire a l'importo di € 21.228,92, Parte_1
oltre agli interessi legali calcolati secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna l'Allianz alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di liquidate in € 574,00 per spese vive ed € 5.077,00 per Parte_1
onorari oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- condanna l al pagamento del compenso del CTU, dott. CP_1 CP_5
Pagina 8 , liquidato definitivamente in € 650,00 oltre IVA;
importo da rimborsare CP_5
alla nel solo caso in cui sia stato effettivamente saldato. Pt_1
Roma, 31.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3824 / 2024 promossa da:
, rappresenta e difesa dagli avvocati Manuela Mulas Parte_1
e RI DE IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mulas in
Roma, via Fulcieri Paulucci Dè Calboli n. 60
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa dall'avv. Andrea Carbone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Nizza n. 45
CONVENUTA
e di
n.q. di titolare dell'Autonoleggio AR Remus CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da memorie di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni per sinistro stradale.
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in Parte_1
giudizio e l' al fine di ottenere il risarcimento dei danni CP_2 CP_1
subiti a seguito del sinistro verificatosi in Roma in data 10.10.2020.
L'attrice riferiva che alla predetta data, alle ore 20.45 circa, di ritorno al suo albergo dopo una giornata di lavoro, si trovava sull'autovettura targata FD684GS, di proprietà dell'Autonoleggio AR Remus e condotta da che Persona_1
stava effettuando una corsa tramite la piattaforma Uber, quando l'autista frenava bruscamente e la stessa, che sedeva sul sedile posteriore, pur indossando la cintura di sicurezza, veniva proiettata in avanti con tutto il sedile, non agganciato a dovere, sotto il quale rimanevano bloccati il piede e la caviglia destra. Dichiarava altresì che il conducente le riferiva che un veicolo gli aveva tagliato la strada costringendolo a frenare ma che lo stesso non comprendeva del perché la si fosse fatta male al Pt_1
piede in quanto riteneva che il sedile fosse ben agganciato.
Riferiva poi che era stata raggiunta da due colleghi di lavoro al quale l'autista aveva rappresentato che la si era fatta male durante la corsa - di cui peraltro aveva Pt_1
rimborsato il costo - e che i due colleghi avevano dichiarato di aver passato l'intera giornata con la di averla vista salire sul veicolo di proprietà di Pt_1 CP_2
e che non aveva alcun problema di deambulazione prima di salire sulla suddetta autovettura. La si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito ed il Pt_1
giorno successivo effettuava ulteriori controlli presso la clinica Villa Stuart così come successivamente al proprio ritorno in Francia dove seguivano visite, accertamenti medici, controlli e ricoveri e dove le veniva refertata la frattura del malleolo destro ed anche riconosciuto l'infortunio sul lavoro (più propriamente infortunio in itinere). A causa dell'infortunio l'attrice non aveva potuto terminare l'impegno professionale assunto con la in qualità di direttrice di produzione in un progetto CP_3
cinematografico perdendo parte del compenso per € 3.694,47 per le giornate dall'11 al 17 ottobre 2020. Lamentava che l' le aveva negato il risarcimento CP_1
deducendo che fosse priva di cintura di sicurezza ma che tale circostanza non corrispondeva a verità come confermato anche dal conducente nella Persona_1
Pagina 2 dichiarazione rilasciata alla Compagnia. Chiedeva pertanto, ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni o, in subordine, ex artt. 2043 e 2054 cc, di ordinare ai convenuti l'esibizione ex art. 210 cpc del documento di identità di Persona_1
nonché - se ritenuto opportuno - di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e di accertare e dichiarare entrambi i convenuti tenuti al risarcimento dei danni patiti con conseguente condanna degli stessi, in solido o meno, al pagamento in suo favore di € 41.648,85 quale danno emergente e di € 3.694,47 quale lucro cessante o delle diverse somme ritenute di giustizia, detratto quanto eventualmente corrisposto dalla ed oltre interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo, Controparte_4
rivalutazione monetaria e vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l , impugnando e contestando tutto quando ex CP_1
adverso dedotto.
In primo luogo deduceva che parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova non solo dell'effettiva dinamica dell'incidente ma anche della sussistenza del nesso eziologico tra trasporto ed evento dannoso e della riconducibilità delle asserite lesioni alla condotta colposa del conducente del veicolo assicurato.
Negava poi che l'evento così come descritto si potesse verificare avendo parte attrice le cinture di sicurezza correttamente allacciate come dichiarato dalla stessa e Pt_1
dal conducente del veicolo e rilevava che entrambi i testimoni indicati erano sopraggiunti in un secondo momento. Contestava anche la quantificazione dei danni subiti in quanto infondata, non provata e comunque eccessiva. Dichiarava poi che dalla documentazione prodotta dalla controparte si evinceva che la negli anni Pt_1
2020 e 2021 aveva percepito dall'assicurazione sociale francese, a titolo di indennità giornaliera per l'infortunio occorsole, l'importo complessivo di € 13.202,33 e che anche nel 2023 aveva percepito ingenti somme a tale titolo;
somme di cui chiedeva la detrazione dall'importo eventualmente riconosciutole a titolo risarcitorio. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto, anche relativamente al quantum del risarcimento richiesto, oltre che carente di prova, con vittoria delle spese di giudizio.
Pagina 3 sceglieva la contumacia. CP_2
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc parte attrice specificava che il sinistro era avvenuto quando l'autovettura percorreva via Luisa di Savoia, angolo via
Romagnosi, e che vertendosi in tema di art. 141 del codice delle assicurazioni le uniche prove da fornire erano quella dell'accadimento del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e le lesioni riportate, non dovendo in alcun modo provare la responsabilità del conducente del mezzo. Inoltre specificava che i testimoni avevano raccolto le dichiarazioni del conducente che riferiva loro di aver frenato per una vettura che gli aveva tagliato la strada e che gli stessi potevano dichiarare che per l'intera giornata la non aveva avuto alcun problema di deambulazione o Pt_1
comunque alla caviglia destra e che le lesioni subite erano comprovate dalle certificazioni sanitarie in atti.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'escussione di due testimoni, compreso il conducente di cui la Compagnia ha fornito le generalità su ordine ex art. 210 cpc di questo giudice, e CTU medico-legale, avendo parte attrice rinunciato all'escussione di un testimone già ammesso con accettazione della controparte che a sua volta aveva già rinunciato all'interrogatorio formale di parte attrice. All'udienza del 20.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Nelle memorie n. 1 ex art. 189 cpc parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e da memoria ex art. 171 ter cpc n. 2 mentre parte convenuta le precisava come da comparsa di costituzione e risposta.
In primo luogo occorre precisare che la tutela del terzo trasportato offerta dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. n. 209/2005) è particolarmente flessibile in quanto non richiede uno scontro tra i veicoli. Quindi può essere applicata anche in situazioni in cui il terzo trasportato abbia subito danni senza che ci sia collisione diretta tra i mezzi coinvolti come ad esempio il caso in cui il veicolo con a bordo il terzo trasportato esca fuori strada per evitare un incidente. Inoltre il terzo trasportato può giovarsi dell'azione diretta prevista dall'articolo sopra richiamato nei confronti
Pagina 4 della Compagnia assicuratrice del veicolo del vettore anche nel caso in cui nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato in quanto tale azione non è condizionata all'accertamento della responsabilità dell'incidente e quindi all'identificazione del veicolo antagonista né al fatto che quest'ultimo sia assicurato per la r.c. auto (C.C. n. 16477/2017).
Nel caso in esame dalle dichiarazioni testimoniali di escusso Persona_1
all'udienza del 28.10.2024, si può trarre conferma di quanto sostenuto da parte attrice e cioè che lo stesso durante la corsa ha effettuato una frenata per evitare un motociclo che gli aveva tagliato la strada. Il teste conferma anche che la si è infortunata Pt_1
dopo la frenata e che anche se procedeva a velocità ridotta “… lo sbalzo in avanti comunque c'è stato …”.
Queste dichiarazioni, di natura sostanzialmente confessoria circa la circostanza che la si è effettivamente infortunata a bordo della vettura condotta da Pt_1 Persona_1
e subito dopo l'improvvisa frenata, consentono a questo giudice di ritenere provato l'accadimento storico. Non si ritiene che la testimonianza sia affetta da nullità, pur lamentata da parte convenuta, in quanto il teste non aveva certamente alcun interesse a partecipare al presente giudizio in cui deve essere accertato il solo fatto storico ed i danni derivati alla trasportata, indipendentemente da ogni accertamento in merito alla responsabilità del sinistro.
Inoltre anche la teste , escussa all'udienza del 03.02.2025 ed accorsa Testimone_1
sul luogo del sinistro in aiuto della che non parla(va) l'italiano, ha riferito le Pt_1
circostanze del sinistro come raccontatele dalla stessa parte attrice ma ha anche così dichiarato: “Confermo che l'autista mi ha detto che la si era fatta male Pt_1
durante la corsa all'interno del veicolo dallo stesso condotto ... io ho chiesto all'autista cosa fosse successo e lui mi ha riferito che il sedile purtroppo non era ben agganciato…”. Ha inoltre confermato di aver passato l'intera giornata lavorativa con parte attrice e che la stessa non aveva alcun problema di deambulazione.
La testimonianza in merito a quanto dichiarato alla dal conducente Tes_1 [...]
concorda perfettamente con le altre risultanze istruttorie, in primis con la Per_1
Pagina 5 dichiarazione sostanzialmente confessoria dell'autista del veicolo all'udienza di escussione del 28.10.2024.
Giova al riguardo ricordare, anche in relazione alle contestazioni mosse dalla
Compagnia convenuta in giudizio in ordine alla testimonianza de relato, che secondo la Cassazione anche “la testimonianza de relato actoris pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione, nel contesto delle altre risultanze di causa” (Ordinanza
07.10.2020 n. 21568). Così continua la Suprema Corte: “In sostanza, dette deposizioni come nei fatti ritenuto dal giudice di merito, in conformità all'orientamento prevalente di questa Corte, da cui non si ha ragione di dissentire – sono prive di forza probatoria ove isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire – come nello specifico – la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali …”.
La circostanza poi che il sedile fosse trovato regolarmente agganciato nelle successive verifiche sia dell'autista che della teste nulla dimostra ben Tes_1
potendo il sedile essere tornato al suo posto dopo lo sbalzo effettuato per l'imprevista frenata.
In merito alle lesioni subite da part attrice deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica di ufficio da parte del dott. , le cui conclusioni sono Controparte_5
totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice in quanto congruamente motivate e rispetto alle quali nessuna delle parti ha depositato osservazioni critiche, ha concluso che in conseguenza del sinistro di cui è causa la ha riportato Pt_1
“Deficit antalgico dell'arto inferiore destro ad esito di frattura composta apice perone e distacco parcellare IV malleolo tibiale associate a lesione legamento talo- fibulare anteriore che hanno necessitato di intervento chirurgico artroscopico di plastica legamentosa e sinoviectomia” e che tale condizione ha determinato una ITT di 10 giorni, una successiva ITP al 50% di 60 giorni, una successiva ITP al 25% di
120 giorni e un'invalidità permanente del 7%; i postumi permanenti non sono stati ritenuti suscettibili di miglioramento né incidenti sulla capacità di lavoro, il modesto
Pagina 6 danno fisiognomico è stato ricompreso nell'invalidità permanente, sono state documentate spese di cura congrue, necessarie e/o utili per € 2.594,65 e non sono state previste spese sanitarie future.
Per la quantificazione deve applicarsi la tabella di cui alla L.57/2001, art. 139 del D.
Lgs. N. 209/2005, aggiornata dal D.M. 18.07.2025.
Conseguentemente, a parte attrice vanno liquidati i seguenti importi ai valori attuali:
1) € 561,80 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
2) € 1.685,40 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
3) € 1.685,40 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 25%
4) € 11.595,96 a titolo di danno biologico (rapportato al 7 % in un soggetto che al momento dell'incidente aveva 29 anni); per un importo complessivo pari ad € 21.228,92 comprensivo anche del danno morale liquidato al 20% (€ 3.105,71) e alle spese sanitarie come valutate dal CTU.
Dagli importi come sopra esposti alcuna decurtazione dovrà essere effettuata in quanto dall'esame della normativa richiamata da parte attrice (art. L 433 – 1 e seguenti Code de la Sécurité Sociale) e dalla documentazione in atti può dedursi che l'importo riconosciuto a titolo di indennità giornaliera sia effettivamente un ristoro di natura patrimoniale erogato in caso di infortunio sul lavoro che non permetta lo svolgimento dell'attività lavorativa;
in ogni caso alcuna prova è stata fornita dalla
Compagnia in merito all'asserita natura non patrimoniale degli importi corrisposti e alla loro conseguente necessaria decurtazione dall'importo liquidato nel presente procedimento.
Nulla sarà poi dovuto a parte attrice per il lamentato lucro cessante in quanto non vi è alcuna prova in atti che il contratto intercorso con la si sia risolto a seguito CP_3
dell'infortunio subito né che parte attrice abbia percepito un minore importo rispetto a quanto concordato;
la domanda di ristoro andrà conseguentemente rigettata.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il
Pagina 7 lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese del giudizio, liquidate come da DM 147/2022 (comprese quelle di CTU medico – legale liquidata definitivamente in € 650,00 oltre IVA) sono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- accoglie la domanda di parte attrice, relativamente alle lesioni subite nell'incidente occorso in Roma in data 10.10.2020 quando viaggiava come trasportata nel veicolo targato FD684GS, e per l'effetto condanna
[...]
di titolare dell'Autonoleggio AR Remus e l , in Parte_2 CP_1
solido tra loro, a risarcire a l'importo di € 21.228,92, Parte_1
oltre agli interessi legali calcolati secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna l'Allianz alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di liquidate in € 574,00 per spese vive ed € 5.077,00 per Parte_1
onorari oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
- condanna l al pagamento del compenso del CTU, dott. CP_1 CP_5
Pagina 8 , liquidato definitivamente in € 650,00 oltre IVA;
importo da rimborsare CP_5
alla nel solo caso in cui sia stato effettivamente saldato. Pt_1
Roma, 31.10.2025.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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