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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 371/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2049 - 2051 -2052
c.c. promossa da
(CF ), nato a [...] il [...] res. a Parte_1 C.F._1
Craveggia (VB), elettivamente domiciliato in Domodossola (VB) Via A De Gasperi 8 presso lo studio dell'Avv. Borsi Pia (CF pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTE
(CF ), IN PERSONA DEL Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, con sede in Santa maria maggiore (VB) Piazza Risorgimento n. 28, elettivamente domiciliato in Torino Corso Re Umberto 44 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Ghignone (CF pec C.F._3
che lo rappresenta e difende come da Email_2 procura in atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 20.3.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.1.2025
Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) riformare integralmente la sentenza n. 100/2024 emessa in data 11.02.2024 e pubblicata in data 13.02.2024 dal Tribunale di Verbania nel giudizio n. 60/2022 R.G., notificata il
13.02.2024, e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o a qualsivoglia diverso titolo, del (Cod. Controparte_1
Fisc-P.Iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Piazza P.IVA_2
Risorgimento n. 28 Santa Maria Maggiore (VB), nella causazione del sinistro oggetto di causa e condannarlo al risarcimento dei danni sofferti nell'occorso dal sig. , Parte_1 quantificati in complessivi Euro 5.124,00, o in quella diversa maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
2) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già richiesti in sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 2) del proprio atto di impugnazione.
Con il favore delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, disponendo per l'effetto la restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 3.118,24 versata a titolo di spese legali del primo grado di giudizio e per la registrazione della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLATO contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024 Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Rilevata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello spiegato ex adverso, assumere il provvedimento di cui all'art. 348 bis primo comma c.p.c.;
Dichiarare decaduta l'appellante dalle difese, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, non espressamente riproposte;
Nel merito, in via principale: Respingere l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, Pt_1 per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal Sig. dovesse Pt_1 venire accolto in tutto o in parte, contenere il risarcimento nei limiti di quanto oggetto di rigorosa prova, in ogni caso accertando e dichiarando la concorsuale responsabilità dell'attore stesso ex art. 1227 primo comma c.c., riducendo per conseguenza il risarcimento per tale quota di responsabilità. In via istruttoria:
Dichiarare inammissibili le istanze di prova orale dedotte dall'appellante, per i motivi meglio dettagliati in atti;
subordinatamente, laddove ammesse, autorizzare l'esponente alla prova per testi in materia contraria;
Ammettere i capi di prova per testi da 1 a 3 formulati dall'esponente nella memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. del primo grado.
Con il favore, in ogni caso, delle spese di lite, comprensive di compensi, esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Verbania, il affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso il 23.12.2020 alle h. 13,00 all'autoveicolo Ford Transit tg FB877XZ di sua proprietà, detto Ente fosse condannato a risarcire i danni quantificati in € 5.124,00= o nella diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. L'attore deduceva che il proprio autoveicolo, parcheggiato in Piazza Risorgimento a
[...]
sarebbe stato gravemente danneggiato dalla caduta di una abbondante CP_1 quantità di neve proveniente dal tetto del campanile. L'Attore allegava di avere tempestivamente denunciato il sinistro al Controparte_1 quale Ente proprietario della piazza, ma di avere ricevuto dalla Nobis S.p.A.,
[...] Compagnia assicuratrice dell'Ente, il diniego all'invocato risarcimento del danno attesa la presenza in loco di cartelli che segnalavano il rischio di caduta neve dai tetti. L'attore concludeva precisando che il Comune di sarebbe stato Controparte_1 responsabile dell'evento dannoso quale “ente proprietario della Piazza” poiché non avrebbe predisposto idonei “accorgimenti necessari ad impedire la caduta di neve dai tetti” e, in ogni caso, poichè “non avrebbe vigilato sulla regolare segnalazione e/o interdizione al passaggio e alla sosta” non avendo collocato alcuna segnaletica di pericolo nonostante la Piazza fosse adibita a parcheggio per gli autoveicoli.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il contestando Controparte_1 l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e rilevando come: a) l'attore non avesse dimostrato di essere il titolare del bene danneggiato;
b) l'Ente convenuto non fosse il proprietario della Piazza Risorgimento di cui invece sarebbe proprietaria la;
CP_2
c) il danno fosse originato dalla caduta della neve proveniente dal campanile della Chiesa, anch'esso di proprietà della;
CP_2
d) in loco fossero apposti cartelli che avvertivano della possibile caduta di neve e, pertanto, come l'evento dannoso fosse ascrivibile all'assenza di diligenza imputabile esclusivamente al danneggiato che avrebbe posteggiato l'autoveicolo in una area dove la caduta della neve era prevedibile.
L'Ente Convenuto eccepiva l'inammissibilità dei capitoli di prova e contestava le fotografie allegate rilevando che non avrebbero neppure rappresentato il luogo esatto ove sarebbe occorso il sinistro;
contestava infine il quantum debeatur, atteso che dalla fattura della riparazione non sarebbe stato possibile desumere l'indicazione specifica delle opere eseguite e, dunque, il monte ore necessario per l'esecuzione delle stesse.
Il concludeva chiedendo: in via principale, il rigetto di Controparte_1 tutte le domande formulate dal Sig. da ritenersi infondate e insuscettibili di Parte_1 accoglimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di accertarsi la concorsuale responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridursi la pretesa risarcitoria.
Il Giudice di primo grado, previo mutamento del rito, riteneva inammissibile la prova per testi in quanto vertente su circostanze non conferenti ai fini del decidere e istruiva la causa mediante l'acquisizione della produzione documentale, tra cui la copia del certificato di proprietà del veicolo danneggiato. All'udienza del 9.6.2023 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 100/2024 dell'11.2.2024, pubblicata il 13.2.2024, e notificata in pari data il Tribunale di Verbania rigettava le domande formulate da condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € Controparte_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario e oneri fiscali.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamata la giurisprudenza di riferimento, concludeva ritenendo come fosse insussistente: a) la responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché risultava non contestata la riconducibilità del danno alla caduta della neve dal campanile della parrocchia di;
di Controparte_1 contro, tuttavia, come dall'istruttoria non fosse emersa la sussistenza di una relazione tra l'Ente e il campanile da cui potesse discendere l'esistenza di un rapporto di custodia da parte del con tale bene;
Controparte_1
b) la responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo addebitabile all'Ente alcun profilo di negligenza rispetto alla causazione dell'evento poiché l'Attore non aveva fornito la prova che l'area ove era parcheggiato l'autoveicolo fosse di proprietà del o fosse stata adibita CP_1 dall'Ente a tale scopo;
di contro, come la circostanza che l'area fosse adibita a parcheggio risultasse smentita dalla produzione fotografica da cui viene in evidenza l'assenza della consueta segnaletica stradale delle aree di sosta e/o di parcheggio. Il Giudice di primo grado rilevava infine come, non risultando che l'area e il campanile fossero i proprietà dell'Ente Convenuto, non fosse neppure ipotizzabile che quest'ultimo avesse il dovere di avvisare della possibile caduta della neve.
2) ha proposto appello. Parte_1
L'Appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza del rapporto di custodia dell' con l'area ove era stato posteggiato l'autoveicolo, ovvero che tale area fosse adibita Pt_2
a parcheggio. A parere dell'Appellante il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di non tenere conto della produzione fotografica (doc. 3A, 3B e 3C) da cui invece risulterebbe che il luogo ove è occorso il sinistro sarebbe regolarmente utilizzato come parcheggio comunale (per di più dagli stessi veicoli del e, dunque, che si tratterebbe di un'area che il CP_1 [...]
in quanto custode, avrebbe dovuto mettere in sicurezza (mettendo in Controparte_1 atto accorgimenti per impedire la caduta della neve e apponendo una segnaletica di pericolo). Con il secondo motivo, l'Appellante ha lamentato la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del Sindaco dell'Ente e della prova per testi che, unitamente all'omessa corretta valutazione della prova documentale, non gli avrebbe consentito di dimostrare che l'area ove è occorso il sinistro è utilizzata come parcheggio per le autovetture e manutenuta dallo stesso
Controparte_1 Con il terzo motivo, l'Appellante ha dedotto che, in data successiva al temine concesso dal Giudice di primo grado per il deposito delle conclusionali (29.9.2023), il Controparte_1 avrebbe emesso la determinazione n. 131 del 25.10.2023 per l'affidamento
[...] ad una Ditta di Brescia del servizio di manutenzione tecnica dell'orologio della torre campanaria che sarebbe annoverata tra i beni demaniali Alla luce della produzione documentale, non vi sarebbe alcun dubbio che la gestione, la custodia e la manutenzione del campanile fossero in capo al Controparte_1
e, pertanto, che detto Ente debba essere dichiarato responsabile dell'omessa
[...] predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare la caduta della neve e comunque per non aver vigilato sulla segnalazione e/o interdizione al passaggio e alla sostanza nelle aree interessate.
L'Appellante ha quindi concluso invocando la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di responsabilità del previa ammissione delle Controparte_1 istanze istruttorie.
Nel procedimento così instaurato, si è costituito il Controparte_1 invocando il rigetto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente l'Ente Appellato ha precisato di avere eccepito, sin dalla sua costituzione in giudizio: a) come non fosse stata dimostrata la titolarità del sull'area (di proprietà della CP_1
) ove era stato parcheggiato l'autoveicolo che, peraltro, non poteva neppure CP_2 configurarsi come area di sosta, trattandosi del sagrato della Chiesa;
b) come fosse incongruente ricondurre la causa dell'evento alla caduta della neve dal campanile della Chiesa, evocando in giudizio l'Ente, non quale proprietario del campanile, ma quale titolare della piazza ove era posteggiato l'autoveicolo. Riguardo al primo motivo di appello, fondato sul presupposto che dalle fotografie allegate il Giudice avrebbe potuto evincere che l'area ove era stata parcheggiata l'autoveicolo fosse di proprietà del ovvero fosse adibita a parcheggio comunale, l'Ente Appellato ha CP_1 dedotto che esse ritraggono luoghi differenti, una solo di loro ritrae l'area del sagrato in prossimità del campanile e, in ogni caso, nessun veicolo comunale risulta ivi posteggiato, essendo invece parcheggiato in sosta in un tratto viario del tutto autonomo rispetto al sagrato. Ne conseguirebbe, dunque, che dalle fotografie il Giudice di primo grado non avrebbe potuto trarre alcuna riprova della titolarità dell'area in capo al CP_1 Quanto al secondo motivo di appello, l'Ente Appellato ha eccepito la inammissibilità della censura atteso che le istanze istruttorie:
a) nel giudizio di primo grado, non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita alle stesse, vieppiù confermata dall'affermazione che la fondatezza delle domande sarebbe derivata in modo inequivoco e incontestato dalle risultanze dei documenti offerti in produzione;
b) nel giudizio di appello, sono state richiamate solo genericamente senza essere riproposte specificatamente. In ogni caso, l'Ente Appellato, richiamate le eccezioni formulate in primo grado, ha ribadito la inammissibilità dei capitoli formulati per l'assunzione della prova testimoniale e per interpello del Sindaco, attesa la loro irrilevanza oltre al contenuto valutativo degli stessi;
oltre al fatto che nessuno dei testi sarebbe stato in grado di riferire la dinamica del sinistro ma, a tutto voler concedere, solo quanto riferito dal danneggiato medesimo. Quanto al terzo motivo di appello, l'Ente Appellato ha eccepito la inammissibilità dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio. A parere dell'Ente Appellato, oggetto del giudizio di primo grado, come delineato dallo stesso danneggiato, sarebbe stato unicamente il rapporto di custodia del Controparte_1 sull'area ove il veicolo sarebbe stato parcheggiato;
onde, deve ritenersi
[...] tardiva la prospettazione del rapporto di custodia di detto Comune anche sul campanile.
La prospettazione di un rapporto di custodia su un bene diverso (il campanile) da quello dedotto in primo grado (area del sagrato) costituirebbe un ampliamento del thema decidendum da dichiararsi inammissibile atteso che introdurrebbe una domanda nuova. L'Ente Appellato ha altresì eccepito l'inammissibilità della documentazione allegata, priva di elementi che dimostrino la sua provenienza, non riconducibile temporalmente all'evento, generica e, in ogni caso, di formazione successiva alla pronuncia. L'Ente Appellato ha concluso invocando, in via preliminare, di riconoscersi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza e, nel merito, ribadite le difese formulate in primo grado, chiedendo di respingersi l'appello.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 20.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che la reiterata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. formulata dal anche in occasione della precisazione Controparte_1 delle conclusioni e della memorie conclusionali, oltre ad essere insuscettibile di essere esaminata in quanto il Consigliere Istruttore con l'ordinanza dell'8.10.2024 ha già ritenuto che non fosse accoglibile non sussistendone i presupposti, è in ogni caso da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione.
Regolata la questione preliminare, spetta alla Corte esaminare i motivi di appello formulati da Parte_1
La Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta applicazione degli art. 2051 e
2043 c.c. che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere che la domanda formulata da non fosse meritevole di accoglimento poichè il danneggiato non Parte_1 avrebbe dimostrato il rapporto di custodia da parte del né Controparte_1 sull'area ove aveva parcheggiato il proprio autoveicolo né sul campanile da cui sarebbe caduta la neve.
1) In primo luogo, la Corte rileva che ha fondato la domanda risarcitoria Parte_1 avanti al Tribunale sul presupposto della titolarità, da parte del Controparte_1
dell'area ove aveva parcheggiato il proprio autoveicolo;
più precisamente il
[...] sagrato prospiciente la Chiesa in Piazza Risorgimento.
Il tenore letterale del ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Verbania non lascia spazio ad alcun dubbio;
nella narrativa del ricorso si legge difatti che: “il Comune di
quale ente proprietario della Piazza (abitualmente utilizzata come Controparte_1 parcheggio) non può esimersi da responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro oggetto di causa…,”; nelle conclusioni del ricorso il danneggiato invoca il riconoscimento della responsabilità esclusiva, “ai sensi dell'art.- 2051 c.c., o a qualsiasi diverso titolo, del
quale ente proprietario e gestore della piazza adibita a Controparte_1 pubblico transito e soggetto tenuto alla sua vigilanza e manutenzione, nella causazione del sinistro…”. Il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda risarcitoria è quindi, senza alcun dubbio, la dedotta responsabilità dell'Ente, ex art. 2051 c.c., o a qualsiasi altro titolo, quale custode dell'area prospiciente la chiesa in Piazza Risorgimento ove era posteggiato l'autoveicolo. Ne consegue dunque che l'introduzione in grado di appello - per la prima volta - dell'allegazione di responsabilità del sul presupposto della Controparte_1 sussistenza di una relazione di custodia, oltre che sull'area ove era parcheggiato l'autoveicolo, anche sul campanile da cui è caduta la neve (circostanza non contestata), rappresenta una nuova prospettazione dal fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria tale da mutare la causa petendi del giudizio e, pertanto, insuscettibile di essere esaminata in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c.
L'accertata violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. rende superfluo l'esame dei documenti prodotti dall'Appellante per dimostrare la proprietà del campanile.
2) Ciò premesso, la Corte deve quindi valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, non è ravvisabile alcun profilo di responsabilità in capo al Controparte_1 atteso che il danneggiato “non ha fornito la prova che l'area ove veniva
[...] parcheggiata la propria automobile fosse di proprietà del ovvero fosse adibita a CP_1 parcheggio comunale” oppure se, come ha dedotto l'Appellante, il Giudice di primo grado sia incorso nell'errore di non tenere conto della produzione fotografica allegata (doc. 3A, 3B,
3C) da cui si evincerebbe che l'area ove è stato parcheggiato l'autoveicolo è regolarmente utilizzata come parcheggio comunale, anche dai veicoli del stesso che, pertanto, CP_1 sarebbe responsabile per l'assenza di una adeguata segnalazione di pericolo “caduta neve”.
La Corte rileva che, diversamente da quanto dedotto dall'Appellante, il Giudice di primo grado ha tenuto conto della produzione fotografica;
ha tuttavia concluso ritenendo che il danneggiato non avesse fornito la prova che l'area (ossia il sagrato della Chiesa) ove è stato parcheggiato l'autoveicolo fosse stata adibita dal a parcheggio poiché le fotografie CP_1 smentiscono la presenza di una segnaletica stradale idonea a regolamentare le aree di sosta e/o di parcheggio.
A detto rilievo, che la Corte condivide (e che, ad onor del vero, l'Appellante non ha neppure specificamente contestato), vi è da aggiungere che le fotografie denominate “
3.A parcheggio auto comunale” e “
3.C parcheggio su piazza” raffigurano numerosi autoveicoli in sosta in un tratto di via (da un lato e dall'altro di una fila di alberi) ben diverso da un sagrato di una Chiesa in una Piazza;
da tali fotografie non può dunque trarsi la dimostrazione che raffigurino l'area ove sarebbe occorso il sinistro che lo stesso danneggiato individua nel sagrato della Chiesa sottostante il campanile nel Comune di Controparte_1
Quanto alla fotografia denominata “doc.
3.B parcheggio incidente” (allegata anche alla memoria conclusionale di replica ex art. 352 c.p.c.) - che nella prospettazione dell'Appellante riprodurrebbe il luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro e in effetti pare rappresentare una porzione di sagrato della Chiesa in prossimità del campanile - la Corte ritiene però che, anche detta immagine, non possa in alcun modo contribuire a dimostrare che titolare di detta area sia il né tanto meno che detta area sia stata adibita a Controparte_1 parcheggio comunale né, infine, che in tale area siano parcheggiati i veicoli di servizio del stesso;
del resto, nella foto non è raffigurato alcun veicolo del CP_1 CP_1 Tra l'altro, a bene vedere, l'assenza della consueta segnaletica che autorizza la sosta (ad es. le strisce sul selciato;
gli apparecchi di rilascio di tickets per la sosta momentanea a pagamento;
il cartello che prevede l'obbligo di esposizione del cosiddetto “disco orario”) e la pavimentazione a pavet tipica dei sagrati delle Chiese, inducono la Corte a ritenere che, al contrario, in detta area la sosta non sia neppure consentita. Per quanto precede, la Corte ritiene che le fotografie non consentano in alcun modo di ritenere che sussista un rapporto di custodia, in capo al Comune di Controparte_1 dell'area ove il danneggiato avrebbe parcheggiato il proprio autoveicolo, ragione per cui non vi sia alcuna ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado.
Infine, le istanze volte ad ottenere l'ammissione della prova per testi nel giudizio di primo grado non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita alle stesse, vieppiù confermata dall'affermazione che la fondatezza delle domande sarebbe derivata in modo inequivoco e incontestato dalle risultanze dei documenti offerti in produzione. A tal proposito la Suprema Corte si è espressa sostenendo, in plurime pronunce, che “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle, specificatamente, al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” precisando altresì che, per considerarsi reiterate, non è sufficiente il richiamo generico (“tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi”) “atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
“thema” sottoposto al Giudice di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste- istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (Cass. civile sez. III ordinanza 3.8.2017 n. 19352, Cassazione sez. I ordinanza 5.3.2018 n. 5118). Per quanto precede, la Corte ritiene che all'implicita rinuncia delle istanze istruttorie, manifestata dalla mancata riproposizione delle medesime in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, consegua la non proponibilità delle stesse in sede di appello e la conseguente inammissibilità del motivo di appello. A maggior ragione rilevate che tali istanze non sono state specificatamente riproposte neppure in questo grado di giudizio, essendosi l'Appellante limitato a chiedere nelle conclusioni dell'atto di appello l'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
In ogni caso, con riferimento alla doglianza in forza della quale l'Appellante ha dedotto che se il Giudice di primo grado avesse ammesso la prova testimoniale sui capitoli formulati con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., egli avrebbe potuto dimostrare che l'area ove è occorso il sinistro verrebbe utilizzata abitualmente come parcheggio anche dai veicoli del la Corte rileva che, correttamente, detti capitoli sono stati CP_1 Controparte_1 dichiarati dal Giudice di primo grado “inammissibili in quanto vertenti su circostanze non conferenti ai fini del decidere”.
Il profilo riguardante il dedotto inadempimento dell'obbligo, da parte dell'Ente Appellato, di provvedere a collocare una idonea segnaletica di pericolo per la possibile “caduta neve” nell'area ove è stato posteggiato l'autoveicolo è assorbito dalla declaratoria con cui la Corte ha confermato che non è stata offerta la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il e l'area stessa. Controparte_1
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 100/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Verbania l'11.2.2024 e pubblicata il 13.2.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 26.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in secondo grado al numero RG 371/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – responsabilità ex art. 2049 - 2051 -2052
c.c. promossa da
(CF ), nato a [...] il [...] res. a Parte_1 C.F._1
Craveggia (VB), elettivamente domiciliato in Domodossola (VB) Via A De Gasperi 8 presso lo studio dell'Avv. Borsi Pia (CF pec che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da procura in atti APPELLANTE
(CF ), IN PERSONA DEL Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro-tempore, con sede in Santa maria maggiore (VB) Piazza Risorgimento n. 28, elettivamente domiciliato in Torino Corso Re Umberto 44 presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Ghignone (CF pec C.F._3
che lo rappresenta e difende come da Email_2 procura in atti
APPELLATO
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 20.3.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.1.2025
Voglia la Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1) riformare integralmente la sentenza n. 100/2024 emessa in data 11.02.2024 e pubblicata in data 13.02.2024 dal Tribunale di Verbania nel giudizio n. 60/2022 R.G., notificata il
13.02.2024, e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o a qualsivoglia diverso titolo, del (Cod. Controparte_1
Fisc-P.Iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Piazza P.IVA_2
Risorgimento n. 28 Santa Maria Maggiore (VB), nella causazione del sinistro oggetto di causa e condannarlo al risarcimento dei danni sofferti nell'occorso dal sig. , Parte_1 quantificati in complessivi Euro 5.124,00, o in quella diversa maggiore o minore somma determinata in corso di causa, con interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo;
2) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già richiesti in sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva (punto 2) del proprio atto di impugnazione.
Con il favore delle spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, disponendo per l'effetto la restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 3.118,24 versata a titolo di spese legali del primo grado di giudizio e per la registrazione della sentenza impugnata.
CONCLUSIONI PER L'ENTE APPELLATO contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato l'11.12.2024 Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
In via pregiudiziale e/o preliminare:
Rilevata l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello spiegato ex adverso, assumere il provvedimento di cui all'art. 348 bis primo comma c.p.c.;
Dichiarare decaduta l'appellante dalle difese, istanze ed eccezioni formulate in primo grado, non espressamente riproposte;
Nel merito, in via principale: Respingere l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto e, Pt_1 per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
Nel merito, in via subordinata e salvo gravame: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello proposto dal Sig. dovesse Pt_1 venire accolto in tutto o in parte, contenere il risarcimento nei limiti di quanto oggetto di rigorosa prova, in ogni caso accertando e dichiarando la concorsuale responsabilità dell'attore stesso ex art. 1227 primo comma c.c., riducendo per conseguenza il risarcimento per tale quota di responsabilità. In via istruttoria:
Dichiarare inammissibili le istanze di prova orale dedotte dall'appellante, per i motivi meglio dettagliati in atti;
subordinatamente, laddove ammesse, autorizzare l'esponente alla prova per testi in materia contraria;
Ammettere i capi di prova per testi da 1 a 3 formulati dall'esponente nella memoria ex art. 183 VI comma nr. 2 c.p.c. del primo grado.
Con il favore, in ogni caso, delle spese di lite, comprensive di compensi, esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Verbania, il affinché, accertata l'esclusiva Controparte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso il 23.12.2020 alle h. 13,00 all'autoveicolo Ford Transit tg FB877XZ di sua proprietà, detto Ente fosse condannato a risarcire i danni quantificati in € 5.124,00= o nella diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. L'attore deduceva che il proprio autoveicolo, parcheggiato in Piazza Risorgimento a
[...]
sarebbe stato gravemente danneggiato dalla caduta di una abbondante CP_1 quantità di neve proveniente dal tetto del campanile. L'Attore allegava di avere tempestivamente denunciato il sinistro al Controparte_1 quale Ente proprietario della piazza, ma di avere ricevuto dalla Nobis S.p.A.,
[...] Compagnia assicuratrice dell'Ente, il diniego all'invocato risarcimento del danno attesa la presenza in loco di cartelli che segnalavano il rischio di caduta neve dai tetti. L'attore concludeva precisando che il Comune di sarebbe stato Controparte_1 responsabile dell'evento dannoso quale “ente proprietario della Piazza” poiché non avrebbe predisposto idonei “accorgimenti necessari ad impedire la caduta di neve dai tetti” e, in ogni caso, poichè “non avrebbe vigilato sulla regolare segnalazione e/o interdizione al passaggio e alla sosta” non avendo collocato alcuna segnaletica di pericolo nonostante la Piazza fosse adibita a parcheggio per gli autoveicoli.
Nel giudizio così instaurato si costituiva il contestando Controparte_1 l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e rilevando come: a) l'attore non avesse dimostrato di essere il titolare del bene danneggiato;
b) l'Ente convenuto non fosse il proprietario della Piazza Risorgimento di cui invece sarebbe proprietaria la;
CP_2
c) il danno fosse originato dalla caduta della neve proveniente dal campanile della Chiesa, anch'esso di proprietà della;
CP_2
d) in loco fossero apposti cartelli che avvertivano della possibile caduta di neve e, pertanto, come l'evento dannoso fosse ascrivibile all'assenza di diligenza imputabile esclusivamente al danneggiato che avrebbe posteggiato l'autoveicolo in una area dove la caduta della neve era prevedibile.
L'Ente Convenuto eccepiva l'inammissibilità dei capitoli di prova e contestava le fotografie allegate rilevando che non avrebbero neppure rappresentato il luogo esatto ove sarebbe occorso il sinistro;
contestava infine il quantum debeatur, atteso che dalla fattura della riparazione non sarebbe stato possibile desumere l'indicazione specifica delle opere eseguite e, dunque, il monte ore necessario per l'esecuzione delle stesse.
Il concludeva chiedendo: in via principale, il rigetto di Controparte_1 tutte le domande formulate dal Sig. da ritenersi infondate e insuscettibili di Parte_1 accoglimento;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di accertarsi la concorsuale responsabilità del danneggiato ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridursi la pretesa risarcitoria.
Il Giudice di primo grado, previo mutamento del rito, riteneva inammissibile la prova per testi in quanto vertente su circostanze non conferenti ai fini del decidere e istruiva la causa mediante l'acquisizione della produzione documentale, tra cui la copia del certificato di proprietà del veicolo danneggiato. All'udienza del 9.6.2023 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 100/2024 dell'11.2.2024, pubblicata il 13.2.2024, e notificata in pari data il Tribunale di Verbania rigettava le domande formulate da condannandolo al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore del liquidate in € Controparte_1
2.000,00 oltre rimborso forfettario e oneri fiscali.
Il Giudice di primo grado, preliminarmente richiamata la giurisprudenza di riferimento, concludeva ritenendo come fosse insussistente: a) la responsabilità ex art. 2051 c.c., poiché risultava non contestata la riconducibilità del danno alla caduta della neve dal campanile della parrocchia di;
di Controparte_1 contro, tuttavia, come dall'istruttoria non fosse emersa la sussistenza di una relazione tra l'Ente e il campanile da cui potesse discendere l'esistenza di un rapporto di custodia da parte del con tale bene;
Controparte_1
b) la responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo addebitabile all'Ente alcun profilo di negligenza rispetto alla causazione dell'evento poiché l'Attore non aveva fornito la prova che l'area ove era parcheggiato l'autoveicolo fosse di proprietà del o fosse stata adibita CP_1 dall'Ente a tale scopo;
di contro, come la circostanza che l'area fosse adibita a parcheggio risultasse smentita dalla produzione fotografica da cui viene in evidenza l'assenza della consueta segnaletica stradale delle aree di sosta e/o di parcheggio. Il Giudice di primo grado rilevava infine come, non risultando che l'area e il campanile fossero i proprietà dell'Ente Convenuto, non fosse neppure ipotizzabile che quest'ultimo avesse il dovere di avvisare della possibile caduta della neve.
2) ha proposto appello. Parte_1
L'Appellante, con il primo motivo, ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la sussistenza del rapporto di custodia dell' con l'area ove era stato posteggiato l'autoveicolo, ovvero che tale area fosse adibita Pt_2
a parcheggio. A parere dell'Appellante il Giudice di primo grado sarebbe incorso nell'errore di non tenere conto della produzione fotografica (doc. 3A, 3B e 3C) da cui invece risulterebbe che il luogo ove è occorso il sinistro sarebbe regolarmente utilizzato come parcheggio comunale (per di più dagli stessi veicoli del e, dunque, che si tratterebbe di un'area che il CP_1 [...]
in quanto custode, avrebbe dovuto mettere in sicurezza (mettendo in Controparte_1 atto accorgimenti per impedire la caduta della neve e apponendo una segnaletica di pericolo). Con il secondo motivo, l'Appellante ha lamentato la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del Sindaco dell'Ente e della prova per testi che, unitamente all'omessa corretta valutazione della prova documentale, non gli avrebbe consentito di dimostrare che l'area ove è occorso il sinistro è utilizzata come parcheggio per le autovetture e manutenuta dallo stesso
Controparte_1 Con il terzo motivo, l'Appellante ha dedotto che, in data successiva al temine concesso dal Giudice di primo grado per il deposito delle conclusionali (29.9.2023), il Controparte_1 avrebbe emesso la determinazione n. 131 del 25.10.2023 per l'affidamento
[...] ad una Ditta di Brescia del servizio di manutenzione tecnica dell'orologio della torre campanaria che sarebbe annoverata tra i beni demaniali Alla luce della produzione documentale, non vi sarebbe alcun dubbio che la gestione, la custodia e la manutenzione del campanile fossero in capo al Controparte_1
e, pertanto, che detto Ente debba essere dichiarato responsabile dell'omessa
[...] predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare la caduta della neve e comunque per non aver vigilato sulla segnalazione e/o interdizione al passaggio e alla sostanza nelle aree interessate.
L'Appellante ha quindi concluso invocando la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di responsabilità del previa ammissione delle Controparte_1 istanze istruttorie.
Nel procedimento così instaurato, si è costituito il Controparte_1 invocando il rigetto dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Preliminarmente l'Ente Appellato ha precisato di avere eccepito, sin dalla sua costituzione in giudizio: a) come non fosse stata dimostrata la titolarità del sull'area (di proprietà della CP_1
) ove era stato parcheggiato l'autoveicolo che, peraltro, non poteva neppure CP_2 configurarsi come area di sosta, trattandosi del sagrato della Chiesa;
b) come fosse incongruente ricondurre la causa dell'evento alla caduta della neve dal campanile della Chiesa, evocando in giudizio l'Ente, non quale proprietario del campanile, ma quale titolare della piazza ove era posteggiato l'autoveicolo. Riguardo al primo motivo di appello, fondato sul presupposto che dalle fotografie allegate il Giudice avrebbe potuto evincere che l'area ove era stata parcheggiata l'autoveicolo fosse di proprietà del ovvero fosse adibita a parcheggio comunale, l'Ente Appellato ha CP_1 dedotto che esse ritraggono luoghi differenti, una solo di loro ritrae l'area del sagrato in prossimità del campanile e, in ogni caso, nessun veicolo comunale risulta ivi posteggiato, essendo invece parcheggiato in sosta in un tratto viario del tutto autonomo rispetto al sagrato. Ne conseguirebbe, dunque, che dalle fotografie il Giudice di primo grado non avrebbe potuto trarre alcuna riprova della titolarità dell'area in capo al CP_1 Quanto al secondo motivo di appello, l'Ente Appellato ha eccepito la inammissibilità della censura atteso che le istanze istruttorie:
a) nel giudizio di primo grado, non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita alle stesse, vieppiù confermata dall'affermazione che la fondatezza delle domande sarebbe derivata in modo inequivoco e incontestato dalle risultanze dei documenti offerti in produzione;
b) nel giudizio di appello, sono state richiamate solo genericamente senza essere riproposte specificatamente. In ogni caso, l'Ente Appellato, richiamate le eccezioni formulate in primo grado, ha ribadito la inammissibilità dei capitoli formulati per l'assunzione della prova testimoniale e per interpello del Sindaco, attesa la loro irrilevanza oltre al contenuto valutativo degli stessi;
oltre al fatto che nessuno dei testi sarebbe stato in grado di riferire la dinamica del sinistro ma, a tutto voler concedere, solo quanto riferito dal danneggiato medesimo. Quanto al terzo motivo di appello, l'Ente Appellato ha eccepito la inammissibilità dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio. A parere dell'Ente Appellato, oggetto del giudizio di primo grado, come delineato dallo stesso danneggiato, sarebbe stato unicamente il rapporto di custodia del Controparte_1 sull'area ove il veicolo sarebbe stato parcheggiato;
onde, deve ritenersi
[...] tardiva la prospettazione del rapporto di custodia di detto Comune anche sul campanile.
La prospettazione di un rapporto di custodia su un bene diverso (il campanile) da quello dedotto in primo grado (area del sagrato) costituirebbe un ampliamento del thema decidendum da dichiararsi inammissibile atteso che introdurrebbe una domanda nuova. L'Ente Appellato ha altresì eccepito l'inammissibilità della documentazione allegata, priva di elementi che dimostrino la sua provenienza, non riconducibile temporalmente all'evento, generica e, in ogni caso, di formazione successiva alla pronuncia. L'Ente Appellato ha concluso invocando, in via preliminare, di riconoscersi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza e, nel merito, ribadite le difese formulate in primo grado, chiedendo di respingersi l'appello.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 20.3.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che la reiterata eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis
c.p.c. formulata dal anche in occasione della precisazione Controparte_1 delle conclusioni e della memorie conclusionali, oltre ad essere insuscettibile di essere esaminata in quanto il Consigliere Istruttore con l'ordinanza dell'8.10.2024 ha già ritenuto che non fosse accoglibile non sussistendone i presupposti, è in ogni caso da ritenersi superata dall'assunzione della causa in decisione.
Regolata la questione preliminare, spetta alla Corte esaminare i motivi di appello formulati da Parte_1
La Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta applicazione degli art. 2051 e
2043 c.c. che avrebbe condotto il Giudice di primo grado a ritenere che la domanda formulata da non fosse meritevole di accoglimento poichè il danneggiato non Parte_1 avrebbe dimostrato il rapporto di custodia da parte del né Controparte_1 sull'area ove aveva parcheggiato il proprio autoveicolo né sul campanile da cui sarebbe caduta la neve.
1) In primo luogo, la Corte rileva che ha fondato la domanda risarcitoria Parte_1 avanti al Tribunale sul presupposto della titolarità, da parte del Controparte_1
dell'area ove aveva parcheggiato il proprio autoveicolo;
più precisamente il
[...] sagrato prospiciente la Chiesa in Piazza Risorgimento.
Il tenore letterale del ricorso introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Verbania non lascia spazio ad alcun dubbio;
nella narrativa del ricorso si legge difatti che: “il Comune di
quale ente proprietario della Piazza (abitualmente utilizzata come Controparte_1 parcheggio) non può esimersi da responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro oggetto di causa…,”; nelle conclusioni del ricorso il danneggiato invoca il riconoscimento della responsabilità esclusiva, “ai sensi dell'art.- 2051 c.c., o a qualsiasi diverso titolo, del
quale ente proprietario e gestore della piazza adibita a Controparte_1 pubblico transito e soggetto tenuto alla sua vigilanza e manutenzione, nella causazione del sinistro…”. Il fatto costitutivo posto a fondamento della domanda risarcitoria è quindi, senza alcun dubbio, la dedotta responsabilità dell'Ente, ex art. 2051 c.c., o a qualsiasi altro titolo, quale custode dell'area prospiciente la chiesa in Piazza Risorgimento ove era posteggiato l'autoveicolo. Ne consegue dunque che l'introduzione in grado di appello - per la prima volta - dell'allegazione di responsabilità del sul presupposto della Controparte_1 sussistenza di una relazione di custodia, oltre che sull'area ove era parcheggiato l'autoveicolo, anche sul campanile da cui è caduta la neve (circostanza non contestata), rappresenta una nuova prospettazione dal fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa risarcitoria tale da mutare la causa petendi del giudizio e, pertanto, insuscettibile di essere esaminata in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c.
L'accertata violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c. rende superfluo l'esame dei documenti prodotti dall'Appellante per dimostrare la proprietà del campanile.
2) Ciò premesso, la Corte deve quindi valutare se, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, non è ravvisabile alcun profilo di responsabilità in capo al Controparte_1 atteso che il danneggiato “non ha fornito la prova che l'area ove veniva
[...] parcheggiata la propria automobile fosse di proprietà del ovvero fosse adibita a CP_1 parcheggio comunale” oppure se, come ha dedotto l'Appellante, il Giudice di primo grado sia incorso nell'errore di non tenere conto della produzione fotografica allegata (doc. 3A, 3B,
3C) da cui si evincerebbe che l'area ove è stato parcheggiato l'autoveicolo è regolarmente utilizzata come parcheggio comunale, anche dai veicoli del stesso che, pertanto, CP_1 sarebbe responsabile per l'assenza di una adeguata segnalazione di pericolo “caduta neve”.
La Corte rileva che, diversamente da quanto dedotto dall'Appellante, il Giudice di primo grado ha tenuto conto della produzione fotografica;
ha tuttavia concluso ritenendo che il danneggiato non avesse fornito la prova che l'area (ossia il sagrato della Chiesa) ove è stato parcheggiato l'autoveicolo fosse stata adibita dal a parcheggio poiché le fotografie CP_1 smentiscono la presenza di una segnaletica stradale idonea a regolamentare le aree di sosta e/o di parcheggio.
A detto rilievo, che la Corte condivide (e che, ad onor del vero, l'Appellante non ha neppure specificamente contestato), vi è da aggiungere che le fotografie denominate “
3.A parcheggio auto comunale” e “
3.C parcheggio su piazza” raffigurano numerosi autoveicoli in sosta in un tratto di via (da un lato e dall'altro di una fila di alberi) ben diverso da un sagrato di una Chiesa in una Piazza;
da tali fotografie non può dunque trarsi la dimostrazione che raffigurino l'area ove sarebbe occorso il sinistro che lo stesso danneggiato individua nel sagrato della Chiesa sottostante il campanile nel Comune di Controparte_1
Quanto alla fotografia denominata “doc.
3.B parcheggio incidente” (allegata anche alla memoria conclusionale di replica ex art. 352 c.p.c.) - che nella prospettazione dell'Appellante riprodurrebbe il luogo ove sarebbe avvenuto il sinistro e in effetti pare rappresentare una porzione di sagrato della Chiesa in prossimità del campanile - la Corte ritiene però che, anche detta immagine, non possa in alcun modo contribuire a dimostrare che titolare di detta area sia il né tanto meno che detta area sia stata adibita a Controparte_1 parcheggio comunale né, infine, che in tale area siano parcheggiati i veicoli di servizio del stesso;
del resto, nella foto non è raffigurato alcun veicolo del CP_1 CP_1 Tra l'altro, a bene vedere, l'assenza della consueta segnaletica che autorizza la sosta (ad es. le strisce sul selciato;
gli apparecchi di rilascio di tickets per la sosta momentanea a pagamento;
il cartello che prevede l'obbligo di esposizione del cosiddetto “disco orario”) e la pavimentazione a pavet tipica dei sagrati delle Chiese, inducono la Corte a ritenere che, al contrario, in detta area la sosta non sia neppure consentita. Per quanto precede, la Corte ritiene che le fotografie non consentano in alcun modo di ritenere che sussista un rapporto di custodia, in capo al Comune di Controparte_1 dell'area ove il danneggiato avrebbe parcheggiato il proprio autoveicolo, ragione per cui non vi sia alcuna ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado.
Infine, le istanze volte ad ottenere l'ammissione della prova per testi nel giudizio di primo grado non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni, con conseguente rinuncia implicita alle stesse, vieppiù confermata dall'affermazione che la fondatezza delle domande sarebbe derivata in modo inequivoco e incontestato dalle risultanze dei documenti offerti in produzione. A tal proposito la Suprema Corte si è espressa sostenendo, in plurime pronunce, che “la parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie deve reiterarle, specificatamente, al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello” precisando altresì che, per considerarsi reiterate, non è sufficiente il richiamo generico (“tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi”) “atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il
“thema” sottoposto al Giudice di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste- istruttorie e di merito – definitivamente proposte” (Cass. civile sez. III ordinanza 3.8.2017 n. 19352, Cassazione sez. I ordinanza 5.3.2018 n. 5118). Per quanto precede, la Corte ritiene che all'implicita rinuncia delle istanze istruttorie, manifestata dalla mancata riproposizione delle medesime in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, consegua la non proponibilità delle stesse in sede di appello e la conseguente inammissibilità del motivo di appello. A maggior ragione rilevate che tali istanze non sono state specificatamente riproposte neppure in questo grado di giudizio, essendosi l'Appellante limitato a chiedere nelle conclusioni dell'atto di appello l'ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.
In ogni caso, con riferimento alla doglianza in forza della quale l'Appellante ha dedotto che se il Giudice di primo grado avesse ammesso la prova testimoniale sui capitoli formulati con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., egli avrebbe potuto dimostrare che l'area ove è occorso il sinistro verrebbe utilizzata abitualmente come parcheggio anche dai veicoli del la Corte rileva che, correttamente, detti capitoli sono stati CP_1 Controparte_1 dichiarati dal Giudice di primo grado “inammissibili in quanto vertenti su circostanze non conferenti ai fini del decidere”.
Il profilo riguardante il dedotto inadempimento dell'obbligo, da parte dell'Ente Appellato, di provvedere a collocare una idonea segnaletica di pericolo per la possibile “caduta neve” nell'area ove è stato posteggiato l'autoveicolo è assorbito dalla declaratoria con cui la Corte ha confermato che non è stata offerta la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il e l'area stessa. Controparte_1
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 100/2024 resa dal Parte_1
Tribunale di Verbania l'11.2.2024 e pubblicata il 13.2.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado del Parte_1 giudizio a favore del in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 26.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni