Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 634
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prova della regolare notifica della cartella di pagamento tramite PEC, poiché l'indirizzo PEC non era valido e attivo, e non vi è prova che la comunicazione di tale circostanza sia giunta al contribuente.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La Corte non si è pronunciata specificamente su questo motivo, avendo accolto il ricorso per vizio di notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 634
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 634
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo