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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 295 2024 9020692560 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7593/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 295 2024 9020692560 000, notificato in data 7.12.2024, limitatamente all'importo di € 331,13, con il quale l'Agenzia delle Entrate-SS gli ha intimato di versare la somma per l' omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale.
L'Società_1 s.p.a., nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e pertanto deve essere dichiarato contumace.
L'AdER, costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva affermando la correttezza del proprio operato;
nel merito, ha contestato la maturata prescrizione del credito evidenziando di avere notificato l'atto presupposto e, in particolare, la cartella di pagamento, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate - SS non si evince la prova della notifica dell' atto presupposto.
Sul punto si osserva che l'Agente della SS ha asserito che la pretesa creditoria era divenuta definitiva per la mancata impugnazione della cartella di pagamento n. 295 2024 0037995725/000 notificata tramite PEC.
Orbene, la notifica della cartella non è regolare.
Invero nella “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione” del
20/06/2024, allegata in atti, si attesta che “il 17/06/2024, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC non è risultato valido e attivo” in tale ipotesi è necessario - ai sensi dell'art 26, comma 2, del dPR n. 602/73 - provvedere alla relativa comunicazione al contribuente;
comunicazione, questa, di cui non vi è prova in atti che sia giunta nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Consegue che non avendo le resistenti provato il perfezionamento della notifica dell'atto presupposto il sollecito di pagamento per cui è causa è illegittimo e come tale deve essere annullato per carenza dell'atto presupposto necessario.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza,
o no, di tale pretesa» (v. Cass., 1144/2018)
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore del ricorrente secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto limitatamente all'importo indicato in ricorso;
condanna le resistenti in solido a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 250,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa
EL CA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 904/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 295 2024 9020692560 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7593/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 295 2024 9020692560 000, notificato in data 7.12.2024, limitatamente all'importo di € 331,13, con il quale l'Agenzia delle Entrate-SS gli ha intimato di versare la somma per l' omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2010, 2011 e 2012”.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la maturata prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale.
L'Società_1 s.p.a., nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio e pertanto deve essere dichiarato contumace.
L'AdER, costituitasi, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva affermando la correttezza del proprio operato;
nel merito, ha contestato la maturata prescrizione del credito evidenziando di avere notificato l'atto presupposto e, in particolare, la cartella di pagamento, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame della documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate - SS non si evince la prova della notifica dell' atto presupposto.
Sul punto si osserva che l'Agente della SS ha asserito che la pretesa creditoria era divenuta definitiva per la mancata impugnazione della cartella di pagamento n. 295 2024 0037995725/000 notificata tramite PEC.
Orbene, la notifica della cartella non è regolare.
Invero nella “Comunicazione di avvenuta notifica di atto mediante deposito telematico e pubblicazione” del
20/06/2024, allegata in atti, si attesta che “il 17/06/2024, l'indirizzo di posta elettronica certificata presente nell'INI-PEC non è risultato valido e attivo” in tale ipotesi è necessario - ai sensi dell'art 26, comma 2, del dPR n. 602/73 - provvedere alla relativa comunicazione al contribuente;
comunicazione, questa, di cui non vi è prova in atti che sia giunta nella sfera di conoscibilità del contribuente.
Consegue che non avendo le resistenti provato il perfezionamento della notifica dell'atto presupposto il sollecito di pagamento per cui è causa è illegittimo e come tale deve essere annullato per carenza dell'atto presupposto necessario.
Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza,
o no, di tale pretesa» (v. Cass., 1144/2018)
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in favore del ricorrente secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto limitatamente all'importo indicato in ricorso;
condanna le resistenti in solido a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 250,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il Giudice dott.ssa
EL CA