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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3493/2021
Il Giudice, all'esito della Camera di ConIGlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 02.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3493 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 02/04/2025 vertente t r a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] - c.f. Parte_1
- elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n.3, presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Mario Volpe;
- attore -
e nato a [...] il [...] (C.F: ) e Controparte_1 C.F._2 P_
nato a [...] il [...] (C.F. ) rapp.ti e difesi dall'avv. Dario D'Alessio
[...] C.F._3 presso cui domiciliano come da atti;
- Convenuti-
OGGETTO: proprietà / acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis cpc , premettendo: Parte_1
- di essere proprietario del locale ubicato al piano terra del fabbricato di Via Convento Vecchio,
Piazza Italia, di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente con la particella 2273, foglio 47, mappale 697, sub 1, piano T, cat. A/4,
pagina 1 di 12 cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, per averlo ricevuto in parte per successione materna, per altra parte, in virtù di donazione fatta dal padre, , nonché da cessione fatta dai germani in suo favore, Persona_1 come da atto per Notaio , rep. 51310 e racc. 9126; Persona_2
- che nelle more, aveva accordato a tale , in via del tutto amicale e in virtù di intese Persona_3 raggiunte verbalmente, la possibilità di utilizzare i locali in parola, saltuariamente e senza corrispondergli alcun canone, consegnandole anche una copia delle chiavi per potervi accedere più liberamente;
- che la ha dunque fatto utilizzo del cespite, entro i limiti concordati, fino al momento della Per_3 propria morte, avvenuta il 18.11.2019, allorquando i suoi eredi, a nome e Controparte_1 P_
, in via del tutto illegittima e in totale dispregio degli accordi originariamente esistenti tra la e il
[...] Per_3
, hanno preso possesso dei locali di pertinenza dell'esponente, peraltro utilizzando le chiavi Persona_1 che erano state amichevolmente affidate alla e che risultavano detenute anche dal Per_3 Pt_1
- che la condotta illegittima dei è poi divenuta ancora più intollerabile nel momento in cui CP_1 essi hanno provveduto alla sostituzione della serratura della porta d'ingresso, senza neppure dare copia della chiave all'esponente;
- che per effetto di quanto dedotto, il ricorrente si è visto improvvisamente privato del possesso del cespite, non potendo più neppure accedervi;
- che alle missive inviate ai perveniva un solo riscontro, proveniente dalla IG.ra CP_1
germana degli altri due eredi della IG.ra , la quale oltre a comunicare di non avere mai CP_3 Per_3 avuto alcuna detenzione del locale di cui trattasi, onde evitare ogni possibile coinvolgimento nella vicenda, ha anche inviato documentazione attestante la propria rinuncia alla eredità della defunta madre;
- che i due fratelli, invece hanno continuato ad occupare l'immobile in totale carenza di un titolo idoneo e, peraltro, estromettendo perfino l'esponente dalla sua proprietà;
- che gli stessi non hanno titolo alcuno per poter mantenere la detenzione dell'immobile di cui trattasi, avendo finanche estromesso l'esponente dal possesso del cespite di cui è proprietario, con il quale, peraltro, giammai hanno ritenuto quantomeno di tentare di rinegoziare gli originari accordi verbali che si erano avuti tra i IGg.ri e , con l'effetto che essi detengono un bene sul quale Persona_1 Persona_3 non possono legittimamente vantare alcun diritto;
- che è risultato infruttuoso l'esperito tentativo obbligatorio di mediazione;
tanto premesso, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i IGg.ri e occupano in maniera Controparte_1 Per_1 illegittima e in carenza di qualsivoglia titolo idoneo, l'immobile di pertinenza del IG. ubicato al piano terra Parte_1 del fabbricato di Via Convento Vecchio “Piazza Italia” di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente alla particella 2273, foglio 47, mappale 697, sub 1, piano T, cat. A/4, cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, ordinandone l'immediato rilascio in favore del ricorrente;
2) per effetto della pagina 2 di 12 dichiarata occupazione senza titolo, condannare in via solidale essi e , al pagamento in favore del Controparte_1 Per_1 ricorrente del giusto indennizzo dovuto per il periodo che va dalla morte della e fino al rilascio del cespite, da Persona_3 determinarsi sulla scorta del suo valore locatizio e tenuto conto del mancato godimento dell'immobile durante tutto il periodo di illegittima occupazione, oltre che della mancata percezione di frutti da parte del ricorrente;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) In ogni caso, condannare i resistenti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi”.
Si costituivano i resistenti deducendo che è stato possessore del bene oggetto di Controparte_2 contesa fin dal 13 Maggio 1998, da quando aveva avuto autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e lo ha utilizzato ad uso deposito, negando quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe dato le chiavi alla IG.ra ed aggiungendo di essere sempre stato in Persona_3 possesso delle uniche chiavi del locale e di aver posseduto il locale fin dal 1998 senza che ci fosse mai stato alcuna turbativa al possesso o quanto meno sospensiva del possesso da parte del IG. . Parte_1
Pertanto, concludevano affinchè il Tribunale rigettasse la domanda attorea ed accogliesse la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione del bene da parte del IG. P_
e condannasse il ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art 96 c.p.c.
[...]
Con ordinanza a verbale dell'udienza del 10.11.21 veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario con concessione dei termini ex art 183 co 6 cpc;
la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed all'esito rinviata per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc all'odierna udienza del 02.04.25.
I testi escussi rendevano le seguenti dichiarazioni:
(teste parte attrice) Testimone_1
6. Vero è che allorquando venne eseguita la variazione catastale i locali erano vuoti;
“vero”
7. Vero è che uno dei due locali è posseduto direttamente dal IG. mentre l'altro è Parte_1 attualmente detenuto dal IG. a titolo di comodato gratuito;
Parte_2
“vero”
8. Vero è che i detti vani, pur avendo due accessi separati che affacciano sulla strada, all'interno sono comunicanti, esistendo una porta che può consentire l'accesso dall'uno all'altro;
“vero”
9. Vero è che i detti due locali vengono mantenuti divisi mediante un mobile, posizionato in maniera tale da impedire il passaggio attraverso la porta di comunicazione esistente;
“vero ci sono stato all'interno ed è cosi”
10. Vero è che la IG.ra , ha sempre avuto l'uso parziale e gratuito di uno di detti locali, Persona_3 precisamente di quello di cui il mantiene il possesso;
Parte_1
pagina 3 di 12 “vero. preciso che il proprietario intendeva stipulare un contratto di locazione con la IG.ra Parte_1 Per_3 ma quest'ultima essendo anziana aveva un uso marginale di questo locale, che utilizzava quale deposito di materiale di risulta
e quindi a causa dell'uso precario non ha inteso stipulare questo contratto. Il IG è stato al mio studio e mi ha Pt_1 rappresentato tale situazione ed io gli ho predisposto il contratto di locazione ma lui successivamente mi ha riferito che la IG.ra Per_
non lo ha sottoscritto rappresentando che a breve avrebbe lasciato il locale. Le utenze sono intestate tuttora al Per_ proprietario tutto quanto da me rappresentato si è verificato all'incirca 7/8 anni fa La IG.ra un paio di anni Pt_1 fa da che ricordi è deceduta e adesso i suoi figli e possiedono l'immobile di cui si è discusso. La Controparte_2 CP_1
Per_ IG.ra entrò in possesso del locale non più di 7/8 anni fa. Preciso che la variazione catastale dell'immobile da me operata risale al 2015 ed all'epoca sicuramente la IGnora non possedeva l'immobile”
11. Vero è che l'utilizzo fatto dalla IG.ra di una parte del suddetto locale è stato solo ed Per_3 esclusivamente per il deposito di alcuni mobili di sua proprietà;
“vero”
12. Vero è che prima del decesso della IG.ra , l'esponente ha sempre acceduto all'immobile Per_3 suindicato, utilizzandolo regolarmente e non ricevendo alcun impedimento a causa dei mobili ivi stipati da essa IG.ra ; Per_3
“questo non lo so”
13. Vero è che l'esponente, successivamente alla morte della , avvenuta il 18.11.2019, Persona_3 recandosi presso l'immobile di cui trattasi, ha rinvenuto nello stesso il IG. , figlio della Controparte_2 IG.ra ; Persona_3
“non lo so. Solo per notizia ho saputo che adesso i due figli lo posseggono ma so anche che entrambi vivono lontani dal locale ed io non li ho visti mai accedere al locale rispetto al quale la mia abitazione dista 100 metri circa, per cui il locale adesso lo vedo sempre chiuso e non ho visto più nessuno entrarvi. preciso sul punto che da un anno circo sto dirigendo dei lavori in un cantiere limitrofo e non ho visto nessuno accedere al locale”
14. Vero è che subito dopo l'invio della lettera con la quale si chiedeva agli eredi della IG.ra Per_3 di procedere alla liberazione del locale dai mobili ivi stipati, il , nel cercare di accedere Parte_1 all'immobile, ha constatato che la serratura della porta d'accesso era stata sostituita, per cui da allora non ha più potuto accedere all'immobile;
“vero, me lo ha riferito lui”
15. Vero è che i due locali adiacenti sono dotati di un unico contatore intestato all'esponente e posizionato nel vano attualmente detenuto dal IG. Parte_2
“vero” su domanda del difensore del convenuto:
ADR “Sono parente di E' mio cugino” Parte_1
pagina 4 di 12 Testi
“So che aveva in passato un bar nella città di San Cipriano località Campigliano fino a Controparte_2 qualche anno fa, ma non l'ho mai visto accedere al locale per prendere dei beni custoditi nel locale”
De ST CA (teste parte convenuta)
1) Vero è che il IG. è possessore dei locali ubicati al piano terra del fabbricato sito Controparte_2 in Giffoni Valle Piana alla Via Convento Vecchio, Piazza Italia;
“vero. possiede la casa sulla sinistra ed il locale adibito a garage sulla destra. il garage si trova in un'altra palazzina di fronte”
2) vero è che il utilizzava i locali oggetto di contesa come deposito;
Controparte_1
“vero. Possedendo io una renault Kangoo per conto dei e per amicizia a volte ho trasporto su questo mezzo CP_1 delle casse di liquori, acqua prelevandoli dal loro bar fino a questo garage dove venivano depositate. quando morì la nonna aiutai nel trasporto e nel deposito di mobili in questo garage. non è molto grande. credo un 3X4, credo 12 massimo 16 metri”
3) Vero è che il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai Controparte_1 aver alcuna turbativa del possesso;
“vero ma preciso che questo locale è sempre stato utilizzato da ” Per_1
4) vero è che Il detiene in maniera esclusiva il bene nella sua totalità; CP_1
“vero. a volte lui mi ha dato le chiavi di questo garage per depositarvi alcune casse”
5) Vero è che gli autotrasportatori si recavano presso il deposito del sito in Controparte_1
Giffoni Valle Piana, in quanto il per avere un ottimo prezzo acquistava grandi quantitativi;
CP_1
“vero”
6) Vero che è lei nel deposito di Giffoni Valle Piana non ha trovato altre persone oltre al P_
, oltre che sporadicamente il fratello;
[...] Controparte_1
“vero”
7) Vero è che non esistevano alcuna parete divisoria o mobile che divideva gli ambienti;
“accanto c'è un altro piccolo locale detenuto da un ragazzo che aggiusta televisioni”.
8) Vero è che le chiavi dell'immobile sono state sempre in possesso esclusivo del IG. CP_1
;
[...]
“vero. almeno certamente lui le ha sempre avuto, sempre riferendomi ad . adesso vive a Gubbio” Per_1 CP_1
9) Vero è che il locale Ape Regina gestito dal era sito nella località Controparte_1
Campigliano frazione del Comune di San Cipriano Picentino, di cui il era proprietario non Controparte_2 aveva ampi spazi da poter contenere tutti gli acquisti di merce effettuati;
“vero acquistava grossi quantitativi di merce per ottenere un buon prezzo e quindi quel che non entrava nel Per_1 bar lo depositava nel garage”
10) Vero è che il Bar, l'Ape Regina del IG. si trovava a circa 7 Km da Giffoni;
Controparte_2
“vero. si trova in località Campigliano” pagina 5 di 12 Sulle domande a chiarimento risponde:
“non ricordo se vi sia una porta di collegamento tra il garage di e quello accanto. tutti i fatti di cui ho riferito Per_1 risalgono a 7/8 anni fa poi per motivi vari ci siamo persi di vista con e non lo più coadiuvato. Il bar non ce Per_1 Per_1
l'ha più. Conosco il fratello del panettiere;
l'ho visto a volta in piazza Italia dove si trova il garage ma non Parte_1 all'interno dello stesso. abita alle spalle ossia 30-40 metri dietro questo locale per cui non ha visuale Testimone_1 all'interno del garage. I mobili presenti nel garage di furono portati 3, 4 giorni dopo la morte della nonna di lui. io Per_1 stesso ho aiutato nel trasporto. più o meno ciò avvenne nel 2000-2001 ma non ricordo precisamente;
credo comunque prima del 2003”
(teste parte convenuta): Testimone_3
1) Vero è che il IG. è possessore dei locali ubicati al piano terra del fabbricato sito Controparte_2 in Giffoni Valle Piana alla Via Convento Vecchio, Piazza Italia;
A.D.R.: “Vero.”
2) Vero è che il utilizzava i locali oggetto di contesa come deposito;
Controparte_2
“Vero”. Tes_2
3) Vero è che il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver Controparte_2 alcuna turbativa del possesso;
“Non ricordo la data e non posso rispondere al quesito poiché mi limitavo a recarmi in quel deposito per Tes_2 caricare e scaricare la merce. Più o meno ci andavo tre/quattro volte a settimana e ogni volta per mezz'ora”.
4) Vero è che il detiene in maniera esclusiva il bene nella sua totalità; CP_1
A.D.R.: “Vero. Nel deposito c'era soltanto le cose sue.”
5) Vero è che gli autotrasportatori si recavano presso il deposito del sito in Controparte_2
Giffoni Valle Piana, in quanto il per avere un ottimo prezzo acquistava grandi quantitativi;
CP_1
“Vero. La maggior parte delle volte ci andavo io che acquistavo grossi quantitativi di merci per Tes_2
l'allestimento del catering.”
6) Vero che è lei nel deposito di Giffoni Valle Piana non ha trovato altre persone oltre al P_
, oltre che sporadicamente il fratello;
[...] Controparte_1
“Vero.” Tes_2
7) Vero è che non esistevano alcuna parete divisoria o mobile che divideva gli ambienti;
A.D.R.: “Non è vero. Ricordo che all'interno del magazzino c'era un mobile che copriva una porta chiusa.”
8) Vero è che le chiavi dell'immobile sono state sempre in possesso esclusivo del IG. P_
;
[...]
“Vero. Me le dava per caricare e scaricare le merci e poi gliele restituivo.” Tes_2
pagina 6 di 12 9) Vero è che il locale Ape Regina gestito dal era sito nella località Campigliano Controparte_2 frazione del Comune di San Cipriano Picentino, di cui il era proprietario non aveva ampi Controparte_2 spazi da poter contenere tutti gli acquisti di merce effettuati;
A.D.R. “Vero.”
10) Vero è che il Bar, l'Ape Regina del IG. si trovava a circa 7 Km da Giffoni;
Controparte_2
A.D.R.: “Vero.”
A.D.R. Su domanda dell'Avv. Volpe. “Nel magazzino c'era solo il mobile di cui ho riferito prima e qualche tavolo del IG. sul quale depositavamo la merce. Non so quando abbia chiuso il bar Ape Regina.” CP_1 Per_1
(teste parte attrice): Controparte_4
6. Vero è che allorquando venne eseguita la variazione catastale i locali erano vuoti;
ADR “Non lo so però ricordo di aver preso in locazione il garage posto accanto a quello del IG ” Parte_1
7. Vero è che uno dei due locali è posseduto direttamente dal IG. mentre l'altro è Parte_1 attualmente detenuto dal IG. a titolo di comodato gratuito;
Parte_2
ADR “no. In realtà io, che sono chiamato anche anche se il nome di battesimo è possedevo il Pt_2 CP_4 garage in affitto”
8. Vero è che i detti vani, pur avendo due accessi separati che affacciano sulla strada, all'interno sono comunicanti, esistendo una porta che può consentire l'accesso dall'uno all'altro;
ADR “Vero, però detta porta comunicante non era fruibile in quanto coperta da uno scaffale”
9. Vero è che i detti due locali vengono mantenuti divisi mediante un mobile, posizionato in maniera tale da impedire il passaggio attraverso la porta di comunicazione esistente;
ADR “vero”
10. Vero è che la IG.ra , ha sempre avuto l'uso parziale e gratuito di uno di detti locali, Persona_3 precisamente di quello di cui il mantiene il possesso;
Parte_1
Per_ ADR “non lo so. La IG.ra abitava lì vicino;
quando andavo al garage di tanto in tanto la vedevo lì ma non posso sapere se l'avesse in uso parziale”
11. Vero è che l'utilizzo fatto dalla IG.ra di una parte del suddetto locale è stato solo ed Per_3 esclusivamente per il deposito di alcuni mobili di sua proprietà;
ADR “non so cosa vi fosse nell'altro garage di . Non ci sono mai entrato” Parte_1
12. Vero è che prima del decesso della IG.ra , l'esponente ha sempre acceduto all'immobile Per_3 suindicato, utilizzandolo regolarmente e non ricevendo alcun impedimento a causa dei mobili ivi stipati da essa IG.ra ; Per_3
ADR “non lo so e non posso rispondere in quanto io detenevo il mio garage in locazione per deposito beni quindi ci andavo una volta ogni tanto, non quotidianamente quindi non conosco le vicende dell'altro garage”
pagina 7 di 12 13. Vero è che l'esponente, successivamente alla morte della , avvenuta il 18.11.2019, Persona_3 recandosi presso l'immobile di cui trattasi, ha rinvenuto nello stesso il IG. , figlio della Controparte_2 IG.ra ; Persona_3
ADR “non lo so e non ho mai visto lì” Per_1
14. Vero è che subito dopo l'invio della lettera con la quale si chiedeva agli eredi della IG.ra Per_3 di procedere alla liberazione del locale dai mobili ivi stipati, il , nel cercare di accedere Parte_1 all'immobile, ha constatato che la serratura della porta d'accesso era stata sostituita, per cui da allora non ha più potuto accedere all'immobile;
ADR “non lo so”
15. Vero è che i due locali adiacenti sono dotati di un unico contatore intestato all'esponente e posizionato nel vano attualmente detenuto dal IG. Parte_3
“non so se il contatore nel mio garage serviva anche l'altro. Io ho sempre pagato le bollette relative ai miei
[...] consumi”
A.d.r. a chiarimento: «non ho mai visto alcun camion sul posto scaricare merci;
non ho mai visto nel garage neppure il fratello di » Per_1
A.d.r. “anche il garage da me locato era di proprietà di Il contatore era intestato a Parte_1 Pt_1
Quando arrivava la bolletta della luce la pagavo e poi la restituivo al Pagavo l'intera bolletta”. Pt_1
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva, in diritto, che parte attrice ha spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti dei convenuti, asseritamente detentori sine titulo del locale ad uso deposito;
in tal caso la probatio diabolica del diritto di proprietà è attenuata dalle difese spiegate dalla convenuta che non ha negato la proprietà formale attorea del bene ma ne rivendica l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione
(in tal senso ex multis Cass. 28865/21 e Ord. del 12 dicembre 2024, n. 32074 secondo cui la rigorosa prova della proprietà di cui è onerato chi agisce in rivendica è attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere).
Applicando il principio al caso di specie, parte attrice ha allegato il titolo di proprietà (atto di successione + donazione + più rinuncia all'eredità da parte del coerede, all 1 e 3 fasc parte attrice) e parti convenute non hanno contestato tale titolo, ma hanno eccepito che abbia acquistato la Controparte_2 proprietà del locale a titolo originario per usucapione.
Ciò preliminarmente acclarato, lo sforzo ricostruttivo a cui è chiamato lo scrivente Tribunale afferisce proprio alla domanda riconvenzionale di usucapione, il cui rigetto determinerebbe l'accoglimento della domanda attorea, che è provata per tabulas mediante l'allegazione del titolo di proprietà. pagina 8 di 12 Sempre in diritto si evidenzia che la circostanza che l'attore abbia concesso in comodato gratuito ed in via del tutto amicale il locale alla IG. non è stata espressamente contestata per cui è da Persona_3 ritenersi pacifica (art 115 c.p.c.).
Ritiene il Tribunale che sia plausibile in astratto che il suo erede, (l'unico che ha Controparte_2 formulato domanda di usucapione) abbia posseduto il locale con l'animus possidendi.
Infatti, il comodato è un contratto che dà luogo ad un diritto personale a favore del comodatario;
la tolleranza espressa dal comodante alla detenzione del bene da parte del comodatario non può estendersi a terzi soggetti.
Dalle prove testimoniali è emerso che abbia utilizzato quel locale per depositarvi Controparte_2 merce destinata al suo esercizio commerciale (un bar); infatti si riforniva di grossi quantitativi di merce per ottenere uno sconto e, non avendo nel suo bar lo spazio ove custodirli, li stoccava in parte in questo locale, detenuto in comodato dalla IG.ra . Per_3
Il ha assunto quindi un contegno idoneo a configurare il possesso del locale, utilizzandolo CP_1 per propri scopi, comportandosi come se ne fosse il proprietario.
Tuttavia, dalle prove testimoniali non è emerso il presupposto temporale del possesso ventennale ai fini dell'acquisto per usucapione.
Il primo teste di parte convenuta, De ST CA, ha confermato genericamente il capitolo di prova secondo cui il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver Controparte_2 alcuna turbativa del possesso, ma quando è stato richiesto di precisare meglio le sue dichiarazioni con domande ha chiarimento ha riferito: “tutti i fatti di cui ho riferito risalgono a 7/8 anni fa poi per motivi vari ci siamo persi di vista con e non lo più coadiuvato. Il bar non ce l'ha più… I mobili presenti nel garage di Per_1 Per_1
furono portati 3, 4 giorni dopo la morte della nonna di lui. io stesso ho aiutato nel trasporto. più o meno ciò avvenne Per_1 nel 2000-2001 ma non ricordo precisamente;
credo comunque prima del 2003”.
Il secondo teste di parte convenuta, , richiesto di confermare il capitolo di prova Testimone_3 secondo cui utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver alcuna Controparte_2 turbativa del possesso rispondeva: “Non ricordo la data e non posso rispondere al quesito poiché mi limitavo a recarmi in quel deposito per caricare e scaricare la merce. Più o meno ci andavo tre/quattro volte a settimana e ogni volta per mezz'ora”.
In considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale di usucapione è stata formulata con la comparsa costitutiva depositata il 31.10.21, il convenuto avrebbe dovuto provare di possedere il locale almeno dal 30.10.01 ma allo scopo l'unica fonte di prova consisterebbe nella deposizione resa dal teste De
ST CA che però dapprima ha circostanziato la sua conoscenza dei fatti a 7/8 anni prima della sua deposizione;
poi ha aggiunto di aver aiutato a trasportare la sua mobilia nel garage nel Per_1
2000/2001 comunque prima del 2003. pagina 9 di 12 La deposizione di questo teste è stata generica, incerta e contraddittoria, per cui parte convenuta non ha offerto la prova certa di aver iniziato a possedere il locale/garage con animus possidendi da un'epoca antecedente al 31.10.01, non essendo idonea allo scopo la dichiarazione testimoniale del De ST.
La circostanza che il possedesse la licenza per l'attività commerciale di bar dal 1998 è CP_1 ininfluente, non potendosi escludere che avesse iniziato ad utilizzare il locale per custodirvi bevande in epoca successiva.
Non essendo stato provato l'acquisto del locale a titolo originario per usucapione – per incertezza della data da cui è iniziato il possesso del locale – va accolta la domanda attorea di rilascio dell'immobile medesimo formulata da parte attrice.
L'ulteriore domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento danni da occupazione sine titulo, e precisamente di risarcimento del danno figurativo commisurativo al valore locativo dell'immobile, va rigettata perché non provata.
Lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez.
Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Le S.U., quindi, dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
pagina 10 di 12 Tale impostazione è coerente con il precedente reso dalla medesima S.C. di Cassazione in sentenza n. 11203 del 24/04/2019 secondo cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Tali postulati ermeneutici sono coerenti con la lettura esegetica dell'art 2043 c.c. quale strumento ripristinatorio/reintegratorio della sfera giuridica del danneggiato, lesa dal fatto ingiusto altrui, e non come strumento di sanzione privata nei confronti del terzo sol perché autore di un fatto illecito.
Tale conclusione è stata affermata dalla Corte Cassazione in plurime pronunce, tra le quali si riporta a titolo esemplificativo la sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto sul pregiudizio patrimoniale che avrebbe patito dall'occupazione altrui dell'immobile; ha fondato la domanda di risarcimento unicamente sull'evento di danno in sé affermando che l'occupazione senza titolo dell'immobile configuri un danno in re ipsa;
impostazione non condivisibile.
Peraltro, l'attore ha dedotto in ricorso di aver concesso l'immobile in comodato gratuito, in via amicale, alla IG.ra e di essersi disinteressato dell'immobile fino alla morte di lei, avvenuta nel Persona_3
2019 e di avere solo successivamente richiesto il rilascio del bene agli eredi della de cuius che stavano continuando a detenere l'immobile senza alcun titolo.
pagina 11 di 12 Tale contegno è incompatibile con l'intenzione del di ottenere ricavi dall'immobile Pt_1 mediante la concessione in locazione a terzi. Si accorda pertanto all'attore soltanto la tutela reale di ripristino del possesso e della disponibilità materiale dell'immobile di sua proprietà.
Parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali secondo soccombenza.
Essendo evidente dalle difese espletate che la legittimazione passiva in questa causa va radicata solo in capo ad solo lui va condannato alle spese di lite. Controparte_2
Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il criterio di cui all'art 15 cpc che stabilisce “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”. Dagli atti di causa si evince che la rendita catastale dell'immobile conteso è pari a £ 315.000 convertita in € 162,68. Moltiplicando detto valore per 200 si ottiene l'importo di € 32.536,78.
Ai fini della liquidazione si applicheranno i parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore corrispondente, da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_2 contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, previo accertamento che sta occupato sine Controparte_2 titulo, l'immobile di pertinenza del IG. , ubicato al piano terra del fabbricato di Via Parte_1
Convento Vecchio “Piazza Italia” di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente alla particella 2273, foglio 47, mappale
697, sub 1, piano T, cat. A/4, cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, ordina al predetto Controparte_2
l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attore;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento danni patrimoniali;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da;
Controparte_2
5) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, che si liquidano in €
5.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno 02.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise pagina 12 di 12
Il Giudice, all'esito della Camera di ConIGlio redige e pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte del verbale di udienza del 02.04.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 3493 del R.G.A.C. dell'anno 2021 all'esito della discussione orale nell'udienza del 02/04/2025 vertente t r a
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] - c.f. Parte_1
- elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Cacciatori dell'Irno n.3, presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Mario Volpe;
- attore -
e nato a [...] il [...] (C.F: ) e Controparte_1 C.F._2 P_
nato a [...] il [...] (C.F. ) rapp.ti e difesi dall'avv. Dario D'Alessio
[...] C.F._3 presso cui domiciliano come da atti;
- Convenuti-
OGGETTO: proprietà / acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 702 bis cpc , premettendo: Parte_1
- di essere proprietario del locale ubicato al piano terra del fabbricato di Via Convento Vecchio,
Piazza Italia, di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente con la particella 2273, foglio 47, mappale 697, sub 1, piano T, cat. A/4,
pagina 1 di 12 cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, per averlo ricevuto in parte per successione materna, per altra parte, in virtù di donazione fatta dal padre, , nonché da cessione fatta dai germani in suo favore, Persona_1 come da atto per Notaio , rep. 51310 e racc. 9126; Persona_2
- che nelle more, aveva accordato a tale , in via del tutto amicale e in virtù di intese Persona_3 raggiunte verbalmente, la possibilità di utilizzare i locali in parola, saltuariamente e senza corrispondergli alcun canone, consegnandole anche una copia delle chiavi per potervi accedere più liberamente;
- che la ha dunque fatto utilizzo del cespite, entro i limiti concordati, fino al momento della Per_3 propria morte, avvenuta il 18.11.2019, allorquando i suoi eredi, a nome e Controparte_1 P_
, in via del tutto illegittima e in totale dispregio degli accordi originariamente esistenti tra la e il
[...] Per_3
, hanno preso possesso dei locali di pertinenza dell'esponente, peraltro utilizzando le chiavi Persona_1 che erano state amichevolmente affidate alla e che risultavano detenute anche dal Per_3 Pt_1
- che la condotta illegittima dei è poi divenuta ancora più intollerabile nel momento in cui CP_1 essi hanno provveduto alla sostituzione della serratura della porta d'ingresso, senza neppure dare copia della chiave all'esponente;
- che per effetto di quanto dedotto, il ricorrente si è visto improvvisamente privato del possesso del cespite, non potendo più neppure accedervi;
- che alle missive inviate ai perveniva un solo riscontro, proveniente dalla IG.ra CP_1
germana degli altri due eredi della IG.ra , la quale oltre a comunicare di non avere mai CP_3 Per_3 avuto alcuna detenzione del locale di cui trattasi, onde evitare ogni possibile coinvolgimento nella vicenda, ha anche inviato documentazione attestante la propria rinuncia alla eredità della defunta madre;
- che i due fratelli, invece hanno continuato ad occupare l'immobile in totale carenza di un titolo idoneo e, peraltro, estromettendo perfino l'esponente dalla sua proprietà;
- che gli stessi non hanno titolo alcuno per poter mantenere la detenzione dell'immobile di cui trattasi, avendo finanche estromesso l'esponente dal possesso del cespite di cui è proprietario, con il quale, peraltro, giammai hanno ritenuto quantomeno di tentare di rinegoziare gli originari accordi verbali che si erano avuti tra i IGg.ri e , con l'effetto che essi detengono un bene sul quale Persona_1 Persona_3 non possono legittimamente vantare alcun diritto;
- che è risultato infruttuoso l'esperito tentativo obbligatorio di mediazione;
tanto premesso, ricorreva innanzi all'intestato Tribunale per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i IGg.ri e occupano in maniera Controparte_1 Per_1 illegittima e in carenza di qualsivoglia titolo idoneo, l'immobile di pertinenza del IG. ubicato al piano terra Parte_1 del fabbricato di Via Convento Vecchio “Piazza Italia” di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente alla particella 2273, foglio 47, mappale 697, sub 1, piano T, cat. A/4, cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, ordinandone l'immediato rilascio in favore del ricorrente;
2) per effetto della pagina 2 di 12 dichiarata occupazione senza titolo, condannare in via solidale essi e , al pagamento in favore del Controparte_1 Per_1 ricorrente del giusto indennizzo dovuto per il periodo che va dalla morte della e fino al rilascio del cespite, da Persona_3 determinarsi sulla scorta del suo valore locatizio e tenuto conto del mancato godimento dell'immobile durante tutto il periodo di illegittima occupazione, oltre che della mancata percezione di frutti da parte del ricorrente;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) In ogni caso, condannare i resistenti alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi”.
Si costituivano i resistenti deducendo che è stato possessore del bene oggetto di Controparte_2 contesa fin dal 13 Maggio 1998, da quando aveva avuto autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e lo ha utilizzato ad uso deposito, negando quindi l'affermazione del ricorrente secondo cui avrebbe dato le chiavi alla IG.ra ed aggiungendo di essere sempre stato in Persona_3 possesso delle uniche chiavi del locale e di aver posseduto il locale fin dal 1998 senza che ci fosse mai stato alcuna turbativa al possesso o quanto meno sospensiva del possesso da parte del IG. . Parte_1
Pertanto, concludevano affinchè il Tribunale rigettasse la domanda attorea ed accogliesse la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione del bene da parte del IG. P_
e condannasse il ricorrente per responsabilità processuale aggravata ex art 96 c.p.c.
[...]
Con ordinanza a verbale dell'udienza del 10.11.21 veniva disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario con concessione dei termini ex art 183 co 6 cpc;
la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale ed all'esito rinviata per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc all'odierna udienza del 02.04.25.
I testi escussi rendevano le seguenti dichiarazioni:
(teste parte attrice) Testimone_1
6. Vero è che allorquando venne eseguita la variazione catastale i locali erano vuoti;
“vero”
7. Vero è che uno dei due locali è posseduto direttamente dal IG. mentre l'altro è Parte_1 attualmente detenuto dal IG. a titolo di comodato gratuito;
Parte_2
“vero”
8. Vero è che i detti vani, pur avendo due accessi separati che affacciano sulla strada, all'interno sono comunicanti, esistendo una porta che può consentire l'accesso dall'uno all'altro;
“vero”
9. Vero è che i detti due locali vengono mantenuti divisi mediante un mobile, posizionato in maniera tale da impedire il passaggio attraverso la porta di comunicazione esistente;
“vero ci sono stato all'interno ed è cosi”
10. Vero è che la IG.ra , ha sempre avuto l'uso parziale e gratuito di uno di detti locali, Persona_3 precisamente di quello di cui il mantiene il possesso;
Parte_1
pagina 3 di 12 “vero. preciso che il proprietario intendeva stipulare un contratto di locazione con la IG.ra Parte_1 Per_3 ma quest'ultima essendo anziana aveva un uso marginale di questo locale, che utilizzava quale deposito di materiale di risulta
e quindi a causa dell'uso precario non ha inteso stipulare questo contratto. Il IG è stato al mio studio e mi ha Pt_1 rappresentato tale situazione ed io gli ho predisposto il contratto di locazione ma lui successivamente mi ha riferito che la IG.ra Per_
non lo ha sottoscritto rappresentando che a breve avrebbe lasciato il locale. Le utenze sono intestate tuttora al Per_ proprietario tutto quanto da me rappresentato si è verificato all'incirca 7/8 anni fa La IG.ra un paio di anni Pt_1 fa da che ricordi è deceduta e adesso i suoi figli e possiedono l'immobile di cui si è discusso. La Controparte_2 CP_1
Per_ IG.ra entrò in possesso del locale non più di 7/8 anni fa. Preciso che la variazione catastale dell'immobile da me operata risale al 2015 ed all'epoca sicuramente la IGnora non possedeva l'immobile”
11. Vero è che l'utilizzo fatto dalla IG.ra di una parte del suddetto locale è stato solo ed Per_3 esclusivamente per il deposito di alcuni mobili di sua proprietà;
“vero”
12. Vero è che prima del decesso della IG.ra , l'esponente ha sempre acceduto all'immobile Per_3 suindicato, utilizzandolo regolarmente e non ricevendo alcun impedimento a causa dei mobili ivi stipati da essa IG.ra ; Per_3
“questo non lo so”
13. Vero è che l'esponente, successivamente alla morte della , avvenuta il 18.11.2019, Persona_3 recandosi presso l'immobile di cui trattasi, ha rinvenuto nello stesso il IG. , figlio della Controparte_2 IG.ra ; Persona_3
“non lo so. Solo per notizia ho saputo che adesso i due figli lo posseggono ma so anche che entrambi vivono lontani dal locale ed io non li ho visti mai accedere al locale rispetto al quale la mia abitazione dista 100 metri circa, per cui il locale adesso lo vedo sempre chiuso e non ho visto più nessuno entrarvi. preciso sul punto che da un anno circo sto dirigendo dei lavori in un cantiere limitrofo e non ho visto nessuno accedere al locale”
14. Vero è che subito dopo l'invio della lettera con la quale si chiedeva agli eredi della IG.ra Per_3 di procedere alla liberazione del locale dai mobili ivi stipati, il , nel cercare di accedere Parte_1 all'immobile, ha constatato che la serratura della porta d'accesso era stata sostituita, per cui da allora non ha più potuto accedere all'immobile;
“vero, me lo ha riferito lui”
15. Vero è che i due locali adiacenti sono dotati di un unico contatore intestato all'esponente e posizionato nel vano attualmente detenuto dal IG. Parte_2
“vero” su domanda del difensore del convenuto:
ADR “Sono parente di E' mio cugino” Parte_1
pagina 4 di 12 Testi
“So che aveva in passato un bar nella città di San Cipriano località Campigliano fino a Controparte_2 qualche anno fa, ma non l'ho mai visto accedere al locale per prendere dei beni custoditi nel locale”
De ST CA (teste parte convenuta)
1) Vero è che il IG. è possessore dei locali ubicati al piano terra del fabbricato sito Controparte_2 in Giffoni Valle Piana alla Via Convento Vecchio, Piazza Italia;
“vero. possiede la casa sulla sinistra ed il locale adibito a garage sulla destra. il garage si trova in un'altra palazzina di fronte”
2) vero è che il utilizzava i locali oggetto di contesa come deposito;
Controparte_1
“vero. Possedendo io una renault Kangoo per conto dei e per amicizia a volte ho trasporto su questo mezzo CP_1 delle casse di liquori, acqua prelevandoli dal loro bar fino a questo garage dove venivano depositate. quando morì la nonna aiutai nel trasporto e nel deposito di mobili in questo garage. non è molto grande. credo un 3X4, credo 12 massimo 16 metri”
3) Vero è che il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai Controparte_1 aver alcuna turbativa del possesso;
“vero ma preciso che questo locale è sempre stato utilizzato da ” Per_1
4) vero è che Il detiene in maniera esclusiva il bene nella sua totalità; CP_1
“vero. a volte lui mi ha dato le chiavi di questo garage per depositarvi alcune casse”
5) Vero è che gli autotrasportatori si recavano presso il deposito del sito in Controparte_1
Giffoni Valle Piana, in quanto il per avere un ottimo prezzo acquistava grandi quantitativi;
CP_1
“vero”
6) Vero che è lei nel deposito di Giffoni Valle Piana non ha trovato altre persone oltre al P_
, oltre che sporadicamente il fratello;
[...] Controparte_1
“vero”
7) Vero è che non esistevano alcuna parete divisoria o mobile che divideva gli ambienti;
“accanto c'è un altro piccolo locale detenuto da un ragazzo che aggiusta televisioni”.
8) Vero è che le chiavi dell'immobile sono state sempre in possesso esclusivo del IG. CP_1
;
[...]
“vero. almeno certamente lui le ha sempre avuto, sempre riferendomi ad . adesso vive a Gubbio” Per_1 CP_1
9) Vero è che il locale Ape Regina gestito dal era sito nella località Controparte_1
Campigliano frazione del Comune di San Cipriano Picentino, di cui il era proprietario non Controparte_2 aveva ampi spazi da poter contenere tutti gli acquisti di merce effettuati;
“vero acquistava grossi quantitativi di merce per ottenere un buon prezzo e quindi quel che non entrava nel Per_1 bar lo depositava nel garage”
10) Vero è che il Bar, l'Ape Regina del IG. si trovava a circa 7 Km da Giffoni;
Controparte_2
“vero. si trova in località Campigliano” pagina 5 di 12 Sulle domande a chiarimento risponde:
“non ricordo se vi sia una porta di collegamento tra il garage di e quello accanto. tutti i fatti di cui ho riferito Per_1 risalgono a 7/8 anni fa poi per motivi vari ci siamo persi di vista con e non lo più coadiuvato. Il bar non ce Per_1 Per_1
l'ha più. Conosco il fratello del panettiere;
l'ho visto a volta in piazza Italia dove si trova il garage ma non Parte_1 all'interno dello stesso. abita alle spalle ossia 30-40 metri dietro questo locale per cui non ha visuale Testimone_1 all'interno del garage. I mobili presenti nel garage di furono portati 3, 4 giorni dopo la morte della nonna di lui. io Per_1 stesso ho aiutato nel trasporto. più o meno ciò avvenne nel 2000-2001 ma non ricordo precisamente;
credo comunque prima del 2003”
(teste parte convenuta): Testimone_3
1) Vero è che il IG. è possessore dei locali ubicati al piano terra del fabbricato sito Controparte_2 in Giffoni Valle Piana alla Via Convento Vecchio, Piazza Italia;
A.D.R.: “Vero.”
2) Vero è che il utilizzava i locali oggetto di contesa come deposito;
Controparte_2
“Vero”. Tes_2
3) Vero è che il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver Controparte_2 alcuna turbativa del possesso;
“Non ricordo la data e non posso rispondere al quesito poiché mi limitavo a recarmi in quel deposito per Tes_2 caricare e scaricare la merce. Più o meno ci andavo tre/quattro volte a settimana e ogni volta per mezz'ora”.
4) Vero è che il detiene in maniera esclusiva il bene nella sua totalità; CP_1
A.D.R.: “Vero. Nel deposito c'era soltanto le cose sue.”
5) Vero è che gli autotrasportatori si recavano presso il deposito del sito in Controparte_2
Giffoni Valle Piana, in quanto il per avere un ottimo prezzo acquistava grandi quantitativi;
CP_1
“Vero. La maggior parte delle volte ci andavo io che acquistavo grossi quantitativi di merci per Tes_2
l'allestimento del catering.”
6) Vero che è lei nel deposito di Giffoni Valle Piana non ha trovato altre persone oltre al P_
, oltre che sporadicamente il fratello;
[...] Controparte_1
“Vero.” Tes_2
7) Vero è che non esistevano alcuna parete divisoria o mobile che divideva gli ambienti;
A.D.R.: “Non è vero. Ricordo che all'interno del magazzino c'era un mobile che copriva una porta chiusa.”
8) Vero è che le chiavi dell'immobile sono state sempre in possesso esclusivo del IG. P_
;
[...]
“Vero. Me le dava per caricare e scaricare le merci e poi gliele restituivo.” Tes_2
pagina 6 di 12 9) Vero è che il locale Ape Regina gestito dal era sito nella località Campigliano Controparte_2 frazione del Comune di San Cipriano Picentino, di cui il era proprietario non aveva ampi Controparte_2 spazi da poter contenere tutti gli acquisti di merce effettuati;
A.D.R. “Vero.”
10) Vero è che il Bar, l'Ape Regina del IG. si trovava a circa 7 Km da Giffoni;
Controparte_2
A.D.R.: “Vero.”
A.D.R. Su domanda dell'Avv. Volpe. “Nel magazzino c'era solo il mobile di cui ho riferito prima e qualche tavolo del IG. sul quale depositavamo la merce. Non so quando abbia chiuso il bar Ape Regina.” CP_1 Per_1
(teste parte attrice): Controparte_4
6. Vero è che allorquando venne eseguita la variazione catastale i locali erano vuoti;
ADR “Non lo so però ricordo di aver preso in locazione il garage posto accanto a quello del IG ” Parte_1
7. Vero è che uno dei due locali è posseduto direttamente dal IG. mentre l'altro è Parte_1 attualmente detenuto dal IG. a titolo di comodato gratuito;
Parte_2
ADR “no. In realtà io, che sono chiamato anche anche se il nome di battesimo è possedevo il Pt_2 CP_4 garage in affitto”
8. Vero è che i detti vani, pur avendo due accessi separati che affacciano sulla strada, all'interno sono comunicanti, esistendo una porta che può consentire l'accesso dall'uno all'altro;
ADR “Vero, però detta porta comunicante non era fruibile in quanto coperta da uno scaffale”
9. Vero è che i detti due locali vengono mantenuti divisi mediante un mobile, posizionato in maniera tale da impedire il passaggio attraverso la porta di comunicazione esistente;
ADR “vero”
10. Vero è che la IG.ra , ha sempre avuto l'uso parziale e gratuito di uno di detti locali, Persona_3 precisamente di quello di cui il mantiene il possesso;
Parte_1
Per_ ADR “non lo so. La IG.ra abitava lì vicino;
quando andavo al garage di tanto in tanto la vedevo lì ma non posso sapere se l'avesse in uso parziale”
11. Vero è che l'utilizzo fatto dalla IG.ra di una parte del suddetto locale è stato solo ed Per_3 esclusivamente per il deposito di alcuni mobili di sua proprietà;
ADR “non so cosa vi fosse nell'altro garage di . Non ci sono mai entrato” Parte_1
12. Vero è che prima del decesso della IG.ra , l'esponente ha sempre acceduto all'immobile Per_3 suindicato, utilizzandolo regolarmente e non ricevendo alcun impedimento a causa dei mobili ivi stipati da essa IG.ra ; Per_3
ADR “non lo so e non posso rispondere in quanto io detenevo il mio garage in locazione per deposito beni quindi ci andavo una volta ogni tanto, non quotidianamente quindi non conosco le vicende dell'altro garage”
pagina 7 di 12 13. Vero è che l'esponente, successivamente alla morte della , avvenuta il 18.11.2019, Persona_3 recandosi presso l'immobile di cui trattasi, ha rinvenuto nello stesso il IG. , figlio della Controparte_2 IG.ra ; Persona_3
ADR “non lo so e non ho mai visto lì” Per_1
14. Vero è che subito dopo l'invio della lettera con la quale si chiedeva agli eredi della IG.ra Per_3 di procedere alla liberazione del locale dai mobili ivi stipati, il , nel cercare di accedere Parte_1 all'immobile, ha constatato che la serratura della porta d'accesso era stata sostituita, per cui da allora non ha più potuto accedere all'immobile;
ADR “non lo so”
15. Vero è che i due locali adiacenti sono dotati di un unico contatore intestato all'esponente e posizionato nel vano attualmente detenuto dal IG. Parte_3
“non so se il contatore nel mio garage serviva anche l'altro. Io ho sempre pagato le bollette relative ai miei
[...] consumi”
A.d.r. a chiarimento: «non ho mai visto alcun camion sul posto scaricare merci;
non ho mai visto nel garage neppure il fratello di » Per_1
A.d.r. “anche il garage da me locato era di proprietà di Il contatore era intestato a Parte_1 Pt_1
Quando arrivava la bolletta della luce la pagavo e poi la restituivo al Pagavo l'intera bolletta”. Pt_1
Così ricostruite le posizioni delle parti ed i fatti processuali salienti, innanzitutto si rileva, in diritto, che parte attrice ha spiegato una domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile nei confronti dei convenuti, asseritamente detentori sine titulo del locale ad uso deposito;
in tal caso la probatio diabolica del diritto di proprietà è attenuata dalle difese spiegate dalla convenuta che non ha negato la proprietà formale attorea del bene ma ne rivendica l'avvenuto acquisto a titolo di usucapione
(in tal senso ex multis Cass. 28865/21 e Ord. del 12 dicembre 2024, n. 32074 secondo cui la rigorosa prova della proprietà di cui è onerato chi agisce in rivendica è attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere).
Applicando il principio al caso di specie, parte attrice ha allegato il titolo di proprietà (atto di successione + donazione + più rinuncia all'eredità da parte del coerede, all 1 e 3 fasc parte attrice) e parti convenute non hanno contestato tale titolo, ma hanno eccepito che abbia acquistato la Controparte_2 proprietà del locale a titolo originario per usucapione.
Ciò preliminarmente acclarato, lo sforzo ricostruttivo a cui è chiamato lo scrivente Tribunale afferisce proprio alla domanda riconvenzionale di usucapione, il cui rigetto determinerebbe l'accoglimento della domanda attorea, che è provata per tabulas mediante l'allegazione del titolo di proprietà. pagina 8 di 12 Sempre in diritto si evidenzia che la circostanza che l'attore abbia concesso in comodato gratuito ed in via del tutto amicale il locale alla IG. non è stata espressamente contestata per cui è da Persona_3 ritenersi pacifica (art 115 c.p.c.).
Ritiene il Tribunale che sia plausibile in astratto che il suo erede, (l'unico che ha Controparte_2 formulato domanda di usucapione) abbia posseduto il locale con l'animus possidendi.
Infatti, il comodato è un contratto che dà luogo ad un diritto personale a favore del comodatario;
la tolleranza espressa dal comodante alla detenzione del bene da parte del comodatario non può estendersi a terzi soggetti.
Dalle prove testimoniali è emerso che abbia utilizzato quel locale per depositarvi Controparte_2 merce destinata al suo esercizio commerciale (un bar); infatti si riforniva di grossi quantitativi di merce per ottenere uno sconto e, non avendo nel suo bar lo spazio ove custodirli, li stoccava in parte in questo locale, detenuto in comodato dalla IG.ra . Per_3
Il ha assunto quindi un contegno idoneo a configurare il possesso del locale, utilizzandolo CP_1 per propri scopi, comportandosi come se ne fosse il proprietario.
Tuttavia, dalle prove testimoniali non è emerso il presupposto temporale del possesso ventennale ai fini dell'acquisto per usucapione.
Il primo teste di parte convenuta, De ST CA, ha confermato genericamente il capitolo di prova secondo cui il utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver Controparte_2 alcuna turbativa del possesso, ma quando è stato richiesto di precisare meglio le sue dichiarazioni con domande ha chiarimento ha riferito: “tutti i fatti di cui ho riferito risalgono a 7/8 anni fa poi per motivi vari ci siamo persi di vista con e non lo più coadiuvato. Il bar non ce l'ha più… I mobili presenti nel garage di Per_1 Per_1
furono portati 3, 4 giorni dopo la morte della nonna di lui. io stesso ho aiutato nel trasporto. più o meno ciò avvenne Per_1 nel 2000-2001 ma non ricordo precisamente;
credo comunque prima del 2003”.
Il secondo teste di parte convenuta, , richiesto di confermare il capitolo di prova Testimone_3 secondo cui utilizzava i locali fin dal 1998 con uso esclusivo senza mai aver alcuna Controparte_2 turbativa del possesso rispondeva: “Non ricordo la data e non posso rispondere al quesito poiché mi limitavo a recarmi in quel deposito per caricare e scaricare la merce. Più o meno ci andavo tre/quattro volte a settimana e ogni volta per mezz'ora”.
In considerazione del fatto che la domanda riconvenzionale di usucapione è stata formulata con la comparsa costitutiva depositata il 31.10.21, il convenuto avrebbe dovuto provare di possedere il locale almeno dal 30.10.01 ma allo scopo l'unica fonte di prova consisterebbe nella deposizione resa dal teste De
ST CA che però dapprima ha circostanziato la sua conoscenza dei fatti a 7/8 anni prima della sua deposizione;
poi ha aggiunto di aver aiutato a trasportare la sua mobilia nel garage nel Per_1
2000/2001 comunque prima del 2003. pagina 9 di 12 La deposizione di questo teste è stata generica, incerta e contraddittoria, per cui parte convenuta non ha offerto la prova certa di aver iniziato a possedere il locale/garage con animus possidendi da un'epoca antecedente al 31.10.01, non essendo idonea allo scopo la dichiarazione testimoniale del De ST.
La circostanza che il possedesse la licenza per l'attività commerciale di bar dal 1998 è CP_1 ininfluente, non potendosi escludere che avesse iniziato ad utilizzare il locale per custodirvi bevande in epoca successiva.
Non essendo stato provato l'acquisto del locale a titolo originario per usucapione – per incertezza della data da cui è iniziato il possesso del locale – va accolta la domanda attorea di rilascio dell'immobile medesimo formulata da parte attrice.
L'ulteriore domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento danni da occupazione sine titulo, e precisamente di risarcimento del danno figurativo commisurativo al valore locativo dell'immobile, va rigettata perché non provata.
Lo scrivente Tribunale intende uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia delle Sez.
Un. n. 33645 del 15/11/2022 “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che
l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”.
Le S.U., quindi, dirimendo definitivamente un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che il danno da occupazione illegittima di un bene da parte di un terzo non è un danno in re ipsa, ma un danno conseguenza che deve essere provato, anche tramite presunzioni.
pagina 10 di 12 Tale impostazione è coerente con il precedente reso dalla medesima S.C. di Cassazione in sentenza n. 11203 del 24/04/2019 secondo cui “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni
Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”.
Tali postulati ermeneutici sono coerenti con la lettura esegetica dell'art 2043 c.c. quale strumento ripristinatorio/reintegratorio della sfera giuridica del danneggiato, lesa dal fatto ingiusto altrui, e non come strumento di sanzione privata nei confronti del terzo sol perché autore di un fatto illecito.
Tale conclusione è stata affermata dalla Corte Cassazione in plurime pronunce, tra le quali si riporta a titolo esemplificativo la sentenza n. 15814 del 12/06/2008 “Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non é riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro;
ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa", in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario”.
Orbene, parte attrice nulla ha provato e neppure dedotto sul pregiudizio patrimoniale che avrebbe patito dall'occupazione altrui dell'immobile; ha fondato la domanda di risarcimento unicamente sull'evento di danno in sé affermando che l'occupazione senza titolo dell'immobile configuri un danno in re ipsa;
impostazione non condivisibile.
Peraltro, l'attore ha dedotto in ricorso di aver concesso l'immobile in comodato gratuito, in via amicale, alla IG.ra e di essersi disinteressato dell'immobile fino alla morte di lei, avvenuta nel Persona_3
2019 e di avere solo successivamente richiesto il rilascio del bene agli eredi della de cuius che stavano continuando a detenere l'immobile senza alcun titolo.
pagina 11 di 12 Tale contegno è incompatibile con l'intenzione del di ottenere ricavi dall'immobile Pt_1 mediante la concessione in locazione a terzi. Si accorda pertanto all'attore soltanto la tutela reale di ripristino del possesso e della disponibilità materiale dell'immobile di sua proprietà.
Parte convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali secondo soccombenza.
Essendo evidente dalle difese espletate che la legittimazione passiva in questa causa va radicata solo in capo ad solo lui va condannato alle spese di lite. Controparte_2
Ai fini della liquidazione deve trovare applicazione il criterio di cui all'art 15 cpc che stabilisce “Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprietà; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alla servitù”. Dagli atti di causa si evince che la rendita catastale dell'immobile conteso è pari a £ 315.000 convertita in € 162,68. Moltiplicando detto valore per 200 si ottiene l'importo di € 32.536,78.
Ai fini della liquidazione si applicheranno i parametri mediani tra i minimi ed i medi dello scaglione di valore corrispondente, da € 26.000,00 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_2 contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_1
2) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto, previo accertamento che sta occupato sine Controparte_2 titulo, l'immobile di pertinenza del IG. , ubicato al piano terra del fabbricato di Via Parte_1
Convento Vecchio “Piazza Italia” di Giffoni Valle Piana, composto da due vani, cucina e un piccolo bagno posto nell'androne comune, identificato catastalmente alla particella 2273, foglio 47, mappale
697, sub 1, piano T, cat. A/4, cl. 1^, vani 3,5, R.C.L. 315.000, ordina al predetto Controparte_2
l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attore;
3) Rigetta la domanda attorea di risarcimento danni patrimoniali;
4) Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da;
Controparte_2
5) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte attrice, che si liquidano in €
5.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva, cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Salerno 02.04.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise pagina 12 di 12