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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 31290 – 2019 proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO – SOCIETÀ COOPERATIVA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell'avv. Luciana Cipolla dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro avv. GALVAGNO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso e, giusta procura in calce Civile Sent. Sez. 2 Num. 7682 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 30/03/2026 Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -2- al controricorso, dall’avv. Valeria Caprotti, , con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza n. 1922/2019 del TRIBUNALE DI MONZA, pubblicata il 12/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO OL che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto ex art. artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 d.lgs. 150/2011, notificato in data 9/2/2018, la Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, l’avv. OB GN, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2018 da lui ottenuto nei suoi confronti per l’importo di euro 50.718,62, oltre interessi, a titolo di compensi professionali. La Banca ha allegato che l’avvocato opposto aveva svolto in suo favore attività di difesa in numerosi giudizi e che, in data 11/4/2013, era stata con lui stipulata dalla Banca di Credito Cooperativo di Sesto San NN (in lei successivamente fusa), una convenzione tariffaria in sostituzione di ogni precedente accordo, con cui, in particolare, al punto 3.1, era stato previsto che, per le attività svolte in attuazione della Convenzione, al legale sarebbero stati riconosciuti «i compensi calcolati sulla base dei parametri riportati negli allegati»; in data 29/4/2015, la convenzione era stata corretta con la previsione di applicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -3- Per quel che qui ancora rileva, la Banca ha eccepito pure la carenza dei presupposti di liquidità della pretesa, l’illegittimo frazionamento del credito, l’errata quantificazione del compenso spettante e l’ingiustificato riconoscimento degli interessi moratori. Costituendosi, l’avv. GN ha sostenuto che, in ogni caso, la clausola delle convenzioni allegate violava l’art. 13 bis della legge professionale forense, derogando, con i parametri fissati negli allegati, all’equo compenso e alla misura dei corrispettivi fissati dal d.m. n. 55/2014. 3. Con ordinanza del 7 febbraio 2019, depositata il 12 agosto 2019, registrata quale sentenza n. 1922/2019, il Tribunale di Monza ha revocato il decreto ingiuntivo n. 18/2018, ha rideterminato l’importo dovuto in favore di OB GN sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e ha, in conseguenza, condannato la Banca di Credito Cooperativo di Milano - società cooperativa al pagamento della somma di euro 17.744,26. 3.1. Per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto che le clausole della convenzione del 2013, relative alla determinazione dei compensi, si ponessero in contrasto con l’art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forense e, in quanto presuntivamente vessatorie, fossero nulle;
ha applicato, pertanto, per la liquidazione, i criteri di cui al d.m. 55/2014. In merito al quantum, il Tribunale ha osservato che non erano dovuti ulteriori compensi né per l’attività di iscrizione ipotecaria, né per le trascrizioni dei pignoramenti;
per le richieste di insinuazione al passivo dei fallimenti, non risultando alcuna previsione di un parametro nel d.m. 55/14, ha ritenuto congrui i compensi stabiliti dalle parti nella convenzione, liquidando in tal misura il relativo importo;
infine, in ordine all’intervento in una procedura esecutiva, ha ritenuto l’attività Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -4- di natura giudiziale e liquidato, perciò, i compensi in applicazione dei relativi parametri medi, tenendo conto dei valori del credito azionato. 4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza, la Banca di Credito Cooperativo di Milano - società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi;
OB GN ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinque motivi, a cui la Banca ricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata in pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del solo secondo motivo del ricorso principale con rigetto del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve esaminarsi, nel rispetto dell’ordine logico di trattazione, il primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’avv. GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 165, 641 e 702 bis cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto iscritta a ruolo tardivamente e per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta con atto di citazione, invece che con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di 40 giorni per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Invero, osserva che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3 gennaio 2018, mentre l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta il 13 febbraio successivo e quindi un giorno dopo la scadenza;
in particolare, il ricorrente ha rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di introduzione della causa di opposizione con citazione anziché con ricorso può essere Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -5- sanato soltanto se l’atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica a controparte. 1.1. Il motivo è infondato. Per il combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute è da reputarsi comunque utilmente esperita, se proposta con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quando la citazione sia stata comunque notificata entro il termine dei quaranta giorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, come prescritti dall'art. 641 cod. proc. civ. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto (Cass. Sez. 2 n. 8045 del 21/03/2023; Sez. 2, n. 24069 del 26/09/2019). 2. Con il primo motivo di ricorso principale, la Banca di Credito Cooperativo di Milano ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. per non avere il Tribunale riconosciuto che le plurime azioni giudiziarie avviate, tutte relative ad un unico rapporto professionale, configurano un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, posto in essere in violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e del giusto processo. Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna ragione idonea a giustificare una richiesta di tutela processuale frazionata e non sarebbe stato allegato dall’avv. GN, né sarebbe stato evidenziato dal Tribunale di Monza, un interesse meritevole di una tutela processuale frazionata implicante la presentazione di venticinque ricorsi per decreto Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -6- ingiuntivo, con conseguente inutile moltiplicazione dell’attività giudiziale e dei costi e delle spese legali. 2.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha escluso l’abusivo frazionamento del credito e giustificato, al contrario, la proposizione di azioni separate, considerando che ciascun ricorso monitorio era stato proposto per una pluralità di cause con connotazioni omogenee o comunque connesse e che un eventuale simultaneus processus delle decine di pratiche avrebbe richiesto l’esame di una notevolissima mole di documenti, rendendo particolarmente difficoltosa la difesa, con il prevedibile effetto di rendere meno celere la realizzazione del credito (pag. 4 dell’ordinanza, ultimo capoverso e pag. 5). Così decidendo, il Collegio di merito ha correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte, secondo cui è ammissibile il frazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale del creditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica compete al giudice di merito: in particolare, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un «unico rapporto obbligatorio», proporre plurime richieste giudiziali di adempimento e anche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, seppure relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esser proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo;
non così accade, tuttavia, se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata quale quello sussistente nella fattispecie e, cioè, un obiettivo aggravio nella realizzazione del credito sia per l’attore che per il convenuto in ipotesi di unica azione (Cass. Sez. U, n. 4090 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 17893 del Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -7- 06/07/2018; Sez. 2, n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2, n. 25480 del 31/08/2023). 3. Con il secondo motivo, la Banca ricorrente ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 77 Cost. e degli artt. 10 e 11 delle preleggi, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 1 della l.n. 172/2017 e dell’art. 15 della l. n. 400/1988, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la nullità delle pattuizioni previste nella Convenzione dell’11 aprile 2013 in riferimento alla disciplina in materia di equo compenso ex art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forense, applicandola retroattivamente. Più in particolare, la ricorrente ha rilevato, da un canto, che l’avvocato avrebbe rinunciato a tutti i mandati in data 16 novembre 2017 e, d’altro canto, che l’art. 13 bis è stato introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e, perciò, successivamente alla data di rinuncia ai mandati, sicché non poteva essere applicato retroattivamente quale limite dei compensi. 3.1. Con il terzo motivo, la Banca ha quindi prospettato, in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, l’anteriorità della cessazione di ogni attività di difesa da parte dell’avv. GN rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di equo compenso. 3.2. Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale per avere il Tribunale erroneamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo art. 13 bis della legge professionale forense, ritenendolo già introdotto dal d.l. n. 148 del 16 ottobre 2017. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -8- 4. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. L’art. 13 bis, abrogato, dal 20/5/2023, dall’art. 12 della legge 21 aprile 2023 n. 49, specificamente prevedeva, al comma 3, che le convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività esclusive di avvocato in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si presumessero unilateralmente predisposte dalle imprese suddette (salva prova contraria); poi, ai commi 4 e 5, aveva individuato quali vessatorie le clausole delle suddette convenzioni che determinassero, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato; equo era, quindi, il compenso che corrispondesse ai requisiti, concorrenti e non alternativi, indicati al secondo comma e, cioè, che fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e fosse altresì conforme ai parametri determinati dai decreti ministeriali per la sua liquidazione. Nel testo originario, il comma 9 dell’articolo prevedeva pure che «l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 [fosse] proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime»; questa limitazione temporale è stata successivamente eliminata con l’art. 1, comma 487, della l. n. 205 del 2017, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La norma, pertanto, prevedeva una disciplina tutta peculiare perché individuava l’avvocato quale possibile contraente debole da tutelare, sicché non era certamente applicabile retroattivamente alle Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -9- convenzioni già stipulate, in difetto di una disposizione transitoria, ex art. 11 delle preleggi, né aveva finalità di interpretazione autentica, in mancanza di espressa previsione in tal senso e dei presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori (Cass. Sez. 1, n. 7904 del 17/04/2020). Diversamente non rileva, come invece sostenuto dall’avvocato controricorrente, la riportata eliminazione, nel comma 9 dell’articolo, del limite temporale di proposizione dell'azione di nullità, perché questa modifica comunque presuppone che la convenzione di cui deve essere scrutinata la nullità sia temporalmente assoggettabile alla norma. In fatto, è dunque incontestato, tra le parti, che l’avv. GN ha rinunciato a tutti i suoi incarichi in data 16 novembre 2017, con ciò concludendo tutta la sua attività difensiva: a tale data, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’art. 13 bis non era ancora entrato in vigore, in quanto è stato introdotto dall’art. 19 quaterdecies della legge di conversione n. 148/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018. In conseguenza, la norma è stata erroneamente applicata alle prestazioni già cessate a tale data e sul punto l’ordinanza impugnata deve essere cassata. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla sua domanda di applicazione della Convenzione dell’11/4/2013 a far data dalla sua stipula, anziché dal 30 giugno 2014, per essere stata sottoscritta dalla Banca di Credito Cooperativo Gestione Crediti s.p.a. quale mandataria della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San NN che in lei era stata poi fusa. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, motivando il rigetto dell’eccezione di incompetenza, a pag. 3 dell’ordinanza, ha affermato che la Banca di Credito Cooperativo Gestione Crediti s.p.a. era Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -10- «soggetto distinto ed autonomo rispetto all’attuale opponente», sicché le clausole di quel testo non erano «di per sé applicabili ai rapporti tra le parti di questo giudizio» e che in ogni caso era stato sottoscritto, in data 29/4/2015, un «accordo liquidatorio» con cui «l’opponente e l’opposto avevano richiamato tale convenzione», ma «il richiamo era limitato ai criteri di liquidazione dei compensi, posto che le parti si erano unicamente impegnate “ad applicare le tariffe di cui alla convenzione del 11/04/2013 con avvocati fiduciari della BCC di Sesto San NN, predisposta da BCC Gestione Crediti s.p.a. e ferme restando le modifiche e le integrazioni contenute nella lettera del 12/06/13”, senza un riferimento alle restanti clausole o alla convenzione globalmente intesa». Pertanto, come peraltro rilevato dalla stessa ricorrente e riportato nella premessa in fatto, la convenzione era stata comunque corretta con la previsione di applicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014. Questa motivazione, allora, avrebbe dovuto essere censurata specificamente, indicando per quali violazioni in diritto e per quali dati non esaminati in fatto risulti erronea la ricostruzione dei rapporti tra le odierne parti del giudizio. 6. Con il sesto motivo, la Banca ha sostenuto, in riferimento al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla sua domanda di dichiarazione dell’avvenuta estinzione di alcune obbligazioni di pagamento, per essere gli importi fatturati dall’avvocato e poi pagati non quali meri acconti ma come saldi dell’intero debito e per essere stati considerati soltanto quattro dei sette pagamenti già effettuati e dimostrati, relativi alle fatture n. 15/16, 22/16 e 23/16. 6.1. Il motivo è assorbito in senso improprio (cfr. sulla nozione di assorbimento proprio e improprio, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013), Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -11- per effetto dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e della rideterminazione del credito che ne conseguirà in rinvio. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 per averla il Tribunale erroneamente condannata alla corresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. e, cioè, il saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto: secondo la Banca, invece, per principio consolidato di questa Corte (e in particolare è invocata quale precedente la sentenza n. 2431/2011), nelle controversie fra avvocato e cliente, il debitore potrebbe essere ritenuto in mora soltanto dopo la liquidazione del debito e quindi dopo l’emissione dell’ordinanza che conclude il procedimento. 7.1. Il motivo è infondato. Per principio ormai consolidatosi successivamente alla sentenza invocata a sostegno della censura, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora soltanto perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022). Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -12- 8. Con il secondo motivo incidentale, OB GN ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato l’efficacia di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo n. 1395/18 del Tribunale di Monza sulla validità ed efficacia di una precedente convenzione stipulata fra il ricorrente e la Banca di Credito Cooperativo negli anni ’90. Richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13916/06 e Cass. n. 22465/2018), il ricorrente incidentale ha invocato il principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non soltanto sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico e ciò accade anche per il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soltanto in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. 8.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha accertato l’avvenuta conclusione, tra le parti, nel 2013, di una nuova convenzione con cui le parti hanno predeterminato il contenuto degli incarichi professionali e il loro compenso e di un successivo accordo, nel 2015, che ne ha fissato la data di applicazione;
gli incarichi per cui è giudizio, seppure distinti, si iscrivono nell’ambito dell’unico rapporto unitario in senso fattuale e storico/fenomenologico come disciplinati da questi accordi. In questo quadro fattuale, allora, per invocare un giudicato esterno contrastante il ricorrente incidentale aveva l’onere, in osservanza del principio di autosufficienza che governa il ricorso dinnanzi a questa Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -13- Corte, di riprodurre il testo integrale del decreto non opposto, asseritamente idoneo a rendere indiscutibilmente operante la precedente e più antica convenzione dei primi anni del 1990; in difetto, la dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. non è riscontrabile da questa Corte perché non risulta il contenuto del precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione o applicazione (v. Cass. Sez. 2, n. 15737 del 23/06/2017; Sez. L, n. 5508 del 08/03/2018). 9. Con il terzo motivo incidentale, OB GN ha prospettato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362 e s. e 2233 cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto comunque valida ed esistente fra le parti la convenzione del 2013, sebbene avesse ritenuto la nullità della clausola 3.1 per violazione della garanzia dell’equo compenso;
avrebbe dovuto, invece, riscontrata la nullità, applicare la Convenzione stipulata nel 1994 e, in conseguenza, i parametri al tempo vigenti, invece di quelli previsti dal d.m. n. 55/2014. Per altro profilo, l’avvocato ha sostenuto che l’accordo del 2015 fosse unicamente diretto a regolare le attività svolte nelle cause di cui all’allegato elenco e non tutti gli incarichi affidatigli. Inoltre, con riferimento alla convenzione del 2013, il ricorrente ha rappresentato che nessun accordo poteva comunque ritenersi concluso, perché le modifiche da lui proposte non sono mai state accettate dalla controparte;
in conseguenza, tutte le comunicazioni intercorse avrebbero dovuto essere considerate semplici trattative e ciò perché un'accettazione non conforme alla proposta originaria equivale a una nuova proposta e, perciò, richiede una nuova contrapposta accettazione per la conclusione del negozio. 10. Con il quarto motivo incidentale, OB GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -14- proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunale erroneamente applicato la convenzione del 2013 senza considerare che le integrazioni e modifiche di cui alla sua missiva del 12 giugno 2013 non erano mai state accettate, sicché non risultava concluso nessun accordo. Con un secondo profilo, in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. ha poi sostenuto l’omessa e insufficiente motivazione della decisione sul punto per non essere stata considerata la mancata conclusione della convenzione del 2013 per le modifiche contenute nella lettera del 12 giugno 2013 che costituiva nuova proposta. 10.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente sono fondati nei limiti di seguito precisati. Come ha riportato l’avv. GN, dopo aver ricevuto lo schema di convenzione tariffaria, il difensore aveva richiesto modifiche ritenute irrinunciabili e non approvate se non con la successiva convenzione del 2015; quindi, anziché sottoscrivere l’accordo senza riserve, il ricorrente aveva formulato una controproposta che la banca avrebbe dovuto accettare espressamente e per iscritto per la conclusione dell’accordo: questa accettazione, tuttavia, non risulta riportata nella pronuncia, sicché effettivamente era preclusa, in difetto di accordo, l’applicazione delle previsioni tariffarie a tutte le pratiche curate dal ricorrente non ricadenti nell’ambito della successiva convenzione che contemplava le attività svolte dopo 30/6/2014. La Corte di merito ha ritenuto perfezionate due diverse convenzioni, stipulate nel 2013 e nel 2015, osservando che l’adesione alla prima di esse da parte del difensore era pacifica e non contestata, ma omettendo di accertare se e quando fosse stata sottoscritta. In tal modo, come correttamente dedotto dal difensore, non ha considerato che, ex ultimo comma dell’art. 2233 cod. civ., i patti Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -15- conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (Cass. 717/2023; Cass. 15563/2022; Cass. n. 24213/2021; Cass. 11597/2015), non potendo valere un’ipotetica non contestazione, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo, concluso il 29/4/2015, che ne aveva esteso la regolazione economica alle pratiche espletate dopo il 30/6/2014. In altri termini, non risulta dalla sentenza prova di un accordo vincolante che disciplinasse il compenso di tutti gli incarichi, anche se anteriori al 30/6/2014; anche in tal senso l’ordinanza impugnata deve essere cassata. 10. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, OB GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., del d.m. n. 55/2014, e dell’art. 13 bis della legge professionale forense così come introdotto dal d.l. 148/2017 per avere il Tribunale rideterminato l’importo dovuto violando i principi in materia di equo compenso. Il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di liquidare i compensi secondo i valori di cui al d.m. 55/2014, andando ben al di sotto dei minimi tariffari. 11. Il motivo è assorbito in senso proprio in conseguenza dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale e del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, perché il Tribunale dovrà provvedere a rideterminare i compensi spettanti individuando la Convenzione intercorsa tra le parti o, in difetto, la tariffa applicabile. 12. Per le ragioni esposte, il ricorso principale è accolto limitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, rigettati il primo e il Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -16- settimo e dichiarato inammissibile il quinto;
il ricorso incidentale è invece accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;
l’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, rigettati il primo e il settimo e dichiarato inammissibile il quinto;
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;
cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 20 febbraio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa LI AN
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro avv. GALVAGNO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso e, giusta procura in calce Civile Sent. Sez. 2 Num. 7682 Anno 2026 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 30/03/2026 Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -2- al controricorso, dall’avv. Valeria Caprotti, , con indicazione degli indirizzi pec;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso l’ordinanza n. 1922/2019 del TRIBUNALE DI MONZA, pubblicata il 12/8/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/2/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO OL che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso proposto ex art. artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 d.lgs. 150/2011, notificato in data 9/2/2018, la Banca di Credito Cooperativo di Milano soc. coop. ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Monza, l’avv. OB GN, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 18/2018 da lui ottenuto nei suoi confronti per l’importo di euro 50.718,62, oltre interessi, a titolo di compensi professionali. La Banca ha allegato che l’avvocato opposto aveva svolto in suo favore attività di difesa in numerosi giudizi e che, in data 11/4/2013, era stata con lui stipulata dalla Banca di Credito Cooperativo di Sesto San NN (in lei successivamente fusa), una convenzione tariffaria in sostituzione di ogni precedente accordo, con cui, in particolare, al punto 3.1, era stato previsto che, per le attività svolte in attuazione della Convenzione, al legale sarebbero stati riconosciuti «i compensi calcolati sulla base dei parametri riportati negli allegati»; in data 29/4/2015, la convenzione era stata corretta con la previsione di applicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -3- Per quel che qui ancora rileva, la Banca ha eccepito pure la carenza dei presupposti di liquidità della pretesa, l’illegittimo frazionamento del credito, l’errata quantificazione del compenso spettante e l’ingiustificato riconoscimento degli interessi moratori. Costituendosi, l’avv. GN ha sostenuto che, in ogni caso, la clausola delle convenzioni allegate violava l’art. 13 bis della legge professionale forense, derogando, con i parametri fissati negli allegati, all’equo compenso e alla misura dei corrispettivi fissati dal d.m. n. 55/2014. 3. Con ordinanza del 7 febbraio 2019, depositata il 12 agosto 2019, registrata quale sentenza n. 1922/2019, il Tribunale di Monza ha revocato il decreto ingiuntivo n. 18/2018, ha rideterminato l’importo dovuto in favore di OB GN sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e ha, in conseguenza, condannato la Banca di Credito Cooperativo di Milano - società cooperativa al pagamento della somma di euro 17.744,26. 3.1. Per quel che qui rileva, il Tribunale ha ritenuto che le clausole della convenzione del 2013, relative alla determinazione dei compensi, si ponessero in contrasto con l’art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forense e, in quanto presuntivamente vessatorie, fossero nulle;
ha applicato, pertanto, per la liquidazione, i criteri di cui al d.m. 55/2014. In merito al quantum, il Tribunale ha osservato che non erano dovuti ulteriori compensi né per l’attività di iscrizione ipotecaria, né per le trascrizioni dei pignoramenti;
per le richieste di insinuazione al passivo dei fallimenti, non risultando alcuna previsione di un parametro nel d.m. 55/14, ha ritenuto congrui i compensi stabiliti dalle parti nella convenzione, liquidando in tal misura il relativo importo;
infine, in ordine all’intervento in una procedura esecutiva, ha ritenuto l’attività Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -4- di natura giudiziale e liquidato, perciò, i compensi in applicazione dei relativi parametri medi, tenendo conto dei valori del credito azionato. 4. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza, la Banca di Credito Cooperativo di Milano - società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sette motivi;
OB GN ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale affidandolo a cinque motivi, a cui la Banca ricorrente ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa è stata trattata in pubblica udienza. Il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del solo secondo motivo del ricorso principale con rigetto del ricorso incidentale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve esaminarsi, nel rispetto dell’ordine logico di trattazione, il primo motivo di ricorso incidentale, con cui l’avv. GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 165, 641 e 702 bis cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi in merito alla improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto iscritta a ruolo tardivamente e per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta con atto di citazione, invece che con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che non sarebbe stato rispettato il termine di 40 giorni per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Invero, osserva che il decreto ingiuntivo è stato notificato il 3 gennaio 2018, mentre l’iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta il 13 febbraio successivo e quindi un giorno dopo la scadenza;
in particolare, il ricorrente ha rimarcato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di introduzione della causa di opposizione con citazione anziché con ricorso può essere Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -5- sanato soltanto se l’atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica a controparte. 1.1. Il motivo è infondato. Per il combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute è da reputarsi comunque utilmente esperita, se proposta con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quando la citazione sia stata comunque notificata entro il termine dei quaranta giorni dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, come prescritti dall'art. 641 cod. proc. civ. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto (Cass. Sez. 2 n. 8045 del 21/03/2023; Sez. 2, n. 24069 del 26/09/2019). 2. Con il primo motivo di ricorso principale, la Banca di Credito Cooperativo di Milano ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. per non avere il Tribunale riconosciuto che le plurime azioni giudiziarie avviate, tutte relative ad un unico rapporto professionale, configurano un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, posto in essere in violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e del giusto processo. Secondo la ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna ragione idonea a giustificare una richiesta di tutela processuale frazionata e non sarebbe stato allegato dall’avv. GN, né sarebbe stato evidenziato dal Tribunale di Monza, un interesse meritevole di una tutela processuale frazionata implicante la presentazione di venticinque ricorsi per decreto Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -6- ingiuntivo, con conseguente inutile moltiplicazione dell’attività giudiziale e dei costi e delle spese legali. 2.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha escluso l’abusivo frazionamento del credito e giustificato, al contrario, la proposizione di azioni separate, considerando che ciascun ricorso monitorio era stato proposto per una pluralità di cause con connotazioni omogenee o comunque connesse e che un eventuale simultaneus processus delle decine di pratiche avrebbe richiesto l’esame di una notevolissima mole di documenti, rendendo particolarmente difficoltosa la difesa, con il prevedibile effetto di rendere meno celere la realizzazione del credito (pag. 4 dell’ordinanza, ultimo capoverso e pag. 5). Così decidendo, il Collegio di merito ha correttamente applicato i principi stabiliti da questa Corte, secondo cui è ammissibile il frazionamento ove sia riscontrabile un interesse processuale del creditore a proporre separati giudizi, interesse la cui verifica compete al giudice di merito: in particolare, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un «unico rapporto obbligatorio», proporre plurime richieste giudiziali di adempimento e anche le domande aventi ad oggetto distinti diritti di credito, seppure relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, devono esser proposte nel medesimo giudizio se le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo;
non così accade, tuttavia, se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata quale quello sussistente nella fattispecie e, cioè, un obiettivo aggravio nella realizzazione del credito sia per l’attore che per il convenuto in ipotesi di unica azione (Cass. Sez. U, n. 4090 del 16/02/2017; Sez. 2, n. 17893 del Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -7- 06/07/2018; Sez. 2, n. 24168 del 08/08/2023; Sez. 2, n. 25480 del 31/08/2023). 3. Con il secondo motivo, la Banca ricorrente ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 77 Cost. e degli artt. 10 e 11 delle preleggi, dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 1 della l.n. 172/2017 e dell’art. 15 della l. n. 400/1988, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la nullità delle pattuizioni previste nella Convenzione dell’11 aprile 2013 in riferimento alla disciplina in materia di equo compenso ex art. 13 bis della legge n. 247 del 31/12/2012, recante la riforma dell’ordinamento professionale forense, applicandola retroattivamente. Più in particolare, la ricorrente ha rilevato, da un canto, che l’avvocato avrebbe rinunciato a tutti i mandati in data 16 novembre 2017 e, d’altro canto, che l’art. 13 bis è stato introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017 e, perciò, successivamente alla data di rinuncia ai mandati, sicché non poteva essere applicato retroattivamente quale limite dei compensi. 3.1. Con il terzo motivo, la Banca ha quindi prospettato, in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, cioè, l’anteriorità della cessazione di ogni attività di difesa da parte dell’avv. GN rispetto all’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di equo compenso. 3.2. Con il quarto motivo, la ricorrente ha infine lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale per avere il Tribunale erroneamente attribuito efficacia retroattiva al nuovo art. 13 bis della legge professionale forense, ritenendolo già introdotto dal d.l. n. 148 del 16 ottobre 2017. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -8- 4. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. L’art. 13 bis, abrogato, dal 20/5/2023, dall’art. 12 della legge 21 aprile 2023 n. 49, specificamente prevedeva, al comma 3, che le convenzioni aventi a oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività esclusive di avvocato in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361-CE della Commissione, del 6 maggio 2003, si presumessero unilateralmente predisposte dalle imprese suddette (salva prova contraria); poi, ai commi 4 e 5, aveva individuato quali vessatorie le clausole delle suddette convenzioni che determinassero, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato; equo era, quindi, il compenso che corrispondesse ai requisiti, concorrenti e non alternativi, indicati al secondo comma e, cioè, che fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e fosse altresì conforme ai parametri determinati dai decreti ministeriali per la sua liquidazione. Nel testo originario, il comma 9 dell’articolo prevedeva pure che «l'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 [fosse] proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime»; questa limitazione temporale è stata successivamente eliminata con l’art. 1, comma 487, della l. n. 205 del 2017, pure entrata in vigore il 1° gennaio 2018. La norma, pertanto, prevedeva una disciplina tutta peculiare perché individuava l’avvocato quale possibile contraente debole da tutelare, sicché non era certamente applicabile retroattivamente alle Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -9- convenzioni già stipulate, in difetto di una disposizione transitoria, ex art. 11 delle preleggi, né aveva finalità di interpretazione autentica, in mancanza di espressa previsione in tal senso e dei presupposti di incertezza applicativa di norme anteriori (Cass. Sez. 1, n. 7904 del 17/04/2020). Diversamente non rileva, come invece sostenuto dall’avvocato controricorrente, la riportata eliminazione, nel comma 9 dell’articolo, del limite temporale di proposizione dell'azione di nullità, perché questa modifica comunque presuppone che la convenzione di cui deve essere scrutinata la nullità sia temporalmente assoggettabile alla norma. In fatto, è dunque incontestato, tra le parti, che l’avv. GN ha rinunciato a tutti i suoi incarichi in data 16 novembre 2017, con ciò concludendo tutta la sua attività difensiva: a tale data, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’art. 13 bis non era ancora entrato in vigore, in quanto è stato introdotto dall’art. 19 quaterdecies della legge di conversione n. 148/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018. In conseguenza, la norma è stata erroneamente applicata alle prestazioni già cessate a tale data e sul punto l’ordinanza impugnata deve essere cassata. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. e in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla sua domanda di applicazione della Convenzione dell’11/4/2013 a far data dalla sua stipula, anziché dal 30 giugno 2014, per essere stata sottoscritta dalla Banca di Credito Cooperativo Gestione Crediti s.p.a. quale mandataria della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San NN che in lei era stata poi fusa. 4.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, motivando il rigetto dell’eccezione di incompetenza, a pag. 3 dell’ordinanza, ha affermato che la Banca di Credito Cooperativo Gestione Crediti s.p.a. era Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -10- «soggetto distinto ed autonomo rispetto all’attuale opponente», sicché le clausole di quel testo non erano «di per sé applicabili ai rapporti tra le parti di questo giudizio» e che in ogni caso era stato sottoscritto, in data 29/4/2015, un «accordo liquidatorio» con cui «l’opponente e l’opposto avevano richiamato tale convenzione», ma «il richiamo era limitato ai criteri di liquidazione dei compensi, posto che le parti si erano unicamente impegnate “ad applicare le tariffe di cui alla convenzione del 11/04/2013 con avvocati fiduciari della BCC di Sesto San NN, predisposta da BCC Gestione Crediti s.p.a. e ferme restando le modifiche e le integrazioni contenute nella lettera del 12/06/13”, senza un riferimento alle restanti clausole o alla convenzione globalmente intesa». Pertanto, come peraltro rilevato dalla stessa ricorrente e riportato nella premessa in fatto, la convenzione era stata comunque corretta con la previsione di applicabilità soltanto agli incarichi conferiti a far data dal 30/6/2014. Questa motivazione, allora, avrebbe dovuto essere censurata specificamente, indicando per quali violazioni in diritto e per quali dati non esaminati in fatto risulti erronea la ricostruzione dei rapporti tra le odierne parti del giudizio. 6. Con il sesto motivo, la Banca ha sostenuto, in riferimento al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla sua domanda di dichiarazione dell’avvenuta estinzione di alcune obbligazioni di pagamento, per essere gli importi fatturati dall’avvocato e poi pagati non quali meri acconti ma come saldi dell’intero debito e per essere stati considerati soltanto quattro dei sette pagamenti già effettuati e dimostrati, relativi alle fatture n. 15/16, 22/16 e 23/16. 6.1. Il motivo è assorbito in senso improprio (cfr. sulla nozione di assorbimento proprio e improprio, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013), Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -11- per effetto dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e della rideterminazione del credito che ne conseguirà in rinvio. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1284 cod. civ. e dell’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 per averla il Tribunale erroneamente condannata alla corresponsione degli interessi moratori nella misura prevista dal quarto comma dell’art. 1284 cod. civ. e, cioè, il saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto: secondo la Banca, invece, per principio consolidato di questa Corte (e in particolare è invocata quale precedente la sentenza n. 2431/2011), nelle controversie fra avvocato e cliente, il debitore potrebbe essere ritenuto in mora soltanto dopo la liquidazione del debito e quindi dopo l’emissione dell’ordinanza che conclude il procedimento. 7.1. Il motivo è infondato. Per principio ormai consolidatosi successivamente alla sentenza invocata a sostegno della censura, nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora soltanto perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. Sez. 6 - 2, n. 8611 del 16/03/2022; Sez. 2, n. 24973 del 19/08/2022). Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -12- 8. Con il secondo motivo incidentale, OB GN ha denunciato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere il Tribunale considerato l’efficacia di giudicato sostanziale delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo n. 1395/18 del Tribunale di Monza sulla validità ed efficacia di una precedente convenzione stipulata fra il ricorrente e la Banca di Credito Cooperativo negli anni ’90. Richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13916/06 e Cass. n. 22465/2018), il ricorrente incidentale ha invocato il principio per cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non soltanto sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico- giuridico e ciò accade anche per il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro che, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non soltanto in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. 8.1. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha accertato l’avvenuta conclusione, tra le parti, nel 2013, di una nuova convenzione con cui le parti hanno predeterminato il contenuto degli incarichi professionali e il loro compenso e di un successivo accordo, nel 2015, che ne ha fissato la data di applicazione;
gli incarichi per cui è giudizio, seppure distinti, si iscrivono nell’ambito dell’unico rapporto unitario in senso fattuale e storico/fenomenologico come disciplinati da questi accordi. In questo quadro fattuale, allora, per invocare un giudicato esterno contrastante il ricorrente incidentale aveva l’onere, in osservanza del principio di autosufficienza che governa il ricorso dinnanzi a questa Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -13- Corte, di riprodurre il testo integrale del decreto non opposto, asseritamente idoneo a rendere indiscutibilmente operante la precedente e più antica convenzione dei primi anni del 1990; in difetto, la dedotta violazione dell'art. 2909 cod. civ. non è riscontrabile da questa Corte perché non risulta il contenuto del precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione o applicazione (v. Cass. Sez. 2, n. 15737 del 23/06/2017; Sez. L, n. 5508 del 08/03/2018). 9. Con il terzo motivo incidentale, OB GN ha prospettato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362 e s. e 2233 cod. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto comunque valida ed esistente fra le parti la convenzione del 2013, sebbene avesse ritenuto la nullità della clausola 3.1 per violazione della garanzia dell’equo compenso;
avrebbe dovuto, invece, riscontrata la nullità, applicare la Convenzione stipulata nel 1994 e, in conseguenza, i parametri al tempo vigenti, invece di quelli previsti dal d.m. n. 55/2014. Per altro profilo, l’avvocato ha sostenuto che l’accordo del 2015 fosse unicamente diretto a regolare le attività svolte nelle cause di cui all’allegato elenco e non tutti gli incarichi affidatigli. Inoltre, con riferimento alla convenzione del 2013, il ricorrente ha rappresentato che nessun accordo poteva comunque ritenersi concluso, perché le modifiche da lui proposte non sono mai state accettate dalla controparte;
in conseguenza, tutte le comunicazioni intercorse avrebbero dovuto essere considerate semplici trattative e ciò perché un'accettazione non conforme alla proposta originaria equivale a una nuova proposta e, perciò, richiede una nuova contrapposta accettazione per la conclusione del negozio. 10. Con il quarto motivo incidentale, OB GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -14- proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il Tribunale erroneamente applicato la convenzione del 2013 senza considerare che le integrazioni e modifiche di cui alla sua missiva del 12 giugno 2013 non erano mai state accettate, sicché non risultava concluso nessun accordo. Con un secondo profilo, in riferimento al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. ha poi sostenuto l’omessa e insufficiente motivazione della decisione sul punto per non essere stata considerata la mancata conclusione della convenzione del 2013 per le modifiche contenute nella lettera del 12 giugno 2013 che costituiva nuova proposta. 10.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente sono fondati nei limiti di seguito precisati. Come ha riportato l’avv. GN, dopo aver ricevuto lo schema di convenzione tariffaria, il difensore aveva richiesto modifiche ritenute irrinunciabili e non approvate se non con la successiva convenzione del 2015; quindi, anziché sottoscrivere l’accordo senza riserve, il ricorrente aveva formulato una controproposta che la banca avrebbe dovuto accettare espressamente e per iscritto per la conclusione dell’accordo: questa accettazione, tuttavia, non risulta riportata nella pronuncia, sicché effettivamente era preclusa, in difetto di accordo, l’applicazione delle previsioni tariffarie a tutte le pratiche curate dal ricorrente non ricadenti nell’ambito della successiva convenzione che contemplava le attività svolte dopo 30/6/2014. La Corte di merito ha ritenuto perfezionate due diverse convenzioni, stipulate nel 2013 e nel 2015, osservando che l’adesione alla prima di esse da parte del difensore era pacifica e non contestata, ma omettendo di accertare se e quando fosse stata sottoscritta. In tal modo, come correttamente dedotto dal difensore, non ha considerato che, ex ultimo comma dell’art. 2233 cod. civ., i patti Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -15- conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità (Cass. 717/2023; Cass. 15563/2022; Cass. n. 24213/2021; Cass. 11597/2015), non potendo valere un’ipotetica non contestazione, né potendo trarsi la prova della conclusione del primo accordo dal contenuto di quello successivo, concluso il 29/4/2015, che ne aveva esteso la regolazione economica alle pratiche espletate dopo il 30/6/2014. In altri termini, non risulta dalla sentenza prova di un accordo vincolante che disciplinasse il compenso di tutti gli incarichi, anche se anteriori al 30/6/2014; anche in tal senso l’ordinanza impugnata deve essere cassata. 10. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, OB GN ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 cod. civ., del d.m. n. 55/2014, e dell’art. 13 bis della legge professionale forense così come introdotto dal d.l. 148/2017 per avere il Tribunale rideterminato l’importo dovuto violando i principi in materia di equo compenso. Il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di liquidare i compensi secondo i valori di cui al d.m. 55/2014, andando ben al di sotto dei minimi tariffari. 11. Il motivo è assorbito in senso proprio in conseguenza dell’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale e del terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, perché il Tribunale dovrà provvedere a rideterminare i compensi spettanti individuando la Convenzione intercorsa tra le parti o, in difetto, la tariffa applicabile. 12. Per le ragioni esposte, il ricorso principale è accolto limitatamente al secondo, terzo e quarto motivo, rigettati il primo e il Ric. 2019 n. 31290 sez. S2 - ud. 20-2-2025 -16- settimo e dichiarato inammissibile il quinto;
il ricorso incidentale è invece accolto limitatamente al terzo e quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;
l’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso principale, rigettati il primo e il settimo e dichiarato inammissibile il quinto;
accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il quinto;
cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Monza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 20 febbraio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa LI AN